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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 616 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato il [...] a [...], e residente in [...], Parte_1
Montopoli di Sabina (RI), elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'ufficio legale distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Ivanoe Ciocca;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di
Giudice del Lavoro, allegando di aver presentato in data 29 settembre 2021 domanda per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 e precisando come, a fronte della persistente inerzia dell' sia stato costretto a presentare ricorso giudiziale CP_1
dinanzi a questo Tribunale per vedere riconosciuta la propria pretesa.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per la insussistenza del requisito.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di “RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'assegno mensile ex art. 13 L. n. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
29.09.2021 o dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione oltre alla decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, sulla base delle contestazioni di cui al ricorso in opposizione, ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
La domanda è infondata.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione preliminare ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DL 269/03, convertito in L. 326/03.
2 Sul punto, infatti, va evidenziato che, nonostante la proposizione di domanda amministrativa in data 29 settembre 2021, parte convenuta non ha provveduto alla convocazione a visita del soggetto interessato, legittimando, pertanto, il deposito del ricorso per a.t.p., dovendo peraltro richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (si v. Cass. civ., sentenza n.
25268 del 09/12/2016, Rv. 642230 – 01), secondo la quale, in materia di invalidità civile,
l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cd. socio-economici, sicché, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato
(situazione non verificatasi nel caso di specie).
Inoltre, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, la domanda va rigettata in quanto infondata.
In sede di rinnovo delle operazioni peritali, il consulente, premesso che Parte_1
è affetto da: “Riferito lupus eritematoso cutaneo, esiti intervento chirurgico di correzione scoliosi con barra di Harrington da D5 a L4 a scarsa incidenza funzionale”, ha passato in rassegna l'intera documentazione sanitaria di interesse, soffermandosi poi sulla descrizione dei singoli apparati o distretti corporei del ricorrente, senza evidenziare o riscontrare particolari anomalie patologiche tali da giustificare l'accoglimento della domanda.
In modo inequivoco, infatti, il c.t.u. ha affermato di concordare “sia con la valutazione medicolegale espressa dalla Commissione sia con la valutazione espressa dal CP_1
3 Consulente Tecnico di Ufficio in sede di ATP”, non sussistendo “gli estremi per il riconoscimento di una invalidità pari o superiore al 74%”.
La causa, dunque, deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda giudiziale, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Rieti, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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