CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, nelle persone di:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
e x a r t . 2 8 1 - s e x i e s c . p . c . nella causa civile n. 740/2024 R.G. promossa d a
OGGETTO: Altre
, QUALE EREDE DI MONDINI Parte_1
ipotesi di responsabilità c.f. , con il patrocinio dell'avv. Pt_2 C.F._1
Extracontrattuale non elettivamente domiciliata in VIA DEI CP_1 ricomprese nelle altre PARTIGIANI, 4 24121 BERGAMO presso il menzionato difensore. materie APPELLANTE
c o n t r o
, c.f. , con il patrocinio CP_2 C.F._2
dell'avv. FENILI FEDERICA, elettivamente domiciliata in VIA
MAZZINI 30 24128 BERGAMO presso il menzionato difensore
APPELLATA
E c o n t r o c.f. Controparte_3
con il patrocinio dell'avv. PASTORINO CRISTINA P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO VIA MEDARDO ROSSO 15 presso il menzionato difensore
APPELLATA
Pag. 1 di 8 In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo sezione terza pubblicata il 13/06/2024 con il n. 1340/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 19 luglio 2020 alle ore 11,50 alla guida del Parte_3
motoveicolo Honda Dominator di sua proprietà percorreva la SS294 quando, all'altezza del km 15 nel Comune di Vilminore di Scalve entrava in collisione con l'autovettura Fiat BO condotta dalla proprietaria CP_2
Il motociclista, in seguito all'urto, rovinava a terra procurandosi lesioni.
Con citazione notificata il 25 agosto 2022 Parte_3
conveniva in giudizio e CP_2 Controparte_4
assicuratrice per RCA della Fiat BO, chiedendone la
[...]
condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.
Nel corso del giudizio l'attore decedeva.
Si costituiva in qualità di unica erede la moglie Parte_1
che coltivava le domande proposte dal coniuge, chiedendo anche la condanna delle convenute al risarcimento del danno da lei subito dalla perdita del rapporto parentale.
Il Tribunale di Bergamo, istruita la causa con CTU cinematica, con sentenza n. 5864/24 dichiarava tardiva la domanda proposta jure proprio, rigettava le domande jure hereditatis, condannava
[...]
al rimborso delle spese processuali sostenute da entrambe Parte_1
le convenute.
La motivazione adottata dal primo giudice era la seguente.
e (unitamente alla propria Parte_3 CP_2
compagnia assicuratrice per RCA) si erano attribuiti reciprocamente la responsabilità esclusiva dello scontro, allegando l'invasione della corsia di marcia opposta al conducente del veicolo antagonista.
Per sostenere la propria tesi, l'attore aveva prodotto una perizia cinematica di parte i cui risultati erano stati disattesi dalla C.T.U. con
Pag. 2 di 8 argomentazioni compiutamente motivate e logiche.
Nonostante la C.T.U. avesse dato atto dell'impossibilità di una puntuale ricostruzione del sinistro, in assenza di testi oculari e di esaurienti rilievi tecnici da parte dei carabinieri intervenuti in loco, la ricostruzione della posizione dei veicoli al momento della collisione era sufficiente per determinare l'efficienza causale delle condotte di guida dei due conducenti.
In primo luogo la C.T.U. aveva smentito la ricostruzione del sinistro effettuata dal perito di parte attrice, che in ogni caso aveva posizionato il motoveicolo al centro della carreggiata al momento dell'impatto; poiché le due corsie all'epoca non erano delimitate da una striscia, il
C.T.P. attoreo per concludere che vi era stata un'invasione di carreggiata da parte della Fiat BO aveva dovuto ipotizzare che la semicarreggiata percorsa da era più larga di quella opposta, Pt_3
oltre a posizionare i veicoli in posizione non verticale rispetto al piano stradale.
La C.T.U. aveva poi fondato la propria ricostruzione sugli unici dati oggettivamente disponibili, pur senza utilizzare un software, attribuendo infine l'invasione della carreggiata opposta al motoveicolo condotto da Parte_3
Il Tribunale attribuiva la causa esclusiva del sinistro a così Pt_3
ritenendo superata la presunzione di pari concorso causale posta dall'art. 2054 comma II c.c. in tema di scontro tra veicoli.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Si costituivano entrambe le appellate resistendo all'impugnazione.
All'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa e la Corte riservava il deposito della sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante rileva che la sentenza è illogica ed erronea ove avalla acriticamente le conclusioni della C.T.U. cinematica sebbene: I) in contrasto con la ricostruzione del sinistro contenuta nel
Pag. 3 di 8 verbale dei Carabinieri, secondo i quali il motoveicolo al momento della collisione non marciava in prossimità del margine destro della propria carreggiata, ma senza ritenere che avesse invaso l'opposta corsia di marcia;
II) fondata su metodo non scientifico data l'assenza di calcoli sul moto dei veicoli né elaborazione con pc crash;
III) mancava l'individuazione del punto d'urto; IV) si limitava ad una smentita della ricostruzione effettuata dal C.T.P.
Con il secondo motivo sostiene che debba essere applicata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 comma secondo c.c. in quanto la C.T.U. aveva dichiarato esplicitamente che non era possibile “effettuare una puntuale ricostruzione della dinamica”; in subordine per la mancata allegazione e prova da parte della conducente della Fiat BO di aver adottato ogni condotta necessaria ad evitare la collisione.
Con il terzo motivo impugna la liquidazione delle spese allegando che sono manifestamente eccessive se parametrate all'attività processuale svolta, nonché in rapporto alla scelta delle convenute di costituirsi con due diverse difese che tuttavia hanno depositato atti processuali sostanzialmente identici.
Chiede che le spese processuali vengano compensate o almeno ridotte, oltre ad una diversa regolamentazione delle spese della C.T.U.
Con il quarto motivo si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali e del rigetto della richiesta di C.T.U. medico legale.
Con il quinto motivo osserva che contrariamente a quanto concluso dal Tribunale la domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale non era tardiva, ma implicitamente contenuta nella domanda del coniuge di condanna delle attuali appellate al risarcimento di ogni danno conseguente al sinistro, di natura patrimoniale o non patrimoniale.
-.-
I motivi sub 1, 2, 4 e 5 attinenti alla ricostruzione del sinistro ed alla
Pag. 4 di 8 conseguente attribuzione della responsabilità, nonché al risarcimento dei danni reclamati dall'appellante, possono essere trattati congiuntamente.
Questa Corte non rileva alcun vizio metodologico nella C.T.U. , atteso che la consulente ing. ha ricostruito la dinamica del sinistro Per_1
fondandosi sugli elementi oggettivi disponibili, costituiti dei danni riportati dai mezzi antagonisti (che dimostrano lo scontro laterale dei veicoli); dalla posizione dei detriti;
dall' andamento della scalfittura prodotta dal motociclo nella fase post urto;
dalla posizione di quiete della Fiat BO, che contrariamente a quanto sostenuto dal C.T.P.
dell'appellante non ha subito alcuna variazione laterale a destra, infine dalle tracce ematiche lasciate sulla carreggiata da Parte_3
Le conclusioni della C.T.U. non sono inficiate dalle osservazioni dell'appellante in merito al movimento dei detriti, a suo dire non considerato, né sorretto da un calcolo del moto rettilineo uniformemente accelerato, né dal mancato uso del pc crash .
La C.T.U aveva premesso “non è possibile effettuare una puntuale ricostruzione della dinamica del sinistro”.
Detta locuzione va interpretata nel contesto di un esame tecnico approfondito richiesto ad un ingegnere ricostruttore, che evidenzia che la mancanza di rilievi di alta precisione non consente una verifica della dinamica del sinistro di alto rigore scientifico, con conseguente inutilità
dell'utilizzo del calcolo del moto rettilineo, che non poterebbe basarsi sui dati necessari.
Si noti poi che il pc crash serve a verificare la correttezza delle ipotesi
Pag. 5 di 8 compiute dal ricostruttore ma non certo a supplire alla mancanza di rilievi accurati, in assenza di questi il suo utilizzo è inutile.
Si deve escludere, però, che la carenza dei rilievi sia stata d'ostacolo alla ricostruzione in assoluta della dinamica del sinistro, dato che,
utilizzando gli elementi a disposizione, è stato individuato il punto d'urto all'interno della corsia di pertinenza della Fiat BO, assai prossimo alle frecce gialle visibili nella fotografia n. 18.
E' doverosa la valutazione della responsabilità (esclusiva o concorrente) dei conducenti, poiché la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera qualora non siano accertabili le cause e le modalità
del sinistro né stabilire il grado di colpa dei soggetti che si trovavano alla guida dei mezzi.
Provata l'invasione di corsia da parte del motociclista, tenuto conto che dalla deformazione dei veicoli, sia pure in assenza di tracce di frenata,
la C.T.U. ha stabilito che entrambi i veicoli stavano procedendo a velocità inferiore a 50 km/h, in strada ove il limite era di 90 km/h.
La Fiat BO stava procedendo in discesa, con marcia assai prossima al margine destro della propria carreggiata, delimitata alla sua destra da un muro di contenimento del pendio erboso scosceso, impegnava una leggera curva con andamento a destra.
Il motoveicolo invece proseguiva in salita, sulla curva a sinistra;
la perdita di controllo della direzione di marcia, che ha proceduto verso la carreggiata opposta senza alcuna correzione né frenata, unita alla scarsa visibilità della sua provenienza, nonché all'impossibilità di sterzare a Pag. 6 di 8 destra, hanno impedito alla conducente della Fiat BO di poter mettere in atto alcuna manovra di emergenza per evitare il contatto tra i due veicoli, che hanno strisciato l'uno contro l'altro sul lato sinistro rispetto alla rispettiva direzione di marcia.
La responsabilità del sinistro, come già affermato dal Tribunale, è da riconoscersi in via esclusiva in capo al conducente della Honda poiché
è accertato che, a fronte della condotta colposa del motociclista, la guidatrice della Fiat BO non aveva la possibilità di evitare la collisione ( v. Cass. 20.11.2024 n. 29927).
-.-
Il terzo motivo attiene alla condanna subita dall'appellante al rimborso delle spese processuali e di C.T.U. del primo grado.
Non vi sono gravi ed eccezionali ragioni necessarie (art. 92 c.p.c.) per discostarsi dal criterio cardine di attribuzione delle spese a carico del soccombente ( art. 91 c.p.c.).
Il Tribunale ha liquidato in favore di ognuna delle due parti € 10.860 per compensi, nei valori medi per le quattro fasi di giudizio, indicando il valore della causa “indeterminabile, media complessità”, applicando in seguito i valori tabellari medi.
Tenuto conto che nel corso dell'istruttoria si è esaurita nel compimento di una C.T.U., che le questioni da dirimere attenevano alla sola dinamica del sinistro, la causa va incardinata nello scaglione “valore indeterminabile, complessità bassa”, con conseguente applicazione dei parametri tabellari del D.M. 55/14 dei compensi ad esso corrispondenti.
A fronte del parziale accoglimento dell'appello, la Corte deve rivalutare il regime delle spese processuali tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, nel quale l'appellante è gravata della soccombenza prevalente, con conseguente condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi, secondo la liquidazione compiuta in dispositivo in base ai parametri del
Pag. 7 di 8 D.M. 14/55.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, QUALE EREDE DI Parte_1 Pt_3
avverso la sentenza n. 1340/2024 del Tribunale di
[...]
Bergamo così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma,
− condanna al rimborso delle spese del Parte_1
grado, che liquida per ognuna delle convenute in € 7.616 ( di cui €
1.701 per la fase di studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria, € 2.905 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
− condanna al rimborso delle spese di Parte_1
questo grado, che liquida per ognuna delle appellate in € 6.946 ( di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, €
3.470 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA.
Brescia, 12.3.2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
Pag. 8 di 8