Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 10182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10182 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10182/2025REG.PROV.COLL.
N. 02843/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2843 del 2025, proposto da OD s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Baleani, Andrea Calzolaio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Ancona, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio eletto presso lo studio OV CI in Roma, Piazzale Clodio 56;
Comune di Osimo, in persona del Commissario straordinario pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 77/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona e del Comune di Osimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il consigliere PA TA e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società OD s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 77/2025, con la quale il T.a.r. Marche ha respinto il ricorso di primo grado proposto dalla predetta società per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Osimo n. 9 del 28 marzo 2024, recante l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC).
2. La società appellante, proprietaria di un compendio immobiliare ricadente a Osimo, in località Fosso Lama, zona industriale Campocavallo, aveva contestato la deliberazione di approvazione del P.R.G. indicati in epigrafe, nella parte in cui al terreno identificato in Catasto al foglio 93, particella 85, è stata attribuita per la gran parte la destinazione “Verde privato”, anziché quella richiesta dalla società OD (ossia, la destinazione D1); si tratta di un’area limitrofa a quella sulla quale insiste il capannone dove la società gestisce un’attività di tipo industriale (per la quale è stata conservata la destinazione D5).
La qualificazione come “verde privato” della predetta area è stata effettuata per adeguare il PUC al piano territoriale di coordinamento (PTC) della Provincia, in quanto l’area ricade nella fascia della continuità naturalistica in ambito V delle Pianure e Terrazzi Alluvionali del PTC, per la quale trovano applicazione gli indirizzi di cui al punto 1.V.7 del Documento D4/1 del piano provinciale.
3. La società appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Osimo, contestando nel merito le deduzioni della società appellante.
5. Si è costituita in giudizio anche la Provincia di Ancona, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello, per violazione dell’art. 101 c.p.a., in quanto la società si sarebbe limitata a riproporre le censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, senza indicare i vizi della decisione impugnata.
Ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità della documentazione prodotta in grado di appello relativa ad un impianto fotovoltaico nel Comune di Osimo.
Nel merito, ha contestato le deduzioni di parte appellante e ne ha chiesto la reiezione.
6. Con memorie e repliche le parti costituite hanno sostanzialmente ribadito le rispettive tesi difensive.
7. All’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Preliminarmente, in accoglimento della eccezione sollevata dalla Provincia di Ancona, deve essere dichiarata l’inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla società appellante in grado di appello (detta documentazione si riferisce alla autorizzazione alla installazione di un impianto fotovoltaico del 2021).
Ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., è preclusa la produzione in appello di « nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ». La citata norma detta criteri alternativi e non cumulativi, destinati a essere analizzati separatamente, nel riferirsi all'ammissibilità di «nuovi documenti». Ne consegue che la produzione di nuovi documenti nel processo amministrativo è ammissibile in due ipotesi alternative: i) la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa; ii) la impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2025 n. 1465).
Nel caso di specie, non ricorre nessuna delle due condizioni di ammissibilità della produzione documentale.
9. Ritiene poi il Collegio di prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione del principio di specificità dei motivi di appello, sollevata dalla Provincia di Ancona, essendo il ricorso in appello infondato nel merito.
10. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce: erronea interpretazione del ricorso (paragrafo 5.1. della sentenza e altrove); violazione del divieto del non liquet ; violazione del PTC e della l.r. 5 agosto 1992 n. 34 art. 26 (applicabile ai sensi dell’art. 33, comma 8, l.r. 30 novembre 2023 n. 19) sotto molteplici profili tra cui palese irragionevolezza, carenza di motivazione e travisamento.
Con riguardo alla errata interpretazione del ricorso e del PTC e sulla violazione del principio della pronuncia in termini, l’appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe travisato il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio.
Evidenzia di non aver mai sostenuto che “ …il PTC è privo di capacità imperativa nei confronti della strumentazione urbanistica sott’ordinata. Nessuno potrebbe sostenere una simile tesi perché il PTC è certamente un atto precettivo e fonte d’obbligo conformativo ”.
Dal momento che “il PTC non è una disciplina urbanistica diretta del territorio”, la società aveva voluto rappresentare che il predetto piano deve essere recepito dallo strumento urbanistico comunale, del quale non determina direttamente il contenuto pianificatorio.
Il motivo è infondato.
