Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/04/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5767/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5767/2023 R.G., vertente
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bergamo alla via San Francesco
D'Assisi n.1, presso lo studio dell'avvocato Giulia Barzizza che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
quale titolare della omonima impresa individuale, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Sant'Antonio Abate (NA), alla via Stabia, 163 presso lo studio dell'avvocato Colomba Santarpia che, unitamente all'avvocato Gennaro Somma, la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Opponente: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente
[...]
alla ditta individuale di ER RA per le causali di cui Parte_1
pag. 1
avendo la convenuta opposta provveduto alla registrazione dei libri contabili ed ai relativi estratti autentici, ordinarsi alla ditta individuale di ER RA di emettere nota di credito in favore della per Parte_1 euro 58.299,88= [cifra determinata da: euro 113.491,81= (importo domandato) - euro
55.191,93= (pagamenti effettuati)].
Opposta:
1. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di opposizione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 163, comma 3,
c.p.c., nonché per violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost., per i motivi esposti;
2. nel Merito rigettarsi la proposta opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto e meramente dilatoria;
3. condannare parte opponente al pagamento della restante somma pari ad euro 36.753,37 oltre interessi al saggio di cui all'art.5 del d. l.vo
231/2002 così come da decreto ingiuntivo, oltre euro 1.050,00 per spese notarile, nonché le spese della procedura del decreto ingiuntivo così liquidate: euro 379,50 per spese ed euro 2.242,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a con attribuzione ai procuratori costituiti;
4. Condannare, ex art. 96
c.p.c., la parte opponente al pagamento di una somma di danaro, equitativamente determinata, in favore di parte convenuta, per lite temeraria attesa la pretestuosità delle sollevate eccezioni;
5. Condannarsi, per l'effetto il convenuto alla refusione delle spese diritti ed onorari del presente giudizio in favore della parte opposta, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6-12-2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1265/2023 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 28-10-2023 notificato in data 30-10-2023, con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento, in favore di , quale titolare della omonima Controparte_1 impresa individuale, della complessiva somma di euro 94.341,81, oltre interessi e spese, quale credito residuo dall'originario importo di euro 113.491,81, dovuto a titolo di saldo delle fatture emesse per la fornitura di fiori negli anni 2013-2018.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente contestava la durata del rapporto contrattuale, limitata al triennio 2013-2015, ed eccepiva il pagamento delle fatture emesse pag. 2 in tale periodo per complessivi euro 55.191,93 a fronte della somma di euro 57.588,44 dovuta.
Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e la emissione di nota di credito in proprio favore per euro 58.299,88.
, nella qualità indicata, si costituiva in giudizio contestando i motivi di Controparte_1 opposizione, chiedendone il rigetto.
Chiedeva altresì la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
2. Priva di pregio è l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione per genericità dello stesso, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c..
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'opponente la revoca del decreto ingiuntivo in ragione delle argomentazioni ivi esposte (interruzione del rapporto e pagamento del dovuto).
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della "causa petendi" è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti (Trib. Napoli, 6-11-2002, in Giur. di Merito, 2002, f. 6).
3. In diritto, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo “invertito” solo dal punto di vista formale. È il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue”
(Cass. civ., n. 6531/1993, Cass. civ., n. 1552/1995), “continua” (Cass. civ., n. 3316/1998)
o si “sviluppa” (Cass. civ., n. 335/1987; Cass. civ., n. 3258/1991; Cass. civ., n.
13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia pag. 3 introdurre “...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (cfr. da Cass. civ., sez. un., n. 7448/1993; v. da ultimo Cass., civ., sez. un., 13-1-2022 n. 927).
Come ogni giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 20604/2008; Cass. civ., sez. un., n. 19246/2010), anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto.
In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti: dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda, ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c.; dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda.
Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso sostanziale), allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato (art. 2697, co. 1 c.c.), mentre ricade sull'opponente
(convenuto in senso sostanziale) la scelta di opporre mere difese ovvero eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto, assumendo su di essi il relativo onere probatorio (art. 2697, co. 2 c.c.).
In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n.
13533).
4. Nella specie, in merito alla prova del fatto costituivo del credito, l'opposto ha depositato copiosa documentazione a sostegno dell'azione di adempimento proposta nel presente giudizio.
