Articolo 10 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 aprile 1958
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Versione
1 gennaio 1969
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Versione
1 settembre 1971
Art. 10.

Al finanziamento del Fondo si provvede:
((1) per il trattamento integrativo di pensione di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti e indicata al punto 1) del successivo articolo 13)) ((3
2) per le prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2), con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 17 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo articolo 13. Tale contributo e' assegnato:
a) per il 16 per cento alla gestione per le indennita' di anzianita';
b) per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidita' dell'iscritto))
Insieme con i contributi di cui sopra il datore di lavoro deve versare, per gli iscritti al Fondo, i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, a. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.
I versamenti di tutti i contributi di cui al presente articolo debbono essere effettuati dal datore di lavoro a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalita' stabilite dallo Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvate dal Comitato speciale del Fondo, ai sensi dell'art. 5, lettera l) della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 giugno 1967, n. 536 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell' articolo 10, n. 2 ), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica del punto 1) dell' articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.
Entrata in vigore il 1 settembre 1971
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