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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. AN Saverio CA Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. DE IA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 351/2025 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.12.25 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. AN Paolo Febbo, Foro di Chieti, Parte_1 giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Chieti, via Benedetto Croce n. 3;
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio
Di Ranallo s.n.c., L'Aquila;
APPELLATA
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelia Stella, Foro di Pescara, giusta procura in calce pagina 1 di 14 2
all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Pescara, via Palermo n. 30;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
<<voglia l'adita corte d'appello, contrariis reiectis:
i. in via preliminare: - sospendere l'esecutività dell'atto impugnato;
ii. nel merito: in via principale: - accogliere la domanda dell'appellante, in quanto fondata e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annullare la cartella di pagamento impugnata;
in via subordinata: - accogliere la domanda formulata dall' attore-appellante in via subordinata in primo grado, riconducendo la somma da egli dovuta, per sanzione ed interessi e, per l'effetto, riformare conseguentemente sul punto la sentenza appellata;
iii. in via istruttoria: - ammettersi la prova testimoniale, per mezzo di , Testimone_1 Tes_2
, e sui seguenti capitoli: 1) vero che
[...] Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 firmava gli assegni per conto della Linea Italia Imballaggi Snc, con sede a Chieti;
2) vero che
[...]
sottoscrisse gli assegni per conto della Linea Italia Imballaggi Snc, con sede a Testimone_5
Chieti, indicati nell'allegato n. 1 al presente atto, che le vengono esibiti;
- darsi atto della produzione
(oltre che dell'originale del presente atto – doc. A – e della procura alla lite – doc. A bis -) dei seguenti documenti: A ter – files attestanti la notifica dell'atto di citazione in appello;
B- sentenza appellata;
B bis – files attestanti la notifica della sentenza;
C- fascicolo di primo grado;
C bis – attestazione di conformità fascicolo di primo grado;
iiii. in punto di spese: - condannare le resistenti amministrazioni al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. >>
Per il appellata: Controparte_3
<<in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e cartella pagamento;
➢ nel merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile infondato, con conseguente integrale conferma n. 17 2025 emessa dal tribunale
Chieti; ➢ Con vittoria di spese.>> pagina 2 di 14 3
Per appellata: Controparte_4
<<la s.v. ill.ma voglia, contrariis reiectis,
1) In via principale, rigettare l'appello di controparte poiché infondato e/o inammissibile, con condanna alla refusione delle spese del presente grado di giudizio:
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, tenere indenne l' da ogni conseguenza in ordine al presente giudizio con compensazione delle spese di lite CP_5 tra la controparte e l' ;>> Controparte_2
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti n. 17/2025 pubblicata il 14.01.25 –
Opposizione a cartella esattoriale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha respinto opposizione, avanzata da avverso la cartella di pagamento n. 03220210003828355000, notificata Parte_1 l'8.1.2024 e a mezzo della quale gli è stato intimato il pagamento di euro 99.372,04 dovuti per sanzioni amministrative irrogate per le violazioni previste dagli artt. 1 e 2 della l. n. 386/1990, stabilite con ordinanza ingiunzione del 3.8.2016, notificatagli il 22.8.2016. Il Giudice di prossimità, sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 10.10.2024 e istruita la causa per via documentale, la rimetteva in decisione all'udienza del 17.12.2024, rigettando integralmente i motivi di opposizione dedotti.
2. Avverso la sentenza di primo grado, propone appello l'originario ricorrente, affidando il gravame a sei motivi come di seguito riassunti.
2.1 Primo: è ribadito il principio della responsabilità personale in ordine all'imputabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in forza del quale esse si estinguono con la morte del sanzionato. Nel caso di specie, la irregolare emissione di assegni sanzionata è stata posta in essere nel 2016 da altra persona rispetto all'intimato opponente, ossia da , nella sua qualità di Testimone_5 precedente legale rappresentante della Linea Italia Imballaggi di AR OB & C., poi deceduto l'8.2.2019. 2.2 Secondo: è eccepita, in sintesi, la regolarità della notifica della cartella di pagamento, poiché nella relata e nella intestazione dell'atto medesimo non è indicata la qualità del notificato ex art. 145 c.p.c., cioè in quanto legale rappresentante pro tempore della Controparte_6
, rimanendo il riferimento nell'atto impugnato, invece, il nominativo
[...] della società solo quale soggetto coobbligato e non già come obbligato principale.
2.3 Terzo: motivazione erronea, laddove essa dichiara inammissibili i punti “d”, “f” e “g” nel ricorso in primo grado, poiché “La deduzione di estraneità del sig. alle violazioni poste a Tes_5 fondamento dell'ingiunzione (lettera d) dell'ordinanza atto introduttivo), quella di inesistenza degli addebiti contestati e di difetto di prova (lettera f) d della sanzione (lettera g) dell'atto introduttivo), e quella di erronea determinazione del quantum atto introduttivo), sono tutte inammissibili, poiché dovevano essere fatte valere mediante opposizione all'ordinanza-ingiunzione, che non è stata proposta.”. A contrasto di tale affermazione, il gravame ribadisce la estraneità al fatto di pagina 3 di 14 4
, che dunque difetta di legittimazione passiva, in quanto condotta sanzionata Parte_1 imputabile solo a . Testimone_5 In secondo luogo, eccepisce la carenza di prova, di cui era onerata l'amministrazione, del necessario elemento costitutivo soggettivo, ovvero la prova che il ricorrente, individuato solo presuntivamente quale traente, fosse a conoscenza del difetto di provvista, tanto più se si considera che i suddetti assegni erano stati tratti da conti correnti intestati alla società Linea Italia Imballaggi, indicata quale coobbligata solidale, in base a convenzione di assegni intercorsa con soggetto terzo e con azioni materiali poste in essere da ulteriori terzi rispetto all'odierno ricorrente. Più in particolare, non sarebbe stata raggiunta la prova che il traente abbia ricevuto la comunicazione di cui all'art 9-bis, e cioè sia stato formalmente reso edotto della facoltà concessa dall'art. 8 della legge n. 386/1990 che esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative nel caso di pagamento dell'assegno. Con lo stesso motivo, infine, è riproposta la contestazione in merito all'applicazione del cumulo materiale tra le sanzioni irrogate, dovendosi invece procedere con il cumulo giuridico (per aumenti marginali sulla sanzione più grave), stante il concorso formale tra esse (essendo unica la condotta contestata, costituita da emissione di più assegni in unica data).
2.4 Quarto: si ribadisce, fatto salvo quanto osservato ai motivi precedenti, la eccezione di prescrizione-decadenza della notifica, in quanto – considerato il dies a quo, ai sensi dell'art. 8 bis della legge n. 386/1990 per il caso di emissione di assegni senza autorizzazione, il momento in cui il prefetto è informato dal pubblico ufficiale che leva il protesto o effettua la contestazione equivalente direttamente dal trattario – nel momento in cui essa è stata eseguita sarebbe già spirato il termine massimo dei 90 giorni utili previsti, poiché i fatti risalgono al 2016. 2.5 Quinto: la cartella di pagamento contestata sarebbe carente di motivazione, in special modo in ordine ai criteri di calcolo degli interessi maturati, così violando il diritto di difesa del contribuente e, contestualmente, impedendo la celerità e la trasparenza della funzione impositiva. Per conseguenza, l'atto sarebbe nullo per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 3 legge 241/90, dal momento che non può essere invocato il principio di motivazione per richiamo agli atti prodromici e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori, la cartella in questione essendo il primo atto impositivo di fatto notificato.
2.6 Sesto: con l'ultimo motivo di appello, in realtà si ripropongono le istanze istruttorie disattese dal Tribunale, in particolare quelle relative all'assunzione delle prove testimoniali, mediante l'esame di , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
3. Con comparsa del 24.09.25, si è costituita in appello l' Controparte_4 resistendo all'impugnazione e chiedendo il rigetto della medesima nel merito, dopo aver preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mero agente della riscossione, quindi solo destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c., ed estranea alla titolarità del titolo di credito ed alla formazione del relativo ruolo.
3.1 Con comparsa del 02/10/2025, sì è altresì costituito il Controparte_1
resistendo all'appello, chiedendone l'integrale rigetto nel merito, in particolare
[...] sostenendo la regolarità delle notifiche degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata, ossia le ordinanze-ingiunzione, avvenute tutte il in data 22.08.2016; con ciò altresì ribadendo il loro valore interruttivo dei termini di prescrizione invocati dall'appellante.
4. Sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, all'udienza del 10/12/2025 la Corte ha rimesso la causa in decisione.
