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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/09/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3691/2021 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: azione di risarcimento danni
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Picciocchi, dom.ta come in atti;
Parte_1
attrice
E
rappr.to e difeso dagli avv.ti Modestino Acone e Pasquale Acone, dom.to come in atti;
CP_1
convenuto
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice conveniva in giudizio il al fine di ottenere la liquidazione dei danni da reato conseguenti CP_1
alla condanna penale per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.
Premetteva che con sentenza n. 273/2018 il veniva condannato per il suddetto reato “per aver CP_1
costretto a subire atti sessuali, nello specifico toccamenti e palpeggiamenti al seno e ai fianchi Parte_1
e all'interno coscia fino all'inguine, con violenza consistita nell'afferrarla alle spalle e nell'accarezzarla contro la sua volontà nelle predette parti del corpo” con contestuale condanna al risarcimento dei danni alla Pt_1
da liquidarsi in separata sede previo pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di €
5000,00; con la sentenza n. 7062/2019 la Corte d'Appello Napoli riduceva, previa concessione delle attenuanti generiche, la condanna penale da due anni a un anno e mesi due di reclusione e confermava nel resto la sentenza di primo grado;
la sentenza di II grado passava in giudicato in data 31.1.2020.
Domandava pertanto la liquidazione dell'intero danno subito per effetto della condotta delittuosa, seppur di minore gravità, sia patrimoniale che non patrimoniale;
in particolare allegava il sopravvenire di sindrome ansioso-depressiva, il danno morale aggravato anche dal procedimento di calunnia aperto nei confronti della e poi archiviato, per una somma non inferiore ad € 50.000,00. Pt_1
Chiedeva inoltre quale danno patrimoniale gli esborsi sostenuti dalla attrice per i compensi professionali corrisposti ai difensori dai quali era stata assistita e difesa nei diversi procedimenti per complessivi € 4646,04.
Si costituiva il convenuto il quale contestava la domanda precisando di aver già corrisposto alla la Pt_1
somma liquidata a titolo di provvisionale nonché le spese di giustizia dei vari procedimenti come disposto in entrambe le sentenze di primo grado e di appello;
concludeva per il rigetto della domanda, ed in subordine tenersi conto, al fine della entità del danno liquidabile, della minima gravità del fatto di reato imputabile al
CP_1
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Va premesso che ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “ La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”; pertanto l'efficacia extra penale della sentenza penale irrevocabile di condanna copre l'accertamento del fatto, la illiceità penale della condotta e la commissione da parte dell'imputato.
Mentre nel giudizio civile trova ingresso l'accertamento della esistenza ed entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto-reato nonché del nesso causale tra lo stesso e i pregiudizi lamentati (Cass.
5660/2018 e 4318/2019).
Pertanto stante l'autonomia del giudizio civile in caso di condanna generica al risarcimento, contenuta nella sentenza penale, è nel processo civile che occorre accertare il nesso causale tra l'illecito penale e il danno conseguenza nonché il quantum dei danni oggetto di domanda risarcitoria. (cass. 8477/2020).
Il danneggiato dal reato, che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale con rinvio al giudice civile per la sola liquidazione del danno, deve assolvere l'onere probatorio circa il nesso causale tra il reato e i danni lamentati e la effettiva consistenza degli stessi, restando esonerato dal solo onere di provare l'accadimento del fatto illecito e la sua commissione ad opera dell'imputato-convenuto nel giudizio civile per la liquidazione dei danni.
L'art. 185 c.p. prevede che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento.
In particolare il danno patrimoniale si identifica nel danno emergente e nel lucro cessante oggetto di integrale riparazione.
Quanto al danno non patrimoniale risarcibile in dipendenza di un fatto costituente reato occorre richiamare i passaggi più significativi della sentenza delle SS.UU. n. 26972/2008 che ha così ricostruito la fattispecie risarcitoria in questione:
“Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art. 2059 c.c. ("Danni non patrimoniali") secondo cui "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge".
All'epoca dell'emanazione del codice civile l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 c.p. del 1930.
La giurisprudenza, nel dare applicazione all'art. 2059 c.c., si consolidò nel ritenere che il danno non patrimoniale era risarcibile solo i n presenza di un reato e ne individuò il contenuto nel c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte.
