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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4370/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. , nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Maura Tenani
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
IA IN
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28.7.2025.
Condizioni congiunte: “1) La casa coniugale, ubicata a Genova, in via Vesuvio 43/7, resta nella piena disponibilità della Signora la quale ne è proprietaria in via esclusiva. 2) La figlia CP_1
minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
1 formale residenza anagrafica presso la madre a Genova, in via Vesuvio 43/7 ma con la previsione della collocazione paritetica della minore con ciascuno dei genitori. Le decisioni di maggiore importanza che riguarderanno la figlia verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Le decisioni di mera quotidianità verranno assunte dal genitore con il quale si trova la figlia in quel momento. Piano genitoriale: con applicazione del regime di perfetta pariteticità della permanenza della figlia presso ciascuno dei genitori i medesimi, fatti salvi eventuali diversi e migliori accordi fra loro, concordano quanto segue: a - Nei fine settimana: permarrà con la madre o con il padre a fine settimana alternati dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola (o, nel periodo di fermo scolastico, prima del pranzo) sino al lunedì mattina;
b - nell'intervallo infrasettimanale, ovvero dal lunedì al giovedì: si tratterrà Per_1
presso il padre per due giorni consecutivi o non consecutivi, pernottamenti inclusi, con individuazione delle due giornate da effettuarsi entro il venerdì di ogni settimana per quella successiva;
c - durante le vacanze estive, si tratterrà con ciascuno dei genitori per due Per_1
settimane consecutive o non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d - durante le festività natalizie e pasquali, si tratterrà presso ciascuno dei genitori in Per_1
alternanza annuale tra loro con riferimento ai singoli giorni festivi. Regolamentazione in punto economico: 3) In ragione della frequentazione della figlia in misura paritetica fra i due genitori e della paritaria permanenza presso l'uno e l'altro dei medesimi, per quanto riguarda gli aspetti economici, i ricorrenti adottano il principio del c.d. mantenimento diretto, talché ciascuno di loro sopporterà le spese 'ordinarie' relative alla figlia per il tempo di permanenza della medesima presso di sé. 4) Per quanto convenuto al punto che precede, i ricorrenti danno e atto e reciprocamente riconoscono che il contributo al mantenimento paterno come disciplinato tra le parti in precedenza, ovvero in sede di separazione personale, è revocato a far data dal mese di giugno 2025 incluso, mensilità dalla quale ha decorrenza il mantenimento diretto. 5) Le spese straordinarie inerenti la figlia, come dettagliatamente indicate nel Protocollo in uso presso la IV sezione Civile del Tribunale di Genova (doc_07_ Verbale della riunione ex art. 47 quater ORD
GIUD della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15.09.2016) graveranno su entrambi i genitori in misura ripartita al 50%. Quanto all'individuazione delle categorie di spese che richiedono il previo accordo e di quelle che ne prescindono si farà riferimento al detto Protocollo. Le spese straordinarie per i figli verranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro 10 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico e previa esibizione del documento giustificativo della spesa. In deroga a quanto stabilito nel suddetto Protocollo in uso presso il Tribunale di Genova le parti, come già messo in atto da tempo, concordano che tutte le spese dentistiche private (comprese quelle per cure odontoiatriche e ortodontiche) e tutte le spese oculistiche private graveranno su entrambi i genitori
2 in misura del 50% ciascuno senza necessità di richiesta del preventivo accordo, fermo restando l'obbligo di documentare la spesa per il rimborso, che avverrà entro 10 giorni dalla richiesta. Nelle spese dentistiche e oculistiche di cui sopra sono comprese quelle per l'acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, protesi integrative). Stesso identico regime, come già in uso, verrà adottato per eventuali cicli di psicoterapia di cui possa necessitare. 6) L'Assegno Unico Universale verrà percepito Per_1
da entrambi i genitori nella misura del 50% in capo a ciascuno, e così ogni altro beneficio/contributo pubblico che abbia ad essere erogato nell'interesse della figlia . 7) Per_1
I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e/o a qualsivoglia contributo economico per il loro mantenimento. 8) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o al rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia minore. 9) I ricorrenti concordano che l'efficacia dei presenti accordi decorra dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.6.2025, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi indicate.
2. Con successive note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 29.3.2018, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 3.7.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, devono essere omologate, non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri
[...]
e i quali hanno celebrato matrimonio, a Fivizzano, il Parte_1 CP_1
15.6.2002;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) La casa coniugale, ubicata a Genova, in via Vesuvio 43/7, resta nella piena disponibilità della Signora CP_1
la quale ne è proprietaria in via esclusiva. 2) La figlia minore Persona_1
resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con formale residenza anagrafica presso la madre a Genova, in via Vesuvio 43/7 ma con la previsione della collocazione paritetica della minore con ciascuno dei genitori. Le decisioni di maggiore importanza che riguarderanno la figlia verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Le decisioni di mera quotidianità verranno assunte dal genitore con il quale si trova la figlia in quel momento. Piano genitoriale: con applicazione del regime di perfetta pariteticità della permanenza della figlia presso ciascuno dei genitori i medesimi, fatti salvi eventuali diversi e migliori accordi fra loro, concordano quanto segue: a
- Nei fine settimana: permarrà con la madre o con il padre a fine settimana Per_1 alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o, nel periodo di fermo scolastico, prima del pranzo) sino al lunedì mattina;
b - nell'intervallo infrasettimanale, ovvero dal lunedì al giovedì: si tratterrà presso il padre per due giorni consecutivi o non consecutivi, Per_1
pernottamenti inclusi, con individuazione delle due giornate da effettuarsi entro il venerdì di ogni settimana per quella successiva;
c - durante le vacanze estive, si tratterrà Per_1
con ciascuno dei genitori per due settimane consecutive o non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d - durante le festività natalizie e pasquali, si Per_1
tratterrà presso ciascuno dei genitori in alternanza annuale tra loro con riferimento ai singoli giorni festivi. Regolamentazione in punto economico: 3) In ragione della frequentazione della figlia in misura paritetica fra i due genitori e della paritaria permanenza presso l'uno e l'altro dei medesimi, per quanto riguarda gli aspetti economici, i ricorrenti adottano il principio del c.d. mantenimento diretto, talché ciascuno di loro sopporterà le spese 'ordinarie' relative alla figlia per il tempo di permanenza della medesima presso di sé.
4) Per quanto convenuto al punto che precede, i ricorrenti danno e atto e reciprocamente riconoscono che il contributo al mantenimento paterno come disciplinato tra le parti in precedenza, ovvero in sede di separazione personale, è revocato a far data dal mese di giugno 2025 incluso, mensilità dalla quale ha decorrenza il mantenimento diretto. 5) Le spese straordinarie inerenti la figlia, come dettagliatamente indicate nel Protocollo in uso presso la
IV sezione Civile del Tribunale di Genova (doc_07_ Verbale della riunione ex art. 47 quater
4 ORD GIUD della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15.09.2016) graveranno su entrambi i genitori in misura ripartita al 50%. Quanto all'individuazione delle categorie di spese che richiedono il previo accordo e di quelle che ne prescindono si farà riferimento al detto Protocollo. Le spese straordinarie per i figli verranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro 10 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico e previa esibizione del documento giustificativo della spesa. In deroga a quanto stabilito nel suddetto Protocollo in uso presso il Tribunale di Genova le parti, come già messo in atto da tempo, concordano che tutte le spese dentistiche private (comprese quelle per cure odontoiatriche e ortodontiche) e tutte le spese oculistiche private graveranno su entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno senza necessità di richiesta del preventivo accordo, fermo restando l'obbligo di documentare la spesa per il rimborso, che avverrà entro 10 giorni dalla richiesta. Nelle spese dentistiche e oculistiche di cui sopra sono comprese quelle per l'acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, protesi integrative). Stesso identico regime, come già in uso, verrà adottato per eventuali cicli di psicoterapia di cui possa necessitare. 6) L'Assegno Unico Per_1
Universale verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% in capo a ciascuno, e così ogni altro beneficio/contributo pubblico che abbia ad essere erogato nell'interesse della figlia . 7) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, Per_1 rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e/o a qualsivoglia contributo economico per il loro mantenimento. 8) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o al rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia minore. 9) I ricorrenti concordano che l'efficacia dei presenti accordi decorra dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 21 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4370/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. , nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Maura Tenani
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
IA IN
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28.7.2025.
Condizioni congiunte: “1) La casa coniugale, ubicata a Genova, in via Vesuvio 43/7, resta nella piena disponibilità della Signora la quale ne è proprietaria in via esclusiva. 2) La figlia CP_1
minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
1 formale residenza anagrafica presso la madre a Genova, in via Vesuvio 43/7 ma con la previsione della collocazione paritetica della minore con ciascuno dei genitori. Le decisioni di maggiore importanza che riguarderanno la figlia verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Le decisioni di mera quotidianità verranno assunte dal genitore con il quale si trova la figlia in quel momento. Piano genitoriale: con applicazione del regime di perfetta pariteticità della permanenza della figlia presso ciascuno dei genitori i medesimi, fatti salvi eventuali diversi e migliori accordi fra loro, concordano quanto segue: a - Nei fine settimana: permarrà con la madre o con il padre a fine settimana alternati dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola (o, nel periodo di fermo scolastico, prima del pranzo) sino al lunedì mattina;
b - nell'intervallo infrasettimanale, ovvero dal lunedì al giovedì: si tratterrà Per_1
presso il padre per due giorni consecutivi o non consecutivi, pernottamenti inclusi, con individuazione delle due giornate da effettuarsi entro il venerdì di ogni settimana per quella successiva;
c - durante le vacanze estive, si tratterrà con ciascuno dei genitori per due Per_1
settimane consecutive o non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d - durante le festività natalizie e pasquali, si tratterrà presso ciascuno dei genitori in Per_1
alternanza annuale tra loro con riferimento ai singoli giorni festivi. Regolamentazione in punto economico: 3) In ragione della frequentazione della figlia in misura paritetica fra i due genitori e della paritaria permanenza presso l'uno e l'altro dei medesimi, per quanto riguarda gli aspetti economici, i ricorrenti adottano il principio del c.d. mantenimento diretto, talché ciascuno di loro sopporterà le spese 'ordinarie' relative alla figlia per il tempo di permanenza della medesima presso di sé. 4) Per quanto convenuto al punto che precede, i ricorrenti danno e atto e reciprocamente riconoscono che il contributo al mantenimento paterno come disciplinato tra le parti in precedenza, ovvero in sede di separazione personale, è revocato a far data dal mese di giugno 2025 incluso, mensilità dalla quale ha decorrenza il mantenimento diretto. 5) Le spese straordinarie inerenti la figlia, come dettagliatamente indicate nel Protocollo in uso presso la IV sezione Civile del Tribunale di Genova (doc_07_ Verbale della riunione ex art. 47 quater ORD
GIUD della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15.09.2016) graveranno su entrambi i genitori in misura ripartita al 50%. Quanto all'individuazione delle categorie di spese che richiedono il previo accordo e di quelle che ne prescindono si farà riferimento al detto Protocollo. Le spese straordinarie per i figli verranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro 10 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico e previa esibizione del documento giustificativo della spesa. In deroga a quanto stabilito nel suddetto Protocollo in uso presso il Tribunale di Genova le parti, come già messo in atto da tempo, concordano che tutte le spese dentistiche private (comprese quelle per cure odontoiatriche e ortodontiche) e tutte le spese oculistiche private graveranno su entrambi i genitori
2 in misura del 50% ciascuno senza necessità di richiesta del preventivo accordo, fermo restando l'obbligo di documentare la spesa per il rimborso, che avverrà entro 10 giorni dalla richiesta. Nelle spese dentistiche e oculistiche di cui sopra sono comprese quelle per l'acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, protesi integrative). Stesso identico regime, come già in uso, verrà adottato per eventuali cicli di psicoterapia di cui possa necessitare. 6) L'Assegno Unico Universale verrà percepito Per_1
da entrambi i genitori nella misura del 50% in capo a ciascuno, e così ogni altro beneficio/contributo pubblico che abbia ad essere erogato nell'interesse della figlia . 7) Per_1
I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e/o a qualsivoglia contributo economico per il loro mantenimento. 8) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o al rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia minore. 9) I ricorrenti concordano che l'efficacia dei presenti accordi decorra dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.6.2025, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi indicate.