In particolare, nell'ambito del fascicolo monitorio, l'impresa individuale creditrice ha prodotto le fatture emesse per la fornitura dei fiori negli anni 2013-2018, le scritture pag. 4 contabili autenticate relativi al medesimo periodo e l'atto di costituzione in mora del debitore del 5-5-2023.
Orbene, la suddetta documentazione, valutata unitamente alle altre risultanze istruttorie, consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul creditore.
Innanzitutto, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti è stata confermata da parte della società opponente, sebbene la stessa abbia allegato di aver interrotto il rapporto nell'anno 2015.
Tali asserzioni, tuttavia, risultano sconfessate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, il teste , all'udienza del 9-7-2024, ha dichiarato di Testimone_1 essere stato dipendente di nel periodo dal 2015-2017 ed ha confermato Controparte_1 che, sino all'anno 2017 in cui ha prestato la sua attività lavorativa, ha Parte_2 acquistato i fiori dalla impresa creditrice.
Anche il teste dipendente della impresa individuale di ER Raffale Testimone_2 dal 2018 al 2023, ha corroborato l'esistenza del rapporto di fornitura di piante e fiori tra le parti in causa, la cui interruzione è avvenuta, secondo le affermazioni del testimone, nell'anno 2018, a causa dei debiti accumulati da parte dell'opponente nei confronti di
. Controparte_1
La convergenza di tutti gli elementi probatori evidenziati consente di ritenere provata l'esistenza del fatto costitutivo del credito, ossia di un rapporto contrattuale di fornitura di piante e fiori protrattosi dall'anno 2013 all'anno 2018, il cui quantitativo risulta dimostrato dalla documentazione prodotta e prima descritta.
Dimostrato la fonte contrattuale dell'obbligazione, spettava al debitore fornire la prova di un fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria.
L'opponente ha eccepito l'avvenuto adempimento dell'obbligazione a suo carico, deducendo di aver pagato, mediante mezzo cambiali e/o assegni, la somma di euro
55.191,93.
Tuttavia, dalla documentazione depositata unitamente alla prima memoria integrativa ex articolo 171-ter c.p.c. (cambiali e distinte di pagamento), il pagamento risulta provato solo per l'importo di euro 35.650,00.
Ne consegue, pertanto, che dall'importo totale di euro 113.491,81 di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio deve essere detratta la somma di euro 35.650,00 rispetto alla quale il debitore ha ottemperato all'onere probatorio sullo stesso gravante, con la pag. 5 conseguenza che l'opposto risulta creditore nei confronti dell'opponente della somma complessiva di euro 77.841,81.
Per tutto quanto esposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere sostituito dalla condanna dell'opponente nei limiti del diritto accertato, in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione.
Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere condannata a pagare, in favore dell'opposto, la somma di 77.841,81, oltre interessi oltre gli interessi al saggio di cui all'art. 5 del d. l.vo 231/2002.
5. Il parziale accoglimento della opposizione proposta comporta, logicamente, il rigetto della richiesta dell'opposto di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c..
6. Le spese di lite, compensate per un terzo, atteso il parziale accoglimento della domanda ex art. 92 comma 2 c.p.c., seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai minimi, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.276,00; fase introduttiva, euro 814,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.127,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarre al difensore ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti , Parte_1 Controparte_1 quale titolare della omonima impresa individuale, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
1265/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 28-10-2023 notificato in data 30-10-2023;
pag. 6 B) rigetta la richiesta di condanna di in persona Parte_1 Pt_1 Parte_1 del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
C) condanna di in persona del legale Parte_1 Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , quale titolare della Controparte_1 omonima impresa individuale, della somma pari ad euro 77.841,81, oltre interessi oltre gli interessi al saggio di cui all'art. 5 del d. l.vo 231/2002;
D) compensa le spese processuali per un terzo e condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della residua
[...] parte, in favore di , quale titolare della omonima impresa individuale, Controparte_1 che liquida in euro 4.701,33 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, se dovuti, distrazione in favore dell'avvocato Colomba
Santarpia, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Torre Annunziata, 18 aprile 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 7