L’art. 12 della l.r. delle Marche 30 novembre 2023 n. 19 qualifica il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) come “ lo strumento di pianificazione territoriale di livello intermedio tra la pianificazione regionale e quella comunale, che delinea gli obiettivi, gli elementi fondamentali e gli indirizzi di assetto e di sviluppo del territorio provinciale, con indicazione delle misure da attuare prioritariamente. Al PTCP si conformano i piani e i programmi di settore di competenza della Provincia e ad esso si rapportano gli strumenti di pianificazione comunale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ”.
L’art. 14, comma 4, della medesima legge regionale qualifica invece il piano urbanistico generale come “ lo strumento di pianificazione dell'intero territorio comunale, che recepisce a livello comunale i contenuti del PPR, si adegua ai piani di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006 ed è formato in coerenza con il PTR, il PTCP, i piani e i programmi di settore degli altri livelli istituzionali, recependone altresì gli eventuali contenuti prescrittivi ”.
La società appellante delinea un rapporto tra il piano territoriale di coordinamento provinciale e piano urbanistico comunale che non trova riscontro nella disciplina normativa di riferimento, dovendo il Comune, in sede di approvazione del piano urbanistico comunale, recepire gli indirizzi degli atti pianificatori di livello sovraordinato o comunque disciplinare l’assetto del territorio comunale, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione di livello superiore e non avendo quindi il potere di discostarsi arbitrariamente dalle previsioni del P.P.R. e del P.T.P.C.
11. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante si sofferma sull’asserita illegittima applicazione del PTC con riferimento alla qualificazione del piazzale della società OD come zona ricompresa nella fascia naturalistica.
Dopo aver richiamato la misura 1.V.7 contenuta nel documento D4/1, titolato “obiettivi e indirizzi”, contenuto nel PTC, la società sostiene che il Comune abbia fatto illegittima applicazione del piano provinciale, tenendo conto della inidoneità della qualificazione del piazzale di sua proprietà come zona naturalistica e, conseguentemente, del suo inserimento nel perimetro della fascia di continuità naturalistica.
Evidenzia che la misura 1.V.7. stabilisce che nelle fasce di continuità devono essere evitate edificazioni, salvo per le zone A, B, C, D e F oppure per le opere infrastrutturali oppure ancora edificazioni di modesta entità necessarie per il mantenimento delle potenzialità produttive.
Evidenzia inoltre che la misura prevede che gli strumenti urbanistici comunali possono proporre lievi modificazioni alla perimetrazione delle fasce per una loro ridefinizione qualitativa e non quantitativa dei margini dell’edificato esistente.
Ribadisce che lo scopo della fascia di continuità naturalistica è la tutela degli ambiti naturali; conseguentemente, il Comune avrebbe dovuto procedere ad una riperimetrazione sulla base di un accertamento puntuale dello stato effettivo del territorio nelle aree interessate; detta perimetrazione sarebbe dovuta avvenire non per quantità, ma per qualità, includendo ulteriori zone idonee o escludendo zone inidonee.
La Provincia ha inteso invece la fascia di continuità come zona inedificabile predefinita, ignorando la discrezionalità che le norme di piano riservano al Comune in fase di elaborazione dello strumento urbanistico comunale.
La planimetria di PTC sarebbe molto risalente e il suo utilizzo in sede di approvazione del PUC configurerebbe un travisamento dello stato di fatto dei luoghi.
L’inadeguatezza della qualificazione del piazzale della società come fascia di continuità naturalistica risulterebbe non solo dal fatto che essa è funzionale ad un impianto di tipo industriale (è occupata da materiali edili e macchinari), ma anche in quanto non ha vocazione per il transito naturalistico perché non è confinante con zone collinari.
Il motivo è infondato.
Come sopra evidenziato, la società appellante è proprietaria di un compendio immobiliare ricadente nel territorio del Comune di Osimo, in località Fosso Lama, identificato al Catasto terreni al foglio n. 93, particelle 160, 162 (cabina elettrica) e 85 della superficie complessiva di mq 14.527,00 confinante con via Fosso Lama, via Di Jesi e altre proprietà sui restanti lati; nella predetta area la società esercita l’attività di fabbricazione e vendita di manufatti in cemento prefabbricato e sola vendita di altri materiali edili.
