Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 1249 del 12.07.2022 Oggetto: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Dell'Atti Parte_1
Appellante
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina La Gatta CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2017, -premesso di essere bracciante agricola- Controparte_2
CP_ esponeva che l' con note datate 10.12.2015 (notificata il 23.12.2015), 11.12.2015 (notificata il
19.12.2015), 8.12.2015 (notificata il 16.12.2015), 8.2.2016 (notificata il 16.3.2016), aveva chiesto la restituzione delle indennità di disoccupazione agricola, di malattia e maternità percepite negli anni compresi tra il 2009 ed il 2013, a seguito della cancellazione dagli elenchi agricoli. Ritenuta
l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo ella lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda di Zenzeri Michele, chiedeva accertarsi il proprio diritto a rimanere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per i suddetti anni e per le giornate indicate, con conseguente diritto alle prestazioni previdenziali.
CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva preliminarmente la decadenza dall'azione giudiziale e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, richiamando, a tal fine, le risultanze del verbale ispettivo redatto dagli ispettori dell' in data 17.3.2014, con il quale era stata accertata una CP_1
1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell'eccezione di CP_ decadenza proposta dall' dichiarava l'inammissibilità del ricorso. Dopo aver richiamato la normativa applicabile, evidenziava che, stante il mancato deposito dell'elenco di variazione da cui desumere la data di cancellazione dagli elenchi agricoli, nella specie doveva ritenersi che la ricorrente avesse avuto conoscenza dell'intervenuta cancellazione con la ricezione delle note opposte e che da tali date dovessero decorrere i termini per l'espletamento del procedimento amministrativo, alla scadenza dei quali era iniziato a decorrere l'ulteriore termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziale, maturato in data precedente all'introduzione del giudizio, avvenuta con ricorso depositato il 12.6.2017.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurandola nella parte in cui il Controparte_2
Tribunale aveva: 1) ritenuto la decadenza dall'azione giudiziale, nonostante non vi fosse prova che l' avesse mai comunicato un provvedimento espresso di cancellazione dagli elenchi dei CP_1
braccianti agricoli;
2) omesso di considerare che la lavoratrice era incorsa in errore scusabile a causa dell'errato termine di impugnativa indicato nelle comunicazioni dell' ; 3) omesso di valutare la CP_1
genericità dei provvedimento con cui era stato richiesto il pagamento delle indennità previdenziali, in mancanza dei motivi che avevano giustificato la asserita cancellazione dagli elenchi. In ogni caso ha ribadito la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della azienda agricola Zinzeri per gli anni e le giornate già indicate. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti, reiterando le CP_1
eccezioni e le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi del primo grado di giudizio. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'11.04.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, dovendosi confermare, anche in questa sede, la decadenza dall'azione giudiziale.
È noto, invero, che in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'art. 22 del
D.L. n° 7/70, convertito in legge n°83/70, prevede che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza (comma 1)”. 2 Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l.n. 533/73, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno. (cfr., tra le tante, Cass. n. 9622/2015).
Ciò posto, l'art. 11 del d.l. n. 375/93 ha abrogato l'art. 17 l. n. 83/70, statuendo che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto (comma 1).
Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (n.d.r. con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati è stato soppresso e le funzioni ed il personale sono stati trasferiti all' possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1 centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto (comma 2)”.
La norma ha di fatto sostituito la ipotesi del silenzio assenso, prevista dall' art. 17 citato, con quella del silenzio rigetto, e ha introdotto dei “termini teorici” (240 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, e cioè 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione
Provinciale + 90 giorni per la decisione, ed ulteriori 30 giorni per la proposizione del ricorso alla
Commissione Centrale + 90 giorni per la decisione) per l'esperimento dell'intero iter amministrativo.
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il termine di decadenza di 120 giorni stabilito dal citato art. 22 per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre: dai provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo;
dai provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo è quello della scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal d.lgs. n.
375/93, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
nel secondo caso va individuato con la definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto
3 conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr. tra le tante Cass. n.
7835/2016, 26626/2014, n. 20086/2013; n. 29070/2011; n. 813/2007).
È stato anche chiarito che la definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso.
Va ancora precisato, per quanto rileva ai fini del decidere, che con l'art. 38 d.l. n. 98/2011 (convertito con l. n. 111/2011) è stato disposto che "… In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' CP_1 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dal R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12 bis, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione".
Diversamente da quanto era in precedenza, dunque, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell' entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la CP_1
notificazione di tali provvedimenti, che in base al d.lgs. n. 375/93, art. 8, comma 5, e D.L. n. 510/96, art. 9 quinquies, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali (esula ratione temporis dall'oggetto della presente controversia CP_1
la previsione del d.l. n. 76/2020, art. 43, comma 7, conv. con l. n. 120/2020, con cui il legislatore, modificando il d.l. n. 98/2011, art. 38, comma 7, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative: nel caso di specie, si tratta infatti di disconoscimenti adottati nella vigenza dell'originaria formulazione della disposizione, e dunque notificati mediante pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale).
