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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, in data 30/05/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1015/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.ssa e dott. CP_2 Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
docente precaria di scuola secondaria di primo grado. Al momento del deposito Parte_1 del ricorso ella era in servizio presso l' . Al momento della decisione presta servizio CP_4 presso l' . Controparte_5
Negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la stessa ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza senza percepire la cd. Controparte_1 carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1 nominale complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1015/2024
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
Eccepisce, inoltre, l'insussistenza del diritto al bonus in questione per l'a.s. 2020/2021 avendo la ricorrente prestato servizio in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie presso tre istituti scolastici diversi.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1015/2024
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
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lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente negli aa.ss. 2019/2020 e 2022/2023 ha concluso due contratti di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tali annualità.
Negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 la ricorrente, invece, ha lavorato in forza di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria.
In particolare, nell'a.s. 2020/2021 ha stipulato otto contratti di supplenza breve e saltuaria lavorando: dal 9.10.2020 all'1.11.2020; dal 2.11.2020 al 9.11.2020; dal 10.11.2020 al 15.11.2020; dal 16.11.2020 a 22.11.2020; dal 23.11.2020 al 29.11.2020; dal 30.11.2020 al 5.12.2020; dall'11.12.2020 al 11.12.2020; dal 14.12.2020 all'11.06.2021.
Se è vero che la ricorrente, come eccepito dal , nel corso dell'anno ha lavorato in tre CP_1 istituti scolastici diversi, è altresì vero che l'ultimo contratto di supplenza concluso ha una durata di
180 giorni continuativi (dal 14.12.2020 all'11.06.2021). Si richiama, dunque, l'orientamento della
Corte di Appello di Torino (sent. n. 452/2024) secondo il quale, la carta del docente va senz'altro riconosciuta nel caso in cui la supplenza abbia ex ante una prevedibile durata annuale, considerato – ai fini del riconoscimento della durata annuale – l'espletamento di almeno centocinquanta giorni di lavoro nel medesimo anno scolastico e valorizzando, a tal fine, il riferimento offerto dall'art. 37
CCNL scuola che, disciplinando l'ipotesi del rientro in servizio dei docenti che siano stati assenti per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, al fine di garantire la continuità didattica, prevede che il supplente del titolare che rientri dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali;
sulla base di tale previsione un incarico ex art. 4, comma 3, l.
124/1999 può essere ritenuto comparabile all'incarico annuale laddove sia di durata superiore a centocinquanta giorni continuativi.
Pertanto la carta del docente deve essere riconosciuta anche per detta annualità.
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1015/2024
Nell'a.s. 2021/2022 la ricorrente ha stipulato tre contratti di supplenza breve e saltuaria lavorando: dal 04.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.03.2022; dal 01.04.2022 al 08.06.2022.
La ricorrente, dunque, ha lavorato senza soluzione di continuità dal 4 ottobre 2021 all'8 giugno
2022; dall'esame dei contratti prodotti si evince, inoltre, come la stessa abbia lavorato sempre presso il medesimo istituto e nella medesima classe di concorso. Se ne deve concludere che la stessa, avendo lavorato per la quasi totalità dell'anno scolastico sulla medesima classe, ha prestato un servizio del tutto equiparabile a quello svolto dall'omologo collega di ruolo, con la conseguenza che le deve essere riconosciuto l'emolumento per cui è causa anche per l'a.s. 2021/2022.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) atteso che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi. D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da 1.100 a 5.200 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 2.000), valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in €
1.030 per compenso professionali, nonché € 100,00 per la presenza di link ipertestuali ai sensi dell'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di i beneficiare del bonus cd. “carta docente” Parte_1 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1015/2024
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1.130, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. ROBERTO CARAPELLE.
Ivrea, 30 maggio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, in data 30/05/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1015/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.ssa e dott. CP_2 Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
docente precaria di scuola secondaria di primo grado. Al momento del deposito Parte_1 del ricorso ella era in servizio presso l' . Al momento della decisione presta servizio CP_4 presso l' . Controparte_5
Negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la stessa ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza senza percepire la cd. Controparte_1 carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1 nominale complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1015/2024
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
Eccepisce, inoltre, l'insussistenza del diritto al bonus in questione per l'a.s. 2020/2021 avendo la ricorrente prestato servizio in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie presso tre istituti scolastici diversi.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1015/2024
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1015/2024
lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente negli aa.ss. 2019/2020 e 2022/2023 ha concluso due contratti di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tali annualità.
Negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 la ricorrente, invece, ha lavorato in forza di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria.
In particolare, nell'a.s. 2020/2021 ha stipulato otto contratti di supplenza breve e saltuaria lavorando: dal 9.10.2020 all'1.11.2020; dal 2.11.2020 al 9.11.2020; dal 10.11.2020 al 15.11.2020; dal 16.11.2020 a 22.11.2020; dal 23.11.2020 al 29.11.2020; dal 30.11.2020 al 5.12.2020; dall'11.12.2020 al 11.12.2020; dal 14.12.2020 all'11.06.2021.
Se è vero che la ricorrente, come eccepito dal , nel corso dell'anno ha lavorato in tre CP_1 istituti scolastici diversi, è altresì vero che l'ultimo contratto di supplenza concluso ha una durata di
180 giorni continuativi (dal 14.12.2020 all'11.06.2021). Si richiama, dunque, l'orientamento della
Corte di Appello di Torino (sent. n. 452/2024) secondo il quale, la carta del docente va senz'altro riconosciuta nel caso in cui la supplenza abbia ex ante una prevedibile durata annuale, considerato – ai fini del riconoscimento della durata annuale – l'espletamento di almeno centocinquanta giorni di lavoro nel medesimo anno scolastico e valorizzando, a tal fine, il riferimento offerto dall'art. 37
CCNL scuola che, disciplinando l'ipotesi del rientro in servizio dei docenti che siano stati assenti per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, al fine di garantire la continuità didattica, prevede che il supplente del titolare che rientri dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali;
sulla base di tale previsione un incarico ex art. 4, comma 3, l.
124/1999 può essere ritenuto comparabile all'incarico annuale laddove sia di durata superiore a centocinquanta giorni continuativi.
Pertanto la carta del docente deve essere riconosciuta anche per detta annualità.
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1015/2024
Nell'a.s. 2021/2022 la ricorrente ha stipulato tre contratti di supplenza breve e saltuaria lavorando: dal 04.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.03.2022; dal 01.04.2022 al 08.06.2022.
La ricorrente, dunque, ha lavorato senza soluzione di continuità dal 4 ottobre 2021 all'8 giugno
2022; dall'esame dei contratti prodotti si evince, inoltre, come la stessa abbia lavorato sempre presso il medesimo istituto e nella medesima classe di concorso. Se ne deve concludere che la stessa, avendo lavorato per la quasi totalità dell'anno scolastico sulla medesima classe, ha prestato un servizio del tutto equiparabile a quello svolto dall'omologo collega di ruolo, con la conseguenza che le deve essere riconosciuto l'emolumento per cui è causa anche per l'a.s. 2021/2022.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) atteso che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi. D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da 1.100 a 5.200 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 2.000), valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in €
1.030 per compenso professionali, nonché € 100,00 per la presenza di link ipertestuali ai sensi dell'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di i beneficiare del bonus cd. “carta docente” Parte_1 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1015/2024
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1.130, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. ROBERTO CARAPELLE.
Ivrea, 30 maggio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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