2. Con successive note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 29.3.2018, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 3.7.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, devono essere omologate, non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri
[...]
e i quali hanno celebrato matrimonio, a Fivizzano, il Parte_1 CP_1
15.6.2002;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) La casa coniugale, ubicata a Genova, in via Vesuvio 43/7, resta nella piena disponibilità della Signora CP_1
la quale ne è proprietaria in via esclusiva. 2) La figlia minore Persona_1
resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con formale residenza anagrafica presso la madre a Genova, in via Vesuvio 43/7 ma con la previsione della collocazione paritetica della minore con ciascuno dei genitori. Le decisioni di maggiore importanza che riguarderanno la figlia verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Le decisioni di mera quotidianità verranno assunte dal genitore con il quale si trova la figlia in quel momento. Piano genitoriale: con applicazione del regime di perfetta pariteticità della permanenza della figlia presso ciascuno dei genitori i medesimi, fatti salvi eventuali diversi e migliori accordi fra loro, concordano quanto segue: a
- Nei fine settimana: permarrà con la madre o con il padre a fine settimana Per_1 alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o, nel periodo di fermo scolastico, prima del pranzo) sino al lunedì mattina;
b - nell'intervallo infrasettimanale, ovvero dal lunedì al giovedì: si tratterrà presso il padre per due giorni consecutivi o non consecutivi, Per_1
pernottamenti inclusi, con individuazione delle due giornate da effettuarsi entro il venerdì di ogni settimana per quella successiva;
c - durante le vacanze estive, si tratterrà Per_1
con ciascuno dei genitori per due settimane consecutive o non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d - durante le festività natalizie e pasquali, si Per_1
tratterrà presso ciascuno dei genitori in alternanza annuale tra loro con riferimento ai singoli giorni festivi. Regolamentazione in punto economico: 3) In ragione della frequentazione della figlia in misura paritetica fra i due genitori e della paritaria permanenza presso l'uno e l'altro dei medesimi, per quanto riguarda gli aspetti economici, i ricorrenti adottano il principio del c.d. mantenimento diretto, talché ciascuno di loro sopporterà le spese 'ordinarie' relative alla figlia per il tempo di permanenza della medesima presso di sé.
4) Per quanto convenuto al punto che precede, i ricorrenti danno e atto e reciprocamente riconoscono che il contributo al mantenimento paterno come disciplinato tra le parti in precedenza, ovvero in sede di separazione personale, è revocato a far data dal mese di giugno 2025 incluso, mensilità dalla quale ha decorrenza il mantenimento diretto. 5) Le spese straordinarie inerenti la figlia, come dettagliatamente indicate nel Protocollo in uso presso la
IV sezione Civile del Tribunale di Genova (doc_07_ Verbale della riunione ex art. 47 quater
4 ORD GIUD della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15.09.2016) graveranno su entrambi i genitori in misura ripartita al 50%. Quanto all'individuazione delle categorie di spese che richiedono il previo accordo e di quelle che ne prescindono si farà riferimento al detto Protocollo. Le spese straordinarie per i figli verranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro 10 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico e previa esibizione del documento giustificativo della spesa. In deroga a quanto stabilito nel suddetto Protocollo in uso presso il Tribunale di Genova le parti, come già messo in atto da tempo, concordano che tutte le spese dentistiche private (comprese quelle per cure odontoiatriche e ortodontiche) e tutte le spese oculistiche private graveranno su entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno senza necessità di richiesta del preventivo accordo, fermo restando l'obbligo di documentare la spesa per il rimborso, che avverrà entro 10 giorni dalla richiesta. Nelle spese dentistiche e oculistiche di cui sopra sono comprese quelle per l'acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, protesi integrative). Stesso identico regime, come già in uso, verrà adottato per eventuali cicli di psicoterapia di cui possa necessitare. 6) L'Assegno Unico Per_1
Universale verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% in capo a ciascuno, e così ogni altro beneficio/contributo pubblico che abbia ad essere erogato nell'interesse della figlia . 7) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, Per_1 rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e/o a qualsivoglia contributo economico per il loro mantenimento. 8) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o al rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia minore. 9) I ricorrenti concordano che l'efficacia dei presenti accordi decorra dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 21 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
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