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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/04/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Francesca Garofalo - Presidente Dott. Francesca Rinaldi - Giudice Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 88-1/2024 rg. PU da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.12.1974 ed ivi residente a[...];
- ricorrente Con ricorso depositato in data 20.11.2024, assegnato al Giudice designato in data 4.12.2024, ha presentato domanda di ammissione alla Parte_1 procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI). Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b). A seguito delle integrazioni richieste dal giudice designato, la ricorrente ha prodotto la documentazione di cui all'art. 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente, all'attualità, attività di impresa, ossia:
1) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII);
Pag. 1 di 8 3) l'elenco nominativo dei creditori aggiornato, depositato in data 2 aprile 2025, con la specifica indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale;
4) l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei 5 anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'articolo 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
rilevato che in via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III sezioni II e III;
Va osservato pure che le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore. Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, Avv. Luana Catanzariti, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII;
nella relazione il Gestore ha inoltre esposto le cause dell'indebitamento, derivanti dall'aver prestato fideiussioni in favore di due società, TA VI L” (di cui la ricorrente è stata dal 2008 al 2020 Amministratore Unico e socia al 100%) e “F RL (della quale debitrice è stata dal 2.03.2017 al 24.06.2019, amministratore unico); Pt_1
va poi evidenziato che, a seguito dell'entrata in vigore (in data 28.9.2024) del d.lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modificazioni e correzioni al CCII, è stato modificato anche l'art. 269 comma 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3 CCII, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. Ebbene, nel caso di specie la relazione del gestore contiene un paragrafo nel quale vengono esposte la cause del
Pag. 2 di 8 sovraindebitamento. Nella relazione, inoltre se per un verso si afferma che le entrate reddituali del ricorrente dovranno essere destinate al mantenimento familiare per l'intero arco della procedura, per altro verso si afferma -e quindi si attesta- che saranno oggetto di liquidazione l'immobile sito in Stalettì (Cz) identificato NCEU del relativo Comune dal Foglio 11 Particella 38 Sub. 23 e due polizze assicurative stipulate della debitrice medesima, con conseguente acquisizione di provvista da destinare ai creditori. La relazione del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art. 269, comma 2, CCII. Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, co. 3, CCII, modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta - appunto- che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”). L'esposizione debitoria complessiva, maturata dalla debitrice, il cui aggiornamento è stato depositato in data 2.4.2025, ammonta complessivamente ad
€ 855.680,14. Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c) CCII). Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto la debitrice, persona fisica allo stato disoccupata e non esercente attività di impresa, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; dalla relazione redatta e dalla documentazione allegata risulta infatti che la ricorrente sia stata titolare in passato dell'impresa individuale che risulta cancellata dal registro delle Parte_1 imprese in data 14.7.2017, sicché è decorso il termine annuale di cui all'art. 33 CCII, entro il quale avrebbe potuto essere astrattamente aperta a suo carico la liquidazione giudiziale. La ricorrente, quindi, è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. La domanda, pertanto, può essere accolta. Occorre rammentare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.
Pag. 3 di 8 Saranno pertanto appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio della debitrice (anche, in ipotesi, non indicati in ricorso), salve le eccezioni di legge. La procedura si connota altresì per la universalità soggettiva;
lo stato passivo verrà formato dal liquidatore, che procederà anche alla graduazione dei crediti. Preme sin da ora evidenziare che il credito dei professionisti che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione del ricorso, nell'ipotesi in cui dovessero presentazione domanda di insinuazione al passivo, non ha rango prededucibile: infatti l'art. 6 CCII, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall'art. 111, ultimo comma, l.f., non comprende tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'organismo di composizione della crisi (OCC). La ricorrente ha indicato di essere titolare di un bene immobile;
non ha invece indicato di essere proprietaria di beni mobili registrati. Attualmente la debitrice non svolge alcuna attività lavorativa e gli introiti familiari ammontano ad € 600,00 mensili, rivenienti dall'assegno unico per i due figli (pari ad € 300,00 mensili) e da una pensione di invalidità corrisposta in favore di uno dei figli della debitrice (di € 300,00 mensili). La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e di quanto esposto dal Gestore, considerate le entrate mensili indicate nella relazione, di ammontare esiguo in considerazione della composizione del nucleo familiare, ne consegue che si possa già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII una volta aperta la procedura, la quota di reddito che il debitore potrà tenere per sé. Allo stato può dunque essere lasciata alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 sopra indicata. Entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il Gestore, depositerà specifica relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato.
Considerato che
la debitrice non percepisce attualmente alcuno stipendio, al fine di garantire che l'attivo sia effettivamente incamerato dalla procedura per essere destinato ai creditori, ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCII, va ordinato al liquidatore di aprire, in vista dell'incameramento di somme un conto corrente intestato alla
Pag. 4 di 8 procedura;
sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della procedura liquidatoria. Quanto alla durata della procedura va rilevato che, alla luce del nuovo testo degli artt. 272 e 280 CCII, come modificati dal c.d. correttivo ter, la stessa (i) dovrà rimanere aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art 272, comma 3, CCII); (ii) che, di conseguenza, le eventuali quote di reddito mensile dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
(iii) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio della esdebitazione, non potranno più essere acquisite quote di reddito o comunque beni sopravvenuti e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr. artt. 272, comma 3 bis, e 282, comma 2 bis, CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura;
(iv) che, nel caso in cui non sia concesso il beneficio delle debilitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito ed eventuali beni sopravvenuti anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura. Quanto alla nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, l'art. 270, II comma, lett. b), CCII prevede che il Tribunale confermi, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 CCII. Infine, occorre precisare che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter: (i) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, comma 3, CCII, nel caso in cui (come nella presente fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice. Di conseguenza, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso;
(ii) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
(iii) che la disciplina relativa all'accertamento e alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275 bis CCII;
(iv) che, giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII,
Pag. 5 di 8 nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3,4 e 5 CCII;
P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII d i c h i a r a l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di , Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Vicoletto dietro Monte n. 6 n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;
n o m i n a Liquidatore l'avv. Luana Catanzariti, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCII;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della presente sentenza sul sito web del Tribunale di Catanzaro, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente. L'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
− esegua la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270 co. 2 lett. g) CCII), attesa la presenza di beni immobili;
Pag. 6 di 8 − aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificare la presente sentenza;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, in ordine ai tempi alla modalità della liquidazione, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo nel fascicolo informatico, comunicando l'avvenuto deposito a tutti i creditori, e disponendone l'inserimento nel sito web del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII come novellati dal correttivo ter;
− Dispone che entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30 dicembre 2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività compiute e da compiere per eseguire la liquidazione, accompagnato dal conto della gestione, con allegata la copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione. Nella relazione il liquidatore dovrà indicare anche (i) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento, (ii) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII. Nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già
Pag. 7 di 8 provveduto in un momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
o r d i n a alla debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata, allo stato, nella disponibilità della ricorrente la somma mensile attualmente percepita a titolo di assegno unico per i due figli e di pensione di invalidità; di conseguenza, la ricorrente dovrà mettere a disposizione della procedura ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
o r d i n a al liquidatore, in vista dell'incameramento di somme (ciò al fine di evitare il maturare di inutili costi), di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme rivenienti dalla liquidazione di tutto il patrimonio della debitrice.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 2 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Chiara Di Credico Francesca Garofalo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Francesca Garofalo - Presidente Dott. Francesca Rinaldi - Giudice Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 88-1/2024 rg. PU da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.12.1974 ed ivi residente a[...];
- ricorrente Con ricorso depositato in data 20.11.2024, assegnato al Giudice designato in data 4.12.2024, ha presentato domanda di ammissione alla Parte_1 procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI). Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b). A seguito delle integrazioni richieste dal giudice designato, la ricorrente ha prodotto la documentazione di cui all'art. 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente, all'attualità, attività di impresa, ossia:
1) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII);
Pag. 1 di 8 3) l'elenco nominativo dei creditori aggiornato, depositato in data 2 aprile 2025, con la specifica indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale;
4) l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei 5 anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'articolo 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
rilevato che in via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III sezioni II e III;
Va osservato pure che le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore. Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, Avv. Luana Catanzariti, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII;
nella relazione il Gestore ha inoltre esposto le cause dell'indebitamento, derivanti dall'aver prestato fideiussioni in favore di due società, TA VI L” (di cui la ricorrente è stata dal 2008 al 2020 Amministratore Unico e socia al 100%) e “F RL (della quale debitrice è stata dal 2.03.2017 al 24.06.2019, amministratore unico); Pt_1
va poi evidenziato che, a seguito dell'entrata in vigore (in data 28.9.2024) del d.lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modificazioni e correzioni al CCII, è stato modificato anche l'art. 269 comma 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3 CCII, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. Ebbene, nel caso di specie la relazione del gestore contiene un paragrafo nel quale vengono esposte la cause del
Pag. 2 di 8 sovraindebitamento. Nella relazione, inoltre se per un verso si afferma che le entrate reddituali del ricorrente dovranno essere destinate al mantenimento familiare per l'intero arco della procedura, per altro verso si afferma -e quindi si attesta- che saranno oggetto di liquidazione l'immobile sito in Stalettì (Cz) identificato NCEU del relativo Comune dal Foglio 11 Particella 38 Sub. 23 e due polizze assicurative stipulate della debitrice medesima, con conseguente acquisizione di provvista da destinare ai creditori. La relazione del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art. 269, comma 2, CCII. Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, co. 3, CCII, modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta - appunto- che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”). L'esposizione debitoria complessiva, maturata dalla debitrice, il cui aggiornamento è stato depositato in data 2.4.2025, ammonta complessivamente ad
€ 855.680,14. Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c) CCII). Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto la debitrice, persona fisica allo stato disoccupata e non esercente attività di impresa, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; dalla relazione redatta e dalla documentazione allegata risulta infatti che la ricorrente sia stata titolare in passato dell'impresa individuale che risulta cancellata dal registro delle Parte_1 imprese in data 14.7.2017, sicché è decorso il termine annuale di cui all'art. 33 CCII, entro il quale avrebbe potuto essere astrattamente aperta a suo carico la liquidazione giudiziale. La ricorrente, quindi, è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. La domanda, pertanto, può essere accolta. Occorre rammentare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.
Pag. 3 di 8 Saranno pertanto appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio della debitrice (anche, in ipotesi, non indicati in ricorso), salve le eccezioni di legge. La procedura si connota altresì per la universalità soggettiva;
lo stato passivo verrà formato dal liquidatore, che procederà anche alla graduazione dei crediti. Preme sin da ora evidenziare che il credito dei professionisti che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione del ricorso, nell'ipotesi in cui dovessero presentazione domanda di insinuazione al passivo, non ha rango prededucibile: infatti l'art. 6 CCII, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall'art. 111, ultimo comma, l.f., non comprende tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'organismo di composizione della crisi (OCC). La ricorrente ha indicato di essere titolare di un bene immobile;
non ha invece indicato di essere proprietaria di beni mobili registrati. Attualmente la debitrice non svolge alcuna attività lavorativa e gli introiti familiari ammontano ad € 600,00 mensili, rivenienti dall'assegno unico per i due figli (pari ad € 300,00 mensili) e da una pensione di invalidità corrisposta in favore di uno dei figli della debitrice (di € 300,00 mensili). La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e di quanto esposto dal Gestore, considerate le entrate mensili indicate nella relazione, di ammontare esiguo in considerazione della composizione del nucleo familiare, ne consegue che si possa già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII una volta aperta la procedura, la quota di reddito che il debitore potrà tenere per sé. Allo stato può dunque essere lasciata alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 sopra indicata. Entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il Gestore, depositerà specifica relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato.
Considerato che
la debitrice non percepisce attualmente alcuno stipendio, al fine di garantire che l'attivo sia effettivamente incamerato dalla procedura per essere destinato ai creditori, ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCII, va ordinato al liquidatore di aprire, in vista dell'incameramento di somme un conto corrente intestato alla
Pag. 4 di 8 procedura;
sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della procedura liquidatoria. Quanto alla durata della procedura va rilevato che, alla luce del nuovo testo degli artt. 272 e 280 CCII, come modificati dal c.d. correttivo ter, la stessa (i) dovrà rimanere aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art 272, comma 3, CCII); (ii) che, di conseguenza, le eventuali quote di reddito mensile dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
(iii) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio della esdebitazione, non potranno più essere acquisite quote di reddito o comunque beni sopravvenuti e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr. artt. 272, comma 3 bis, e 282, comma 2 bis, CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura;
(iv) che, nel caso in cui non sia concesso il beneficio delle debilitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito ed eventuali beni sopravvenuti anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura. Quanto alla nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, l'art. 270, II comma, lett. b), CCII prevede che il Tribunale confermi, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 CCII. Infine, occorre precisare che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter: (i) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, comma 3, CCII, nel caso in cui (come nella presente fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice. Di conseguenza, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso;
(ii) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
(iii) che la disciplina relativa all'accertamento e alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275 bis CCII;
(iv) che, giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII,
Pag. 5 di 8 nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3,4 e 5 CCII;
P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII d i c h i a r a l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di , Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Vicoletto dietro Monte n. 6 n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;
n o m i n a Liquidatore l'avv. Luana Catanzariti, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCII;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della presente sentenza sul sito web del Tribunale di Catanzaro, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente. L'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
− esegua la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270 co. 2 lett. g) CCII), attesa la presenza di beni immobili;
Pag. 6 di 8 − aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificare la presente sentenza;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, in ordine ai tempi alla modalità della liquidazione, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo nel fascicolo informatico, comunicando l'avvenuto deposito a tutti i creditori, e disponendone l'inserimento nel sito web del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII come novellati dal correttivo ter;
− Dispone che entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30 dicembre 2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività compiute e da compiere per eseguire la liquidazione, accompagnato dal conto della gestione, con allegata la copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione. Nella relazione il liquidatore dovrà indicare anche (i) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento, (ii) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII. Nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già
Pag. 7 di 8 provveduto in un momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
o r d i n a alla debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata, allo stato, nella disponibilità della ricorrente la somma mensile attualmente percepita a titolo di assegno unico per i due figli e di pensione di invalidità; di conseguenza, la ricorrente dovrà mettere a disposizione della procedura ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
o r d i n a al liquidatore, in vista dell'incameramento di somme (ciò al fine di evitare il maturare di inutili costi), di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme rivenienti dalla liquidazione di tutto il patrimonio della debitrice.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 2 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Chiara Di Credico Francesca Garofalo
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