Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/06/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 339/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est.
dott.ssa Francesca Marchese Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1 [...]
, e nata a [...] in data [...], c.f. C.F._1 Parte_2 [...]
, entrambi con l'avv. Alessandra Bocchio, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
separazione personale consensuale dei coniugi
sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: con trasmissione degli atti al P.M. come da nota di cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in Magnano (BI) in data 15.9.1996.
Registro degli atti di matrimonio del comune di Magnano, parte II, n. 29, dell'anno 1996.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 5.2.2000 e in data 18.7.2003, Per_1 Per_2
ormai entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso dep. telem. in data 28.1.2025 i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale, essendo divenuta ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Come sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare1.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151
c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Ritiene il Collegio che possa poi prendersi atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali “a reciproca e definitiva tacitazione di ogni rispettiva pretesa”, avendo del resto le stesse precisato di essere economicamente autonome e autosufficienti, rinunciando “reciprocamente, allo stato, ad assegno di mantenimento”.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di BI, definitivamente provvedendo:
pronuncia la separazione personale di nato a [...] in data [...], Parte_1
c.f. , e nata a [...] in data [...], c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
; C.F._2
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
dispone la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Magnano per gli incombenti di lette (atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Magnano al n. 29 parte 2 anno 1996);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11.6.2025
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come noto, ai fini dell'integrazione del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art 151 cc, la Suprema Corte ha stabilito che “la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, e a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale”- cfr. ad es. Cass., n.
8713/2015.