2.1. L'insostenibilità di siffatta lettura restrittiva è stata rilevata da questa Corte con le sentenze n. 8827 e n.
8828/2003,in cui si è affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento,nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica…….
2.2. Queste Sezioni unite condividono e fanno propria la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all'art. 2059 c.c.., e la completano nei termini seguenti.
2.3. Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c.., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.”
L'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell' illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043
c.c. ( e d a altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi d i responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia,determinata dalla lesione, n o n giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte Cost. n. 372/1994; S.U. n. 576,
581, 582, 584/2008).
2.4. L'art. 2059 c.c., è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale.
L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale s i ricava dall' individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela.
2.5. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede l a risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui")…..
Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti d a leggi ordinarie in relazione alla compromissione d i valori personali ….
l risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c.., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perchè tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione d i specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006)….” Pertanto “ nell' ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.U. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n . 4186/1998; S.U. n . 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.”…..
“Dopo che l e sentenze n . 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato i l principio, condiviso da queste Sezioni unite,secondo cui,in virtu ̀di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c..,unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso d i lesione d i specifici diritti inviolabili della persona, e cioè
i n presenza d i u n a ingiustizia costituzionalmente qualificata, d i danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere.
3.4. Come si è ricordato, la figura del danno esistenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste.
3.4.1. In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella s u a p i ù ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.…
La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se i l pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese l e convenzioni internazionali
(come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la L. n. 88 del
1955), e cioè purchè sussista il requisito dell' ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c.. E la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell' interesse leso.
In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purchè conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.”…
“3.5. Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria.”…
“Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale,nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.., identificandosi con il danno determinato dalla lesione d i interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. …
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
Tanto premesso parte attrice ha domandato il risarcimento dei danni, oggetto di condanna generica in sede penale, così allegati:
quanto al danno non patrimoniale:
il danno da lesione della propria libertà e dignità quale distinta dalla sofferenza psichica scaturente dall'essere la persona offesa del reato, di elevata lesività, di violenza sessuale;
il danno biologico da sofferta sindrome ansiosa-depressiva ;
l'ulteriore danno morale per aver subito un procedimento penale per calunnia, scaturente dalla falsa denuncia del poi archiviato;
CP_1
quanto al danno patrimoniale gli esborsi sostenuti per i compensi corrisposti agli avvocati nei procedimenti penali affrontati.
Quanto al danno patrimoniale identificato negli esborsi ai difensori la domanda è oggetto di reiezione atteso che tali costi trovano regolazione nel regime codicistico delle spese e non possono costituire voce di danno risarcibile (Cass. ord. 12154/2025).
Quanto al danno biologico consistito nella sindrome ansioso-depressiva parte attrice non ha assolto correttamente l'onere probatorio gravante a suo carico;
ha depositato soltanto un certificato medico, peraltro a firma non di un medico specialista ma di un cardiologo, datato 25.5.2016 attestante che la Pt_1
era affetta da sindrome ansioso depressiva e da insonnia reattiva, e niente altro.
In particolare non ha, non solo provato, ma neanche allegato l'entità del danno sofferto né la derivazione causale diretta dal fatto di reato commesso dal non essendo stata prodotta né una CTP medico legale CP_1
né fornita la prova che la non ne soffrisse già precedentemente al fatto illecito. Pt_1 Risulta invece sorretto da sufficiente supporto probatorio l'ulteriore danno non patrimoniale sofferto dalla
, danno identificabile con quello delineato dalla richiamata sentenza n. 26972/2008 quale danno Pt_1 determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
I testi escussi, con dichiarazioni omogenee, concordanti e prive di elementi, intrinseci o estrinseci, di contraddizione, hanno confermato che la nel periodo successivo all'evento delittuoso ha sofferto Pt_1
molteplici effetti lesivi della propria integrità morale e personale che hanno investito l'intero contesto di vita, sociale e di studio;
aveva timore ad uscire da sola se non accompagnata, rinunciava a diverse occasioni di incontro con amici e parenti, aveva paura a dormire da sola, soffriva di frequenti momenti di sconforto e di crisi di pianto;
aveva adottato uno stile di vita improntato all'isolamento rompendo anche la propria relazione sentimentale con un ragazzo;
aveva inoltre subito un evidente rallentamento negli studi universitari, come risultante anche dalla documentazione in atti.
