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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/03/2024, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 19 marzo 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 833/2023 r.g. vertente tra:
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Sergio C.F._1
Pavia……………………………………………………………………………………………………………. APPELLANTE
CONTRO
mandatario senza rappresentanza del Controparte_2
, con sede in c.f. , Controparte_3 CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Lanfranchi…………………………. APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina sezione lavoro n. 1407/2023 pubblicata in data 8 luglio 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2023 proponeva appello Controparte_1
avverso la superiore pronunzia con la quale il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento del suo diritto all'assunzione, con contratto a tempo determinato, per l'anno 2015 in virtù delle garanzie occupazionali di cui alla L. regionale n. 4/06 e successive.
Contestava la pronunzia, per le ragioni meglio specificate in parte motiva e ne chiedeva la integrale riforma con condanna di controparte al risarcimento del danno determinato dalla mancata assunzione che già in primo grado aveva quantificato in € 4225,72.
Nella resistenza del , che contestava i motivi di Controparte_2
impugnazione insistendo, in via subordinata, anche sulle eccezioni proposte in primo grado, non vagliate dal primo giudice, la causa veniva fissata in modalità “a trattazione scritta con termine per note da depositarsi entro il 19 marzo 2024 e, sulla scorta degli scritti depositati da entrambe le parti veniva posta riserva e infine decisa con la presente pronunzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente inquadrare la fattispecie sotto il profilo normativo e fattuale.
In primo grado rivendicava il proprio diritto all'assunzione per l'anno Controparte_1
2015, con contratto a tempo determinato e per la qualifica di operaio agricolo, in virtù dell'attività lavorativa prestata nel triennio 2003/2005. Invocava l'applicazione dell'art. 1 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 4 e s.m.i. secondo cui “Per il triennio
2006-2008 sono assicurate agli operai e ai braccianti agricoli che nel triennio 2003-
2005 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica ………... le seguenti garanzie occupazionali: a) fino a 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alla lettera b) e c); b) fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;
c) fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali”. CP_1
rivendicava in proprio favore dell'applicazione delle disposizioni di cui alla
[...]
lettera a). L'impianto della legge regionale del 2006 era stato poi sostanzialmente riproposto nelle successive leggi regionali che prevedevano, sostanzialmente, il medesimo meccanismo e i medesimi criteri finalizzati all'estensione della garanzia occupazionali anche per gli anni successivi. In sostanza le garanzie occupazionali venivano estese anche per gli anni successivi al 2008 in virtù delle leggi regionali, tutte volte a garantire, altresì la copertura di bilancio per ciascun periodo interessato dalla legge regionale.
Nel costituirsi in primo grado il rilevava come, ai sensi dell'art. 1 comma 2 CP_2
della legge regionale n. 14/2010, fossero state introdotte precisazioni nella materia delle garanzie occupazionali, così come originariamente previste dalla n. 4/2006 e segnatamente: “
1. Per sopperire alle esigenze determinatesi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nel periodo 2009-2010 ed allo scopo di realizzare interventi e/o lavori di manutenzione e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti, nei consorzi di bonifica le garanzie occupazionali autorizzate per
l'anno 2010 con disposizione di legge a favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo
1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, si applicano per almeno 51 giornate nel corso del corrente anno ai lavoratori utilizzati nell'anno 2007 che abbiano prestato attività lavorativa anche negli anni 2008 e 2009. 2. I provvedimenti emessi in applicazione del presente articolo sono adottati anche in deroga all' articolo 32 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008,
n. 25. Al di fuori della fattispecie di cui al comma 1 è fatto divieto ai consorzi di bonifica di procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma e con qualsiasi imputazione contabile, sia a carico della sia a carico dei medesimi consorzi.” Org_1
E poiché, in sostanza, il richiamo, operato nella richiamata disposizione regionale, ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 13/2009 riguardava i medesimi lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006, costituiva condizione imprescindibile, al fine di conseguire la garanzia occupazionale l'aver prestato attività lavorativa in ciascun anno del triennio
2007/2009.
Invero nulla argomentava il ricorrente primo grado relativamente all'attività prestata nel detto triennio limitandosi a dimostrare che per l'anno 2016 era stato convocato per l'assunzione e aveva effettivamente lavorato come da contratto di lavoro che allegava.
Il giudice di primo grado rigetta la domanda proposta ritenendo, correttamente, che il diritto alla fruizione della garanzia occupazionali scaturisse dallo svolgimento di attività lavorativa per ciascun anno fra il 2007 e il 2009 mentre non aveva Controparte_1
prestato attività lavorativa né nell'anno 2007, né nell'anno 2009. Evidenziava, altresì, che alcuna rilevanza potesse assumere la circostanza che il predetto fosse stato inserito nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 27 maggio 2015 ai fini della convocazione, di cui tuttavia non era stato successivamente destinatario.
Con il primo motivo di impugnazione si doleva dell'omesso vaglio della Controparte_1
documentazione da cui risultava che, negli anni 2007/2009 egli, regolarmente convocato, aveva prestato attività lavorativa. Si trattava della documentazione depositata all'udienza del 1 marzo 2023. Il appellato ha contestato CP_2
l'ammissibilità della produzione, in quanto tardiva, comunque rilevando come nessuna documentazione fosse presente in atti circa l'attività lavorativa prestata nell'anno
2009, annualità in ordine alla quale era stato regolarmente convocato Controparte_1
ma aveva rifiutato l'assunzione in quanto in quel periodo dipendente a tempo determinato presso l . Org_2
Ritiene questo Collegio che la produzione sia ammissibile. Il rigoroso sistema di preclusioni cui sono preordinate le disposizioni codicistica che impongono la tempestiva produzione dei documenti di cui la parte intenda avvalersi va contemperato, infatti, secondo i principi giurisprudenziali già da tempo delineatisi in giurisprudenza, in materia agonistica, con l'esigenza di ricerca della “verità materiale”, cui è funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato articolo 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse” (da: Cassazione sezione lavoro n. 4160/2023 del 3 novembre 2023). Si tratta di principi già espressi dalle SS.UU. con pronuncia n. 8202/2005 e n. 11353/2004; v. anche Cassazione n. 19305/2016, n.
