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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1085/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
SERRANO' MARIA VITTORIA, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6110/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF00499 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'avviso di accertamento n. TD701PF00499/2025 notificato, ai fini Irpef per l'anno d'imposta 2019, in data 10.07.2025 con il quale si accerta una maggiore imposta per Euro 7.643,00 e la sanzione pecuniaria unica per Euro 10.318,05. A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 legge 212/2000; la nullità assoluta dell'avviso di accertamento per la mancata allegazione del verbale INPS dal quale ha tratto origine l'azione accertatrice;
la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'illegittimità dell'esperita pretesa per palese duplicazione d'imposta.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria controdeducendo alle doglianze avversarie ed insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Con numerose decisioni questa Corte Tributaria ha già avuto modo di occuparsi di vicende perfettamente sovrapponibili alla presente, risultando analogo il modus operandi della società riconducibile al gruppo familiare facente capo a Nominativo_1 (da ultimo, sez. 3, n. 3440/2024, n. 4185/2023 e n. 526/2023; sez. 7, n. 709/2023 e n. 1640/2023). Il modus procedendi sanzionato dall'Agenzia delle Entrate vede la presenza di un sostituto d'imposta che applica al lavoratore dipendente ritenute d'acconto particolarmente elevate in assenza di adeguate ragioni giustificative dell'anomalia del trattamento fiscale praticato ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 600/73, con conseguente generazione in favore del lavoratore di un significativo credito d'imposta. Orbene, dalla documentazione versata in atti, non risulta esservi prova documentale che il sostituto d'imposta abbia versato all'Erario le somme trattenute o i contributi previdenziali per l'attività lavorativa svolta;
giova, altresì, sottolineare che priva di pregio è la doglianza incentrata sul vizio di motivazione per difetto di allegazione del verbale dell'INPS, non essendo stato rettificato il reddito della contribuente, ma solo constatata la conclamata fittizietà delle ritenute operate. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 780,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore della resistente.
Reggio Calabria, 10.02.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
SERRANO' MARIA VITTORIA, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6110/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF00499 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'avviso di accertamento n. TD701PF00499/2025 notificato, ai fini Irpef per l'anno d'imposta 2019, in data 10.07.2025 con il quale si accerta una maggiore imposta per Euro 7.643,00 e la sanzione pecuniaria unica per Euro 10.318,05. A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 legge 212/2000; la nullità assoluta dell'avviso di accertamento per la mancata allegazione del verbale INPS dal quale ha tratto origine l'azione accertatrice;
la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'illegittimità dell'esperita pretesa per palese duplicazione d'imposta.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria controdeducendo alle doglianze avversarie ed insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Con numerose decisioni questa Corte Tributaria ha già avuto modo di occuparsi di vicende perfettamente sovrapponibili alla presente, risultando analogo il modus operandi della società riconducibile al gruppo familiare facente capo a Nominativo_1 (da ultimo, sez. 3, n. 3440/2024, n. 4185/2023 e n. 526/2023; sez. 7, n. 709/2023 e n. 1640/2023). Il modus procedendi sanzionato dall'Agenzia delle Entrate vede la presenza di un sostituto d'imposta che applica al lavoratore dipendente ritenute d'acconto particolarmente elevate in assenza di adeguate ragioni giustificative dell'anomalia del trattamento fiscale praticato ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 600/73, con conseguente generazione in favore del lavoratore di un significativo credito d'imposta. Orbene, dalla documentazione versata in atti, non risulta esservi prova documentale che il sostituto d'imposta abbia versato all'Erario le somme trattenute o i contributi previdenziali per l'attività lavorativa svolta;
giova, altresì, sottolineare che priva di pregio è la doglianza incentrata sul vizio di motivazione per difetto di allegazione del verbale dell'INPS, non essendo stato rettificato il reddito della contribuente, ma solo constatata la conclamata fittizietà delle ritenute operate. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 780,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore della resistente.
Reggio Calabria, 10.02.2026