Si ritiene pertanto che parte attrice abbia assolto all'onere su di essa gravante di aver subito un danno alla propria sfera personale, non connotato da rilevanza economica, per effetto del fatto delittuoso-reato del quale era stata vittima.
Inoltre va tenuto conto, al medesimo fine, anche dell'ulteriore disagio scaturito dall'aver subito un procedimento per calunnia derivato dalla falsa denuncia sporta dal convenuto nei confronti della . Pt_1
La liquidazione del danno così provato non potrà che essere determinata in via equitativa (cass. 13611/2021), in particolare “in ipotesi di violenza sessuale costituisce fatto notorio che la persona offesa rivesta contemporaneamente i caratteri di soggetto (passivo) e di oggetto (dal punto di vista del violentatore) con conseguente lesione della personalità il cui risarcimento non può che avvenire in via equitativa stante la ovvia difficoltà del danneggiato di proporre una precisa quantificazione”.
Nel caso di specie al fine di pervenire ad una equa riparazione del danno va tenuto conto, quale elemento di maggior gravità della condotta e quindi del danno, della significativa differenza di età tra l'autore del fatto illecito (di anni 51 all'epoca del fatto) e la persona offesa odierna attrice (di anni 20 all'epoca dei fatti), della relazione di consolidata amicizia esistente tra il e la famiglia della ragazza, oltre che dello strepitus fori CP_1
derivato dal ruolo ricoperto dal convenuto al Comune di Atripalda e dal risalto mediatico della vicenda;
in altro senso va invece tenuto conto della non apprezzabile gravità della condotta posta in essere dal CP_1
Alla luce delle esposte considerazioni si reputa equo riconoscere, a titolo risarcitorio, la somma di €
16.000,00, gia comprensiva di rivalutazione ed interessi.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza previa compensazione per 1/3 in ragione del limitato accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna a corrispondere a la CP_1 Parte_1
complessiva somma di € 16.000,00, già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo..
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4500,00 per compensi, oltre accessori di legge ed esborsi documentati, con attribuzione.
Avellino, 8.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3691/2021 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: azione di risarcimento danni
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Picciocchi, dom.ta come in atti;
Parte_1
attrice
E
rappr.to e difeso dagli avv.ti Modestino Acone e Pasquale Acone, dom.to come in atti;
CP_1
convenuto
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice conveniva in giudizio il al fine di ottenere la liquidazione dei danni da reato conseguenti CP_1
alla condanna penale per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.
Premetteva che con sentenza n. 273/2018 il veniva condannato per il suddetto reato “per aver CP_1
costretto a subire atti sessuali, nello specifico toccamenti e palpeggiamenti al seno e ai fianchi Parte_1
e all'interno coscia fino all'inguine, con violenza consistita nell'afferrarla alle spalle e nell'accarezzarla contro la sua volontà nelle predette parti del corpo” con contestuale condanna al risarcimento dei danni alla Pt_1
da liquidarsi in separata sede previo pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di €
5000,00; con la sentenza n. 7062/2019 la Corte d'Appello Napoli riduceva, previa concessione delle attenuanti generiche, la condanna penale da due anni a un anno e mesi due di reclusione e confermava nel resto la sentenza di primo grado;
la sentenza di II grado passava in giudicato in data 31.1.2020.
Domandava pertanto la liquidazione dell'intero danno subito per effetto della condotta delittuosa, seppur di minore gravità, sia patrimoniale che non patrimoniale;
in particolare allegava il sopravvenire di sindrome ansioso-depressiva, il danno morale aggravato anche dal procedimento di calunnia aperto nei confronti della e poi archiviato, per una somma non inferiore ad € 50.000,00. Pt_1
Chiedeva inoltre quale danno patrimoniale gli esborsi sostenuti dalla attrice per i compensi professionali corrisposti ai difensori dai quali era stata assistita e difesa nei diversi procedimenti per complessivi € 4646,04.
Si costituiva il convenuto il quale contestava la domanda precisando di aver già corrisposto alla la Pt_1
somma liquidata a titolo di provvisionale nonché le spese di giustizia dei vari procedimenti come disposto in entrambe le sentenze di primo grado e di appello;
concludeva per il rigetto della domanda, ed in subordine tenersi conto, al fine della entità del danno liquidabile, della minima gravità del fatto di reato imputabile al
CP_1
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Va premesso che ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “ La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”; pertanto l'efficacia extra penale della sentenza penale irrevocabile di condanna copre l'accertamento del fatto, la illiceità penale della condotta e la commissione da parte dell'imputato.
Mentre nel giudizio civile trova ingresso l'accertamento della esistenza ed entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto-reato nonché del nesso causale tra lo stesso e i pregiudizi lamentati (Cass.
5660/2018 e 4318/2019).
Pertanto stante l'autonomia del giudizio civile in caso di condanna generica al risarcimento, contenuta nella sentenza penale, è nel processo civile che occorre accertare il nesso causale tra l'illecito penale e il danno conseguenza nonché il quantum dei danni oggetto di domanda risarcitoria. (cass. 8477/2020).
Il danneggiato dal reato, che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale con rinvio al giudice civile per la sola liquidazione del danno, deve assolvere l'onere probatorio circa il nesso causale tra il reato e i danni lamentati e la effettiva consistenza degli stessi, restando esonerato dal solo onere di provare l'accadimento del fatto illecito e la sua commissione ad opera dell'imputato-convenuto nel giudizio civile per la liquidazione dei danni.
L'art. 185 c.p. prevede che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento.
In particolare il danno patrimoniale si identifica nel danno emergente e nel lucro cessante oggetto di integrale riparazione.
Quanto al danno non patrimoniale risarcibile in dipendenza di un fatto costituente reato occorre richiamare i passaggi più significativi della sentenza delle SS.UU. n. 26972/2008 che ha così ricostruito la fattispecie risarcitoria in questione:
“Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art. 2059 c.c. ("Danni non patrimoniali") secondo cui "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge".
All'epoca dell'emanazione del codice civile l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 c.p. del 1930.
La giurisprudenza, nel dare applicazione all'art. 2059 c.c., si consolidò nel ritenere che il danno non patrimoniale era risarcibile solo i n presenza di un reato e ne individuò il contenuto nel c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte.
2.1. L'insostenibilità di siffatta lettura restrittiva è stata rilevata da questa Corte con le sentenze n. 8827 e n.
8828/2003,in cui si è affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento,nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica…….
2.2. Queste Sezioni unite condividono e fanno propria la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all'art. 2059 c.c.., e la completano nei termini seguenti.
2.3. Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c.., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.”
L'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell' illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043
c.c. ( e d a altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi d i responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia,determinata dalla lesione, n o n giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte Cost. n. 372/1994; S.U. n. 576,
581, 582, 584/2008).
2.4. L'art. 2059 c.c., è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale.
L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale s i ricava dall' individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela.
2.5. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede l a risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui")…..
Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti d a leggi ordinarie in relazione alla compromissione d i valori personali ….
l risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c.., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perchè tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione d i specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006)….” Pertanto “ nell' ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.U. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n . 4186/1998; S.U. n . 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.”…..
“Dopo che l e sentenze n . 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato i l principio, condiviso da queste Sezioni unite,secondo cui,in virtu ̀di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c..,unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso d i lesione d i specifici diritti inviolabili della persona, e cioè
i n presenza d i u n a ingiustizia costituzionalmente qualificata, d i danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere.
3.4. Come si è ricordato, la figura del danno esistenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste.
3.4.1. In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella s u a p i ù ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.…
La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se i l pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese l e convenzioni internazionali
(come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la L. n. 88 del
1955), e cioè purchè sussista il requisito dell' ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c.. E la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell' interesse leso.
In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purchè conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.”…
“3.5. Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria.”…
“Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale,nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.., identificandosi con il danno determinato dalla lesione d i interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. …
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
Tanto premesso parte attrice ha domandato il risarcimento dei danni, oggetto di condanna generica in sede penale, così allegati:
quanto al danno non patrimoniale:
il danno da lesione della propria libertà e dignità quale distinta dalla sofferenza psichica scaturente dall'essere la persona offesa del reato, di elevata lesività, di violenza sessuale;
il danno biologico da sofferta sindrome ansiosa-depressiva ;
l'ulteriore danno morale per aver subito un procedimento penale per calunnia, scaturente dalla falsa denuncia del poi archiviato;
CP_1
quanto al danno patrimoniale gli esborsi sostenuti per i compensi corrisposti agli avvocati nei procedimenti penali affrontati.
Quanto al danno patrimoniale identificato negli esborsi ai difensori la domanda è oggetto di reiezione atteso che tali costi trovano regolazione nel regime codicistico delle spese e non possono costituire voce di danno risarcibile (Cass. ord. 12154/2025).
Quanto al danno biologico consistito nella sindrome ansioso-depressiva parte attrice non ha assolto correttamente l'onere probatorio gravante a suo carico;
ha depositato soltanto un certificato medico, peraltro a firma non di un medico specialista ma di un cardiologo, datato 25.5.2016 attestante che la Pt_1
era affetta da sindrome ansioso depressiva e da insonnia reattiva, e niente altro.
In particolare non ha, non solo provato, ma neanche allegato l'entità del danno sofferto né la derivazione causale diretta dal fatto di reato commesso dal non essendo stata prodotta né una CTP medico legale CP_1
né fornita la prova che la non ne soffrisse già precedentemente al fatto illecito. Pt_1 Risulta invece sorretto da sufficiente supporto probatorio l'ulteriore danno non patrimoniale sofferto dalla
, danno identificabile con quello delineato dalla richiamata sentenza n. 26972/2008 quale danno Pt_1 determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
I testi escussi, con dichiarazioni omogenee, concordanti e prive di elementi, intrinseci o estrinseci, di contraddizione, hanno confermato che la nel periodo successivo all'evento delittuoso ha sofferto Pt_1
molteplici effetti lesivi della propria integrità morale e personale che hanno investito l'intero contesto di vita, sociale e di studio;
aveva timore ad uscire da sola se non accompagnata, rinunciava a diverse occasioni di incontro con amici e parenti, aveva paura a dormire da sola, soffriva di frequenti momenti di sconforto e di crisi di pianto;
aveva adottato uno stile di vita improntato all'isolamento rompendo anche la propria relazione sentimentale con un ragazzo;
aveva inoltre subito un evidente rallentamento negli studi universitari, come risultante anche dalla documentazione in atti.
Si ritiene pertanto che parte attrice abbia assolto all'onere su di essa gravante di aver subito un danno alla propria sfera personale, non connotato da rilevanza economica, per effetto del fatto delittuoso-reato del quale era stata vittima.
Inoltre va tenuto conto, al medesimo fine, anche dell'ulteriore disagio scaturito dall'aver subito un procedimento per calunnia derivato dalla falsa denuncia sporta dal convenuto nei confronti della . Pt_1
La liquidazione del danno così provato non potrà che essere determinata in via equitativa (cass. 13611/2021), in particolare “in ipotesi di violenza sessuale costituisce fatto notorio che la persona offesa rivesta contemporaneamente i caratteri di soggetto (passivo) e di oggetto (dal punto di vista del violentatore) con conseguente lesione della personalità il cui risarcimento non può che avvenire in via equitativa stante la ovvia difficoltà del danneggiato di proporre una precisa quantificazione”.
Nel caso di specie al fine di pervenire ad una equa riparazione del danno va tenuto conto, quale elemento di maggior gravità della condotta e quindi del danno, della significativa differenza di età tra l'autore del fatto illecito (di anni 51 all'epoca del fatto) e la persona offesa odierna attrice (di anni 20 all'epoca dei fatti), della relazione di consolidata amicizia esistente tra il e la famiglia della ragazza, oltre che dello strepitus fori CP_1
derivato dal ruolo ricoperto dal convenuto al Comune di Atripalda e dal risalto mediatico della vicenda;
in altro senso va invece tenuto conto della non apprezzabile gravità della condotta posta in essere dal CP_1
Alla luce delle esposte considerazioni si reputa equo riconoscere, a titolo risarcitorio, la somma di €
16.000,00, gia comprensiva di rivalutazione ed interessi.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza previa compensazione per 1/3 in ragione del limitato accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna a corrispondere a la CP_1 Parte_1
complessiva somma di € 16.000,00, già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo..
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4500,00 per compensi, oltre accessori di legge ed esborsi documentati, con attribuzione.
Avellino, 8.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino