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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/11/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 123 – 2/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati:
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice Delegato
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 123-2 / 2024 diretto all'omologazione del concordato preventivo proposto da:
“ (C.F. ), con sede legale a San Controparte_1 P.IVA_1
MA AS, via San Crispino n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. NICOLA SOLDATI,
Esaminati gli atti e sentite le parti all'udienza collegiale del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai fini dell'esame della domanda depositata da è necessario Parte_1 precisare che:
- Con ricorso in data 24 settembre 2024 chiedeva, ex art. Parte_1
44, comma 1, lett. a), CCII, la concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di piano e proposta di concordato e della documentazione ex art. 39, commi 1 e 2 CCII, chiedendo al contempo la concessione delle misure protettive del patrimonio ex art. 54, comma 2, CCII;
- Giusto decreto del 26 settembre 2024 il Tribunale concedeva termine fino al successivo
25 novembre 2024 per il deposito della domanda “piena”, nominava il dott. Per_1
quale Commissario Giudiziale, disponeva che la società ottemperasse con cadenza
[...] mensile agli obblighi periodici relativi alla gestione finanziaria, all'attività compiuta ai fini della predisposizione di piano e proposta, e riferisse (con medesima cadenza) circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- In data 25 novembre 2024 la debitrice depositava proposta di concordato preventivo in continuità indiretta, corredata di piano e della documentazione di cui all'art. 39 CCII.
In data 26 novembre 2024 veniva disposta la trasmissione al CG affinché rendesse il parere ex art. 47, comma 1, CCII;
- Il Commissario Giudiziale depositava il parere in data 21 febbraio 2025;
- Giusto provvedimento del 6 marzo 2025 il Tribunale disponeva che il debitore apportasse alcune integrazioni a fronte di rilevate incongruenze circa i valori dell'attivo realizzabile in sede liquidatoria e del surplus concordatario e, conseguentemente, individuasse il quantum distribuibile in base al meccanismo della Relative Priority Rule;
- La debitrice provvedeva in conformità a quanto disposto e in data 25 marzo 2025 depositava memoria integrativa al piano, nella quale recepiva le indicazioni del
Collegio;
- Anch'essa veniva in pari data trasmessa al CG per il parere, che veniva depositato dall'organo il successivo 9 maggio 2025;
- Esaminata dunque la documentazione, in data 13 maggio 2025 (con comunicazione in data 15 maggio 2025) veniva dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo proposto da , veniva nominato il Giudice Delegato, Parte_1 veniva assegnato termine iniziale e finale per l'esercizio del diritto di voto da parte dei creditori e veniva disposto che la società procedesse al versamento della somma di Euro
25.000,00 sul conto della procedura e che provvedesse al deposito della relazione informativa entro il giorno 5 di ogni mese fino all'omologa;
- Nelle more il CG provvedeva ad incaricare il dott. affinché valutasse il Persona_2 valore dell'azienda e verificasse la congruità del canone di affitto di ramo di azienda
(prevedendo il piano la cessione del compendio aziendale a fronte della presenza di un'offerta irrevocabile condizionata all'omologa e presentata da Punto Più 2.0 s.r.l.);
- Espletati gli incombenti di cui al punto precedente, in data 1° luglio 2025 veniva dato avvio al procedimento di cui all'art. 91 CCII che si concludeva con l'assenza di manifestazioni di interesse da parte di soggetti terzi e conseguente autorizzazione alla cessione in favore di Punto Più 2.0 s.r.l.;
- In data 6 agosto 2025 il CG depositava la relazione ex art. 105, comma 1, CCII;
in data
5 settembre 2025 veniva depositata un'unica relazione contenente sia nuove informazioni ex art. 105, comma 5, CCII, sia l'elenco dei creditori ammessi al voto ex art. 107, comma 3, CCII;
- In data 12 settembre 2025 il CG depositava relazione definitiva ex art. 107, comma 6,
CCII con allegato l'elenco aggiornato delle classi dei creditori (doc. 3);
- Il 2 ottobre 2025 il CG depositava la relazione relativa all'esito del voto, ex art. 110
CCII, nella quale dava atto del mancato raggiungimento delle maggioranze previste per l'approvazione del concordato in continuità ex art. 109, commi 1 e 5, CCII;
- In data 9 ottobre 2025 la società depositava istanza di omologa del concordato ex art. 48, comma 1, CCII e 112, comma 2, CCII;
- Veniva pertanto fissata l'udienza del 10 novembre 2025 ex art. 48 CCII e veniva contestualmente concesso termine al CG affinché provvedesse al deposito del parere ai fini della valutazione dei presupposti per addivenire all'omologazione ex art. 112, comma 2, CCII;
- Posto che nessun creditore presentava opposizione né compariva all'udienza fissata, in quella sede il CG concludeva esprimendo parere favorevole circa la possibilità di omologare il concordato presentato da e la società Parte_1 insisteva nell'istanza.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Ai sensi degli artt. 48, comma 3, e 112 CCI, il Tribunale – in sede di omologa – deve verificare la permanenza dei presupposti previsti in sede di apertura e, in particolare: la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
La società, avente la propria sede nel circondario di questo Tribunale, è qualificabile come imprenditore commerciale “sopra soglia”, secondo i parametri dimensionali di cui all' art. 2, co. 1, lett. d), CCII (trattandosi di società iscritta al registro imprese per l'esercizio dell'attività di produzione e lavorazione in conto proprio e per conto terzi di ricami, semilavorati e prodotti finiti per i settori della calzatura, della pelletteria, dell'abbigliamento e degli accessori, nonché
l'applicazione di strass, paillettes e decorazioni in genere in tutti i settori merceologici) che nell'ultimo triennio ha avuto un attivo patrimoniale superiore ad Euro 300.000,00, ricavi superiori ad Euro 200.000,00 e debiti complessivi di circa € 1.900.000,00, (cfr. docc. 3, 4 e 5 allegati al ricorso).
Le cause della crisi, meglio declinata come vera e propria insolvenza, sono ravvisabili da un lato in fattori endogeni e dall'altro in fattori esogeni. Infatti, le chiusure delle attività commerciali dovute alla crisi epidemiologica e la nota crisi del settore “moda accessori” hanno determinato un brusco calo del fatturato della ricorrente, i cui riflessi negativi si sono palesati soprattutto nei primi mesi dell'anno 2024.
Nel ricorso la debitrice ha documentato la sussistenza degli ulteriori presupposti di ammissibilità della procedura di cui al combinato disposto degli artt. 121, 84 e 87 CCII.
Le somme previste nel decreto di concessione del termine per il deposito della “domanda piena”
e nel successivo decreto di apertura sono state corrisposte nei termini assegnati e la società ha assolto gli obblighi informativi periodici.
La proposta concordataria presentata, come successivamente integrata con recepimento dei rilievi sollevati da questo Tribunale, si fonda su un piano in continuità indiretta che prevede la cessione dell'intero complesso aziendale (appunto già oggetto di offerta irrevocabile ma non di perizia di stima) entro aprile 2026; nelle more la continuità aziendale è garantita dal contratto di affitto di azienda stipulato tra la debitrice e la newco Punto Più 2.0 s.r.l.
Inoltre è stato sottoscritto contratto estimatorio allegato al contratto di affitto, sì da permettere la cessione anche del magazzino.
Quindi le risorse poste a base del piano sono le seguenti: flussi generati dai canoni di affitto d'azienda attualmente in corso e sino alla vendita del compendio aziendale;
incasso del prezzo derivante dalla successiva vendita dell'azienda di pertinenza della società ricorrente, attualmente affittata, tenuto conto che l'offerta irrevocabile di Punto Più 2.0 s.r.l. ammonta ad Euro 522.000,00 ed è condizionata all'omologa del concordato preventivo;
incassi dei crediti commerciali verso clienti realizzabili entro 18 mesi dall'omologa; cessione delle rimanenze di merci – magazzino;
vendita degli ulteriori beni non compresi nel perimetro della cessione di azienda (beni riscattati dai leasing non inclusi nel contratto di affitto d'azienda, autovettura aziendale); recupero dei crediti fiscali;
realizzo delle immobilizzazioni finanziarie (quota di partecipazione in Banca di Credito
Cooperativo).
Si stima dunque che la debitrice mediante lo strumento concordatario possa realizzare le seguenti poste attive: Viceversa, in sede di liquidazione giudiziale sarebbe potenzialmente realizzabile la minor somma di Euro 661.647,80, con conseguente individuazione del surplus concordatario nella somma di Euro 303.165,08.
L'individuazione del corretto valore di liquidazione e, conseguentemente, del surplus concordatario è stata oggetto di particolare attenzione in sede di apertura, tanto da giustificare la richiesta di integrazione e chiarimenti, prontamente evasa dalla società.
Per completezza si ritiene utile riportare quanto ritenuto dal Tribunale in sede di apertura, laddove si è osservato che “Alcuni aspetti di ricorso, proposta e piano non sono parsi convincenti al Tribunale, sia per quanto riguarda il valore di liquidazione (e dunque la consistenza del surplus concordatario) sia per quanto riguarda la quota distribuibile mediante
Relative Priority Rule.
Per questi motivi
il Tribunale ha rilevato alcune criticità ed ha invitato la debitrice a provvedere alle modifiche conseguenti;
questi gli aspetti:
1) Sul contratto di affitto di azienda: piano e proposta assumono la convenienza della domanda concordataria anche sulla base del tenore del contratto di affitto di azienda stipulato con Punto Più 2.0 s.r.l.
Il contratto, concluso nell'aprile 2024, ha durata biennale tacitamente rinnovabile, e pattuisce un canone di locazione che l'affittuaria deve corrispondere alla debitrice di Euro 36.000,00 annui. Esso prevede, all'art. 3, la facoltà di recesso ad nutum per entrambe le parti con preavviso di 90 giorni anche prima della scadenza, nonché la facoltà per l'affittuaria di recedere in caso di mancato deposito/omologazione della domanda di concordato.
In sede di ricorso la debitrice non ha tenuto conto, nella determinazione del valore di liquidazione, dei canoni incassabili dalla procedura fino alla naturale scadenza del contratto e, pertanto, il Tribunale ha richiesto di provvedere alla rettifica del dato, precisando altresì la dubbia validità ed opponibilità dell'art. 3 alla procedura concorsuale.
In sede di integrazione la debitrice ha rettificato il piano prevedendo l'importo che in sede di liquidazione potrebbe derivare dall'incasso dei canoni al netto delle spese di continuità;
2) Sulle azioni revocatorie: piano e proposta originari hanno escluso che in sede liquidatoria possano essere recuperate somme a titolo di azioni revocatorie, pur dando atto della presenza di rimesse bancarie nel periodo sospetto per l'importo di Euro 126.203,52, a fronte della difficoltà di fornire prova della conoscenza dello stato di insolvenza.
Il Tribunale ha viceversa ritenuto “… La conclusione non è giustificata, sia a fronte delle incombenze probatorie e del rispettivo onere della prova in sede di azione revocatoria, sia a fronte della qualifica di “operatore professionale” degli istituti di credito ipoteticamente convenuti, sia a fronte dell'emersione della crisi/ insolvenza ben prima dei primi mesi del 2024, come peraltro risulta dall'attestazione allegata, soprattutto nella parte in cui fa riferimento alle conclusioni svolte dalla società di revisione relativamente al bilancio al 31 dicembre
2023”.
In sede di integrazione la debitrice ha rettificato il piano prevedendo l'importo suindicato all'interno del valore di liquidazione;
3) Sulle azioni di responsabilità: piano e proposta originari escludevano la possibilità di acquisire valore dall'esercizio delle predette azioni, sia per assenza di profili di responsabilità sia anche a fronte della sostanziale incapienza dei potenziali convenuti.
Il Tribunale, non ritenendo convincenti le argomentazioni esposte, ha invitato la debitrice ad integrare piano e proposta in tal senso.
La società ha ribadito la sostanziale assenza di profili di responsabilità in capo agli organi societari ed ha comunque provveduto a quantificare il valore dell'usufrutto di cui sono titolari gli ex amministratori.
Nella presente sede si ritiene di prendere atto delle motivazioni addotte dalla debitrice, non senza condividere quanto rilevato dal CG, nella parte in cui sottolinea che oltre al valore dell'usufrutto potrebbero esserci altri beni aggredibili in soddisfazione (denaro o altre utilità) di cui proposta e piano non fanno menzione” (cfr. decreto di apertura del 13 maggio 2025).
L'ipotesi concordataria, come attestato dal professionista indipendente ex art. 87 comma 3,
CCII e confermato dal Commissario Giudiziale, dunque, realizzerebbe una migliore soddisfazione dei creditori e salvaguarderebbe i livelli occupazionali, atteso che la debitrice impegna ventotto dipendenti (oggi impiegati a servizio dell'affittuaria) con i quali ha peraltro sottoscritto, prima del deposito della domanda, accordi sindacali di conciliazione per i debiti pregressi.
Va precisato che nel corso della procedura il Commissario Giudiziale ha conferito incarico ad un professionista da lui individuato affinché valutasse la congruità del prezzo di vendita dell'azienda offerto da Punto Più 2.0 s.r.l. atteso che la società non aveva allegato una propria perizia di stima.
Le valutazioni del dott. hanno confermato che l'offerta di Punto Più 2.0 s.r.l. è congrua Per_2 rispetto al valore dell'azienda e alle condizioni del mercato in cui opera (“In merito alla valutazione dell'azienda, il dott. applicando il metodo misto patrimoniale-reddituale, Per_2 ha determinato il valore dell'azienda in Euro 345.000,00. Tale valutazione consente di ritenere congruo il corrispettivo offerto da Punto Più 2.0 S.r.l., pari ad Euro 522.000,00, come indicato nell'offerta irrevocabile d'acquisto del 15 aprile 2024”, cfr. relazione del Commissario
Giudiziale del 6.8.2025, nella quale si legge altresì che “Quanto al canone di affitto, il perito ha rilevato che, a fronte del valore stimato dell'azienda, il canone annuo congruo ammonterebbe ad Euro 20.700,00. Nonostante ciò, ha ritenuto parimenti congruo il canone contrattuale stabilito in Euro 36.000,00 annui, come previsto nel contratto di affitto d'azienda sottoscritto tra le parti, in quanto ritenuto compatibile con le dinamiche di mercato e con la finalità della procedura”).
Può dunque ritenersi che il surplus concordatario, distribuibile in base alla regola della Relative
Priority Rule, ammonti ad Euro 303.165,08.
Sotto il profilo formale, va confermata – come già rilevato in sede di apertura – la completezza della documentazione allegata al piano e alla proposta, che contiene un'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento, oltre che delle utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
La domanda è assistita dalla relazione della dott.ssa professionista indipendente ex Per_3 art. 87, II comma, CCI, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano nonché che la prosecuzione dell'attività di impresa – come prevista dal Piano- consente di superare l'insolvenza del debitore, di garantire la sostenibilità economica dell'impresa e di riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Quanto poi alla suddivisione dei creditori in classi il piano, come emendato, così prevede:
CLASSE 1 – composta dai creditori privilegiati ex art 2751 bis n.1 c.c. (lavoratori dipendenti) per i crediti vantati a vario titolo (salari e stipendi, conciliazione, ferie e ratei e
TFR), il cui pagamento è previsto integralmente (100% del credito vantato) oltre il termine di 30 giorni dall'omologa. Il relativo debito sarà soddisfatto entro il termine di novanta giorni dall'omologazione. Il debito per TFR sarà soddisfatto in unica soluzione al momento in cui diventerà esigibile.
CLASSE 2 – composta dai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (professionisti e altri prestatori d'opera intellettuale), per i quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 26% del credito vantato oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 3 – composta dai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (professionisti e altri prestatori d'opera intellettuale), per la parte degradata in chirografo, per la quale è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito degradato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 4 – composta dai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c. (artigiani) per i quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 25% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 5 – composta dai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c. (artigiani), per la parte degradata in chirografo, per la quale è previsto il pagamento parziale nella misura del
6,57 % del credito degradato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 6 – composta da creditori privilegiati ex art. 9 del D. Lgs. 123/98 per i quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 24% del credito vantato oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro
18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 7 – composta da creditori privilegiati ex art. 9 del D. Lgs.123/98 per la parte degradata in chirografo, per i quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 8 – composta dai creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. (Enti previdenziali e assistenziali), per i quali è previsto il pagamento parziale del 23% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 9 – composta dai creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. per la parte degradata in chirografo e per le componenti chirografarie ab origine, per i quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 10 – composta dal creditore privilegiato titolare del credito per canoni di locazione ex art. 2764 c.c., per il quale è previsto il pagamento parziale nella misura del 22% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
11 – composta dal creditore privilegiato titolare del credito per canoni di CP_2 locazione ex art. 2764 c.c., per la parte degradata in chirografo, per il quale è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
12 – composta dai creditori privilegiati di natura erariale ex art. 2752 c.c., per i CP_2 quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 21% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
13 – composta dai crediti erariali ex art. 2752 c.c. degradati al chirografo, per i CP_2 quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112
CCII.
14 – composta da creditori titolari di garanzie prestate da terzi, ex art 85, CCII. CP_2
Nella predetta classe sono compresi tutti gli istituti di credito, il credito dei quali, di natura chirografaria, è assistito da garanzie di terzi di varia natura (ipoteca su beni di terzi, fideiussioni rilasciate dai soci e dal figlio di questi, garanzia MCC), per i quali è previsto un pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. CLASSE 15 – composta dalle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta, per i quali è previsto un pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112
CCII.
16 – composta dagli altri creditori chirografari (fornitori e debiti diversi) per i quali CP_2
è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro
18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
Con riferimento alla formazione delle classi, si deve ritenere che risultino rispettate le previsioni degli artt. 2, lett. r), 84 e 85, CCI, poiché le stesse non alterano l'ordine delle prelazioni, raggruppano creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei ed assicurano il trattamento paritario all'interno di ciascuna classe.
Può quindi confermarsi la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi.
Peraltro trattandosi di concordato in continuità aziendale, il Tribunale è chiamato esclusivamente a verificare, sul piano della c.d. fattibilità, che “il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza” (art. 112 comma 1 lett. f) e, in ogni caso, che il piano non sia “manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali” (art. 47 comma 1 lett b) CCI dettata per l'apertura, ma applicabile anche in sede di omologazione).
Sul punto si rileva che i tempi di esecuzione, l'apposizione di un congruo e capiente fondo rischi, la già ottenuta autorizzazione alla cessione dell'azienda e la possibilità di cessione anche del magazzino a valori congrui, sono elementi che, allo stato, non consentono di dubitare della fattibilità, come sopra declinata.
Giova sottolineare che il piano prevede il ricorso alla transazione fiscale ex art. 88 CCII e che la società intende effettuare i pagamenti entro diciotto mesi dall'omologazione, dunque in un lasso di tempo considerabile come “breve”.
Come anticipato in epigrafe, con la relazione ex art. 110 CCII il Commissario giudiziale ha dato atto degli adempimenti svolti, delle comunicazioni effettuate ai creditori e dell'esito del voto, avvenuto nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nel decreto di apertura. Ha altresì dato atto che non sono state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 109 CCII, essendosi espresse favorevolmente tredici classi su sedici.
In dettaglio il Commissario ha riferito che “… In merito alle tre classi che non hanno raggiunto le maggioranze richieste dalla legge (Classi 8, 9 e 15), si osserva che l'esito negativo è derivato dalla prevalenza delle astensioni al voto. In sintesi, a fronte di un totale complessivo di creditori ammessi al voto per € 1.679.818,38: risultano pervenute manifestazioni di voto per complessivi
€ 1.357.610,29, di cui: € 1.115.728,73 favorevoli (pari al 66,42%); € 241.881,56 contrari (pari al 14,40%); risultano invece essersi astenuti dall'espressione di voto crediti per complessivi €
322.208,09 (pari al 19,18%)”.
Pertanto, il voto dei creditori è così schematizzabile:
In data 9 ottobre 2025 la debitrice ha depositato ricorso ex art. 48, comma 1, e 112, comma 2,
CCII, chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale di
Forlì, previa fissazione d'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del
Commissario giudiziale e a seguito del rigetto delle opposizioni che dovessero essere proposte ai sensi dell'art. 48, comma 1, CCI, omologare la proposta di concordato in continuità aziendale presentata nell'interesse di ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 112, comma 2, CCI e, all'occorrenza, avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 88, comma 4, CCI. Con riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare su richiesta del Tribunale
e del Giudice Delegato, nonché anche di dedurre e formulare mezzi istruttori”.
Previa fissazione dell'udienza con comunicazione ai creditori, è stato assegnato termine al CG affinché depositasse la propria relazione circa la sussistenza dei presupposti per procedere all'omologa ex art. 112, comma 2, CCII.
Il parere è stato depositato telematicamente in data 4 novembre 2025 e alla successiva udienza del 10 novembre 2025 il Collegio ha riservato la decisione.
Come già esposto, nessun creditore ha avanzato opposizioni né si è presentato in udienza. Occorre a questo punto chiarire se sussistono i presupposti per omologare il concordato tramite la c.d. ristrutturazione trasversale di minoranza o Cross Class Cram Down.
Come noto, il Codice della Crisi, all'art. 109, comma 5, CCII assume quale regola generale quella dell' “unanimità delle classi”, tramite la quale si addiviene senz'altro all'omologa. La medesima norma, tuttavia, individua sostanzialmente un “doppio binario”: se vi è approvazione unanime l'omologazione è un effetto diretto e sostanzialmente automatico, se, viceversa, non vi è unanimità il concordato può essere omologato solo laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 112, comma 2, CCII, che disciplina appunto la c.d. ristrutturazione trasversale.
Nel caso che occupa, posto che non vi è unanimità, è dunque necessario valutare se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui all'art. 112, comma 2, lettere da a) a d).
Orbene, il Tribunale è ben consapevole delle diversità di letture che la giurisprudenza ha fornito
(soprattutto rispetto alle lettere b e d dell'art. 112, comma 2, CCII), in particolare, rispetto al trattamento dei creditori privilegiati degradati a chirografo a fronte dell'attestazione di incapienza (cfr. Tribunale di Busto Arsizio che ha ritenuto che il creditore privilegiato incapiente sia sostanzialmente equiparato ai creditori chirografari ab origine e che dunque ben possa essere soddisfatto al pari di questi ultimi, contra Corte d'Appello di Milano del 24.3.2025, che ha ritenuto la diversità ontologica del credito privilegiato degradato dal credito chirografario ab origine, giustificando un trattamento diverso tra le due classi).
Si ritiene più convincente una lettura formale della norma.
Laddove infatti l'art. 112, comma 2, lett b), CCII testualmente recita “il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 7”, il riferimento al “grado” (“classi dello stesso grado” e “classi di grado inferiore”) va inteso necessariamente rispetto alle classi dei creditori privilegiati.
Infatti il nostro ordinamento civilistico conosce la graduazione solo ed esclusivamente rispetto ai privilegi, non anche alle prededuzioni (che rappresentano una “modalità di essere” del credito nell'ambito del concorso) e ai crediti chirografari (che sono, per esclusione, tutti i crediti non prededucibili e non privilegiati, e rispetto ai quali il legislatore non opera alcuna differenziazione in gradi).
Se così è, ne consegue che l'art. 112, lett. b), CCII può porre problemi solo rispetto alle classi dei privilegiati e dei privilegiati degradati in chirografo, non anche dei chirografari ab origine. “Calando” questo principio nel piano proposto da , si procede Parte_1 ad esaminare la sussistenza dei presupposti di cui alle lettere da a) a d), sottolineando che le classi dissenzienti sono tre e, in particolare:
CLASSE 8 – composta dai creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. (Enti previdenziali e assistenziali), per i quali è previsto il pagamento parziale del 23% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 9 – composta dai creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. per la parte degradata in chirografo e per le componenti chirografarie ab origine, per i quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 15 – composta dalle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta, per i quali è previsto un pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112
CCII.
- Sull'art. 112, comma 2, lett. a): la norma impone che il valore di liquidazione sia distribuito in base alla regola dell'Absolute Priority Rule. Il requisito in oggetto è già stato esaminato positivamente in sede di ammissione laddove si è ritenuto “Con riguardo alla formazione delle classi, la proposta risulta aver rispettato le previsioni degli artt. 2, lett. r), 84 e 85 CCI, poiché le classi non alterano l'ordine delle prelazioni, all'interno di ciascuna classe sono stati previsti creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei e il trattamento riservato all'interno di ciascuna classe è paritario.
Il contenuto del piano, dunque, risulta conforme alle previsioni formali e sostanziali di cui all'art. 87, I e II comma, CCII e sono state esplicitate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”.
Non sono emersi motivi per modificare le conclusioni cui il Tribunale è già pervenuto;
- Sull'art. 112, comma 2, lett. b), CCII: sulla base delle considerazioni sopra svolte anche questo requisito deve ritenersi positivamente riscontrato.
La norma disciplina le modalità di distribuzione del surplus concordatario secondo il meccanismo della Relative Priority Rule.
Ebbene, non pone problemi la classe 15, nella quale sono ricompresi (alcuni dei) creditori chirografari ab origine, che ricevono soddisfazione nella percentuale del 6,57% del credito complessivo, posto che, come detto, il riferimento al “grado” porta a ritenere che l'art. 112, comma 2, lett. b) CCII non si riferisca ai creditori chirografari ab origine.
Si segnala inoltre che la percentuale di soddisfazione è la medesima per tutte le classi di creditori chirografari.
Quanto alla classe 8 (classe dissenziente in quanto interamente non votante) - che include i titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. (Enti previdenziali e assistenziali) per la parte capiente, che vengono soddisfatti nella misura del 23% del credito complessivo - sono soddisfatti i requisiti previsti dalla norma in esame.
Questa classe, infatti, è collocata successivamente a quella dei privilegiati con garanzia pubblica (classe 6) e anteriormente ai privilegiati di grado inferiore ex art. 2764 c.c.
(classe 10) e 2752 c.c. (classe 12) e viene soddisfatta maggiormente rispetto alla classe
10 (soddisfatta nella misura del 22%) e alla classe 12 (soddisfatta nella misura del 21%).
Quanto alla classe 9 (classe dissenziente in quanto anch'essa interamente non votante), va sottolineato che essa include i creditori di cui alla classe 8 per la parte incapiente e prevede per questi la soddisfazione nella misura del 6,57%, al pari di quanto previsto per tutte le altre classi di chirografari ab origine e di privilegiati degradati a chirografari.
Dunque le classi 8 e 9 includono non solo gli stessi creditori, ma anche gli stessi crediti.
Pertanto, poiché l'art. 112, comma 2, lett. b) CCII impone che il surplus concordatario sia distribuito in base alla regola della Relative Priority Rule in modo tale che “i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari
a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole a quello delle classi di grado inferiore…” e dunque impone che si faccia riferimento al trattamento complessivo dei crediti, e poiché, come detto, i crediti delle classi 8 e 9 sono i medesimi, deve procedersi a sommare il trattamento previsto per la classe 8 a quello previsto per la classe 9.
Ne consegue che i creditori (e i crediti) delle classi 8 e 9 sono soddisfatti nella misura complessiva del 29,57% (pari al 23%+6,57%). Essi, pertanto, sono soddisfatti in misura maggiore dei creditori ricompresi nelle classi di grado inferiore (classi 10, 11, 12 e 13), poiché quelli inclusi nelle classi 10 ed 11 ricevono un trattamento complessivo del 28,57% e quelli inclusi nelle classi 12 e 13 ricevono un trattamento complessivo pari al 27,57% e comunque inferiore rispetto a quelli collocati nelle classi di grado superiore, sempre considerando la parte privilegiata sommata a quella degradata.
Conclusivamente è rispettato il disposto dell'art. 112, comma 2, lett. b) CCII;
- Sull'art. 112, comma 2, lett. c), CCII è necessario e sufficiente dare atto che nessun creditore riceve più dell'importo del credito, come ampiamente documentato dalla documentazione allegata dal debitore, attestato dal professionista indipendente e confermato dal Commissario Giudiziale;
- Sull'art. 112, comma 2, lett. d), CCII: il requisito è soddisfatto, posto che tredici classi su sedici hanno votato favorevolmente e undici di queste sono titolari di crediti privilegiati (classi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13).
Conclusivamente, sono rispettati tutti i requisiti previsti per procedere alla c.d. “omologazione forzosa” del concordato ex art. 112, comma 2, CCII.
Si rappresenta, peraltro, che questa conclusione è pienamente in linea con quanto previsto dall'art. 11 della Direttiva Insolvency (che non solo ammette la possibilità di omologare lo strumento anche in difetto di unanimità ma, ancor di più, consente agli Stati Membri di derogare ai principi espressi dalla medesima Direttiva in tutti i casi in cui ciò non comporti ingiustificati sacrifici per i creditori o disparità di trattamento tra gli stessi) e che il piano e la proposta di rispettano il dettato degli artt. 84 e 88 CCII, posto che i Parte_1
“creditori istituzionali” non trarrebbero alcuna soddisfazione in sede liquidatoria. Inoltre il trattamento loro riservato, sia come percentuale di soddisfazione sia come tempistiche di pagamento, non è inferiore o meno vantaggioso rispetto a quello offerto ai creditori privilegiati di grado inferiore. Analogamente, per la parte incapiente essi ricevono un trattamento pari a tutti i creditori chirografari ab origine.
Il Commissario dovrà sorvegliare sull'adempimento del concordato e riferire su ogni circostanza che possa procurare pregiudizio ai creditori ex art. 118 CCII;
a fronte della mancata previsione di un'attività liquidatoria non sussistono i presupposti ex art. 114 bis CCII per procedere alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, soprattutto considerato che è già stata espletata la procedura ex art. 91 CCII. Con la presente sentenza si chiude la procedura di concordato preventivo ex art. 113, comma
1, CCII.
Da ultimo, va disposta la pubblicità del provvedimento ex art. 45 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 48 CCI
OMOLOGA il concordato preventivo proposto da “ (C.F. Controparte_1
, con sede legale a San MA AS, via San Crispino n. 55; P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Cecilia Branca;
CONFERMA quale Commissario Giudiziale il dott. ; Persona_1
ORDINA
l'esecuzione del concordato secondo le modalità di cui alla motivazione e, in particolare
DISPONE CHE
1. la Società consegni al Commissario Giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo (se presente), sullo stato di avanzamento del piano concordatario;
2. i flussi destinati al pagamento dei creditori concorsuali siano versati su apposito conto sul quale il Commissario Giudiziale sia posto nella condizione di esercitare un adeguato controllo per verificare tempo per tempo la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario;
3. la Società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
4. la Società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
8. i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla Società e positivamente vagliati dal Commissario Giudiziale;
9. le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal Giudice delegato, su istanza della Società e previa verifica dei presupposti da parte del Commissario Giudiziale;
considerata la natura sostanzialmente liquidatoria del concordato in continuità indiretta, le somme accantonate, decorsi cinque anni senza che siano state reclamate dagli aventi diritto, saranno destinate secondo quanto previsto dall'art. 232, comma
4, CCII;
DISPONE ALTRESI' che il Commissario Giudiziale sorvegli l'adempimento del concordato e riferisca al Giudice
Delegato su ogni circostanza che possa procurare pregiudizio ai creditori;
che il Commissario Giudiziale rediga semestralmente e depositi i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118, comma 1, CCII inviandoli altresì a tutti i creditori e al pubblico ministero, dando conto delle attività compiute dalla Società e dal Liquidatore nel periodo e del rispetto delle previsioni del Piano concordatario;
che, conclusa l'esecuzione del concordato, il Commissario Giudiziale depositi in rapporto riepilogativo finale redatto in conformità alle previsioni dell'art. 130 comma 9 CCII;
che il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art. 119 CCII qualora non valuti di attivarsi direttamente;
DICHIARA la chiusura del concordato preventivo ex art. 113, comma 1, CCII;
ORDINA la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Vacca
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Maria Cecilia Branca
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati:
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice Delegato
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 123-2 / 2024 diretto all'omologazione del concordato preventivo proposto da:
“ (C.F. ), con sede legale a San Controparte_1 P.IVA_1
MA AS, via San Crispino n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. NICOLA SOLDATI,
Esaminati gli atti e sentite le parti all'udienza collegiale del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai fini dell'esame della domanda depositata da è necessario Parte_1 precisare che:
- Con ricorso in data 24 settembre 2024 chiedeva, ex art. Parte_1
44, comma 1, lett. a), CCII, la concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di piano e proposta di concordato e della documentazione ex art. 39, commi 1 e 2 CCII, chiedendo al contempo la concessione delle misure protettive del patrimonio ex art. 54, comma 2, CCII;
- Giusto decreto del 26 settembre 2024 il Tribunale concedeva termine fino al successivo
25 novembre 2024 per il deposito della domanda “piena”, nominava il dott. Per_1
quale Commissario Giudiziale, disponeva che la società ottemperasse con cadenza
[...] mensile agli obblighi periodici relativi alla gestione finanziaria, all'attività compiuta ai fini della predisposizione di piano e proposta, e riferisse (con medesima cadenza) circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- In data 25 novembre 2024 la debitrice depositava proposta di concordato preventivo in continuità indiretta, corredata di piano e della documentazione di cui all'art. 39 CCII.
In data 26 novembre 2024 veniva disposta la trasmissione al CG affinché rendesse il parere ex art. 47, comma 1, CCII;
- Il Commissario Giudiziale depositava il parere in data 21 febbraio 2025;
- Giusto provvedimento del 6 marzo 2025 il Tribunale disponeva che il debitore apportasse alcune integrazioni a fronte di rilevate incongruenze circa i valori dell'attivo realizzabile in sede liquidatoria e del surplus concordatario e, conseguentemente, individuasse il quantum distribuibile in base al meccanismo della Relative Priority Rule;
- La debitrice provvedeva in conformità a quanto disposto e in data 25 marzo 2025 depositava memoria integrativa al piano, nella quale recepiva le indicazioni del
Collegio;
- Anch'essa veniva in pari data trasmessa al CG per il parere, che veniva depositato dall'organo il successivo 9 maggio 2025;
- Esaminata dunque la documentazione, in data 13 maggio 2025 (con comunicazione in data 15 maggio 2025) veniva dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo proposto da , veniva nominato il Giudice Delegato, Parte_1 veniva assegnato termine iniziale e finale per l'esercizio del diritto di voto da parte dei creditori e veniva disposto che la società procedesse al versamento della somma di Euro
25.000,00 sul conto della procedura e che provvedesse al deposito della relazione informativa entro il giorno 5 di ogni mese fino all'omologa;
- Nelle more il CG provvedeva ad incaricare il dott. affinché valutasse il Persona_2 valore dell'azienda e verificasse la congruità del canone di affitto di ramo di azienda
(prevedendo il piano la cessione del compendio aziendale a fronte della presenza di un'offerta irrevocabile condizionata all'omologa e presentata da Punto Più 2.0 s.r.l.);
- Espletati gli incombenti di cui al punto precedente, in data 1° luglio 2025 veniva dato avvio al procedimento di cui all'art. 91 CCII che si concludeva con l'assenza di manifestazioni di interesse da parte di soggetti terzi e conseguente autorizzazione alla cessione in favore di Punto Più 2.0 s.r.l.;
- In data 6 agosto 2025 il CG depositava la relazione ex art. 105, comma 1, CCII;
in data
5 settembre 2025 veniva depositata un'unica relazione contenente sia nuove informazioni ex art. 105, comma 5, CCII, sia l'elenco dei creditori ammessi al voto ex art. 107, comma 3, CCII;
- In data 12 settembre 2025 il CG depositava relazione definitiva ex art. 107, comma 6,
CCII con allegato l'elenco aggiornato delle classi dei creditori (doc. 3);
- Il 2 ottobre 2025 il CG depositava la relazione relativa all'esito del voto, ex art. 110
CCII, nella quale dava atto del mancato raggiungimento delle maggioranze previste per l'approvazione del concordato in continuità ex art. 109, commi 1 e 5, CCII;
- In data 9 ottobre 2025 la società depositava istanza di omologa del concordato ex art. 48, comma 1, CCII e 112, comma 2, CCII;
- Veniva pertanto fissata l'udienza del 10 novembre 2025 ex art. 48 CCII e veniva contestualmente concesso termine al CG affinché provvedesse al deposito del parere ai fini della valutazione dei presupposti per addivenire all'omologazione ex art. 112, comma 2, CCII;
- Posto che nessun creditore presentava opposizione né compariva all'udienza fissata, in quella sede il CG concludeva esprimendo parere favorevole circa la possibilità di omologare il concordato presentato da e la società Parte_1 insisteva nell'istanza.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Ai sensi degli artt. 48, comma 3, e 112 CCI, il Tribunale – in sede di omologa – deve verificare la permanenza dei presupposti previsti in sede di apertura e, in particolare: la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
La società, avente la propria sede nel circondario di questo Tribunale, è qualificabile come imprenditore commerciale “sopra soglia”, secondo i parametri dimensionali di cui all' art. 2, co. 1, lett. d), CCII (trattandosi di società iscritta al registro imprese per l'esercizio dell'attività di produzione e lavorazione in conto proprio e per conto terzi di ricami, semilavorati e prodotti finiti per i settori della calzatura, della pelletteria, dell'abbigliamento e degli accessori, nonché
l'applicazione di strass, paillettes e decorazioni in genere in tutti i settori merceologici) che nell'ultimo triennio ha avuto un attivo patrimoniale superiore ad Euro 300.000,00, ricavi superiori ad Euro 200.000,00 e debiti complessivi di circa € 1.900.000,00, (cfr. docc. 3, 4 e 5 allegati al ricorso).
Le cause della crisi, meglio declinata come vera e propria insolvenza, sono ravvisabili da un lato in fattori endogeni e dall'altro in fattori esogeni. Infatti, le chiusure delle attività commerciali dovute alla crisi epidemiologica e la nota crisi del settore “moda accessori” hanno determinato un brusco calo del fatturato della ricorrente, i cui riflessi negativi si sono palesati soprattutto nei primi mesi dell'anno 2024.
Nel ricorso la debitrice ha documentato la sussistenza degli ulteriori presupposti di ammissibilità della procedura di cui al combinato disposto degli artt. 121, 84 e 87 CCII.
Le somme previste nel decreto di concessione del termine per il deposito della “domanda piena”
e nel successivo decreto di apertura sono state corrisposte nei termini assegnati e la società ha assolto gli obblighi informativi periodici.
La proposta concordataria presentata, come successivamente integrata con recepimento dei rilievi sollevati da questo Tribunale, si fonda su un piano in continuità indiretta che prevede la cessione dell'intero complesso aziendale (appunto già oggetto di offerta irrevocabile ma non di perizia di stima) entro aprile 2026; nelle more la continuità aziendale è garantita dal contratto di affitto di azienda stipulato tra la debitrice e la newco Punto Più 2.0 s.r.l.
Inoltre è stato sottoscritto contratto estimatorio allegato al contratto di affitto, sì da permettere la cessione anche del magazzino.
Quindi le risorse poste a base del piano sono le seguenti: flussi generati dai canoni di affitto d'azienda attualmente in corso e sino alla vendita del compendio aziendale;
incasso del prezzo derivante dalla successiva vendita dell'azienda di pertinenza della società ricorrente, attualmente affittata, tenuto conto che l'offerta irrevocabile di Punto Più 2.0 s.r.l. ammonta ad Euro 522.000,00 ed è condizionata all'omologa del concordato preventivo;
incassi dei crediti commerciali verso clienti realizzabili entro 18 mesi dall'omologa; cessione delle rimanenze di merci – magazzino;
vendita degli ulteriori beni non compresi nel perimetro della cessione di azienda (beni riscattati dai leasing non inclusi nel contratto di affitto d'azienda, autovettura aziendale); recupero dei crediti fiscali;
realizzo delle immobilizzazioni finanziarie (quota di partecipazione in Banca di Credito
Cooperativo).
Si stima dunque che la debitrice mediante lo strumento concordatario possa realizzare le seguenti poste attive: Viceversa, in sede di liquidazione giudiziale sarebbe potenzialmente realizzabile la minor somma di Euro 661.647,80, con conseguente individuazione del surplus concordatario nella somma di Euro 303.165,08.
L'individuazione del corretto valore di liquidazione e, conseguentemente, del surplus concordatario è stata oggetto di particolare attenzione in sede di apertura, tanto da giustificare la richiesta di integrazione e chiarimenti, prontamente evasa dalla società.
Per completezza si ritiene utile riportare quanto ritenuto dal Tribunale in sede di apertura, laddove si è osservato che “Alcuni aspetti di ricorso, proposta e piano non sono parsi convincenti al Tribunale, sia per quanto riguarda il valore di liquidazione (e dunque la consistenza del surplus concordatario) sia per quanto riguarda la quota distribuibile mediante
Relative Priority Rule.
Per questi motivi
il Tribunale ha rilevato alcune criticità ed ha invitato la debitrice a provvedere alle modifiche conseguenti;
questi gli aspetti:
1) Sul contratto di affitto di azienda: piano e proposta assumono la convenienza della domanda concordataria anche sulla base del tenore del contratto di affitto di azienda stipulato con Punto Più 2.0 s.r.l.
Il contratto, concluso nell'aprile 2024, ha durata biennale tacitamente rinnovabile, e pattuisce un canone di locazione che l'affittuaria deve corrispondere alla debitrice di Euro 36.000,00 annui. Esso prevede, all'art. 3, la facoltà di recesso ad nutum per entrambe le parti con preavviso di 90 giorni anche prima della scadenza, nonché la facoltà per l'affittuaria di recedere in caso di mancato deposito/omologazione della domanda di concordato.
In sede di ricorso la debitrice non ha tenuto conto, nella determinazione del valore di liquidazione, dei canoni incassabili dalla procedura fino alla naturale scadenza del contratto e, pertanto, il Tribunale ha richiesto di provvedere alla rettifica del dato, precisando altresì la dubbia validità ed opponibilità dell'art. 3 alla procedura concorsuale.
In sede di integrazione la debitrice ha rettificato il piano prevedendo l'importo che in sede di liquidazione potrebbe derivare dall'incasso dei canoni al netto delle spese di continuità;
2) Sulle azioni revocatorie: piano e proposta originari hanno escluso che in sede liquidatoria possano essere recuperate somme a titolo di azioni revocatorie, pur dando atto della presenza di rimesse bancarie nel periodo sospetto per l'importo di Euro 126.203,52, a fronte della difficoltà di fornire prova della conoscenza dello stato di insolvenza.
Il Tribunale ha viceversa ritenuto “… La conclusione non è giustificata, sia a fronte delle incombenze probatorie e del rispettivo onere della prova in sede di azione revocatoria, sia a fronte della qualifica di “operatore professionale” degli istituti di credito ipoteticamente convenuti, sia a fronte dell'emersione della crisi/ insolvenza ben prima dei primi mesi del 2024, come peraltro risulta dall'attestazione allegata, soprattutto nella parte in cui fa riferimento alle conclusioni svolte dalla società di revisione relativamente al bilancio al 31 dicembre
2023”.
In sede di integrazione la debitrice ha rettificato il piano prevedendo l'importo suindicato all'interno del valore di liquidazione;
3) Sulle azioni di responsabilità: piano e proposta originari escludevano la possibilità di acquisire valore dall'esercizio delle predette azioni, sia per assenza di profili di responsabilità sia anche a fronte della sostanziale incapienza dei potenziali convenuti.
Il Tribunale, non ritenendo convincenti le argomentazioni esposte, ha invitato la debitrice ad integrare piano e proposta in tal senso.
La società ha ribadito la sostanziale assenza di profili di responsabilità in capo agli organi societari ed ha comunque provveduto a quantificare il valore dell'usufrutto di cui sono titolari gli ex amministratori.
Nella presente sede si ritiene di prendere atto delle motivazioni addotte dalla debitrice, non senza condividere quanto rilevato dal CG, nella parte in cui sottolinea che oltre al valore dell'usufrutto potrebbero esserci altri beni aggredibili in soddisfazione (denaro o altre utilità) di cui proposta e piano non fanno menzione” (cfr. decreto di apertura del 13 maggio 2025).
L'ipotesi concordataria, come attestato dal professionista indipendente ex art. 87 comma 3,
CCII e confermato dal Commissario Giudiziale, dunque, realizzerebbe una migliore soddisfazione dei creditori e salvaguarderebbe i livelli occupazionali, atteso che la debitrice impegna ventotto dipendenti (oggi impiegati a servizio dell'affittuaria) con i quali ha peraltro sottoscritto, prima del deposito della domanda, accordi sindacali di conciliazione per i debiti pregressi.
Va precisato che nel corso della procedura il Commissario Giudiziale ha conferito incarico ad un professionista da lui individuato affinché valutasse la congruità del prezzo di vendita dell'azienda offerto da Punto Più 2.0 s.r.l. atteso che la società non aveva allegato una propria perizia di stima.
Le valutazioni del dott. hanno confermato che l'offerta di Punto Più 2.0 s.r.l. è congrua Per_2 rispetto al valore dell'azienda e alle condizioni del mercato in cui opera (“In merito alla valutazione dell'azienda, il dott. applicando il metodo misto patrimoniale-reddituale, Per_2 ha determinato il valore dell'azienda in Euro 345.000,00. Tale valutazione consente di ritenere congruo il corrispettivo offerto da Punto Più 2.0 S.r.l., pari ad Euro 522.000,00, come indicato nell'offerta irrevocabile d'acquisto del 15 aprile 2024”, cfr. relazione del Commissario
Giudiziale del 6.8.2025, nella quale si legge altresì che “Quanto al canone di affitto, il perito ha rilevato che, a fronte del valore stimato dell'azienda, il canone annuo congruo ammonterebbe ad Euro 20.700,00. Nonostante ciò, ha ritenuto parimenti congruo il canone contrattuale stabilito in Euro 36.000,00 annui, come previsto nel contratto di affitto d'azienda sottoscritto tra le parti, in quanto ritenuto compatibile con le dinamiche di mercato e con la finalità della procedura”).
Può dunque ritenersi che il surplus concordatario, distribuibile in base alla regola della Relative
Priority Rule, ammonti ad Euro 303.165,08.
Sotto il profilo formale, va confermata – come già rilevato in sede di apertura – la completezza della documentazione allegata al piano e alla proposta, che contiene un'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento, oltre che delle utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
La domanda è assistita dalla relazione della dott.ssa professionista indipendente ex Per_3 art. 87, II comma, CCI, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano nonché che la prosecuzione dell'attività di impresa – come prevista dal Piano- consente di superare l'insolvenza del debitore, di garantire la sostenibilità economica dell'impresa e di riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Quanto poi alla suddivisione dei creditori in classi il piano, come emendato, così prevede:
CLASSE 1 – composta dai creditori privilegiati ex art 2751 bis n.1 c.c. (lavoratori dipendenti) per i crediti vantati a vario titolo (salari e stipendi, conciliazione, ferie e ratei e
TFR), il cui pagamento è previsto integralmente (100% del credito vantato) oltre il termine di 30 giorni dall'omologa. Il relativo debito sarà soddisfatto entro il termine di novanta giorni dall'omologazione. Il debito per TFR sarà soddisfatto in unica soluzione al momento in cui diventerà esigibile.
CLASSE 2 – composta dai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (professionisti e altri prestatori d'opera intellettuale), per i quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 26% del credito vantato oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 3 – composta dai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (professionisti e altri prestatori d'opera intellettuale), per la parte degradata in chirografo, per la quale è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito degradato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 4 – composta dai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c. (artigiani) per i quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 25% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 5 – composta dai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c. (artigiani), per la parte degradata in chirografo, per la quale è previsto il pagamento parziale nella misura del
6,57 % del credito degradato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 6 – composta da creditori privilegiati ex art. 9 del D. Lgs. 123/98 per i quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 24% del credito vantato oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro
18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 7 – composta da creditori privilegiati ex art. 9 del D. Lgs.123/98 per la parte degradata in chirografo, per i quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 8 – composta dai creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. (Enti previdenziali e assistenziali), per i quali è previsto il pagamento parziale del 23% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 9 – composta dai creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. per la parte degradata in chirografo e per le componenti chirografarie ab origine, per i quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 10 – composta dal creditore privilegiato titolare del credito per canoni di locazione ex art. 2764 c.c., per il quale è previsto il pagamento parziale nella misura del 22% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
11 – composta dal creditore privilegiato titolare del credito per canoni di CP_2 locazione ex art. 2764 c.c., per la parte degradata in chirografo, per il quale è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
12 – composta dai creditori privilegiati di natura erariale ex art. 2752 c.c., per i CP_2 quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 21% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
13 – composta dai crediti erariali ex art. 2752 c.c. degradati al chirografo, per i CP_2 quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112
CCII.
14 – composta da creditori titolari di garanzie prestate da terzi, ex art 85, CCII. CP_2
Nella predetta classe sono compresi tutti gli istituti di credito, il credito dei quali, di natura chirografaria, è assistito da garanzie di terzi di varia natura (ipoteca su beni di terzi, fideiussioni rilasciate dai soci e dal figlio di questi, garanzia MCC), per i quali è previsto un pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. CLASSE 15 – composta dalle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta, per i quali è previsto un pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112
CCII.
16 – composta dagli altri creditori chirografari (fornitori e debiti diversi) per i quali CP_2
è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro
18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
Con riferimento alla formazione delle classi, si deve ritenere che risultino rispettate le previsioni degli artt. 2, lett. r), 84 e 85, CCI, poiché le stesse non alterano l'ordine delle prelazioni, raggruppano creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei ed assicurano il trattamento paritario all'interno di ciascuna classe.
Può quindi confermarsi la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi.
Peraltro trattandosi di concordato in continuità aziendale, il Tribunale è chiamato esclusivamente a verificare, sul piano della c.d. fattibilità, che “il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza” (art. 112 comma 1 lett. f) e, in ogni caso, che il piano non sia “manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali” (art. 47 comma 1 lett b) CCI dettata per l'apertura, ma applicabile anche in sede di omologazione).
Sul punto si rileva che i tempi di esecuzione, l'apposizione di un congruo e capiente fondo rischi, la già ottenuta autorizzazione alla cessione dell'azienda e la possibilità di cessione anche del magazzino a valori congrui, sono elementi che, allo stato, non consentono di dubitare della fattibilità, come sopra declinata.
Giova sottolineare che il piano prevede il ricorso alla transazione fiscale ex art. 88 CCII e che la società intende effettuare i pagamenti entro diciotto mesi dall'omologazione, dunque in un lasso di tempo considerabile come “breve”.
Come anticipato in epigrafe, con la relazione ex art. 110 CCII il Commissario giudiziale ha dato atto degli adempimenti svolti, delle comunicazioni effettuate ai creditori e dell'esito del voto, avvenuto nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nel decreto di apertura. Ha altresì dato atto che non sono state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 109 CCII, essendosi espresse favorevolmente tredici classi su sedici.
In dettaglio il Commissario ha riferito che “… In merito alle tre classi che non hanno raggiunto le maggioranze richieste dalla legge (Classi 8, 9 e 15), si osserva che l'esito negativo è derivato dalla prevalenza delle astensioni al voto. In sintesi, a fronte di un totale complessivo di creditori ammessi al voto per € 1.679.818,38: risultano pervenute manifestazioni di voto per complessivi
€ 1.357.610,29, di cui: € 1.115.728,73 favorevoli (pari al 66,42%); € 241.881,56 contrari (pari al 14,40%); risultano invece essersi astenuti dall'espressione di voto crediti per complessivi €
322.208,09 (pari al 19,18%)”.
Pertanto, il voto dei creditori è così schematizzabile:
In data 9 ottobre 2025 la debitrice ha depositato ricorso ex art. 48, comma 1, e 112, comma 2,
CCII, chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale di
Forlì, previa fissazione d'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del
Commissario giudiziale e a seguito del rigetto delle opposizioni che dovessero essere proposte ai sensi dell'art. 48, comma 1, CCI, omologare la proposta di concordato in continuità aziendale presentata nell'interesse di ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 112, comma 2, CCI e, all'occorrenza, avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 88, comma 4, CCI. Con riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare su richiesta del Tribunale
e del Giudice Delegato, nonché anche di dedurre e formulare mezzi istruttori”.
Previa fissazione dell'udienza con comunicazione ai creditori, è stato assegnato termine al CG affinché depositasse la propria relazione circa la sussistenza dei presupposti per procedere all'omologa ex art. 112, comma 2, CCII.
Il parere è stato depositato telematicamente in data 4 novembre 2025 e alla successiva udienza del 10 novembre 2025 il Collegio ha riservato la decisione.
Come già esposto, nessun creditore ha avanzato opposizioni né si è presentato in udienza. Occorre a questo punto chiarire se sussistono i presupposti per omologare il concordato tramite la c.d. ristrutturazione trasversale di minoranza o Cross Class Cram Down.
Come noto, il Codice della Crisi, all'art. 109, comma 5, CCII assume quale regola generale quella dell' “unanimità delle classi”, tramite la quale si addiviene senz'altro all'omologa. La medesima norma, tuttavia, individua sostanzialmente un “doppio binario”: se vi è approvazione unanime l'omologazione è un effetto diretto e sostanzialmente automatico, se, viceversa, non vi è unanimità il concordato può essere omologato solo laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 112, comma 2, CCII, che disciplina appunto la c.d. ristrutturazione trasversale.
Nel caso che occupa, posto che non vi è unanimità, è dunque necessario valutare se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui all'art. 112, comma 2, lettere da a) a d).
Orbene, il Tribunale è ben consapevole delle diversità di letture che la giurisprudenza ha fornito
(soprattutto rispetto alle lettere b e d dell'art. 112, comma 2, CCII), in particolare, rispetto al trattamento dei creditori privilegiati degradati a chirografo a fronte dell'attestazione di incapienza (cfr. Tribunale di Busto Arsizio che ha ritenuto che il creditore privilegiato incapiente sia sostanzialmente equiparato ai creditori chirografari ab origine e che dunque ben possa essere soddisfatto al pari di questi ultimi, contra Corte d'Appello di Milano del 24.3.2025, che ha ritenuto la diversità ontologica del credito privilegiato degradato dal credito chirografario ab origine, giustificando un trattamento diverso tra le due classi).
Si ritiene più convincente una lettura formale della norma.
Laddove infatti l'art. 112, comma 2, lett b), CCII testualmente recita “il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 7”, il riferimento al “grado” (“classi dello stesso grado” e “classi di grado inferiore”) va inteso necessariamente rispetto alle classi dei creditori privilegiati.
Infatti il nostro ordinamento civilistico conosce la graduazione solo ed esclusivamente rispetto ai privilegi, non anche alle prededuzioni (che rappresentano una “modalità di essere” del credito nell'ambito del concorso) e ai crediti chirografari (che sono, per esclusione, tutti i crediti non prededucibili e non privilegiati, e rispetto ai quali il legislatore non opera alcuna differenziazione in gradi).
Se così è, ne consegue che l'art. 112, lett. b), CCII può porre problemi solo rispetto alle classi dei privilegiati e dei privilegiati degradati in chirografo, non anche dei chirografari ab origine. “Calando” questo principio nel piano proposto da , si procede Parte_1 ad esaminare la sussistenza dei presupposti di cui alle lettere da a) a d), sottolineando che le classi dissenzienti sono tre e, in particolare:
CLASSE 8 – composta dai creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. (Enti previdenziali e assistenziali), per i quali è previsto il pagamento parziale del 23% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 9 – composta dai creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. per la parte degradata in chirografo e per le componenti chirografarie ab origine, per i quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.
CLASSE 15 – composta dalle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta, per i quali è previsto un pagamento parziale nella misura del 6,57% del credito vantato, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 18 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112
CCII.
- Sull'art. 112, comma 2, lett. a): la norma impone che il valore di liquidazione sia distribuito in base alla regola dell'Absolute Priority Rule. Il requisito in oggetto è già stato esaminato positivamente in sede di ammissione laddove si è ritenuto “Con riguardo alla formazione delle classi, la proposta risulta aver rispettato le previsioni degli artt. 2, lett. r), 84 e 85 CCI, poiché le classi non alterano l'ordine delle prelazioni, all'interno di ciascuna classe sono stati previsti creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei e il trattamento riservato all'interno di ciascuna classe è paritario.
Il contenuto del piano, dunque, risulta conforme alle previsioni formali e sostanziali di cui all'art. 87, I e II comma, CCII e sono state esplicitate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”.
Non sono emersi motivi per modificare le conclusioni cui il Tribunale è già pervenuto;
- Sull'art. 112, comma 2, lett. b), CCII: sulla base delle considerazioni sopra svolte anche questo requisito deve ritenersi positivamente riscontrato.
La norma disciplina le modalità di distribuzione del surplus concordatario secondo il meccanismo della Relative Priority Rule.
Ebbene, non pone problemi la classe 15, nella quale sono ricompresi (alcuni dei) creditori chirografari ab origine, che ricevono soddisfazione nella percentuale del 6,57% del credito complessivo, posto che, come detto, il riferimento al “grado” porta a ritenere che l'art. 112, comma 2, lett. b) CCII non si riferisca ai creditori chirografari ab origine.
Si segnala inoltre che la percentuale di soddisfazione è la medesima per tutte le classi di creditori chirografari.
Quanto alla classe 8 (classe dissenziente in quanto interamente non votante) - che include i titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. (Enti previdenziali e assistenziali) per la parte capiente, che vengono soddisfatti nella misura del 23% del credito complessivo - sono soddisfatti i requisiti previsti dalla norma in esame.
Questa classe, infatti, è collocata successivamente a quella dei privilegiati con garanzia pubblica (classe 6) e anteriormente ai privilegiati di grado inferiore ex art. 2764 c.c.
(classe 10) e 2752 c.c. (classe 12) e viene soddisfatta maggiormente rispetto alla classe
10 (soddisfatta nella misura del 22%) e alla classe 12 (soddisfatta nella misura del 21%).
Quanto alla classe 9 (classe dissenziente in quanto anch'essa interamente non votante), va sottolineato che essa include i creditori di cui alla classe 8 per la parte incapiente e prevede per questi la soddisfazione nella misura del 6,57%, al pari di quanto previsto per tutte le altre classi di chirografari ab origine e di privilegiati degradati a chirografari.
Dunque le classi 8 e 9 includono non solo gli stessi creditori, ma anche gli stessi crediti.
Pertanto, poiché l'art. 112, comma 2, lett. b) CCII impone che il surplus concordatario sia distribuito in base alla regola della Relative Priority Rule in modo tale che “i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari
a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole a quello delle classi di grado inferiore…” e dunque impone che si faccia riferimento al trattamento complessivo dei crediti, e poiché, come detto, i crediti delle classi 8 e 9 sono i medesimi, deve procedersi a sommare il trattamento previsto per la classe 8 a quello previsto per la classe 9.
Ne consegue che i creditori (e i crediti) delle classi 8 e 9 sono soddisfatti nella misura complessiva del 29,57% (pari al 23%+6,57%). Essi, pertanto, sono soddisfatti in misura maggiore dei creditori ricompresi nelle classi di grado inferiore (classi 10, 11, 12 e 13), poiché quelli inclusi nelle classi 10 ed 11 ricevono un trattamento complessivo del 28,57% e quelli inclusi nelle classi 12 e 13 ricevono un trattamento complessivo pari al 27,57% e comunque inferiore rispetto a quelli collocati nelle classi di grado superiore, sempre considerando la parte privilegiata sommata a quella degradata.
Conclusivamente è rispettato il disposto dell'art. 112, comma 2, lett. b) CCII;
- Sull'art. 112, comma 2, lett. c), CCII è necessario e sufficiente dare atto che nessun creditore riceve più dell'importo del credito, come ampiamente documentato dalla documentazione allegata dal debitore, attestato dal professionista indipendente e confermato dal Commissario Giudiziale;
- Sull'art. 112, comma 2, lett. d), CCII: il requisito è soddisfatto, posto che tredici classi su sedici hanno votato favorevolmente e undici di queste sono titolari di crediti privilegiati (classi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13).
Conclusivamente, sono rispettati tutti i requisiti previsti per procedere alla c.d. “omologazione forzosa” del concordato ex art. 112, comma 2, CCII.
Si rappresenta, peraltro, che questa conclusione è pienamente in linea con quanto previsto dall'art. 11 della Direttiva Insolvency (che non solo ammette la possibilità di omologare lo strumento anche in difetto di unanimità ma, ancor di più, consente agli Stati Membri di derogare ai principi espressi dalla medesima Direttiva in tutti i casi in cui ciò non comporti ingiustificati sacrifici per i creditori o disparità di trattamento tra gli stessi) e che il piano e la proposta di rispettano il dettato degli artt. 84 e 88 CCII, posto che i Parte_1
“creditori istituzionali” non trarrebbero alcuna soddisfazione in sede liquidatoria. Inoltre il trattamento loro riservato, sia come percentuale di soddisfazione sia come tempistiche di pagamento, non è inferiore o meno vantaggioso rispetto a quello offerto ai creditori privilegiati di grado inferiore. Analogamente, per la parte incapiente essi ricevono un trattamento pari a tutti i creditori chirografari ab origine.
Il Commissario dovrà sorvegliare sull'adempimento del concordato e riferire su ogni circostanza che possa procurare pregiudizio ai creditori ex art. 118 CCII;
a fronte della mancata previsione di un'attività liquidatoria non sussistono i presupposti ex art. 114 bis CCII per procedere alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, soprattutto considerato che è già stata espletata la procedura ex art. 91 CCII. Con la presente sentenza si chiude la procedura di concordato preventivo ex art. 113, comma
1, CCII.
Da ultimo, va disposta la pubblicità del provvedimento ex art. 45 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 48 CCI
OMOLOGA il concordato preventivo proposto da “ (C.F. Controparte_1
, con sede legale a San MA AS, via San Crispino n. 55; P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Cecilia Branca;
CONFERMA quale Commissario Giudiziale il dott. ; Persona_1
ORDINA
l'esecuzione del concordato secondo le modalità di cui alla motivazione e, in particolare
DISPONE CHE
1. la Società consegni al Commissario Giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo (se presente), sullo stato di avanzamento del piano concordatario;
2. i flussi destinati al pagamento dei creditori concorsuali siano versati su apposito conto sul quale il Commissario Giudiziale sia posto nella condizione di esercitare un adeguato controllo per verificare tempo per tempo la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario;
3. la Società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
4. la Società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
8. i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla Società e positivamente vagliati dal Commissario Giudiziale;
9. le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal Giudice delegato, su istanza della Società e previa verifica dei presupposti da parte del Commissario Giudiziale;
considerata la natura sostanzialmente liquidatoria del concordato in continuità indiretta, le somme accantonate, decorsi cinque anni senza che siano state reclamate dagli aventi diritto, saranno destinate secondo quanto previsto dall'art. 232, comma
4, CCII;
DISPONE ALTRESI' che il Commissario Giudiziale sorvegli l'adempimento del concordato e riferisca al Giudice
Delegato su ogni circostanza che possa procurare pregiudizio ai creditori;
che il Commissario Giudiziale rediga semestralmente e depositi i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118, comma 1, CCII inviandoli altresì a tutti i creditori e al pubblico ministero, dando conto delle attività compiute dalla Società e dal Liquidatore nel periodo e del rispetto delle previsioni del Piano concordatario;
che, conclusa l'esecuzione del concordato, il Commissario Giudiziale depositi in rapporto riepilogativo finale redatto in conformità alle previsioni dell'art. 130 comma 9 CCII;
che il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art. 119 CCII qualora non valuti di attivarsi direttamente;
DICHIARA la chiusura del concordato preventivo ex art. 113, comma 1, CCII;
ORDINA la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Vacca
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Maria Cecilia Branca