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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 03/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11628 - 2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Calvio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. CP_3
RESISTENTE avente ad oggetto: compenso individuale accessorio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, – premesso di aver prestato servizio Parte_1
in forza di plurimi contratti di supplenza breve per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 – adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio (CIA) previsto dal CCNL comparto scuola 1999 e rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto alla percezione del compenso individuale accessorio, previsto dall'art.25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'a.s. 2020/21 con il;
- Per Controparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento della somma di € 1.193,05 a titolo di Controparte_1 compenso individuale accessorio per l'attività prestata nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 e
2020/2021, come indicati in narrativa,.…”. Vinte le spese di lite.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda, CP_1
chiedendo, tuttavia, che la prestazione venisse liquidata proporzionalmente al servizio prestato.
1 Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 3.4.2025 - tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Invero, è pacifico, oltre che documentalmente provato (si veda lo stato matricolare allegato al ricorso introduttivo del giudizio, doc.1), che abbia prestato attività lavorativa in qualità di Parte_1
collaboratrice scolastica per gli anni scolastici 2019/2020 (precisamente, dall'1.10.2019 al
30.11.2019, dall'1.12.2019 al 29.2.2020, dall'1.3.2020 al 10.6.2020, dall'11.6.2020 al 30.6.2020 e dall'1.7.2020 al 31.8.2020) e 2020/2021 (precisamente, dal 20.9.2020 al 20.10.2020, dal 21.10.2020 al 19.11.2020, dal 20.11.2020 al 19.12.2020, dal 20.12.2020 al 18.1.2021, dal 19.1.2021 al 30.1.2021, dal 31.1.2021 al 2.3.2021, dal 3.3.2021 all'1.4.2021 e dal 2.4.2021 all'1.5.2021).
E', del pari, incontroverso che il convenuto non abbia corrisposto alla ricorrente il CP_1
compenso individuale accessorio.
2.2. Ciò posto, l'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio,
e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione alla quale la Suprema Corte (Ordinanza 27/7/2018, n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
I principi affermati dalla Corte di Cassazione paiono applicabili anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
2 Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
A conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, può richiamarsi la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
3 2.3. Alla luce di quanto precede, la pretesa avanzata in ricorso merita accoglimento.
D'altro canto, il non ha contestato l'attività di collaboratrice scolastica temporanea svolta CP_1
dalla parte ricorrente, limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento prestato con esclusione dei periodi di lavoro non retribuiti.
Per altro verso, i conteggi elaborati dalla parte ricorrente, formulati tenuto conto delle giornate di assenza suscettibili di detrazione economica, non sono stati contestati, nemmeno genericamente, dal il quale – anzi – ha espressamente affermato che “La determinazione del quantum proposta CP_4
da controparte, effettuata in base agli effettivi giorni ed ore di servizio nonché in base alle assenze suscettibili di detrazione economica per le quali non è dovuto il pagamento del compenso accessorio, appare corretta” (cfr. pag. 2 della memoria).
Ne deriva il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire il Compenso Individuale
Accessorio per i periodi di supplenza svolti come innanzi indicati, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di euro 1.193,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui agli artt. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e 22, comma
36, della legge n. 724/1994.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 11628/2024 R.G.L., proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Controparte_1
provvede:
a) dichiara il diritto di a percepire il compenso individuale accessorio in relazione Parte_1
alle effettive ore di lavoro prestate per il periodo di svolgimento dell'attività;
b) condanna, per l'effetto, il al pagamento, in favore della Controparte_1
ricorrente, della somma spettante pari ad euro 1.193,05, oltre accessori come per legge;
c) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.314,00, CP_1
oltre I.V.A., C.P.A., e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Alessandro Calvio.
Foggia, all'esito dell'udienza del 03/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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