25374/2017 e n. 22628/2019).
Occorre, dunque, procedere al vaglio della documentazione non esaminata dal giudice di primo grado e sulla quale nulla aveva disposto circa l'ammissibilità della produzione.
Da essa risulta che a seguito di convocazione per l'anno 2007 aveva Controparte_1
prestato attività lavorativa, come da allegato buste paga;
le medesime circostanze risultano comprovate anche per l'anno 2008. Nulla risulta per l'anno 2009. Dalla produzione emerge anche che per l'anno 2010 egli era stato soltanto convocato. Nella documentazione depositata dal all'atto di costituzione in primo grado è CP_2
presente il certificato di servizio nel quale sussiste attestazione di avvenuta prestazione lavorativa per l'anno 2008, certificazione negativa, ossia di “nessuna prestazione” per l'anno 2009 e, infine, per l'anno 2010 il mero svolgimento di appena 12 giorni effettivi di lavoro in quanto successivamente licenziato per giusta causa. Nessuna prestazione risulta resa per gli anni dal 2011 al 2015.
In particolare vi è prova documentale, e comunque non sussiste contestazione da parte dell' , che egli aveva rifiutato l'assunzione per la quale era stato convocato in CP_1
relazione agli anni 2011 (dichiarandosi disponibile all'assunzione dopo il 31 ottobre 2011)
e 2012 (dichiarando la propria disponibilità all'assunzione per il periodo dopo il 30 settembre 2012) in entrambi i casi motivata dalla temporanea occupazione presso l' , e altresì il rifiuto opposto per l'assunzione afferente all'anno 2014, Org_2
per gravi motivi familiari, con disponibilità all'assunzione dopo il 10 ottobre 2014.
Appare evidente, pertanto, che non risulta integrato il triennio lavorativo per tutti gli anni dal 2007 al 2009. Ciò nondimeno, nonostante la mancata copertura integrale del triennio, e era stato destinatario di convocazioni anche per gli anni successivi, e fino al
2014. Tuttavia, poiché nella presente fattispecie rivendica il diritto Controparte_1
all'assunzione per l'anno 2015, occorre verificare quali fossero al tempo i requisiti indispensabili al riconoscimento delle garanzie occupazionali per quell'anno.
L'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 1/2013 confermava le garanzie occupazionali di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 9/2012. La legge regionale n. 9/2012 confermava le garanzie occupazionali di cui alla legge regionale n. 14/2010 nei limiti dello stanziamento di bilancio fino al 31 dicembre 2012.
Sulla base della legge regionale n. 5/2014 che aveva altresì ridisegnato gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica articolo 13 comma 1 ultimo capoverso disponeva “l'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato”. In sostanza può ritenersi, alla luce delle varie disposizioni regionali e della mancata contestazione circa l'indispensabilità del requisito inerente lo svolgimento dell'attività lavorativa per il triennio 2007 al 2009, che anche in relazione alle garanzie occupazionali previste per l'anno 2015, il requisito non fosse mutato.
Pertanto difettavano in capo all'appellante le condizioni affinché gli fossero garantite all'occupazione per l'anno 2015.
Affrontando, inoltre, l'eccezione riproposta dal in primo grado, riguardante CP_2
la condizione riguardante la manifestazione della volontà ai fini del diritto di precedenza va rilevato che la disposizione invocata, ossia l'art. 5 comma 4 sexies del D.
Lgs.vo n. 368/2001 secondo cui: “il diritto di precedenza di cui ai commi 4 quater e 4 quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente 6 mesi e 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro” è applicabile alla presente fattispecie, trattandosi di disposizione in quanto introdotta dal comma 40 lettera b) della legge n. 247/2007. E poiché l'ultimo rapporto lavorativo con il , anteriormente all'anno 2016, si era Controparte_2
concluso nell'anno 2010, nessuna manifestazione di consenso era intervenuta nell'anno.
Oltretutto lo stesso C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica prevedeva, all'art. 150 che gli operai assunti a tempo determinato per lavori di carattere stagionale avessero diritto di precedenza a condizione che manifestassero la volontà di esercitare tale diritto entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A ben poco può valere, in relazione al diritto soggettivo invocato il ricorso, il fatto che il , nella fattispecie, abbia consentito l'impiego dell'appellante nelle stagioni CP_2
2007, 2008 e 2010 e che lo abbia convocato anche per quelle successive del 2011, 2012
e 2014, anche se trattasi di circostanze in cui le ripetute irregolarità commesse dal hanno certamente ingenerato in capo all'odierno appellante la convinzione di CP_2
poter legittimamente aspirare alle garanzie occupazionali anche per l'anno 2015. Per tale ragione, già evidenziata dal giudice di primo grado, anche le spese del presente appello restano integralmente compensate secondo il regime già disposto nell'appellata pronunzia.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Messina sezione lavoro n. 1407/2023 pubblicata in data 8 luglio 2023, nei confronti del , così provvede: Controparte_2
rigetta l'impugnazione con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Messina così deciso in esito alla camera di consiglio del
Il Presidente est.
(dott. Beatrice Catarsini)