Con il ricorso in esame ha impugnato i provvedimenti di approvazione del P.R.G. del Comune di Osimo, nella parte in cui al terreno identificato al Catasto al foglio 93, particella 85, è stata attribuita per la gran parte la destinazione “Verde privato”, anziché la destinazione D1.
La qualificazione urbanistica contestata deriva dalla necessità di adeguare, in sede di approvazione del piano urbanistico comunale (PUC), il piano comunale alle previsioni del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Ancona, che, con riguardo alle fasce di continuità naturalistica (nel cui ambito ricade anche la particella in questione), alla misura 1.V.7, dispone quanto segue:
“ …Nelle aree ricomprese nelle “fasce di continuità naturalistica” (si veda il punto 2.1.0), debbono essere evitati gli interventi edificatori, con esclusione delle zone A, B, C, D, F di cui al D.I. 1444/68, individuate dallo strumento urbanistico generale vigente, degli eventuali attraversamenti da parte delle linee infrastrutturali, laddove inevitabili, e con parziali eccezioni in corrispondenza dei “transetti” trasversali di valle e per il reperimento di aree produttive intercomunali, oggetto di accordo di programma ai sensi dell’indirizzo 2.1.4. o per consentire modesti ampliamenti di aree esistenti, la cui necessità ai fini del mantenimento delle potenzialità produttive sia adeguatamente documentata e valutata nello strumento urbanistico… ”.
In sintesi, l’appellante sostiene che:
a) le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento non sarebbero vincolanti, nel senso che il Comune di Osimo avrebbe potuto prescinderne in relazione all’effettivo stato dei luoghi;
b) l’area in questione non sarebbe funzionale alle esigenze di tutela ambientale sottese alla previsione delle fasce di continuità naturalistica.
Le deduzioni di parte appellante non possono essere condivise.
Questa Sezione si è già espressa in ordine al carattere inderogabile delle previsioni del PTC di Ancona, con riguardo alla misura 1.V.7, nella sentenza 7 giugno 2022 n. 4639, nella quale è stato precisato quanto segue:
“ 11. Parimenti fondata è la censura riguardante la localizzazione dell’insediamento all’interno della Fascia di continuità naturalistica a cavallo del Fiume Esino, per cui trova applicazione l’indirizzo I.V.7. del PTC della Provincia di Ancona secondo cui, in tale fascia, “debbono essere evitati gli interventi edificatori […] con esclusione delle zone A, B, C, D, F di cui al D.I. 1444/68 individuate dallo strumento urbanistico generale”, fatti salvi in ogni caso “gli interventi specifici per l’esercizio dell’attività agricola nelle zone “E” del citato D.I., di cui all’art. 3, comma 1, della l.r. n. 13 dell’8 marzo 1990 […] limitatamente alle lettere a) – b) – c) – e) – h)”.
Il PTC esclude dunque, nella fascia in esame, gli allevamenti industriali di cui alla lettera d) e, a maggior ragione, quelli di cui all’art. 3, comma 3 della più volte citata disciplina regionale del territorio agricolo.
Si tratta di una disposizione immediatamente vincolante, nonché prevalente sugli strumenti urbanistici comunali.
In tal senso, l’art. 4.2.4 delle “disposizioni di attuazione” del PTC prevede infatti:
- in via generale, che gli “indirizzi” di Piano, hanno carattere cogente nei confronti “dell’attività di pianificazione urbanistica – generale ed attuativa – dei Comuni” mentre hanno carattere “indicativo nei confronti di tutti gli altri soggetti”;
- nello specifico, che il richiamato indirizzo 1.V.7 è invece “immediatamente prevalente sulle previsioni degli strumenti urbanistici” e quindi direttamente cogente anche nei confronti dei privati, conformemente a quanto prescritto dall’art. 13 della legge regionale n. 34 del 1992, secondo cui “[…] Sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici le disposizioni indicate come tali dal PPAR e dai PTC nonché, fino all'entrata in vigore dei PTC di adeguamento, le disposizioni indicate come tali dal PIT” (comma 2); ed altresì sono “[…] immediatamente vincolanti per i privati le disposizioni a cui il PPAR e i PTC riconoscono espressamente tale efficacia”. (comma 3).
Sicché, anche sotto questo profilo, l’intervento non avrebbe potuto essere assentito senza previamente modificare la pianificazione sovraordinata ”.
Le conclusioni sopra richiamate debbono essere ribadite anche in questa sede.
L’area di proprietà della società ricade nella fascia di continuità naturalistica (aspetto che non è contestato dalla odierna appellante); ne consegue che ad essa si applicano le relative prescrizioni contenute nel piano territoriale di coordinamento, che hanno carattere vincolante per gli strumenti di pianificazione territoriale di livello inferiore.
In assenza di modifica della pianificazione sovraordinata, non assumono rilevanza giuridica dirimente le contestazioni della società rispetto alla inidoneità dell’area in questione ad essere inclusa nella fascia di continuità naturalistica.
12. Con il terzo motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza impugnata sotto il profilo della illegittima applicazione della misura 1.V.7., comma 4, del PTC con riferimento all’aumento dell’edificabilità per il mantenimento dei livelli produttivi.
Evidenzia che il parere della Provincia esclude integralmente l’edificazione del piazzale, mentre avrebbe dovuto essere consentita una edificazione per il mantenimento dei livelli produttivi.
Il giudice di primo grado ha respinto la censura evidenziando che il PTC fa riferimento a “ modesti ampliamenti ” per il mantenimento dei livelli produttivi, cui non potrebbe essere ricondotto l’ampliamento prospettato dalla società (2.500 mq).
Secondo la prospettazione difensiva della società appellante, il giudice di primo grado avrebbe esorbitato dalle proprie funzioni, ingerendosi in valutazioni di merito riservate alla amministrazione.
Il motivo è infondato.
La misura 1.V.7 del piano territoriale di coordinamento di Ancona dispone: “ Nelle aree ricomprese nelle fasce di continuità naturalistica …debbono essere evitati gli interventi edificatori con esclusione delle zone A, B, C, D, F di cui al D.I. 1444/68, individuate dallo strumento urbanistico generale vigente, degli eventuali attraversamenti da parte delle linee infrastrutturali, laddove inevitabili, e con parziali eccezioni in corrispondenza dei “transetti” trasversali di valle e per il reperimento di aree produttive intercomunali, oggetto di accordo di programma ai sensi dell’indirizzo 2.1.4 o per consentire eventuali modesti ampliamenti di aree esistenti, la cui necessità ai fini del mantenimento delle potenzialità produttive sia adeguatamente documentata e valutata nello strumento urbanistico;… ”.
La possibilità di consentire nelle aree ricomprese nelle fasce di continuità naturalistica dei modesti ampliamenti di aree già esistenti per la necessità di mantenimento delle potenzialità produttive costituisce in primo luogo una prerogativa dei Comuni nell’esercizio del potere di pianificazione e, in secondo luogo, presuppone che le predette esigenze della produzione siano adeguatamente documentate (nel caso di specie, la società appellante si è limitata ad allegare in maniera generica la necessità di utilizzare il piazzale antistante per esigenze complementari alla attività produttiva dello stabilimento).
Non ricorrono o comunque non sono adeguatamente documentate le ipotesi derogatorie previste dalla misura, la cui adozione ricade comunque nell’ampia discrezionalità del potere di pianificazione del Comune.
13. Con il quarto motivo di gravame, la società appellante si duole del fatto che il Comune di Osimo si sia acriticamente conformato al parere della Provincia; a suo giudizio, avrebbe dovuto verificare la sussistenza della fascia di continuità naturalistica e la sua compatibilità con la situazione concreta.
Ribadisce che la misura 1.V.7. del PTC non conterrebbe delle prescrizioni inderogabili, ma dei meri indirizzi.
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato la variante urbanistica puntuale approvata nel 2017, nella quale l’area in questione conservava la sua destinazione urbanistica (D1).
A suo giudizio “ … la variante 2017 costituisce un precedente pianificatorio effettivo, specifico e puntuale rispetto al quale l’odierna posizione di diretto contrasto assunta dalla Provincia nel parere sul nuovo PUC appare non lineare e si realizza comunque la contraddizione di pianificazione urbanistiche lamentata dal ricorso ”.
Il motivo è infondato.
Occorre ancora una volta ribadire che le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento sono vincolanti per gli atti di pianificazione di livello inferiore e prevalgono sulle previsioni degli strumenti urbanistici e sono quindi direttamente cogenti anche nei confronti dei privati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2022 n. 4639).
Ne consegue che il fatto che la variante approvata nel 2017 riconoscesse all’area in questione la destinazione urbanistica D1 non assume rilevanza giuridica dirimente, atteso che tale destinazione non è compatibile con la pianificazione provinciale sovraordinata.
14. Sotto altro profilo, l’appellante deduce: violazione dell’art. 39 l. 23 dicembre 1994 n. 724 e degli artt. 29 e 35 l. 28 febbraio 1985 n. 47.
Richiama il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio e sostiene che il senso della censura sarebbe stato travisato dal giudice di primo grado.
Evidenzia di aver ottenuto un condono, ai sensi della l n. 724/1994, con riguardo al piazzale in questione (con la concessione n. 318/1995) e che il condono del ’94 era regolato dalla legge del precedente condono (l. n. 47/1985), che all’art. 29 stabiliva l’obbligo per le Regioni di introdurre norme affinché nelle varianti ai PRG successivi al condono si tenesse conto delle aree interessate da opere abusive oggetto di condono, allo scopo di adeguare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico; realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell’insediamento.
Sulla base di questa premessa, l’appellante sostiene che, in sede di approvazione del nuovo PUC, si sarebbe dovuto tener conto delle opere edilizie sanate mediante condono.
Il giudice di primo grado avrebbe frainteso la censura, in quanto la società non rivendicava il diritto a ottenere la destinazione auspicata, ma sosteneva solo che il condono conseguito, in aggiunta allo stato dei luoghi e ai poteri derivanti dal PTC, avrebbe dovuto essere considerato, comportando la necessità di una specifica valutazione e motivazione in sede pianificatoria a tale riguardo.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, per pacifica giurisprudenza, in sede di pianificazione urbanistica le scelte relative alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, salvo che sussistano particolari situazioni che abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti, le cui posizioni appaiano meritevoli di specifica considerazione, con conseguente inapplicabilità della disciplina della motivazione degli atti amministrativi di cui all'art. 7 l. prov. n. 17/1993 (corrispondente all'art. 3 l. n. 241/1990), essendone esentati gli atti a contenuto generale e, dunque, anche quelli pianificatori generali (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 giugno 2020 n. 3632).
Nel caso di specie, il fatto che il piazzale sia stato oggetto di concessione in sanatoria non assume rilevanza ai fini della destinazione urbanistica dell’area; l’art. 29 della l. n. 47/1985, che demanda al legislatore regionale la determinazione dei criteri e dei termini ai quali devono attenersi i Comuni per la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi, non assume rilevanza giuridica rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, trattandosi di prescrizione che si rivolge al legislatore regionale e non direttamente ai Comuni.
15. Con l’ultimo motivo di gravame, l’appellante deduce incoerenza della Provincia di Ancona e ingiustizia manifesta.
Il giudice di primo grado nel respingere le censure della società aveva richiamato una propria precedente sentenza (T.a.r. Marche n. 33/2025), con la quale è stato respinto un ricorso di analogo tenore.
L’appellante evidenzia che nella motivazione della sentenza si dà atto di un altro caso nel quale la deroga alle previsioni del PTC è stata ritenuta giustificata in relazione ad una esigenza di delocalizzazione della impresa; l’argomentazione utilizzata dal giudice di primo grado confermerebbe la derogabilità delle previsioni del PTC.
Il motivo è infondato.
Non si ravvisa la dedotta incoerenza del comportamento della Provincia di Ancona, che aveva già impugnato il PRG approvato dal Comune di Osimo nel 2008, contestando la riduzione della fascia di continuità naturalistica; il fatto che non abbia poi sollevato analoghe contestazioni nei confronti della variante parziale approvata nel 2017 deve essere messa in relazione al contenzioso proposto nei confronti del PRG approvato nel 2008 (il ricorso proposto avverso il PRG 2008 è stato dichiarato improcedibile, con sentenza del T.a.r. Marche n. 456/2024, in relazione alla approvazione definitiva del nuovo PUC).
16. In conclusione, il ricorso in appello è infondato e va respinto.
17. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo in favore del Comune di Osimo e della Provincia di Ancona, sono poste a carico della società appellante, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, per ciascuna delle amministrazioni costituite in giudizio (Comune di Osimo; Provincia di Ancona).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN ER, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
PA TA, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA TA | IN ER |
IL SEGRETARIO