5. L'appello è infondato.
5.1 L'odierno appellante impugnava dinanzi al Tribunale di Chieti la cartella di pagamento n. 032.2021.00038283.55000, notificatagli – a suo dire - dall' in Controparte_4
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data 08.01.2024, dell'importo di euro 99.372,04; somma complessivamente dovuta in forza delle ordinanze-ingiunzione emesse nel 2016 dalla nei confronti dello Controparte_1 stesso, a seguito dell'accertamento di numerose violazioni degli art. 1 e 2, L. assegni;
pretesi crediti che venivano iscritti ai ruoli dell'anno 2021, n. 3010 e 3026. Il ricorso in opposizione risulta depositato in data 29.1.2024.
E' noto che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della l. 24 novembre 1981, n. 689, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione (o del verbale di accertamento ove richiesto), al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
e) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale (e quindi anche della sua notifica) o del successivo avviso di mora (Cassazione civile, sez. II, 05/05/2014, n. 9617). Parte opponente pare avere proposto cumulativamente un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 151/2011 avverso le ordinanze ingiunzione di cui ha lamentato l'omessa notifica e un'opposizione all'esecuzione laddove ha eccepito, in ogni caso, l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione tra la data della presunta notifica dell'ordinanza ingiunzione e quella della notifica della cartella esattoriale. Ha anche formulato motivi di opposizione più propriamente sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 617 cpc, con le conseguenza di cui oltre, desumibili dalla necessità per questa Corte di applicare il disposto di cui all'art. 618 cpc sulla inappellabilità della sentenza che decide l'opposizione ex art. 617 cpc.
5.2 In relazione al primo profilo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, pertanto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella. Il soggetto al quale sia stata notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa non può poi - nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale per la riscossione dell'importo di quella sanzione - contestare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, né sotto il profilo della sua estraneità alla condotta sanzionata, né sotto quello della non sanzionabilità della condotta medesima, ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 agosto 2003, n. 11926). In effetti, come detto, la proposizione di opposizione alla cartella esattoriale ai sensi della legge n. 689/1981 è ammissibile allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione, e ciò allo scopo consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori. L'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi della sua notificazione privano l'ingiunto dell'ordinario momento di garanzia costituito dall'opposizione ex art. 22 legge n. 689/1981, che deve essere recuperato a livello della cartella esattoriale (Cass. Civ., Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489 ). In tal caso però, come detto, l'opposizione deve essere formulata entro 30 gg dalla notifica della cartella.
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5.3 Le contestazioni relative alla violazione degli artt. 1 e 2. L. ass. sono state oggetto di plurime ordinanze-ingiunzione, tutte notificate in data 22.08.2016 Nella stessa cartella qui opposta si fa esplicitamente riferimento alle diverse ordinanze ingiunzioni irrogate a carico dell'ingiunto; si indicano in particolare sia i numeri di protocollo delle ordinanze che la data delle notifiche (22.8.2016). Nel fare opposizione avverso la notifica della cartella, l'opponente, non eccependo analiticamente la mancata notifica di quelle ordinanze in quella specifica data (22.8.2016), nel preambolo si limitava genericamente ad affermare “L'odierno ricorrente ha ricevuta la notifica dell'atto impugnato senza aver emesso gli assegni in contestazione (anzi a sua insaputa), e senza essere a conoscenza di alcuna attività pregressa posta in essere dall'amministrazione opposta, nell'ambito del procedimento sanzionatorio all'origine della cartella di pagamento gravata”.
5.3.1 Costituendosi in primo grado, l'Avvocatura distrettuale, per il
[...] e per l' faceva innanzitutto Controparte_7 CP_4 rilevare che, come da relata di notifica allegata, la cartella di pagamento era stata notificata già in data 09/05/2023 e non in data 8.01.2024 come sostenuto da controparte. All'allegato nr. 2 in particolare veniva depositata una relata recante la data appunto del 9.5.2023 ed una sottoscrizione per conto del destinatario Parte_1 Nella successiva udienza del 1.10.2024 l'opponente chiedeva termine per esame delle avverse costituzioni e poi in quella ulteriormente successiva sostituita dal deposito di note scritte, l'opponente non contestava affatto tale circostanza e cioè che in quella data del 9.5.2023 avesse ricevuto la notifica della cartella de qua né disconosceva la firma apposta sulla relata per ricezione. In relazione alle allegazioni della in particolare l'opponente si limitava genericamente CP_1 a contestare che “le argomentazioni relative alla regolarità della notifica sono generiche e pertanto da ritenersi non provate;
inoltre non è stata contestata la prescrizione eccepita dal ricorrente”. In relazione alle difese dell' eccepiva “In ordine alle difese della , CP_4 Controparte_4 come esplicitamente dichiarato dal ricorrente già nel frontespizio del ricorso, la notifica dello stesso ricorso era stata effettuata anche nei suoi confronti solo ai fini della conoscenza della misura cautelare richiesta;
le sue difese pertanto sono irrilevanti e comunque se ne contesta anche la fondatezza.” Appare evidente l'inadeguatezza, ai fini de quibus, di quella contestazione. Il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.)”. Ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003)”.
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Tale principio (che riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda Sezione della Cassazione). In dottrina, poi, si afferma – condivisibilmente - che l'onere di contestazione si attiva solo rispetto ad eventi, allegati e compiutamente raffigurati, che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto ad altri fatti, su cui la parte non è in grado di prendere posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato, ed in tal caso l'onere probatorio resta intatto in capo a chi l'afferma.
Viene richiamata, a tale proposito, la regola enunciata dal diritto processuale tedesco, secondo cui la dichiarazione di non sapere può assolvere l'onere di contestazione in relazione a fatti che non siano consistiti in un comportamento proprio delle parti né siano oggetto di percezione diretta del dichiarante (par. 138, IV ZPO).
Ne consegue che il fatto sfavorevole non contestato deve consistere, in via alternativa:
• a) in un fatto proprio;
• b) in un fatto comune alle parti;
• c) in un fatto cadente sotto la propria percezione.
Appare allora evidente come l'opponente, a fronte di quella documentata allegazione, avrebbe dovuto contestare di avere ricevuto quella notifica in data 9.5.2023 e disconoscere la firma ivi apposta per ricezione dell'atto.
In difetto di tale contestazione, la circostanza deve aversi per definitivamente acquisita agli atti e non più bisognevole di prova.
Come peraltro si evince dal documento esibito dal ricorrente unitamente al ricorso, la data del giorno 8.1.2024 fa riferimento ad una data di un avvenuto ritiro di un plico depositato presso la Casa Comunale.
Deve pertanto ritenersi acquisita la prova della notifica della cartella già in data 9.5.2023 mentre il ricorso in opposizione risulta depositato in data 29.1.2024.
5.3.2.Costituendosi la allegava anche che tutte le ordinanze ingiunzione di cui alla CP_1 cartella erano state notificate in data 22.8.2016. Anche in relazioni a tali notifiche, la CP_1 produceva cartoline destinate al ed all'obbligato in solido. Parte_1
La notifica delle ordinanze-ingiunzione è avvenuta pertanto in modo regolare ed è stata effettuata sia nei confronti dell'opponente, in qualità di traente, sia nei confronti della società, in qualità di coobbligata in solido.
Anche con riferimento a tale documentata allegazione, il ricorrente non ha opposto adeguata contestazione, con la conseguenza che la stessa deve darsi per acquisita agli atti.
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6. Ciò premesso, il motivo con cui l'opponente prospetta l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione in funzione recuperatoria, non risulta ammissibile perché introdotto in violazione del termine decadenziale di trenta giorni prescritto attualmente dall' art. 6 D. Lgs. 150/2011. L'opposizione recuperatoria è stata comunque proposta tardivamente e tale rilievo – assorbente
– esonera ora il Collegio dal verificare anche se le ordinanze fossero state o meno correttamente notificate. Pur volendo infatti ritenere che le ordinanze non fossero state correttamente notificate – circostanza peraltro accertata per altra via – l'iniziativa oppositoria avverso la cartella non rispetta il termine di 30 gg, con la conseguenza che non possono essere messe più in discussioni tutte le questioni che avrebbero dovuto costituire oggetto di opposizione alle stesse ordinanze (salvo quanto infra sulla verifica in ogni tempo sulla sussistenza del titolo).
6.1 Se questo è vero, è altrettanto vero, però, alla stregua dei summenzionati principi, che l'opposizione preventiva a cartella con cui si prospetti la prescrizione della pretesa creditoria non è soggetta ad alcun termine decadenziale, dovendosi qualificare come opposizione all'esecuzione che va, dunque, esaminata nel merito (vd. Cass. civ., SS. UU., sent. 22080/2017; Cass. civ., sent. n. 21905/2022 nonché Cass. civ., sent. n. 8000/2022). Tale profilo sarà affrontato oltre. Le contestazioni relative alla violazione degli artt. 1 e 2. L. ass. sono state oggetto di plurime ordinanze-ingiunzione, tutte notificate in data 22.08.2016 Nella stessa cartella si fa esplicitamente riferimento alle diverse ordinanze ingiunzioni irrogate a carico dell'ingiunto; si indicano in particolare sia i numeri di protocollo delle ordinanze che la data delle notifiche (22.8.2016).
7. Pur non avendo poi formulato uno specifico ed isolato motivo di appello sul punto, lamenta comunque in questa sede l'appellante come la documentazione versata dagli opposti all'atto della costituzione fosse stata irritualmente utilizzata dal Giudice di prime cure, in quanto costituitisi tardivamente sia l' . Controparte_8 L'assunto è infondato. Come risulta infatti dal mero esame del fascicolo, con ordinanza in data 9.4.2024, il Giudice di primo grado aveva disposto il mutamento di rito, qualificando l'iniziativa oppositoria ai sensi dell'art. 615 cpc. Nell'occasione il Giudice aveva ritenuto che l' errata modalità di introduzione del giudizio con le modalità del ricorso avesse, di fatto, precluso alla ed all' Controparte_1 [...] la costituzione in giudizio nei termini previsti dalle disposizioni che Controparte_9 disciplinano il rito ordinario, e che pertanto non ne potesse essere dichiarata la contumacia. Disposto il mutamento di rito, aveva fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 1.10.2024 ore 9.15, onerando l'opponente della notificazione dell'atto introduttivo e della presente ordinanza alle sue controparti nei termini di legge. La costituzione delle opposte avveniva in data immediatamente antecedente tale udienza e nell'occasione, come visto, le stesse procedevano al deposito della documentazione successivamente scrutinata dal Giudice e ora da questo Collegio. All'udienza 183 cpc del 1.10.2024 l'opponente nulla osservava sul contenuto di quella ordinanza (neanche in questa sede raggiunta da motivi di gravame), così come nulla rilevava nel successivo verbale del 9.10.2024 (sostituito da note) né in ordine a quella ordinanza né in relazione ad una tardività delle produzioni. Anzi, come visto, entrava proprio nel merito del contenuto della documentazione prodotta dalle controparti.
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Nelle note sostitutive dell'udienza depositate in data 8.10.2024, la difesa dell'opponente così, come già visto, verbalizzava “ Premessi e richiamatati gli atti e i fatti di causa, presa visione delle memorie di costituzione delle controparti, nel riportarsi all' atto introduttivo – incluse le istanze istruttorie - il ricorrente insiste per l'accogliento del ricorso e, quanto alle avverse deduzioni ed eccezioni, rappresenta quanto segue. In ordine alle difese della , si rileva che le argomentazioni relative alla regolarità della CP_1 notifica sono generiche e pertanto da ritenersi non provate;
inoltre non è stata contestata la prescrizione eccepita dal ricorrente. In ordine alle difese della , come esplicitamente dichiarato dal ricorrente già Controparte_4 nel frontespizio del ricorso, la notifica dello stesso ricorso era stata effettuata anche nei suoi confronti solo ai fini della conoscenza della misura cautelare richiesta;
le sue difese pertanto sono irrilevanti e comunque se ne contesta anche la fondatezza.” Con il successivo provvedimento del 10.10.2024 poi il Giudice fissava udienza per rimessione in decisione, utilizzando materialmente la documentazione prodotta dalle parti convenute, così dimostrando di averla ritenuta utilizzabile a prescindere allora dalla adozione di un provvedimento formale. La difesa della parte opponente nelle note di pc del 15.11.2024 così verbalizzava “Premessi e richiamatati gli atti e i fatti di causa, l'opponente precisa le conclusioni riportandosi a tutte quelle
– anche di natura istruttoria – rassegnate nel ricorso introduttivo e nei verbali di causa, insistendo per l'accoglimento del ricorso.” Occorre allora fare applicazione del principio secondo cui “In tema di deduzione istruttorie, la tardività della produzione documentale rispetto al termine di cui all'art. 184 c.p.c. (nel testo previgente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, applicabile " ratione temporis" nella controversia in questione) è rilevabile d'ufficio ad opera del giudice con il limite dell'accettazione del contraddittorio, ravvisabile in presenza di un comportamento della controparte che implichi tale accettazione” (Cassazione civile sez. III, 20/04/2007, n.9491 e in senso conforme In senso conforme cfr. Cass. 12 luglio 2000 n. 9273). Ancora più recentemente è stato meglio chiarito dalla Corte di legittimità che non è consentito alle parti dedurre la nullità della sentenza per mancato esercizio del potere di rilievo officioso da parte del giudice, a ciò ostando il disposto dell'art. 157, comma 3, c.p.c. sia rispetto alla parte che vi abbia dato causa con il suo comportamento, sia rispetto alla parte che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della violazione lamentata (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2018, n. 21381, richiamata anche nella sentenza Cass. Civ. sez. III, 27 luglio 2021, n. 21529). Trattasi di principio che trova un temperamento solo nel caso in cui venga in rilievo una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo (si può pensare, ad esempio alla rilevazione di un vizio del contraddittorio non emendato dal giudice di primo grado con il rimedio di cui all'art. 102 c.p.c.), nonché in tutte quelle ipotesi in cui venga in rilievo un'eccezione «in senso lato», consistente nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio, sempre rilevabile d'ufficio anche dal giudice dell'impugnazione purché il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. III, ord., 6 maggio 2020, n. 8525). Solo allora qualora la parte, tempestivamente (e, quindi, con la prima difesa utile) avesse eccepito il mancato rispetto della preclusione istruttoria e l'eccezione sia stata disattesa o non sia stata presa in esame dal giudice di primo grado, ricorrendo, in tale ipotesi, un vizio suscettibile di convertirsi in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (fermo sempre pagina 9 di 14 10
il formarsi del giudicato implicito ove il motivo di impugnazione non venga articolato), quell'omissione avrebbe potuto essere scrutinata da questo Giudice d'appello.
Nella specie pertanto il rilievo della tardività della produzione in questa sede di appello resta precluso dall'evidente accettazione del contraddittorio da parte dell'opponente e comunque dal mancato rilievo della violazione ancora in sede di pc.
8.Tornando allo scrutinio dell'iniziale atto di opposizione, e tirando le fila delle argomentazioni sin qui esplicitate, si evidenzia allora quanto segue.
8.1 L'opposizione al provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa configura l'atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della p.a., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa;
sicchè il giudice, salvo l'ipotesi della inesistenza, non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo (Cass. II^ nr. 656/2010) e non può neanche rilevare ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (Cass. I^ nrr. 7790/02, 11595/01 e 2139/99). Dunque l'esame della legittimità della pretesa sanzionatoria della P.A. resta circoscritto negli specifici limiti dedotti dall'opponente nel ricorso originario;
sicchè non è in nessun modo consentito un successivo ampliamento del thema decidendum, neppure appunto d'ufficio (a meno che non emerga, come detto, la giuridica inesistenza del provvedimento opposto), rimanendo peraltro irrilevante che su di esso la parte interessata abbia accettato il contraddittorio (Cass. II^ nr. 23284/06).
8.2 Ciò premesso occorre allora scendere a valutare gli originari motivi di opposizione fatti valere dal ricorrente, in preteso recupero dell'iniziativa difensiva derivante dalla asserita, omessa notifica delle ordinanze irrogative delle sanzioni.
8.2.1 Laddove nell'iniziale atto di opposizione il ricorrente assumeva che “gli assegni bancari erano stati emessi, non dal ricorrente, per conto della Linea Italia Imballaggi Snc, la quale successivamente - in seguito a congiuntura aziendale e, conseguentemente, sfavorevole - era venuta a trovarsi in condizione d'incapienza posta in liquidazione. All'epoca - e sino alla liquidazione - titolare della convenzione di assegno (presso gli istituti bancari) e quindi sottoscrittore di detti assegni era un precedente del amministratore della società , che ebbe a sottoscriverli Testimone_5 all'insaputa ricorrente”, occorre rilevare che l'eccezione, pur astrattamente scrutinabile sia dal giudice dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione che da quello dalla cartella ex art. 615 cpc (dovendosi verificare in ogni fase la sussistenza del titolo in capo al preteso creditore) senza limiti temporali, non appare tuttavia documentalmente comprovata. L'opponente sul punto produceva infatti una visura camerale, ma non indicava tuttavia l'appiglio documentale relativo alla affermazione secondo cui nel periodo di emissione degli assegni de quibus il l.r. fosse altro soggetto (poi deceduto). Come si evince anzi dall'esame della corposa documentazione, già esibita in primo grado dalla
, relativa ad ogni contestazione inerente ogni assegno, all'esito di quella contestazione, CP_1 il aveva ammesso alla PA procedente di essere il l.r. della Lina Imballaggi di Parte_1 SR & C snc, aveva ammesso altresì di avere emesso i titoli ed aveva semplicemente dedotto di esservi stato costretto dalla condizione economica della società.
pagina 10 di 14 11
Dal mero esame dei titoli si evince poi come la firma di traenza, mai formalmente disconosciuta dall'opponente, fosse stata vergata a nome di e non di come Parte_1 Testimone_5 asserito in ricorso.
8.2.2. Eccepiva ancora nell'originario atto di opposizione il una asserita b) Estinzione Tes_5 della sanzione accessoria a seguito della estinzione della sanzione penale principale per morte del reo (il terzo asserito firmatario) nonché d) Carenza di legittimazione passiva del ricorrente in relazione al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e insussistenza dei presupposti per il pagamento a suo carico L'infondatezza dei motivi de quibus consegue alla valutazione di manifesta infondatezza del precedente motivo.
8.2.3. Si eccepiva ancora c) Nullità dell'atto impugnato per vizio di notifica - Violazione e-o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 60, comma 1, lett. b-bis) – Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti. Tale motivo di opposizione avrebbe dovuto costituire oggetto di opposizione alle ordinanze ingiunzioni nel termine di 30 gg dalla loro notifica. Come visto, a tanto l'opponente non ha proceduto. Pur se si volesse poi ritenere che le ordinanze non fossero state notificate, l'opposizione avverso la cartella avrebbe dovuto “in parte qua” avvenire nel termine di 30 gg dalla notifica;
circostanza anche questa, come visto, non verificatasi.
8.2.4.Eccepiva ancora l'opponente e) Prescrizione del credito e-o decadenza dal diritto di riscossione da parte dell'amministrazione intimata. Tali fattispecie estintive potrebbero essere fatte valere in questa sede, per le ragioni già esposte, solo tuttavia se interamente verificatesi successivamente alla notifica delle ordinanze ingiunzione, mentre il relativo motivo di opposizione proposto dall'apponente presuppone un dato (vizi della notifica e comunque l'omessa notifica degli atti presupposti di cui al punto precedente), nella fattispecie, come visto, del tutto inconfigurabile. Più oltre comunque si scrutinerà anche nel merito tale eccezione.
8.2.5 Al punto f) l'opponente eccepiva Inesistenza degli addebiti contestati - Difetto di prova mentre al successivo punto g) lamentava Errore nella determinazione del 'quantum'. Non c'è dubbio che tali motivi avrebbero dovuto essere trasfusi in un tempestivo motivo di opposizione (30 gg dalla notifica) o avverso le ordinanze ingiunzione o avverso la cartella. A tanto, come visto, l'opponente non ha proceduto.
8.2.6. Lamentava da ultimo l'opponente h) Carenza di motivazione della cartella di pagamento - Illegittima omissione specifica del calcolo analitico degli interessi moratori, art. 30, Dpr n. 602/1973 (Cass. n. 1311/18, Cass., n. 10481/18), con il combinato disposto degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). La mancanza di motivazione della cartella esattoriale integra un vizio di forma, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validità della stessa, cioè delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito. Deriva da quanto precede, pertanto, che ove sia dedotta la irregolarità formale della cartella esattoriale - anche sotto il profilo della carenza di motivazione - l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi. L'opposizione prima dell'inizio della esecuzione, quindi, deve proporsi entro cinque giorni (attualmente venti) dalla notifica della cartella (Cassazione civile, sez. III, 19/10/2015, n. 21080). Prima allora della verifica di tempestività della iniziativa oppositoria si impone a questa Corte l'adozione della pronuncia di inammissibilità del presente motivo di gravame, in ragione del chiaro disposto di cui all'art. 618 cpc. pagina 11 di 14 12
9. Spostando ora l'attenzione sui motivi di appello qui proposti non resta che rilevare quanto segue. Un primo motivo lamenta: Mancata e-o falsa applicazione della L. 689/1981 in relazione al decesso dell'autore del reato. Il motivo è manifestamente infondato secondo quanto già esposto. Un ulteriore motivo lamenta: Violazione di legge. Motivazione approssimativa e inadeguata nonché basata su prove documentali inammissibili in quanto tardivamente prodotte. Stando a tale motivo di gravame: l'atto impugnato è riferito al ricorrente nella sua qualità, all'epoca, di legale rappresentante della , Controparte_6 come si evince dal richiamo, a margine dei fogli della cartella impugnata.Tale qualità andava specificata nella relata di notifica e nella intestazione dell'atto, ex art. 145 cpc. Nell'atto impugnato, invece, il nominativo della società è indicato solo quale soggetto coobbligato, mentre il ricorrente è il destinatario principale, benché non risulti essere firmatario degli stessi, che sono stati emessi a sua insaputa. Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (v. Cass. n. 17701/2016). In relazione a tale profilo, nullità della notifica della cartella, non può che rilevarsi come si verta in ipotesi di iniziativa oppositoria ex art. 617 cpc e ciò significa che, a prescindere dalla tempestività di quella iniziativa, il motivo di gravame non può essere scrutinato da questa Corte ex art. 618 cpc. Altro motivo denuncia: Violazione di legge. Motivazione erronea Sul punto l'appellante ripropone la versione secondo cui “il ricorrente, come osservato, non ha emesso gli assegni all'origine della odierna contestazione ed anzi gli stessi sono stati emessi a sua insaputa, sicché non può essere giammai considerato legittimato passivo della obbligazione a fondamento della richiesta di pagamento dell'amministrazione intimata. Sussiste, quindi, il difetto di legittimazione passiva dello stesso”. Non occorre aggiungere altro rispetto a quanto già esposto sopra. Quanto al motivo rubricato: “Errore nella determinazione del 'quantum”, si conferma quanto già sopra esposto sulla tardività/inammissibilità della relativa doglianza. Ulteriore motivo: Violazione della L. n. 386/1990, in relazione all'eccezione di prescrizione. Ultra e-o extra petita in relazione all'art. 112 c.p.c. Violazione dell'art. 1310 c.c. Sul punto l'appellante deduce “In ogni caso, i fatti interruttivi della prescrizione addotti dal Tribunale sono stati desunti da documenti tardivamente prodotti dalle controparti e quindi inammissibili e comunque riguardanti terzi estranei al processo e in ultima analisi non in grado di avere efficacia di atti interruttivi nei confronti del la notifica di un atto Tes_5 impositivo nei confronti di un coobbligato entro i termini di decadenza previsti non comporta, nei confronti degli altri coobbligati, l'interruzione del termine anche per questi, né trasforma, al contempo, il termine decadenziale a cui sono assoggettati in termine di prescrizione (cfr. Cass. 13.12.2017 n. 29845). L'art.
7-sexies della L. 27.07.2000 n. 212 (Statuto del Contribuente) dispone che: “gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati “. pagina 12 di 14 13
Il motivo della prescrizione, peraltro, non è stato contestato dalla difesa delle resistenti, ed è stato piuttosto rilevato d'ufficio dal Giudice di primo grado, il che evidentemente viola il principio dispositivo.”. Come già sopra evidenziato non tiene minimamente conto l'appellante che una eccezione seriamente scrutinabile in questa sede dovrebbe partire dal presupposto, che lo stesso continua a non comprendere, che le ordinanze ingiunzioni de quibus devono darsi per notificate nell'agosto 2016 e che una eventuale rilevanza della prescrizione potrebbe essere legittimamente opposta solo per il periodo successivo a tale notifica (per il periodo precedente non essendo state impugnate quelle tempestivamente né la successiva cartella nei termini di 30 gg). Come già rilevato dal Giudice di primo grado poi il termine quinquennale di prescrizione del credito (sia per la somma capitale che per gli interessi) dell'amministrazione opposta, decorrente dal 22.8.2016 (giorno di notificazione al sig. dell'ordinanza Tes_5 ingiunzione) deve essere prorogato di n. 24 mesi, ai sensi dell'art. 68 comma 4bis d. l. n. 18/2020, e quindi sino al 22.8.2023. Il suo decorso è stato quindi interrotto dalla notificazione della cartella di pagamento da cui è scaturito il presente giudizio, avvenuta già il 9.5.2023 (e non soltanto l'8.1.2024, come sostenuto dall'opponente). Ultimo motivo: Motivazione incongrua ed insufficiente (questa volta della cartella). Tale motivo non è scrutinabile dalla Corte ex art. 618 cpc. 10.L'appello deve essere pertanto respinto. 10.1 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della sanzione, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. 10.2.L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati che per compensi professionali liquida in euro 11.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, in favore di ciascuno degli appellati;
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 .
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DE IA AN S. CA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. AN Saverio CA Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. DE IA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 351/2025 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.12.25 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. AN Paolo Febbo, Foro di Chieti, Parte_1 giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Chieti, via Benedetto Croce n. 3;
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio
Di Ranallo s.n.c., L'Aquila;
APPELLATA
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelia Stella, Foro di Pescara, giusta procura in calce pagina 1 di 14 2
all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Pescara, via Palermo n. 30;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
<<voglia l'adita corte d'appello, contrariis reiectis:
i. in via preliminare: - sospendere l'esecutività dell'atto impugnato;
ii. nel merito: in via principale: - accogliere la domanda dell'appellante, in quanto fondata e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annullare la cartella di pagamento impugnata;
in via subordinata: - accogliere la domanda formulata dall' attore-appellante in via subordinata in primo grado, riconducendo la somma da egli dovuta, per sanzione ed interessi e, per l'effetto, riformare conseguentemente sul punto la sentenza appellata;
iii. in via istruttoria: - ammettersi la prova testimoniale, per mezzo di , Testimone_1 Tes_2
, e sui seguenti capitoli: 1) vero che
[...] Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 firmava gli assegni per conto della Linea Italia Imballaggi Snc, con sede a Chieti;
2) vero che
[...]
sottoscrisse gli assegni per conto della Linea Italia Imballaggi Snc, con sede a Testimone_5
Chieti, indicati nell'allegato n. 1 al presente atto, che le vengono esibiti;
- darsi atto della produzione
(oltre che dell'originale del presente atto – doc. A – e della procura alla lite – doc. A bis -) dei seguenti documenti: A ter – files attestanti la notifica dell'atto di citazione in appello;
B- sentenza appellata;
B bis – files attestanti la notifica della sentenza;
C- fascicolo di primo grado;
C bis – attestazione di conformità fascicolo di primo grado;
iiii. in punto di spese: - condannare le resistenti amministrazioni al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. >>
Per il appellata: Controparte_3
<<in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e cartella pagamento;
➢ nel merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile infondato, con conseguente integrale conferma n. 17 2025 emessa dal tribunale
Chieti; ➢ Con vittoria di spese.>> pagina 2 di 14 3
Per appellata: Controparte_4
<<la s.v. ill.ma voglia, contrariis reiectis,
1) In via principale, rigettare l'appello di controparte poiché infondato e/o inammissibile, con condanna alla refusione delle spese del presente grado di giudizio:
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, tenere indenne l' da ogni conseguenza in ordine al presente giudizio con compensazione delle spese di lite CP_5 tra la controparte e l' ;>> Controparte_2
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti n. 17/2025 pubblicata il 14.01.25 –
Opposizione a cartella esattoriale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha respinto opposizione, avanzata da avverso la cartella di pagamento n. 03220210003828355000, notificata Parte_1 l'8.1.2024 e a mezzo della quale gli è stato intimato il pagamento di euro 99.372,04 dovuti per sanzioni amministrative irrogate per le violazioni previste dagli artt. 1 e 2 della l. n. 386/1990, stabilite con ordinanza ingiunzione del 3.8.2016, notificatagli il 22.8.2016. Il Giudice di prossimità, sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 10.10.2024 e istruita la causa per via documentale, la rimetteva in decisione all'udienza del 17.12.2024, rigettando integralmente i motivi di opposizione dedotti.
2. Avverso la sentenza di primo grado, propone appello l'originario ricorrente, affidando il gravame a sei motivi come di seguito riassunti.
2.1 Primo: è ribadito il principio della responsabilità personale in ordine all'imputabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in forza del quale esse si estinguono con la morte del sanzionato. Nel caso di specie, la irregolare emissione di assegni sanzionata è stata posta in essere nel 2016 da altra persona rispetto all'intimato opponente, ossia da , nella sua qualità di Testimone_5 precedente legale rappresentante della Linea Italia Imballaggi di AR OB & C., poi deceduto l'8.2.2019. 2.2 Secondo: è eccepita, in sintesi, la regolarità della notifica della cartella di pagamento, poiché nella relata e nella intestazione dell'atto medesimo non è indicata la qualità del notificato ex art. 145 c.p.c., cioè in quanto legale rappresentante pro tempore della Controparte_6
, rimanendo il riferimento nell'atto impugnato, invece, il nominativo
[...] della società solo quale soggetto coobbligato e non già come obbligato principale.
2.3 Terzo: motivazione erronea, laddove essa dichiara inammissibili i punti “d”, “f” e “g” nel ricorso in primo grado, poiché “La deduzione di estraneità del sig. alle violazioni poste a Tes_5 fondamento dell'ingiunzione (lettera d) dell'ordinanza atto introduttivo), quella di inesistenza degli addebiti contestati e di difetto di prova (lettera f) d della sanzione (lettera g) dell'atto introduttivo), e quella di erronea determinazione del quantum atto introduttivo), sono tutte inammissibili, poiché dovevano essere fatte valere mediante opposizione all'ordinanza-ingiunzione, che non è stata proposta.”. A contrasto di tale affermazione, il gravame ribadisce la estraneità al fatto di pagina 3 di 14 4
, che dunque difetta di legittimazione passiva, in quanto condotta sanzionata Parte_1 imputabile solo a . Testimone_5 In secondo luogo, eccepisce la carenza di prova, di cui era onerata l'amministrazione, del necessario elemento costitutivo soggettivo, ovvero la prova che il ricorrente, individuato solo presuntivamente quale traente, fosse a conoscenza del difetto di provvista, tanto più se si considera che i suddetti assegni erano stati tratti da conti correnti intestati alla società Linea Italia Imballaggi, indicata quale coobbligata solidale, in base a convenzione di assegni intercorsa con soggetto terzo e con azioni materiali poste in essere da ulteriori terzi rispetto all'odierno ricorrente. Più in particolare, non sarebbe stata raggiunta la prova che il traente abbia ricevuto la comunicazione di cui all'art 9-bis, e cioè sia stato formalmente reso edotto della facoltà concessa dall'art. 8 della legge n. 386/1990 che esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative nel caso di pagamento dell'assegno. Con lo stesso motivo, infine, è riproposta la contestazione in merito all'applicazione del cumulo materiale tra le sanzioni irrogate, dovendosi invece procedere con il cumulo giuridico (per aumenti marginali sulla sanzione più grave), stante il concorso formale tra esse (essendo unica la condotta contestata, costituita da emissione di più assegni in unica data).
2.4 Quarto: si ribadisce, fatto salvo quanto osservato ai motivi precedenti, la eccezione di prescrizione-decadenza della notifica, in quanto – considerato il dies a quo, ai sensi dell'art. 8 bis della legge n. 386/1990 per il caso di emissione di assegni senza autorizzazione, il momento in cui il prefetto è informato dal pubblico ufficiale che leva il protesto o effettua la contestazione equivalente direttamente dal trattario – nel momento in cui essa è stata eseguita sarebbe già spirato il termine massimo dei 90 giorni utili previsti, poiché i fatti risalgono al 2016. 2.5 Quinto: la cartella di pagamento contestata sarebbe carente di motivazione, in special modo in ordine ai criteri di calcolo degli interessi maturati, così violando il diritto di difesa del contribuente e, contestualmente, impedendo la celerità e la trasparenza della funzione impositiva. Per conseguenza, l'atto sarebbe nullo per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 3 legge 241/90, dal momento che non può essere invocato il principio di motivazione per richiamo agli atti prodromici e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori, la cartella in questione essendo il primo atto impositivo di fatto notificato.
2.6 Sesto: con l'ultimo motivo di appello, in realtà si ripropongono le istanze istruttorie disattese dal Tribunale, in particolare quelle relative all'assunzione delle prove testimoniali, mediante l'esame di , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
3. Con comparsa del 24.09.25, si è costituita in appello l' Controparte_4 resistendo all'impugnazione e chiedendo il rigetto della medesima nel merito, dopo aver preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mero agente della riscossione, quindi solo destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c., ed estranea alla titolarità del titolo di credito ed alla formazione del relativo ruolo.
3.1 Con comparsa del 02/10/2025, sì è altresì costituito il Controparte_1
resistendo all'appello, chiedendone l'integrale rigetto nel merito, in particolare
[...] sostenendo la regolarità delle notifiche degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata, ossia le ordinanze-ingiunzione, avvenute tutte il in data 22.08.2016; con ciò altresì ribadendo il loro valore interruttivo dei termini di prescrizione invocati dall'appellante.
4. Sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, all'udienza del 10/12/2025 la Corte ha rimesso la causa in decisione.
