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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 290-1/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO
APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MO, IV sezione civile – procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice rel. est.
Dott.ssa Maria Cultrera Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ESAMINATO il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 aprile 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
LETTO il ricorso ex artt. 40 e 41 C.C.I.I., proposto dalla (C. F. – P. IVA Controparte_1
), con sede legale in Via Nino Bonnet, n. 6/A – 20124, Milano (MI), in persona del Dr. P.IVA_1 [...]
in qualità di Amministratore Delegato, congiuntamente al Dr. , in Controparte_2 Controparte_3 qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Perelli (indirizzo PEC
, con il quale è stata chiesta l'apertura della liquidazione Email_1 giudiziale della società (già - C.F. – Controparte_4 Controparte_5
P. IVA con sede legale in Via Catania n. 51 – 90141, MO (PA), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, nonché qualora ne sussistano i presupposti – la liquidazione dei soci a responsabilità illimitata ex art. 256 C.C.I.I., , nata a [...] il [...] e ivi CP_5 residente nella via Corradino di Svevia n. 48, codice fiscale , nonché CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...] e ivi residente nella via Corradino di Svevia n. 48, codice CP_5 fiscale , nella qualità di (già) socie uniche della citata società in nome collettivo CodiceFiscale_2
" ; Controparte_5
CONSIDERATO che, a sostegno dell'istanza, la società ricorrente ha dedotto 1) di avere stipulato con la società debitrice due differenti contratti di affitto di ramo d'azienda rispettivamente il 22 novembre
2016, avente ad oggetto l'unità n. 23, in seno alla quale la ha esercitato ed ancora esercita Controparte_4 la propria attività imprenditoriale sotto l'insegna “Jennifer” e il 31 marzo 2017, avente ad oggetto l'unità n.
25, in seno alla quale l'odierna convenuta ha esercitato e ancora esercita la propria attività imprenditoriale sotto l'insegna “Matta”; 2) che, dal mese di ottobre 2021, la società si è resa Controparte_4 inadempiente del pagamento dei corrispettivi e degli oneri di affitto assunti in forza dei suddetti contratti;
3) che per tale ragione, ha intrapreso una serie di iniziative volte ad ottenere il Controparte_1 pagamento di quanto dovutole e la restituzione dei rami d'azienda affittati ottenendo dal Tribunale civile di MO decreto ingiuntivo n. 2419/2022 (R.G. 5762/2022) per “€ 140.723,18, IVA inclusa - immediatamente esecutiva limitatamente a € 40.000,00 - oltre gli interessi come in domanda, nonché le spese del procedimento monitorio che si liquidano in € 406,5 per esborsi ed in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%) accessori come per legge”, notificato in uno con atto di precetto con cui ha intimato ad CP_4 il pagamento della minor somma provvisoriamente esecutiva;
4) che, stante l'ulteriore aggravarsi della situazione debitoria di in data 12 maggio 2023, notificato Controparte_4 Controparte_6 due distinti atti di intimazione di sfratto per morosità dei rami d'azienda rispettivamente ad insegna Matta
e ad insegna Jennifer con contestuali citazioni per la convalida all'udienza fissata per entrambi al 5 luglio
2023 ed entrambi oggetto di opposizione;
5) che nella causa di opposizione alla convalida Jennifer, all'udienza del 5 luglio 2023, accertati i requisiti di connessione oggettiva e soggettiva con una pregressa causa ordinaria (RG n. 8321/2022), il Giudice ne aveva disposto la riunione;
6) che nel procedimento di opposizione alla convalida di sfratto dal ramo d'azienda ad insegna Matta, il Tribunale di MO ha emesso ordinanza provvisoria di rilascio per morosità intimato, fissando termine per l'esecuzione del rilascio al 30 ottobre 2023; 7) che, in virtù dell'ordinanza di rilascio emessa nell'ambito del giudizio di opposizione alla convalida di sfratto rubricato al R.G. n. 7576/2023, ha sollecitato Controparte_1 la liberazione del ramo d'azienda entro il termine fissato dal giudice per l'esecuzione e che, considerato che non aveva provveduto spontaneamente a rilasciare l'unità immobiliare ad Controparte_4 insegna Matta, in data 9 novembre 2023 ha notificato un atto di precetto a seguito del quale è stato notificato l'avviso di rilascio;
8) che, sempre al fine di recuperare le somme dovute a titolo di corrispettivi ed oneri contrattuali ulteriormente maturati, ha ottenuto Controparte_1 Controparte_1 in data 17 maggio 2023 dal Tribunale di MO un secondo decreto ingiuntivo (n. 2276/2023 - R.G.
6750/2023) per la somma di € 156.125,48 oltre gli “interessi nella misura prevista dal D. Lg. 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento, oltre spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.242,00 per onorari ed € 407,00 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuto”; 9) che, in data 3 giugno 2024, il Tribunale di MO ha pronunciato la sentenza n. 3291/2024 e successivamente appellata (RG. n. 1293/2024 Corte d'Appello di MO), con la quale ha rigettato le domande proposte da con la causa ordinaria, rigettato le due opposizioni a decreto e ordinato la liberazione del CP_4 ramo d'azienda ad insegna Jennifer;
10) che alla data di deposito del presente ricorso, CP_4 continua ad occupare del tutto illegittimamente i rami di azienda affittati, incrementando mese dopo
[...] mese la debenza già maturata € 703,404.58 al 25 ottobre 2024; RILEVATO che la società debitrice, costituitasi con memoria di costituzione del 5.12.2024, ha chiesto il rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, contestando la sussistenza dello stato d'insolvenza di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I.;
RILEVATO che, a sostegno della propria posizione, la società resistente ha dedotto 1) il difetto di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente, avendo la ceduto il ramo di azienda Controparte_1 alla con atto del 6.11.2024 a rogito del notaio registrato in Milano in data Controparte_7 Persona_1
11.11.2024 al n. 108652 serie 1T e, per l'effetto, trasferito tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi correlati all'esercizio del ramo stesso (comprese autorizzazioni e licenze), nonché tutti i rapporti contrattuali in essere (contratti di locazione, regolamenti interni ed accordi con gli operatori del centro commerciale, regolamento di condominio, ecc.); 2) l'insussistenza dello stato di insolvenza in considerazione del fatto che dalla situazione patrimoniale della società risultava un utile di € 62.289,57; disponibilità liquide per € 25.700,00; debiti per € 454.960,66 di cui € 447.105,01 debiti tributari oggetto di rateizzazione;
3) l'insussistenza del credito della ricorrente stante la sospensione di tutti i titoli azionati dalla 4) che la società resistente sarebbe a sua volta creditrice della ricorrente Controparte_1 avendo quest'ultima applicato ai singoli esercenti un canone d'affitto di gran lunga superiore a quello dichiarato in sede autorizzativa;
LETTE ed ESAMINATE le memorie e le note conclusive depositate dalle parti, nonché le produzioni documentali;
VISTO il decreto di convocazione di e del 28.3.2025; CP_5 Controparte_5
RITENUTO che, preliminarmente, si deve rigettare l'eccezione difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente;
CONSIDERATO che, sul punto, invero, si deve affermare che la cessione del credito vantato è avvenuta dopo il deposito del ricorso introduttivo e che il processo pertanto non può che proseguire tra le parti originarie, fatti salvi i diritti del creditore cessionario, esercitabili da tale momento. D'altro canto – deve pure affermarsi - la parte ricorrente è ben legittimata all'ulteriore impulso della procedura che avviene nell'interesse della totalità dei creditori che potranno in futuro insinuarsi secondo le regole tipiche concorsuali;
CONSIDERATO che in tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione affermando che “anche al processo esecutivo si applica, con gli eventuali, necessari adattamenti, l'art. 111 c.p.c., per cui, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo di regola prosegue tra le parti originarie salva la facoltà dell'avente causa dalla parte originaria di intervenire” (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. nn. 21395/2018, 15622/2017,
7780/2016 e 1522/2011), con principio da estendere all'ipotesi giudizio volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento ad istanza del creditore il quale, provocando l'apertura di una procedura concorsuale, non fa valere un diritto diverso dal diritto di credito acquistato, ma propone un'azione diretta al soddisfacimento coattivo dello stesso nel concorso con gli altri creditori (Cass.
3.2.2025, n.5591);
RILEVATO, altresì, che, in questa sede, il Tribunale è chiamato a valutare, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, esclusivamente la sussistenza in capo alla resistente del presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza e del presupposto soggettivo della qualifica di imprenditore commerciale non minore previsti dal Codice della crisi d'impresa;
CONSIDERATO, quanto al requisito oggettivo, - in disparte l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in base al quale è possibile dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale anche se il credito del ricorrente si fonda su titoli non esecutivi – nel caso in specie, il credito vantato dalla ricorrente appare almeno in parte (nelle misure indicate in parte narrativa) fondato su titoli esecutivi confermati, da ultimo, dalla Corte d'Appello di MO, che con sentenza n. 243/2025, ha rigettato l'appello proposto dalla società odierna resistente confermando integralmente la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di
MO n. 3291/2024 aveva rigettato le domande proposte da con la causa ordinaria, nonché CP_4 rigettato le due opposizioni a decreto e ordinato la liberazione del ramo d'azienda ad insegna Jennifer;
RILEVATO, poi che il debito nei confronti della società ricorrente, fondato su ulteriori fatture
(nell'ambito del rapporto contrattuale citato) rispetto all'epoca di formazione dei titoli esecutivi, ascenderebbe alla misura di € 703,404.58 al mese di ottobre 2024;
RITENUTO, ulteriormente, che sussiste anche un'esposizione nei confronti dell'erario, pari ad €
606.542,71 (cfr. informativa del 18.11.2024);
RITENUTO, sul punto, che pur avendo la società resistente dichiarato di avere rateizzato tale esposizione, non ha poi fornito la prova, così come onerato dal Tribunale con provvedimento del 7 febbraio 2025, del pagamento puntuale di tutte le rate, avendo documentato soltanto il pagamento di alcune di esse avvenuto in prossimità dell'udienza;
RITENUTO, da ultimo, che dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, risulterebbe un attivo patrimoniale pari ad € 1.409.955,62 che tuttavia non appare verosimile, in considerazione del fatti che tra i crediti indicati come certi è indicato l'importo di € 690.000,00 nei confronti dell'odierna ricorrente in dipendenza del contenzioso sopra indicato in cui la è rimasta soccombente persino Controparte_4 in grado di appello;
RITENUTO, in definitiva, che la società resistente non ha fornito la prova di potere far fronte ai superiori debiti e che pertanto sussista un evidente stato di insolvenza la cui prova è stata fornita evidentemente soltanto a seguito degli approfondimenti istruttori effettuati dal Tribunale;
RITENUTO, quanto al requisito soggettivo, che l'impresa debitrice è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1, 2, 49 e 121 C.C.I.I.; CP_ OSSERVATO, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della resistente, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale trasmessa dall'Ufficio del
Registro delle Imprese;
RILEVATO, inoltre, che dalla documentazione versata in atti si evince il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I.;
CONSIDERATO, poi, che, come rilevato, l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49, comma 5, C.C.I.I.),
PRESO ATTO che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
RILEVATO, infine, quanto alla domanda proposta ai sensi dell'art 256, 2° comma, C.C.I.I., a tenore del quale “la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se
l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata”, che nel caso in specie, la trasformazione societaria da s.n.c. a s.r.l. è avvenuta con atto formalizzato con pubblicazione nel registro delle imprese il 16 aprile 2024 e che l'insolvenza attiene nel caso di specie in tutto o in parte a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata, come indicato in precedenza;
TENUTO CONTO, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.;
VISTI gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 256 C.C.I.I.; pronuncia
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (già Controparte_4 Controparte_5
- C.F. – P. IVA con sede legale in MO, via Catania n. 51, in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_9
, nonché di , nata a [...] il [...] e ivi residente nella C.F._3 CP_5 via Corradino di Svevia n. 48, codice fiscale , nonché , nata a CodiceFiscale_1 Controparte_5
MO il 6 luglio 1983 e ivi residente nella via Corradino di Svevia n. 48, codice fiscale C.F._2
, nella qualità di (già) socie uniche della società in nome collettivo "
[...] Controparte_5
, con sede in MO, nella via Catania n. 51, oggi “ ;
[...] Controparte_4 nomina
Giudice Delegato il dott. Giulio Corsini; nomina
Curatore la dott.ssa con studio in MO (la quale, allo stato, risulta essere in possesso Persona_2 dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I.), con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella nota di accettazione della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, C.C.I.I.; ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 C.C.I.I. all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. - al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 C.C.I.I. nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 C.C.I.I. un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I.I.;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 C.C.I.I. a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo
201 C.C.I.I., anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, C.C.I.I., nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), C.C.I.I.;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al Giudice Delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 C.C.I.I.; stabilisce il giorno 16 luglio 2025 ore 11, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR
30/5/2002 n. 115, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18 maggio 2023, pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di MO, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 C.C.I.I., comunicata all'impresa debitrice, al Pubblico Ministero e alla parte ricorrente e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in MO nella camera di consiglio della IV Sezione Civile – Procedure Concorsuali del 4 aprile 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Giulio Corsini Maria Letizia Barone
APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MO, IV sezione civile – procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice rel. est.
Dott.ssa Maria Cultrera Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ESAMINATO il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 aprile 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
LETTO il ricorso ex artt. 40 e 41 C.C.I.I., proposto dalla (C. F. – P. IVA Controparte_1
), con sede legale in Via Nino Bonnet, n. 6/A – 20124, Milano (MI), in persona del Dr. P.IVA_1 [...]
in qualità di Amministratore Delegato, congiuntamente al Dr. , in Controparte_2 Controparte_3 qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Perelli (indirizzo PEC
, con il quale è stata chiesta l'apertura della liquidazione Email_1 giudiziale della società (già - C.F. – Controparte_4 Controparte_5
P. IVA con sede legale in Via Catania n. 51 – 90141, MO (PA), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, nonché qualora ne sussistano i presupposti – la liquidazione dei soci a responsabilità illimitata ex art. 256 C.C.I.I., , nata a [...] il [...] e ivi CP_5 residente nella via Corradino di Svevia n. 48, codice fiscale , nonché CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...] e ivi residente nella via Corradino di Svevia n. 48, codice CP_5 fiscale , nella qualità di (già) socie uniche della citata società in nome collettivo CodiceFiscale_2
" ; Controparte_5
CONSIDERATO che, a sostegno dell'istanza, la società ricorrente ha dedotto 1) di avere stipulato con la società debitrice due differenti contratti di affitto di ramo d'azienda rispettivamente il 22 novembre
2016, avente ad oggetto l'unità n. 23, in seno alla quale la ha esercitato ed ancora esercita Controparte_4 la propria attività imprenditoriale sotto l'insegna “Jennifer” e il 31 marzo 2017, avente ad oggetto l'unità n.
25, in seno alla quale l'odierna convenuta ha esercitato e ancora esercita la propria attività imprenditoriale sotto l'insegna “Matta”; 2) che, dal mese di ottobre 2021, la società si è resa Controparte_4 inadempiente del pagamento dei corrispettivi e degli oneri di affitto assunti in forza dei suddetti contratti;
3) che per tale ragione, ha intrapreso una serie di iniziative volte ad ottenere il Controparte_1 pagamento di quanto dovutole e la restituzione dei rami d'azienda affittati ottenendo dal Tribunale civile di MO decreto ingiuntivo n. 2419/2022 (R.G. 5762/2022) per “€ 140.723,18, IVA inclusa - immediatamente esecutiva limitatamente a € 40.000,00 - oltre gli interessi come in domanda, nonché le spese del procedimento monitorio che si liquidano in € 406,5 per esborsi ed in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%) accessori come per legge”, notificato in uno con atto di precetto con cui ha intimato ad CP_4 il pagamento della minor somma provvisoriamente esecutiva;
4) che, stante l'ulteriore aggravarsi della situazione debitoria di in data 12 maggio 2023, notificato Controparte_4 Controparte_6 due distinti atti di intimazione di sfratto per morosità dei rami d'azienda rispettivamente ad insegna Matta
e ad insegna Jennifer con contestuali citazioni per la convalida all'udienza fissata per entrambi al 5 luglio
2023 ed entrambi oggetto di opposizione;
5) che nella causa di opposizione alla convalida Jennifer, all'udienza del 5 luglio 2023, accertati i requisiti di connessione oggettiva e soggettiva con una pregressa causa ordinaria (RG n. 8321/2022), il Giudice ne aveva disposto la riunione;
6) che nel procedimento di opposizione alla convalida di sfratto dal ramo d'azienda ad insegna Matta, il Tribunale di MO ha emesso ordinanza provvisoria di rilascio per morosità intimato, fissando termine per l'esecuzione del rilascio al 30 ottobre 2023; 7) che, in virtù dell'ordinanza di rilascio emessa nell'ambito del giudizio di opposizione alla convalida di sfratto rubricato al R.G. n. 7576/2023, ha sollecitato Controparte_1 la liberazione del ramo d'azienda entro il termine fissato dal giudice per l'esecuzione e che, considerato che non aveva provveduto spontaneamente a rilasciare l'unità immobiliare ad Controparte_4 insegna Matta, in data 9 novembre 2023 ha notificato un atto di precetto a seguito del quale è stato notificato l'avviso di rilascio;
8) che, sempre al fine di recuperare le somme dovute a titolo di corrispettivi ed oneri contrattuali ulteriormente maturati, ha ottenuto Controparte_1 Controparte_1 in data 17 maggio 2023 dal Tribunale di MO un secondo decreto ingiuntivo (n. 2276/2023 - R.G.
6750/2023) per la somma di € 156.125,48 oltre gli “interessi nella misura prevista dal D. Lg. 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento, oltre spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.242,00 per onorari ed € 407,00 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuto”; 9) che, in data 3 giugno 2024, il Tribunale di MO ha pronunciato la sentenza n. 3291/2024 e successivamente appellata (RG. n. 1293/2024 Corte d'Appello di MO), con la quale ha rigettato le domande proposte da con la causa ordinaria, rigettato le due opposizioni a decreto e ordinato la liberazione del CP_4 ramo d'azienda ad insegna Jennifer;
10) che alla data di deposito del presente ricorso, CP_4 continua ad occupare del tutto illegittimamente i rami di azienda affittati, incrementando mese dopo
[...] mese la debenza già maturata € 703,404.58 al 25 ottobre 2024; RILEVATO che la società debitrice, costituitasi con memoria di costituzione del 5.12.2024, ha chiesto il rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, contestando la sussistenza dello stato d'insolvenza di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I.;
RILEVATO che, a sostegno della propria posizione, la società resistente ha dedotto 1) il difetto di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente, avendo la ceduto il ramo di azienda Controparte_1 alla con atto del 6.11.2024 a rogito del notaio registrato in Milano in data Controparte_7 Persona_1
11.11.2024 al n. 108652 serie 1T e, per l'effetto, trasferito tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi correlati all'esercizio del ramo stesso (comprese autorizzazioni e licenze), nonché tutti i rapporti contrattuali in essere (contratti di locazione, regolamenti interni ed accordi con gli operatori del centro commerciale, regolamento di condominio, ecc.); 2) l'insussistenza dello stato di insolvenza in considerazione del fatto che dalla situazione patrimoniale della società risultava un utile di € 62.289,57; disponibilità liquide per € 25.700,00; debiti per € 454.960,66 di cui € 447.105,01 debiti tributari oggetto di rateizzazione;
3) l'insussistenza del credito della ricorrente stante la sospensione di tutti i titoli azionati dalla 4) che la società resistente sarebbe a sua volta creditrice della ricorrente Controparte_1 avendo quest'ultima applicato ai singoli esercenti un canone d'affitto di gran lunga superiore a quello dichiarato in sede autorizzativa;
LETTE ed ESAMINATE le memorie e le note conclusive depositate dalle parti, nonché le produzioni documentali;
VISTO il decreto di convocazione di e del 28.3.2025; CP_5 Controparte_5
RITENUTO che, preliminarmente, si deve rigettare l'eccezione difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente;
CONSIDERATO che, sul punto, invero, si deve affermare che la cessione del credito vantato è avvenuta dopo il deposito del ricorso introduttivo e che il processo pertanto non può che proseguire tra le parti originarie, fatti salvi i diritti del creditore cessionario, esercitabili da tale momento. D'altro canto – deve pure affermarsi - la parte ricorrente è ben legittimata all'ulteriore impulso della procedura che avviene nell'interesse della totalità dei creditori che potranno in futuro insinuarsi secondo le regole tipiche concorsuali;
CONSIDERATO che in tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione affermando che “anche al processo esecutivo si applica, con gli eventuali, necessari adattamenti, l'art. 111 c.p.c., per cui, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo di regola prosegue tra le parti originarie salva la facoltà dell'avente causa dalla parte originaria di intervenire” (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. nn. 21395/2018, 15622/2017,
7780/2016 e 1522/2011), con principio da estendere all'ipotesi giudizio volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento ad istanza del creditore il quale, provocando l'apertura di una procedura concorsuale, non fa valere un diritto diverso dal diritto di credito acquistato, ma propone un'azione diretta al soddisfacimento coattivo dello stesso nel concorso con gli altri creditori (Cass.
3.2.2025, n.5591);
RILEVATO, altresì, che, in questa sede, il Tribunale è chiamato a valutare, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, esclusivamente la sussistenza in capo alla resistente del presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza e del presupposto soggettivo della qualifica di imprenditore commerciale non minore previsti dal Codice della crisi d'impresa;
CONSIDERATO, quanto al requisito oggettivo, - in disparte l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in base al quale è possibile dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale anche se il credito del ricorrente si fonda su titoli non esecutivi – nel caso in specie, il credito vantato dalla ricorrente appare almeno in parte (nelle misure indicate in parte narrativa) fondato su titoli esecutivi confermati, da ultimo, dalla Corte d'Appello di MO, che con sentenza n. 243/2025, ha rigettato l'appello proposto dalla società odierna resistente confermando integralmente la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di
MO n. 3291/2024 aveva rigettato le domande proposte da con la causa ordinaria, nonché CP_4 rigettato le due opposizioni a decreto e ordinato la liberazione del ramo d'azienda ad insegna Jennifer;
RILEVATO, poi che il debito nei confronti della società ricorrente, fondato su ulteriori fatture
(nell'ambito del rapporto contrattuale citato) rispetto all'epoca di formazione dei titoli esecutivi, ascenderebbe alla misura di € 703,404.58 al mese di ottobre 2024;
RITENUTO, ulteriormente, che sussiste anche un'esposizione nei confronti dell'erario, pari ad €
606.542,71 (cfr. informativa del 18.11.2024);
RITENUTO, sul punto, che pur avendo la società resistente dichiarato di avere rateizzato tale esposizione, non ha poi fornito la prova, così come onerato dal Tribunale con provvedimento del 7 febbraio 2025, del pagamento puntuale di tutte le rate, avendo documentato soltanto il pagamento di alcune di esse avvenuto in prossimità dell'udienza;
RITENUTO, da ultimo, che dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, risulterebbe un attivo patrimoniale pari ad € 1.409.955,62 che tuttavia non appare verosimile, in considerazione del fatti che tra i crediti indicati come certi è indicato l'importo di € 690.000,00 nei confronti dell'odierna ricorrente in dipendenza del contenzioso sopra indicato in cui la è rimasta soccombente persino Controparte_4 in grado di appello;
RITENUTO, in definitiva, che la società resistente non ha fornito la prova di potere far fronte ai superiori debiti e che pertanto sussista un evidente stato di insolvenza la cui prova è stata fornita evidentemente soltanto a seguito degli approfondimenti istruttori effettuati dal Tribunale;
RITENUTO, quanto al requisito soggettivo, che l'impresa debitrice è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1, 2, 49 e 121 C.C.I.I.; CP_ OSSERVATO, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della resistente, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale trasmessa dall'Ufficio del
Registro delle Imprese;
RILEVATO, inoltre, che dalla documentazione versata in atti si evince il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I.;
CONSIDERATO, poi, che, come rilevato, l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49, comma 5, C.C.I.I.),
PRESO ATTO che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
RILEVATO, infine, quanto alla domanda proposta ai sensi dell'art 256, 2° comma, C.C.I.I., a tenore del quale “la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se
l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata”, che nel caso in specie, la trasformazione societaria da s.n.c. a s.r.l. è avvenuta con atto formalizzato con pubblicazione nel registro delle imprese il 16 aprile 2024 e che l'insolvenza attiene nel caso di specie in tutto o in parte a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata, come indicato in precedenza;
TENUTO CONTO, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.;
VISTI gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 256 C.C.I.I.; pronuncia
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (già Controparte_4 Controparte_5
- C.F. – P. IVA con sede legale in MO, via Catania n. 51, in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_9
, nonché di , nata a [...] il [...] e ivi residente nella C.F._3 CP_5 via Corradino di Svevia n. 48, codice fiscale , nonché , nata a CodiceFiscale_1 Controparte_5
MO il 6 luglio 1983 e ivi residente nella via Corradino di Svevia n. 48, codice fiscale C.F._2
, nella qualità di (già) socie uniche della società in nome collettivo "
[...] Controparte_5
, con sede in MO, nella via Catania n. 51, oggi “ ;
[...] Controparte_4 nomina
Giudice Delegato il dott. Giulio Corsini; nomina
Curatore la dott.ssa con studio in MO (la quale, allo stato, risulta essere in possesso Persona_2 dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I.), con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella nota di accettazione della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, C.C.I.I.; ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 C.C.I.I. all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. - al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 C.C.I.I. nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 C.C.I.I. un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I.I.;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 C.C.I.I. a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo
201 C.C.I.I., anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, C.C.I.I., nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), C.C.I.I.;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al Giudice Delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 C.C.I.I.; stabilisce il giorno 16 luglio 2025 ore 11, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR
30/5/2002 n. 115, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18 maggio 2023, pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di MO, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 C.C.I.I., comunicata all'impresa debitrice, al Pubblico Ministero e alla parte ricorrente e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in MO nella camera di consiglio della IV Sezione Civile – Procedure Concorsuali del 4 aprile 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Giulio Corsini Maria Letizia Barone