La Corte costituzionale (sent. n. 45/21) ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell' costituisce forma di pubblicità idonea ad CP_1
integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale
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Tale risultando il quadro normativo e i principi di diritto che disciplinano la presente materia, deve rilevarsi che nel caso di specie l' , costituendosi in giudizio, ha dedotto che la cancellazione CP_1
4 dell'appellante dagli elenchi dei braccianti agricoli è stata notificata attraverso pubblicazione degli CP_ elenchi trimestrali di variazione sul sito dell' dal 15.09.2014 all'1.10.2014.
A dimostrazione di tanto ha prodotto il documento n. 3 degli allegati, recante “stampa ARLA, con indicazione elenco di variazione”, da cui emerge che l'appellante è stata parzialmente cancellata dagli elenchi, con cancellazione parziale per l'anno 2009 (per una sola giornata) e per tutte le giornate denunciate negli anni 2011 e 2012 (rispettivamente pari a 78 e 102), mentre non risulta cancellata per l'anno 2010, in cui risultano accreditate 102 giornate (cfr. documento allegato agli atti dell' ). CP_1
Non risultando in atti alcuna attestazione idonea a dimostrate il tempo e la durata di tale pubblicazione, con ordinanza del 28.02.2024, la Corte ha invitato l' a produrre documentazione CP_1
idonea a dimostrare siffatta circostanza in relazione agli anni e alle giornate di lavoro oggetto di giudizio.
L' non ha ottemperato a siffatta richiesta e pertanto, in mancanza di altra documentazione CP_3
utile, il computo dei termini di decadenza, secondo i principi sopra esposti, deve essere effettuato a partire dal primo documento con cui l'appellante ha avuto notizia della cancellazione, e cioè dal
23.12.2015, data in cui è stata notificata la comunicazione datata10.12.2015, con cui è stata chiesta la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola erogata dall'1.01.2009 al 31.12.2012 e in cui espressamente viene individuato il motivo di siffatta richiesta nella “mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi” (circa la correttezza della individuazione del dies a quo, cfr. in argomento, tra le tante, Cass. n. 2582/2025).
Ebbene, sulla scorta delle norme e dei principi di diritto sopra richiamati, dalla data del 23.12.2015
(in cui l'appellante ha avuto conoscenza della sua cancellazione dagli elenchi nominativi) hanno cominciato a decorrere i termini teorici del procedimento amministrativo, ovvero 240 giorni, che sono venuti a scadenza il 19.08.2016; a partire da questa data, ha cominciato a decorrere il termine di decadenza di 120 giorni, di cui all'art. 22 cit., che è arrivato a scadenza il 17.12.2016.
Il ricorso giudiziale è stato depositato il 12.06.2017, quando il termine di decadenza era già interamente decorso (a conclusioni non dissimili si perviene anche considerando quale dies a quo
l'ultima comunicazioni di indebito notificata in data 16.03.2016, perché anche in questo caso il termine di 240 giorni verrebbe a compimento l'11.11.2016 e da questa data comincerebbe a decorrere il termine di 120 giorni, in scadenza l'11.03.2017, comunque prima del deposito del ricorso giudiziale di primo grado).
Sulla scorta di quanto sopra rilevato, dunque, deve ritenersi che parte appellante sia decaduta dall'azione giudiziale, considerato, altresì, che l'eventuale errata indicazione dei termini di
5 impugnazione da parte dell' pure dedotta da parte appellante- può, se del caso, Controparte_4
assumere rilievo ai fini risarcitori, in relazione all'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera a prescindere dalla condotta delle parti (cfr. fra le tante Cass. n. 40780/2021, n. 25892/2009, n.
10376/2015).
L'accertata decadenza dall'azione giudiziale preclude ogni valutazione in merito all'attribuzione delle prestazioni previdenziali oggetto di causa, stante il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che non può essere riconosciuta in difetto d'impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine di decadenza sancito dalla legge (cfr. tra le tante Cass. n. 10089/2024, n. 6229/2019).
Per tutto quanto detto, l'appello deve quindi essere rigettato, restando assorbito ogni altro argomento.
La confusione potenzialmente ingenerata dalla pluralità di comunicazioni inviate dall' CP_3
giustifica la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 31.12.2022 da nei confronti di avverso la sentenza del 12.07.2022, n. 1249 del Controparte_2 CP_1
Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa tra le parti le spese di giudizio
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 11.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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