5. L'appello è infondato.
5.1 L'odierno appellante impugnava dinanzi al Tribunale di Chieti la cartella di pagamento n. 032.2021.00038283.55000, notificatagli – a suo dire - dall' in Controparte_4
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data 08.01.2024, dell'importo di euro 99.372,04; somma complessivamente dovuta in forza delle ordinanze-ingiunzione emesse nel 2016 dalla nei confronti dello Controparte_1 stesso, a seguito dell'accertamento di numerose violazioni degli art. 1 e 2, L. assegni;
pretesi crediti che venivano iscritti ai ruoli dell'anno 2021, n. 3010 e 3026. Il ricorso in opposizione risulta depositato in data 29.1.2024.
E' noto che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della l. 24 novembre 1981, n. 689, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione (o del verbale di accertamento ove richiesto), al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
e) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale (e quindi anche della sua notifica) o del successivo avviso di mora (Cassazione civile, sez. II, 05/05/2014, n. 9617). Parte opponente pare avere proposto cumulativamente un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 151/2011 avverso le ordinanze ingiunzione di cui ha lamentato l'omessa notifica e un'opposizione all'esecuzione laddove ha eccepito, in ogni caso, l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione tra la data della presunta notifica dell'ordinanza ingiunzione e quella della notifica della cartella esattoriale. Ha anche formulato motivi di opposizione più propriamente sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 617 cpc, con le conseguenza di cui oltre, desumibili dalla necessità per questa Corte di applicare il disposto di cui all'art. 618 cpc sulla inappellabilità della sentenza che decide l'opposizione ex art. 617 cpc.
5.2 In relazione al primo profilo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, pertanto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella. Il soggetto al quale sia stata notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa non può poi - nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale per la riscossione dell'importo di quella sanzione - contestare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, né sotto il profilo della sua estraneità alla condotta sanzionata, né sotto quello della non sanzionabilità della condotta medesima, ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 agosto 2003, n. 11926). In effetti, come detto, la proposizione di opposizione alla cartella esattoriale ai sensi della legge n. 689/1981 è ammissibile allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione, e ciò allo scopo consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori. L'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi della sua notificazione privano l'ingiunto dell'ordinario momento di garanzia costituito dall'opposizione ex art. 22 legge n. 689/1981, che deve essere recuperato a livello della cartella esattoriale (Cass. Civ., Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489 ). In tal caso però, come detto, l'opposizione deve essere formulata entro 30 gg dalla notifica della cartella.
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5.3 Le contestazioni relative alla violazione degli artt. 1 e 2. L. ass. sono state oggetto di plurime ordinanze-ingiunzione, tutte notificate in data 22.08.2016 Nella stessa cartella qui opposta si fa esplicitamente riferimento alle diverse ordinanze ingiunzioni irrogate a carico dell'ingiunto; si indicano in particolare sia i numeri di protocollo delle ordinanze che la data delle notifiche (22.8.2016). Nel fare opposizione avverso la notifica della cartella, l'opponente, non eccependo analiticamente la mancata notifica di quelle ordinanze in quella specifica data (22.8.2016), nel preambolo si limitava genericamente ad affermare “L'odierno ricorrente ha ricevuta la notifica dell'atto impugnato senza aver emesso gli assegni in contestazione (anzi a sua insaputa), e senza essere a conoscenza di alcuna attività pregressa posta in essere dall'amministrazione opposta, nell'ambito del procedimento sanzionatorio all'origine della cartella di pagamento gravata”.
5.3.1 Costituendosi in primo grado, l'Avvocatura distrettuale, per il
[...] e per l' faceva innanzitutto Controparte_7 CP_4 rilevare che, come da relata di notifica allegata, la cartella di pagamento era stata notificata già in data 09/05/2023 e non in data 8.01.2024 come sostenuto da controparte. All'allegato nr. 2 in particolare veniva depositata una relata recante la data appunto del 9.5.2023 ed una sottoscrizione per conto del destinatario Parte_1 Nella successiva udienza del 1.10.2024 l'opponente chiedeva termine per esame delle avverse costituzioni e poi in quella ulteriormente successiva sostituita dal deposito di note scritte, l'opponente non contestava affatto tale circostanza e cioè che in quella data del 9.5.2023 avesse ricevuto la notifica della cartella de qua né disconosceva la firma apposta sulla relata per ricezione. In relazione alle allegazioni della in particolare l'opponente si limitava genericamente CP_1 a contestare che “le argomentazioni relative alla regolarità della notifica sono generiche e pertanto da ritenersi non provate;
inoltre non è stata contestata la prescrizione eccepita dal ricorrente”. In relazione alle difese dell' eccepiva “In ordine alle difese della , CP_4 Controparte_4 come esplicitamente dichiarato dal ricorrente già nel frontespizio del ricorso, la notifica dello stesso ricorso era stata effettuata anche nei suoi confronti solo ai fini della conoscenza della misura cautelare richiesta;
le sue difese pertanto sono irrilevanti e comunque se ne contesta anche la fondatezza.” Appare evidente l'inadeguatezza, ai fini de quibus, di quella contestazione. Il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.)”. Ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003)”.
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Tale principio (che riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda Sezione della Cassazione). In dottrina, poi, si afferma – condivisibilmente - che l'onere di contestazione si attiva solo rispetto ad eventi, allegati e compiutamente raffigurati, che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto ad altri fatti, su cui la parte non è in grado di prendere posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato, ed in tal caso l'onere probatorio resta intatto in capo a chi l'afferma.
Viene richiamata, a tale proposito, la regola enunciata dal diritto processuale tedesco, secondo cui la dichiarazione di non sapere può assolvere l'onere di contestazione in relazione a fatti che non siano consistiti in un comportamento proprio delle parti né siano oggetto di percezione diretta del dichiarante (par. 138, IV ZPO).
Ne consegue che il fatto sfavorevole non contestato deve consistere, in via alternativa:
• a) in un fatto proprio;
• b) in un fatto comune alle parti;
• c) in un fatto cadente sotto la propria percezione.
Appare allora evidente come l'opponente, a fronte di quella documentata allegazione, avrebbe dovuto contestare di avere ricevuto quella notifica in data 9.5.2023 e disconoscere la firma ivi apposta per ricezione dell'atto.
In difetto di tale contestazione, la circostanza deve aversi per definitivamente acquisita agli atti e non più bisognevole di prova.
Come peraltro si evince dal documento esibito dal ricorrente unitamente al ricorso, la data del giorno 8.1.2024 fa riferimento ad una data di un avvenuto ritiro di un plico depositato presso la Casa Comunale.
Deve pertanto ritenersi acquisita la prova della notifica della cartella già in data 9.5.2023 mentre il ricorso in opposizione risulta depositato in data 29.1.2024.
5.3.2.Costituendosi la allegava anche che tutte le ordinanze ingiunzione di cui alla CP_1 cartella erano state notificate in data 22.8.2016. Anche in relazioni a tali notifiche, la CP_1 produceva cartoline destinate al ed all'obbligato in solido. Parte_1
La notifica delle ordinanze-ingiunzione è avvenuta pertanto in modo regolare ed è stata effettuata sia nei confronti dell'opponente, in qualità di traente, sia nei confronti della società, in qualità di coobbligata in solido.
Anche con riferimento a tale documentata allegazione, il ricorrente non ha opposto adeguata contestazione, con la conseguenza che la stessa deve darsi per acquisita agli atti.
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6. Ciò premesso, il motivo con cui l'opponente prospetta l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione in funzione recuperatoria, non risulta ammissibile perché introdotto in violazione del termine decadenziale di trenta giorni prescritto attualmente dall' art. 6 D. Lgs. 150/2011. L'opposizione recuperatoria è stata comunque proposta tardivamente e tale rilievo – assorbente
– esonera ora il Collegio dal verificare anche se le ordinanze fossero state o meno correttamente notificate. Pur volendo infatti ritenere che le ordinanze non fossero state correttamente notificate – circostanza peraltro accertata per altra via – l'iniziativa oppositoria avverso la cartella non rispetta il termine di 30 gg, con la conseguenza che non possono essere messe più in discussioni tutte le questioni che avrebbero dovuto costituire oggetto di opposizione alle stesse ordinanze (salvo quanto infra sulla verifica in ogni tempo sulla sussistenza del titolo).
6.1 Se questo è vero, è altrettanto vero, però, alla stregua dei summenzionati principi, che l'opposizione preventiva a cartella con cui si prospetti la prescrizione della pretesa creditoria non è soggetta ad alcun termine decadenziale, dovendosi qualificare come opposizione all'esecuzione che va, dunque, esaminata nel merito (vd. Cass. civ., SS. UU., sent. 22080/2017; Cass. civ., sent. n. 21905/2022 nonché Cass. civ., sent. n. 8000/2022). Tale profilo sarà affrontato oltre. Le contestazioni relative alla violazione degli artt. 1 e 2. L. ass. sono state oggetto di plurime ordinanze-ingiunzione, tutte notificate in data 22.08.2016 Nella stessa cartella si fa esplicitamente riferimento alle diverse ordinanze ingiunzioni irrogate a carico dell'ingiunto; si indicano in particolare sia i numeri di protocollo delle ordinanze che la data delle notifiche (22.8.2016).
7. Pur non avendo poi formulato uno specifico ed isolato motivo di appello sul punto, lamenta comunque in questa sede l'appellante come la documentazione versata dagli opposti all'atto della costituzione fosse stata irritualmente utilizzata dal Giudice di prime cure, in quanto costituitisi tardivamente sia l' . Controparte_8 L'assunto è infondato. Come risulta infatti dal mero esame del fascicolo, con ordinanza in data 9.4.2024, il Giudice di primo grado aveva disposto il mutamento di rito, qualificando l'iniziativa oppositoria ai sensi dell'art. 615 cpc. Nell'occasione il Giudice aveva ritenuto che l' errata modalità di introduzione del giudizio con le modalità del ricorso avesse, di fatto, precluso alla ed all' Controparte_1 [...] la costituzione in giudizio nei termini previsti dalle disposizioni che Controparte_9 disciplinano il rito ordinario, e che pertanto non ne potesse essere dichiarata la contumacia. Disposto il mutamento di rito, aveva fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 1.10.2024 ore 9.15, onerando l'opponente della notificazione dell'atto introduttivo e della presente ordinanza alle sue controparti nei termini di legge. La costituzione delle opposte avveniva in data immediatamente antecedente tale udienza e nell'occasione, come visto, le stesse procedevano al deposito della documentazione successivamente scrutinata dal Giudice e ora da questo Collegio. All'udienza 183 cpc del 1.10.2024 l'opponente nulla osservava sul contenuto di quella ordinanza (neanche in questa sede raggiunta da motivi di gravame), così come nulla rilevava nel successivo verbale del 9.10.2024 (sostituito da note) né in ordine a quella ordinanza né in relazione ad una tardività delle produzioni. Anzi, come visto, entrava proprio nel merito del contenuto della documentazione prodotta dalle controparti.
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Nelle note sostitutive dell'udienza depositate in data 8.10.2024, la difesa dell'opponente così, come già visto, verbalizzava “ Premessi e richiamatati gli atti e i fatti di causa, presa visione delle memorie di costituzione delle controparti, nel riportarsi all' atto introduttivo – incluse le istanze istruttorie - il ricorrente insiste per l'accogliento del ricorso e, quanto alle avverse deduzioni ed eccezioni, rappresenta quanto segue. In ordine alle difese della , si rileva che le argomentazioni relative alla regolarità della CP_1 notifica sono generiche e pertanto da ritenersi non provate;
inoltre non è stata contestata la prescrizione eccepita dal ricorrente. In ordine alle difese della , come esplicitamente dichiarato dal ricorrente già Controparte_4 nel frontespizio del ricorso, la notifica dello stesso ricorso era stata effettuata anche nei suoi confronti solo ai fini della conoscenza della misura cautelare richiesta;
le sue difese pertanto sono irrilevanti e comunque se ne contesta anche la fondatezza.” Con il successivo provvedimento del 10.10.2024 poi il Giudice fissava udienza per rimessione in decisione, utilizzando materialmente la documentazione prodotta dalle parti convenute, così dimostrando di averla ritenuta utilizzabile a prescindere allora dalla adozione di un provvedimento formale. La difesa della parte opponente nelle note di pc del 15.11.2024 così verbalizzava “Premessi e richiamatati gli atti e i fatti di causa, l'opponente precisa le conclusioni riportandosi a tutte quelle
– anche di natura istruttoria – rassegnate nel ricorso introduttivo e nei verbali di causa, insistendo per l'accoglimento del ricorso.” Occorre allora fare applicazione del principio secondo cui “In tema di deduzione istruttorie, la tardività della produzione documentale rispetto al termine di cui all'art. 184 c.p.c. (nel testo previgente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, applicabile " ratione temporis" nella controversia in questione) è rilevabile d'ufficio ad opera del giudice con il limite dell'accettazione del contraddittorio, ravvisabile in presenza di un comportamento della controparte che implichi tale accettazione” (Cassazione civile sez. III, 20/04/2007, n.9491 e in senso conforme In senso conforme cfr. Cass. 12 luglio 2000 n. 9273). Ancora più recentemente è stato meglio chiarito dalla Corte di legittimità che non è consentito alle parti dedurre la nullità della sentenza per mancato esercizio del potere di rilievo officioso da parte del giudice, a ciò ostando il disposto dell'art. 157, comma 3, c.p.c. sia rispetto alla parte che vi abbia dato causa con il suo comportamento, sia rispetto alla parte che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della violazione lamentata (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2018, n. 21381, richiamata anche nella sentenza Cass. Civ. sez. III, 27 luglio 2021, n. 21529). Trattasi di principio che trova un temperamento solo nel caso in cui venga in rilievo una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo (si può pensare, ad esempio alla rilevazione di un vizio del contraddittorio non emendato dal giudice di primo grado con il rimedio di cui all'art. 102 c.p.c.), nonché in tutte quelle ipotesi in cui venga in rilievo un'eccezione «in senso lato», consistente nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio, sempre rilevabile d'ufficio anche dal giudice dell'impugnazione purché il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. III, ord., 6 maggio 2020, n. 8525). Solo allora qualora la parte, tempestivamente (e, quindi, con la prima difesa utile) avesse eccepito il mancato rispetto della preclusione istruttoria e l'eccezione sia stata disattesa o non sia stata presa in esame dal giudice di primo grado, ricorrendo, in tale ipotesi, un vizio suscettibile di convertirsi in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (fermo sempre pagina 9 di 14 10
il formarsi del giudicato implicito ove il motivo di impugnazione non venga articolato), quell'omissione avrebbe potuto essere scrutinata da questo Giudice d'appello.
Nella specie pertanto il rilievo della tardività della produzione in questa sede di appello resta precluso dall'evidente accettazione del contraddittorio da parte dell'opponente e comunque dal mancato rilievo della violazione ancora in sede di pc.
8.Tornando allo scrutinio dell'iniziale atto di opposizione, e tirando le fila delle argomentazioni sin qui esplicitate, si evidenzia allora quanto segue.
8.1 L'opposizione al provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa configura l'atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della p.a., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa;
sicchè il giudice, salvo l'ipotesi della inesistenza, non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo (Cass. II^ nr. 656/2010) e non può neanche rilevare ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (Cass. I^ nrr. 7790/02, 11595/01 e 2139/99). Dunque l'esame della legittimità della pretesa sanzionatoria della P.A. resta circoscritto negli specifici limiti dedotti dall'opponente nel ricorso originario;
sicchè non è in nessun modo consentito un successivo ampliamento del thema decidendum, neppure appunto d'ufficio (a meno che non emerga, come detto, la giuridica inesistenza del provvedimento opposto), rimanendo peraltro irrilevante che su di esso la parte interessata abbia accettato il contraddittorio (Cass. II^ nr. 23284/06).
8.2 Ciò premesso occorre allora scendere a valutare gli originari motivi di opposizione fatti valere dal ricorrente, in preteso recupero dell'iniziativa difensiva derivante dalla asserita, omessa notifica delle ordinanze irrogative delle sanzioni.
8.2.1 Laddove nell'iniziale atto di opposizione il ricorrente assumeva che “gli assegni bancari erano stati emessi, non dal ricorrente, per conto della Linea Italia Imballaggi Snc, la quale successivamente - in seguito a congiuntura aziendale e, conseguentemente, sfavorevole - era venuta a trovarsi in condizione d'incapienza posta in liquidazione. All'epoca - e sino alla liquidazione - titolare della convenzione di assegno (presso gli istituti bancari) e quindi sottoscrittore di detti assegni era un precedente del amministratore della società , che ebbe a sottoscriverli Testimone_5 all'insaputa ricorrente”, occorre rilevare che l'eccezione, pur astrattamente scrutinabile sia dal giudice dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione che da quello dalla cartella ex art. 615 cpc (dovendosi verificare in ogni fase la sussistenza del titolo in capo al preteso creditore) senza limiti temporali, non appare tuttavia documentalmente comprovata. L'opponente sul punto produceva infatti una visura camerale, ma non indicava tuttavia l'appiglio documentale relativo alla affermazione secondo cui nel periodo di emissione degli assegni de quibus il l.r. fosse altro soggetto (poi deceduto). Come si evince anzi dall'esame della corposa documentazione, già esibita in primo grado dalla
, relativa ad ogni contestazione inerente ogni assegno, all'esito di quella contestazione, CP_1 il aveva ammesso alla PA procedente di essere il l.r. della Lina Imballaggi di Parte_1 SR & C snc, aveva ammesso altresì di avere emesso i titoli ed aveva semplicemente dedotto di esservi stato costretto dalla condizione economica della società.
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Dal mero esame dei titoli si evince poi come la firma di traenza, mai formalmente disconosciuta dall'opponente, fosse stata vergata a nome di e non di come Parte_1 Testimone_5 asserito in ricorso.
8.2.2. Eccepiva ancora nell'originario atto di opposizione il una asserita b) Estinzione Tes_5 della sanzione accessoria a seguito della estinzione della sanzione penale principale per morte del reo (il terzo asserito firmatario) nonché d) Carenza di legittimazione passiva del ricorrente in relazione al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e insussistenza dei presupposti per il pagamento a suo carico L'infondatezza dei motivi de quibus consegue alla valutazione di manifesta infondatezza del precedente motivo.
8.2.3. Si eccepiva ancora c) Nullità dell'atto impugnato per vizio di notifica - Violazione e-o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 60, comma 1, lett. b-bis) – Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti. Tale motivo di opposizione avrebbe dovuto costituire oggetto di opposizione alle ordinanze ingiunzioni nel termine di 30 gg dalla loro notifica. Come visto, a tanto l'opponente non ha proceduto. Pur se si volesse poi ritenere che le ordinanze non fossero state notificate, l'opposizione avverso la cartella avrebbe dovuto “in parte qua” avvenire nel termine di 30 gg dalla notifica;
circostanza anche questa, come visto, non verificatasi.
8.2.4.Eccepiva ancora l'opponente e) Prescrizione del credito e-o decadenza dal diritto di riscossione da parte dell'amministrazione intimata. Tali fattispecie estintive potrebbero essere fatte valere in questa sede, per le ragioni già esposte, solo tuttavia se interamente verificatesi successivamente alla notifica delle ordinanze ingiunzione, mentre il relativo motivo di opposizione proposto dall'apponente presuppone un dato (vizi della notifica e comunque l'omessa notifica degli atti presupposti di cui al punto precedente), nella fattispecie, come visto, del tutto inconfigurabile. Più oltre comunque si scrutinerà anche nel merito tale eccezione.
8.2.5 Al punto f) l'opponente eccepiva Inesistenza degli addebiti contestati - Difetto di prova mentre al successivo punto g) lamentava Errore nella determinazione del 'quantum'. Non c'è dubbio che tali motivi avrebbero dovuto essere trasfusi in un tempestivo motivo di opposizione (30 gg dalla notifica) o avverso le ordinanze ingiunzione o avverso la cartella. A tanto, come visto, l'opponente non ha proceduto.
8.2.6. Lamentava da ultimo l'opponente h) Carenza di motivazione della cartella di pagamento - Illegittima omissione specifica del calcolo analitico degli interessi moratori, art. 30, Dpr n. 602/1973 (Cass. n. 1311/18, Cass., n. 10481/18), con il combinato disposto degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). La mancanza di motivazione della cartella esattoriale integra un vizio di forma, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validità della stessa, cioè delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito. Deriva da quanto precede, pertanto, che ove sia dedotta la irregolarità formale della cartella esattoriale - anche sotto il profilo della carenza di motivazione - l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi. L'opposizione prima dell'inizio della esecuzione, quindi, deve proporsi entro cinque giorni (attualmente venti) dalla notifica della cartella (Cassazione civile, sez. III, 19/10/2015, n. 21080). Prima allora della verifica di tempestività della iniziativa oppositoria si impone a questa Corte l'adozione della pronuncia di inammissibilità del presente motivo di gravame, in ragione del chiaro disposto di cui all'art. 618 cpc. pagina 11 di 14 12
9. Spostando ora l'attenzione sui motivi di appello qui proposti non resta che rilevare quanto segue. Un primo motivo lamenta: Mancata e-o falsa applicazione della L. 689/1981 in relazione al decesso dell'autore del reato. Il motivo è manifestamente infondato secondo quanto già esposto. Un ulteriore motivo lamenta: Violazione di legge. Motivazione approssimativa e inadeguata nonché basata su prove documentali inammissibili in quanto tardivamente prodotte. Stando a tale motivo di gravame: l'atto impugnato è riferito al ricorrente nella sua qualità, all'epoca, di legale rappresentante della , Controparte_6 come si evince dal richiamo, a margine dei fogli della cartella impugnata.Tale qualità andava specificata nella relata di notifica e nella intestazione dell'atto, ex art. 145 cpc. Nell'atto impugnato, invece, il nominativo della società è indicato solo quale soggetto coobbligato, mentre il ricorrente è il destinatario principale, benché non risulti essere firmatario degli stessi, che sono stati emessi a sua insaputa. Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (v. Cass. n. 17701/2016). In relazione a tale profilo, nullità della notifica della cartella, non può che rilevarsi come si verta in ipotesi di iniziativa oppositoria ex art. 617 cpc e ciò significa che, a prescindere dalla tempestività di quella iniziativa, il motivo di gravame non può essere scrutinato da questa Corte ex art. 618 cpc. Altro motivo denuncia: Violazione di legge. Motivazione erronea Sul punto l'appellante ripropone la versione secondo cui “il ricorrente, come osservato, non ha emesso gli assegni all'origine della odierna contestazione ed anzi gli stessi sono stati emessi a sua insaputa, sicché non può essere giammai considerato legittimato passivo della obbligazione a fondamento della richiesta di pagamento dell'amministrazione intimata. Sussiste, quindi, il difetto di legittimazione passiva dello stesso”. Non occorre aggiungere altro rispetto a quanto già esposto sopra. Quanto al motivo rubricato: “Errore nella determinazione del 'quantum”, si conferma quanto già sopra esposto sulla tardività/inammissibilità della relativa doglianza. Ulteriore motivo: Violazione della L. n. 386/1990, in relazione all'eccezione di prescrizione. Ultra e-o extra petita in relazione all'art. 112 c.p.c. Violazione dell'art. 1310 c.c. Sul punto l'appellante deduce “In ogni caso, i fatti interruttivi della prescrizione addotti dal Tribunale sono stati desunti da documenti tardivamente prodotti dalle controparti e quindi inammissibili e comunque riguardanti terzi estranei al processo e in ultima analisi non in grado di avere efficacia di atti interruttivi nei confronti del la notifica di un atto Tes_5 impositivo nei confronti di un coobbligato entro i termini di decadenza previsti non comporta, nei confronti degli altri coobbligati, l'interruzione del termine anche per questi, né trasforma, al contempo, il termine decadenziale a cui sono assoggettati in termine di prescrizione (cfr. Cass. 13.12.2017 n. 29845). L'art.
7-sexies della L. 27.07.2000 n. 212 (Statuto del Contribuente) dispone che: “gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati “. pagina 12 di 14 13
Il motivo della prescrizione, peraltro, non è stato contestato dalla difesa delle resistenti, ed è stato piuttosto rilevato d'ufficio dal Giudice di primo grado, il che evidentemente viola il principio dispositivo.”. Come già sopra evidenziato non tiene minimamente conto l'appellante che una eccezione seriamente scrutinabile in questa sede dovrebbe partire dal presupposto, che lo stesso continua a non comprendere, che le ordinanze ingiunzioni de quibus devono darsi per notificate nell'agosto 2016 e che una eventuale rilevanza della prescrizione potrebbe essere legittimamente opposta solo per il periodo successivo a tale notifica (per il periodo precedente non essendo state impugnate quelle tempestivamente né la successiva cartella nei termini di 30 gg). Come già rilevato dal Giudice di primo grado poi il termine quinquennale di prescrizione del credito (sia per la somma capitale che per gli interessi) dell'amministrazione opposta, decorrente dal 22.8.2016 (giorno di notificazione al sig. dell'ordinanza Tes_5 ingiunzione) deve essere prorogato di n. 24 mesi, ai sensi dell'art. 68 comma 4bis d. l. n. 18/2020, e quindi sino al 22.8.2023. Il suo decorso è stato quindi interrotto dalla notificazione della cartella di pagamento da cui è scaturito il presente giudizio, avvenuta già il 9.5.2023 (e non soltanto l'8.1.2024, come sostenuto dall'opponente). Ultimo motivo: Motivazione incongrua ed insufficiente (questa volta della cartella). Tale motivo non è scrutinabile dalla Corte ex art. 618 cpc. 10.L'appello deve essere pertanto respinto. 10.1 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della sanzione, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. 10.2.L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati che per compensi professionali liquida in euro 11.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, in favore di ciascuno degli appellati;
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 .
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DE IA AN S. CA
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