Articolo 8 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 7Articolo 9
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23 aprile 1958
Art. 8.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale.
Sono compresi fra i predetti dipendenti anche:
a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici;
b) coloro che, pur avendo, incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale;
c) coloro che sono in servizio presso esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio.
Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958
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