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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del
20 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1051/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaele Moretti ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Due
Principati n. 161, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis co. 6 Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n. rg
3934/2022.
Insiste, quindi, per il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa:100% dalla revoca del 22.07.2021.
CP_ L' si è costituito. CP_ 2) In fase amministrativa la commissione medico legale riconosceva il ricorrente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e con revisione a luglio 2021.
Alla visita di revisione del 22.07.2021 veniva confermato il precedente giudizio.
Alla successiva visita di revisione dello 07.09.2022, invece, veniva riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al
99%, con percentuale dell'80%.
All'esito della prima fase di Accertamento tecnico preventivo, veniva riconosciuto invalido nella misura del 90%.
3) La relazione viene contestata perché il sanitario incaricato non avrebbe tenuto conto di tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente e della loro incidenza sulla capacità lavorativa e sulla qualità di vita dello stesso.
Nella valutazione del CTU, parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Linfoma non Hodgkin di basso grado a cellule B e Sindrome ansioso depressiva endoreattiva grave”.
Le patologie indicate in ricorso sono state tutte valutate nella precedente fase di Accertamento.
Il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologie indicate, e valutate nei termini anzidetti.
Il Ctu ha tenuto conto della problematica medico-legale in tema di riconoscimento della sussistenza o meno dei requisiti per la concessione della pensione d'inabilità al 100%.
4) Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, descrittiva delle condizioni della ricorrente, e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori
Pag. 2 di 3 approfondimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
5) Nelle note di trattazione per il 17 gennaio 2025 il ricorrente allega nuove patologie, producendo documentazione medica, ma a ciò non si accompagna l'esplicitazione della incidenza sullo stato di salute e quindi dell'effettiva rilevanza di quanto dedotto ai fini di causa.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
5) Spese di lite compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 1051/2024 vertente tra Parte_1
CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 20 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del
20 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1051/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaele Moretti ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Due
Principati n. 161, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis co. 6 Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n. rg
3934/2022.
Insiste, quindi, per il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa:100% dalla revoca del 22.07.2021.
CP_ L' si è costituito. CP_ 2) In fase amministrativa la commissione medico legale riconosceva il ricorrente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e con revisione a luglio 2021.
Alla visita di revisione del 22.07.2021 veniva confermato il precedente giudizio.
Alla successiva visita di revisione dello 07.09.2022, invece, veniva riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al
99%, con percentuale dell'80%.
All'esito della prima fase di Accertamento tecnico preventivo, veniva riconosciuto invalido nella misura del 90%.
3) La relazione viene contestata perché il sanitario incaricato non avrebbe tenuto conto di tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente e della loro incidenza sulla capacità lavorativa e sulla qualità di vita dello stesso.
Nella valutazione del CTU, parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Linfoma non Hodgkin di basso grado a cellule B e Sindrome ansioso depressiva endoreattiva grave”.
Le patologie indicate in ricorso sono state tutte valutate nella precedente fase di Accertamento.
Il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologie indicate, e valutate nei termini anzidetti.
Il Ctu ha tenuto conto della problematica medico-legale in tema di riconoscimento della sussistenza o meno dei requisiti per la concessione della pensione d'inabilità al 100%.
4) Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, descrittiva delle condizioni della ricorrente, e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori
Pag. 2 di 3 approfondimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
5) Nelle note di trattazione per il 17 gennaio 2025 il ricorrente allega nuove patologie, producendo documentazione medica, ma a ciò non si accompagna l'esplicitazione della incidenza sullo stato di salute e quindi dell'effettiva rilevanza di quanto dedotto ai fini di causa.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
5) Spese di lite compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 1051/2024 vertente tra Parte_1
CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 20 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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