Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 01/08/2023, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 00641/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00811/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2019, proposto da
Intermarmi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina Cattapan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grassobbio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Grassobbio n. 34 del 12.12.2018 avente ad oggetto “Esame osservazioni ed approvazione definitiva della variante al PGT articolata in piano delle regole e piano dei servizi con studi connessi (verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, componente geologica, idrogeologica e sismica, elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante ERIR, piano dei rischi aeroportuale, mappe di vincolo aeroportuale) ed approvazione definitiva del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo PUGSS” pubblicata all’albo del Comune di Grassobbio fino al 21-03-2019 (doc. n. 2) nonché sul BURL della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi il 24 luglio 2019 (doc.3);
- della delibera di adozione della Variante del PGT n. 19 del 11.07.2019 (doc. 4), della planimetria generale del PGT, tav. Varianti Piano dei Servizi e delle Regole, relativamente all’area di proprietà della ricorrente perimetrata come unità urbanistica “10C” e disciplinato dal nuovo art. 12 delle NtA di variante, che riconduce tale unità alla destinazione di “Ambito di ristrutturazione urbanistica (comparto 10.C Intermarmi) (doc. n.5), della planimetria del PGT Piano delle Regole, tavola 2B (doc. n. 6), relativamente all’area di proprietà della società esponente, dell’art. 12 delle Piano delle regole della variante al PGT, e di ogni atto prodromico, connesso e consequenziale successivo alla procedura di approvazione del PGT, relativamente alle aree di proprietà dell’esponente; nonché ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grassobbio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 luglio 2023, svoltasi con discussione orale mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Intermarmi s.r.l. è proprietaria di un ampio compendio immobiliare di circa 42.000 mq sito nel Comune di Grassobbio, sul quale sono collocati alcuni capannoni industriali; detto compendio immobiliare confina a nord con la via G. Marconi, che a sua volta lo separa dall’autostrada A4; ad est con la via Lungo Serio, oltre la quale scorre il Fiume Serio, e a sud con il centro abitato. Ad ovest, invece, il predetto compendio immobiliare confina con un’altra area dove risultano insediate due strutture produttive, oltre la quale si trova, a sua volta, l’area denominata “ex Lovable” .
2. Nel PGT del 2012 del Comune di Grassobbio, queste tre aree erano incluse all’interno di un unico ambito, denominato Ambito di Trasformazione n. 10 e assoggettate ad una medesima disciplina urbanistica contenuta nell’articolo 14 del Piano delle Regole, rubricato “ Ambito di Trasformazione per attività economiche di tipo terziario” .
3. Con il ricorso in esame, notificato il 22 ottobre 2019 e ritualmente depositato, Intermarmi ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con cui il Comune di Grassobbio ha dapprima “adottato” (con delibera di consiglio n. 19 dell’11 luglio 2018) e quindi “approvato” definitivamente (con delibera di consiglio n. 34 del 12 dicembre 2018) una Variante al PGT, e ne ha chiesto l’annullamento nella parte in cui, disponendo l’eliminazione dell’Ambito di Trasformazione n. 10 e la suddivisione del medesimo in tre comparti separati - denominati 10A “Area Ex Lovable”, 10 B, e 10C “Area Intermarmi” – ciascuno con una specifica destinazione e disciplina urbanistica, avrebbe assoggettato il proprio compendio immobiliare (ora denominato Ambito 10C), ad una disciplina peggiorativa rispetto a quella previgente, irragionevole e discriminatoria rispetto a quella della confinante Area 10B.
4. Avverso gli atti impugnati, la parte ricorrente ha dedotto due motivi, con cui ha lamentato vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.
5. Il Comune di Grassobbio si è costituito in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo preliminarmente: (i) l’inammissibilità del ricorso, perché volto a contestare le scelte di merito dell’amministrazione comunale in ordine alla pianificazione del proprio territorio; (ii) l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, dal momento che l’accoglimento del medesimo farebbe rivivere la disciplina pianificatoria previgente, la quale era meno favorevole alla ricorrente, vincolando lo sviluppo del compendio di proprietà alla presentazione di uno strumento attuativo comune anche ai proprietari delle aree confinanti, sulla scorta di un accordo che i soggetti privati coinvolti non erano in grado di raggiungere; (iii) in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
6. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 7 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa del Comune, dal momento che il ricorso è infondato nel merito.
1. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha dedotto vizi di “Eccesso di potere per arbitrarietà, abnormità, illogicità e manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento con gli adiacenti comparti 10 B e 10 A. Difetto di motivazione rispetto ai diversi indici di edificabilità attribuiti a lotti omogenei” ; in particolare, secondo la parte ricorrente:
- la nuova pianificazione urbanistica approvata con gli atti impugnati sarebbe affetta dai vizi denunciati in rubrica, e in particolare da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento, in quanto avrebbe attribuito ai due comparti 10B e 10C indici di edificabilità del tutto diversi tra loro, pur in presenza di caratteristiche omogenee (tant’è che nelle precedenti pianificazioni le aree avevano sempre conservato la stessa edificabilità); in particolare, al comparto 10C di proprietà della ricorrente sarebbe stato attribuito irragionevolmente un indice di superficie totale coperta pari al 28% della superficie totale, mentre al comparto 10B sarebbe stato attribuito un indice di superficie coperta pari al 40% della superficie totale; sperequate e discriminatorie sarebbero anche le opere di urbanizzazione primaria e a standard imposte ai due comparti in caso di edificazione;
- le giustificazioni fornite dall’amministrazione in sede di controdeduzioni non sarebbero convincenti, atteso che le due aree confinanti sarebbero del tutto omogenee tra loro, dal punto di vista sia morfologico che strutturale;
- un ulteriore profilo discriminatorio sarebbe l’aver previsto solo sul comparto 10C di proprietà della ricorrente la realizzazione di un’area a “Bosco Urbano” di mitigazione e compensazione ambientale per l’intera lunghezza del confine sud di circa 10.000 mq, a separazione degli insediamenti residenziali esistenti e con obbligo di cessione al comune, laddove invece in relazione al comparto 10B l’unico standard previsto sarebbe il reperimento di parcheggi pubblici o di uso pubblico, per i quali peraltro è stata consentita la monetizzazione; nel comparto 10B è stata prevista una fascia di mitigazione ambientale soltanto in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione, e comunque per una profondità di 10 metri sul confine sud e sud ovest, e senza obblighi di cessione al comune.
2. Ritiene il Collegio che l’articolata censura di parte ricorrente non possa essere condivisa.
2.1. Giova premettere che, secondo consolidati principi giurisprudenziali:
- le scelte effettuate dalla p.a. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un'amplissima valutazione discrezionale per cui, nel merito, appaiono insindacabili e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale discrezionalità, l'Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano (T.A.R. SC, sez. I , 02/09/2021, n. 780; T.A.R. SC, I, 29 dicembre 2020 n. 927; T.A.R. SC, I, 30 marzo 2020, n. 255; T.A.R. SC, sez. I, 20/12/2018, n.1231; Consiglio di Stato sez. IV , 07/12/2022 , n. 10731);
- le scelte urbanistiche, inoltre, non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione (TAR SC, I, 20 marzo 2020 n. 252);
- nell’ambito del relativo procedimento, le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici, il cui rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (Consiglio di Stato, sez. IV, 02/01/2023, n.21; TAR SC, I, 5 maggio 2020, n. 331; T.A.R. SC, sez. I, 20/12/2018, n.1231; T.A.R. Milano, sez. II, 13/05/2019, n. 1065; Consiglio di Stato, sez. IV, 22/05/2012, n. 2952).
2.2. Nel caso di specie, la Variante impugnata ha suddiviso il previgente Ambito di Trasformazione n. 10 disciplinato dall’art. 14 delle NTA in tre comparti distinti ciascuno sottoposto ad autonoma disciplina urbanistica; in particolare, il comparto 10A è stato assoggettato alla disciplina urbanistica di cui all'art. 10 delle NTA in variante ( “Ambito di consolidamento del mix funzionale dell’area Ex Lovable” ); il comparto 10B è stato assoggettato alla disciplina di cui all'articolo 11 delle NTA in variante ( “Ambito di consolidamento degli insediamenti produttivi” ); ed infine il comparto 10C “Area Intermarmi” è stato assoggettato alla disciplina urbanistica di cui all'articolo 12 delle NTA in variante ( “Ambito di ristrutturazione urbanistica” ).
2.3. La ricorrente, proprietaria dell’Area 10C, si duole dell’asserita disparità di trattamento introdotta dalla nuova disciplina urbanistica in rapporto alla confinante Area 10B, mentre non censura la nuova disciplina urbanista dell’Area 10A. Peraltro, osserva il Collegio che tale asserita disparità di trattamento non sussiste, dal momento che la diversità di disciplina è stata adeguatamente giustificata dall’amministrazione in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate dall’interessata a seguito della delibera di adozione della Variante.
2.4. In particolare, la ricorrente aveva chiesto di:
“1. Escludere dal comparto 10C le aree di proprietà di terzi, meglio individuate nell’allegato 4;
2. Eliminare l’imposizione della realizzazione del verde pubblico a sud c.d. bosco urbano prevedendo invece, solo in caso di ristrutturazione urbanistica e/o di nuova costruzione, come per il comparto 10B, la formazione di una fascia di mitigazione ambientale di m 10 per l’intera lunghezza del confine sud da realizzarsi compatibilmente alla presenza di edifici e impianti già esistenti;
3. Prevedere che la realizzazione dell’opera di urbanizzazione primaria consistente nella sistemazione (carreggiate e aree di sosta) della via Lungo Serio sia richiesta esclusivamente in ipotesi di presentazione di PII e che, comunque, data la sua natura, a conclusione dell’intervento la stessa venga ceduta in proprietà al Comune;
4. In assenza di valide motivazioni al contrario, attribuire al comparto 10C Intermarmi, lo stesso indice di edificabilità riconosciuto al comparto 10B;
5. Riconoscere la classe acustica V alla porzione del comparto” .
2.5. Con la delibera di approvazione della Variante, il consiglio comunale, nel controdedurre a tali osservazioni, ha accolto soltanto la richiesta di cui al punto 1, mentre ha respinto le altre quattro con la seguente articolata motivazione:
“Il nuovo assetto edificatorio accresce in modo consistente le possibilità operative per la trasformazione del compendio dell’esponente, sia nel contenuto sia nelle modalità attuative degli interventi.
Il nuovo assetto pianificatorio è stato conferito al comparto, infatti, accogliendo l’istanza dell’esponente di vedersi riconosciuta una pluralità di vocazioni alle aree di proprietà.
Qualora l’esponente voglia avvalersi delle facoltà accordate dalla variante si è reputata fondamentale per l’assetto urbano inserire un’adeguata fascia a verde a sud del comparto, che possa fungere da barriera rispetto all’edificato con destinazione residenziale.
Le dimensioni del comparto, la capacità edificatoria espressa in relazione all’estensione e all’indice attribuito impongono e giustificano anche economicamente l’intervento urbanizzativo della sistemazione della via Lungo Serio da proporsi e realizzarsi nel contesto del PII che funge da presupposto all’abilitazione e realizzazione di taluni degli interventi di trasformazione che l’esponente può eseguire sul comparto. La previsione del bosco urbano a sud del comparto e la sistemazione di via Lungo Serio sono previsti solo per gli interventi subordinati a preventiva approvazione di PII e nell’ambito del medesimo strumento di dettaglio.
L’indice di edificabilità assegnato differisce da quello del comparto finitimo 10C [recte 10B] n ragione della eterogeneità morfologico e strutturale in cui versano i relativi comparti. Si consideri che i due comparti erano originariamente compresi in un unico strumento di pianificazione attuativa che, nello sfruttamento dell’indice territoriale a suo tempo assegnato, aveva ritenuto di distribuire la capacità edificatoria espressa, concentrando la fabbricazione sui compendi ricompresi ad oggi nel comparto 10C. L’attuale assegnazione dell’indice è dunque sostanzialmente ricognitiva delle scelte a suo tempo effettuate nello sviluppare lo strumento di pianificazione attuativa e, pertanto, ad oggi, il riconoscimento di un indice edificatorio superiore per il comparto 10B [recte, 10C] determinerebbe un ingiustificato arricchimento dell’edificazione rispetto a scelte previgenti ed attuate integralmente solo sulle fondiarie private, ma non per gli interventi infrastrutturali che sono rimasti inadempiuti (la sistemazione della strada non è mai stata realizzata). L’attuale previsione ovvia a detto inadempimento nel contesto di un nuovo assetto pianificatorio che riconosce nuove facoltà e possibilità di trasformazione del comparto. Tali facoltà non devono andare a scapito del contesto residenziale presente all’intorno, a tutela del quale deve confermarsi l’attuale zonizzazione acustica.
Sono pertanto respinte le osservazioni riportate ai punti da 2) a 5) con la precisazione che l’intervento su via Lungo Serio e la creazione del Bosco Urbano sono previsti solo per gli interventi subordinati a PII e nel contesto di detto strumento”.
2.6. In sostanza, come anche chiarito dall’amministrazione nelle proprie difese - non contestate dalla ricorrente – le Aree 10B e 10C non sono affatto omogenee come sostenuto dalla ricorrente, ma sono caratterizzate da profonde diversità, sia dal punto di vista morfologico, sia dal punto di vista della quantità e qualità dell’edificato, sia dal punto di vista delle destinazioni ammesse: dal punto di vista morfologico, si tratta di due aree di estensione profondamente diversa, l’Area 10B di 10.600 mq, l’Area 10C di 42.200 mq; dal punto di vista della quantità e qualità dell’edificato, l’Area 10B è quasi interamente occupata da due strutture produttive disposte in linea, lungo l’asse nord-sud, su una strada a fondo cieco, mentre l’Area 10C è occupata da capannoni solo nella parte centrale e settentrionale, mentre per la maggior parte è ancora inedificata, pur disponendo di cospicua volumetria edificabile in base alla previgente pianificazione, confermata dalla Variante; anche dal punto di vista delle destinazioni ammesse, l’Area 10B prevede attività economiche di tipo terziario, produttivo e commerciale (escluse però le medie e grandi strutture di vendita), mentre l’Area 10C prevede una pluralità di ulteriori destinazioni, oltre quelle ammesse sull’Area 10B
2.7. Il diverso indice di edificabilità attribuito ai due comparti è dipeso proprio dalla loro eterogeneità morfologico e strutturale, conseguente anche alla circostanza che, in base alla previgente pianificazione, l’intera capacità edificatoria dell’interno comparto unitario – comprensivo delle attuali Aree 10A, 10B e 10C – era stata concentrata proprio sull’Area 10C di proprietà della ricorrente, per cui la nuova pianificazione ha preso atto di tale situazione, da un lato confermando le precedenti previsioni quanto all’Area 10C e dall’altro incrementando la capacità dei comparti attigui in funzione perequativa; il tutto in sintonia con gli indirizzi operativi approvati dalla giunta comunale con delibera n. 201 del 21 settembre 2015 in sede di attivazione del procedimento di Variante (cfr. doc. 3 Comune, pag. 2 lettera e).
2.8. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, nell’approvare la nuova disciplina urbanistica del comparto l’amministrazione non era tenuta ad osservare obblighi di motivazione “rafforzata”, non sussistendo alcuna aspettativa giuridicamente tutelata della ricorrente alla conservazione della disciplina previgente, correlata all’esistenza di piani esecutivi già approvati o convenzionati, o quantomeno già adottati, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
2.9. Infondato è anche l’ulteriore profilo di disparità di trattamento denunciato dalla ricorrente con riferimento all’obbligo di realizzazione del Bosco Urbano sull’area di sua proprietà, non previsto in relazione all’area confinante. Al riguardo va osservato che la nuova disciplina urbanistica ha previsto per entrambi i comparti 10B e 10C l’obbligo di realizzazione di opere di mitigazione ambientale a protezione del comparto residenziale a sud nel caso di sfruttamento delle capacità edificatorie attribuite ai fondi dalla variante; le diversità tipologiche e dimensionali di tali opere, certamente più consistenti sull’Area 10C di proprietà della ricorrente rispetto alla confinante Area 10B, sono state correlate dall’amministrazione alla diversa morfologia dei due fondi e alle diverse potenzialità edificatorie riconosciute dalla variante ai due fondi, come chiaramente spiegato nelle controdeduzioni procedimentali approvate dal consiglio comunale.
3. Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha dedotto ulteriori vizi di eccesso di potere per “irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e difetto di sufficiente motivazione riguardo alla previsione a carico del comparto 10C di realizzare una “strada privata ad uso pubblico” nonché di un “bosco urbano” localizzato a sud del comparto di mq 10.000”, nonché vizi di “Violazione di legge ed in particolare dell’art. 12, comma 2, del DPR 380/2001” ; secondo la parte ricorrente:
- la prescrizione di realizzare una strada privata ad uso pubblico e un bosco urbano in caso di interventi soggetti a PII o di ristrutturazione edilizia sarebbero irragionevoli e immotivate; in particolare, sarebbe irragionevole e non motivata la decisione di imporre, quale opera di urbanizzazione primaria, la realizzazione di una strada di collegamento fra due strade pubbliche (la via Lungo Serio e la via G. Marconi) prevedendo che la stessa rimanga di proprietà privata, sebbene di uso pubblico; il tutto in violazione dell’art. 12 n. 2 del DPR 380/2001 secondo cui le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo sono acquisite al patrimonio indisponibile del comune;
- parimenti irragionevole sarebbe la prescrizione di realizzare, quale standard qualitativo, un bosco urbano sul confine sud del comparto per una estensione di circa 10.000 mq, che, aggiungendosi ai 6.000 mq di verde previsti ad est del comparto, farebbero salire la dotazione di standard del comparto alla misura irragionevole di 16.000 mq su una superficie territoriale di mq 42.200 (pari a circa il 40%); la motivazione fornita sul punto dall’amministrazione nelle proprie controdeduzioni sarebbe inadeguata, perché non spiegherebbe per quale motivo nella precedente pianificazione fosse stata ritenuta sufficiente una fascia di mitigazione ambientale di metri 10 (della superficie di circa 340 mq); se poi la prescrizione fosse stata determinata da ragioni “acustiche”, sarebbe stato più efficace la realizzazione di una barriera antirumore come proposto dalla ricorrente in sede istruttoria; peraltro, si tratterebbe di un intervento incompatibile con le caratteristiche del territorio e tecnicamente non realizzabile.
Anche tali censure, osserva il Collegio, non possono essere condivise.
3.1. La realizzazione della strada privata ad uso pubblico è stata ampiamente motivata in sede di controdeduzioni con riferimento alla circostanza che “ Le dimensioni del comparto, la capacità edificatoria espressa in relazione all’estensione e all’indice attribuito impongono e giustificano anche economicamente l’intervento urbanizzativo della sistemazione della via Lungo Serio da proporsi e realizzarsi nel contesto del PII che funge da presupposto all’abilitazione e realizzazione di taluni degli interventi di trasformazione che l’esponente può eseguire sul comparto”.
3.2. La realizzazione della strada, peraltro, è stata prevista soltanto in caso di sfruttamento della capacità edificatoria attribuita all’Area 10C di proprietà della ricorrente.
3.3. La strada, interna al perimetro del comparto, rimarrebbe ad esclusivo beneficio ed utilizzo del comparto stesso, e ciò giustifica anche l’accollo alla proprietà privata dei relativi oneri manutentivi.
3.4. Sul Bosco Urbano si è già detto: la decisione del consiglio comunale è stata adeguatamente motivata in sede di controdeduzioni in relazione alla necessità di realizzare, in caso di ulteriore sfruttamento edificatorio dell’area, “ un’adeguata fascia a verde a sud del comparto, che possa fungere da barriera rispetto all’edificato con destinazione residenziale”. Anche in tal caso la realizzazione dell’opera è stata prevista soltanto in caso di sfruttamento della capacità edificatoria del comparto, che peraltro già sotto la previgente disciplina urbanistica aveva beneficiato di indici edificatori particolarmente generosi e non ancora interamente sfruttati, a cui nella nuova pianificazione si sono affiancate nuove e ulteriori potenzialità edificatorie connesse alla previsione di nuove vocazioni urbanistiche dell’area.
3.5. Quanto alla barriera fonoassorbente proposta dalla parte ricorrente in luogo del bosco urbano, si tratta di mera opinione di parte, giuridicamente inconferente in quanto impingente sulle scelte di merito riservate all’Amministrazione e non sindacabili da questo giudice.
4. In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Grassobbio le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO