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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/11/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5570/2024 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Daniela Lucia Cataldo come da procura Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.6.2024, esponeva – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo dei requis ato a verificare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 3 ,comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) o, in subordine, dello status di persona con disabilità (art. 3, comma 1, L. n. 104/1992 mod. da D.Lgs. 3 maggio 2024 n. 62), e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “
1.Accertare e dichiarare che il è invalido con una invalidità superiore al 74% con diritto all'assegno ordinario E/o alla pensione di Parte_1 invaliditaà civile al 100% e non e' in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana e necessità di assistenza continua ed è portatore di handicap in condizione di gravità alla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU.
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato rinnovo di CTU, l'On.le Tribunale provveda a dichiarare con sentenza l'esito della CTU con condanna alle spese dell' resistente che, aveva di fatto negato l'Handicap CP_2
e la percentuale del 63%, oggi utile al riconoscimento dell'assegno ordinario negato…”. Vinte le spese di lite. Nonostante la ritualità della notifica, l non si costituiva. Dev'esserne, pertanto, dichiarata la contumacia. CP_1
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
1°.10.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla domanda volta al riconoscimento dell'invalidità civile. Ed invero, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità pagina 1 di 2 in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004). Ebbene, parte ricorrente ha dedotto e documentato che con verbale sanitario dell'8.1.2025, la Commissione Medica ASL/INPS ha riconosciuto una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 della L. n. 118/1971 e art. 9 D.L. n. 509/1988) con percentuale del 67% e decorrenza dal 30.9.2024, venendo, quindi, meno ogni ragione di contrasto tra le parti. Resta, quindi, sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale depositato dal C.T.U. nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - n.r.g. 9339/2021 -, dott. , da Persona_1 dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie sottese al riconoscimento dell con disabilità (art. 3, comma 1, L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. n. 62/2024) dalla data della domanda amministrativa.
3. Le spese della fase di A.T.P. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favor rocuratore antistatario di parte ricorrente. Quanto alle spese del presente giudizio, vengono integralmente compensate essendo il riconoscimento avvenuto in data 8.1.2025, a seguito di domanda di aggravamento presentata il 30.9.2024, data antecedente alla notifica del ricorso avvenuta il 31.3.2025. Le spese di C.T.U. – prima fase – liquidate con separato decreto emesso in data odierna, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 5570/2024, proposto da , nei Parte_1 confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, c CP_1
a) dichiara la contumacia dell' CP_1
b) dichiara cessata la materia ntendere, limitatamente al capo relativo al riconoscimento dell'invalidità civile;
c) dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile al riconoscimento dello status di Parte_1 persona con disabilità dalla data della domanda amministrativa (16.3.2021); d) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per accertamento tecnico CP_1 preventivo, liquidate in euro 1.170,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, liquidate in favore dell'Avv.ta Daniela Lucia Cataldo, dichiaratasi antistataria e) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
f) pose le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia Maria Ricucci)
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Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5570/2024 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Daniela Lucia Cataldo come da procura Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.6.2024, esponeva – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo dei requis ato a verificare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 3 ,comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) o, in subordine, dello status di persona con disabilità (art. 3, comma 1, L. n. 104/1992 mod. da D.Lgs. 3 maggio 2024 n. 62), e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “
1.Accertare e dichiarare che il è invalido con una invalidità superiore al 74% con diritto all'assegno ordinario E/o alla pensione di Parte_1 invaliditaà civile al 100% e non e' in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana e necessità di assistenza continua ed è portatore di handicap in condizione di gravità alla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU.
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato rinnovo di CTU, l'On.le Tribunale provveda a dichiarare con sentenza l'esito della CTU con condanna alle spese dell' resistente che, aveva di fatto negato l'Handicap CP_2
e la percentuale del 63%, oggi utile al riconoscimento dell'assegno ordinario negato…”. Vinte le spese di lite. Nonostante la ritualità della notifica, l non si costituiva. Dev'esserne, pertanto, dichiarata la contumacia. CP_1
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
1°.10.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla domanda volta al riconoscimento dell'invalidità civile. Ed invero, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità pagina 1 di 2 in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004). Ebbene, parte ricorrente ha dedotto e documentato che con verbale sanitario dell'8.1.2025, la Commissione Medica ASL/INPS ha riconosciuto una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 della L. n. 118/1971 e art. 9 D.L. n. 509/1988) con percentuale del 67% e decorrenza dal 30.9.2024, venendo, quindi, meno ogni ragione di contrasto tra le parti. Resta, quindi, sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale depositato dal C.T.U. nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - n.r.g. 9339/2021 -, dott. , da Persona_1 dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie sottese al riconoscimento dell con disabilità (art. 3, comma 1, L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. n. 62/2024) dalla data della domanda amministrativa.
3. Le spese della fase di A.T.P. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favor rocuratore antistatario di parte ricorrente. Quanto alle spese del presente giudizio, vengono integralmente compensate essendo il riconoscimento avvenuto in data 8.1.2025, a seguito di domanda di aggravamento presentata il 30.9.2024, data antecedente alla notifica del ricorso avvenuta il 31.3.2025. Le spese di C.T.U. – prima fase – liquidate con separato decreto emesso in data odierna, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 5570/2024, proposto da , nei Parte_1 confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, c CP_1
a) dichiara la contumacia dell' CP_1
b) dichiara cessata la materia ntendere, limitatamente al capo relativo al riconoscimento dell'invalidità civile;
c) dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile al riconoscimento dello status di Parte_1 persona con disabilità dalla data della domanda amministrativa (16.3.2021); d) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per accertamento tecnico CP_1 preventivo, liquidate in euro 1.170,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, liquidate in favore dell'Avv.ta Daniela Lucia Cataldo, dichiaratasi antistataria e) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
f) pose le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia Maria Ricucci)
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