Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del lavoro, in persona del dott. Vincenzo Lo Feudo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2132/2024 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Bilotta Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv. Giulia Renzetti, Marcello Carnovale e Umberto Ferrato resistente
Oggetto: prestazioni di invalidità civile
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'istanza di Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla
IG.ra volto ad ottenere la verifica dei requisiti sanitari Parte_1 necessari al riconoscimento dell'a pensione di inabilità civile o dell'assegno in favore di mutilati ed invalidi civili, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato l'ordinanza di inammissibilità emessa in data 27.05.2024 sul rilevo che, non essendo stato riscontrato il requisito reddituale, doveva ritenersi insussistente l'interesse ad agire con l'istanza di ATPO.
Ha quindi concluso perché si accertasse la sussistenza del suddetto requisito sanitario. Si è costituito l' deducendo l'insussistenza dei CP_1 requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata.
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La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il
06.03.2025.
Premesso che dalla documentazione depositata nel fascicolo di ATPO risulta che la ricorrente ha prodotto “redditi esenti”, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito 2 positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, respinta.
Il consulente tecnico nominato nella fase di opposizione, dott. Persona_1
ha diagnosticato che la ricorrente è affetta dalle seguenti
[...] patologie: “anchilosi rachide lombare (40% di invalidità); sindrome depressiva endoreattiva grave (31%); sindrome vestibolare deficitaria unilaterale mal compensata (21%)”.
Il CTU ha, quindi, concluso nel senso che le suddette patologie determinano, in applicazione della formula riduzionistica, una invalidità pari al 67%, percentuale insufficiente anche per l'assegno in favore di mutilati ed invalidi civili.
Rispondendo in modo puntuale alle osservazioni della parte (e tanto esclude la fondatezza della deduzione secondo cui il l'Ausiliare non avrebbe esaminato le osservazioni) il CTU ha chiarito: “Lo scrivente CTU ha assolutamente preso in seria considerazione le certificazioni mediche presenti nel fascicolo della IG.ra . E durante l'esame peritale ha certamente Parte_1 cercato di far combaciare quanto documentato a quanto obiettivato. In primo luogo, ha accertato che, al momento, non vi sono certi segni di recrudescenza della malattia oncologica, per la quale non ha ritenuto, come da normativa, assegnare 3 alcun codice. Di contro, avendone accertata la dovizia documentale con precisa corrispondenza clinica, ha ritenuto che sia alle patologie artrosiche ed otorino che a quella psichiatrica, si dovessero assegnare i corretti riscontri codicistici”; riscontri in merito ai quali non è stata formulata alcuna contestazione.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, ribadite, appunto, a seguito delle osservazioni della parte ricorrente, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta non rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Avendo la ricorrente ritualmente dichiarato di versare nelle condizioni di reddito indicate al comma 11 dell'art. 42 D.L. 268/2003, deve farsi applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (la relativa dichiarazione è allegata al fascicolo della fase di ATPO.
Tanto premesso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili e le spese di
CTU, liquidate come da separato decreto, poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Pone a carico dell le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto.
Cosenza, 04.04.2025
IL GIUDICE
dott. Vincenzo Lo Feudo
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