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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Relatore
Dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 20 marzo 2024 e vertente
TRA
( C.F. ), nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria De Vellis ed Eleonora Valarin ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Valeria De Vellis sito in Milano, in Via Borgonuovo n. 14 come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Deorsola e Giovanni Dionisio presso il cui studio sito in in Torino, Via Mercantini n. 5 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 09.04.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“ NEL MERITO dichiarare, anche con sentenza parziale, ex art. 4 comma 9 L. 898/70 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla Signora e dal Signor a Parte_1 CP_1 Venezia, il 27 settembre 2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia (atto n. 2, parte 2,
pagina 1 di 4 serie C, anno 2014), nonché al Comune di Milano, ove l'atto è stato parimenti trascritto (atto n. 165, parte 2, serie C, anno 2014), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti di rito;
” Per CP_1
“In via principale dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e CP_1
in Venezia in data 27.09.2014, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere Parte_1 alle dovute annotazioni.” MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21 marzo 2024, , premesso di aver celebrato Parte_1
matrimonio con rito civile in Venezia (VE) in data 27 settembre 2014 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) – anno 2014, n. 2, Parte II, Serie C ) con CP_1
dalla cui unione nasceva un figlio nato a [...]-Bougeries (CH), il 14 novembre
[...] Per_1
2014 e da cui si era separata con sentenza n. 6524/2023 del 19.07.2023 resa dal Tribunale di Milano, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio , nonché dare atto dell'insussistenza dei presupposti per riconoscere al RA l'assegno divorzile
Con comparsa depositata in data 20.06.2024 si costituiva , il quale - aderiva alla CP_1
domanda proposta da parte ricorrente, chiedendo a proprio favore il riconoscimento di assegno divorzile.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 01 ottobre 2024, il Giudice delegato, procedeva all'audizione delle parti, le quali, insistendo delle domande, anche istruttorie, e difese, chiedevano la pronuncia parziale sullo status,
Il Giudice Delegato con ordinanza del 25.10.2024, ai sensi dell'art 473 bis n. 22 cpc, respingeva le richieste istruttorie rinviava la causa per discussione e decisione del 18.6.2025.
Quindi con successiva ordinanza dell'11.12.2024 il GD revocava detta ordinanza nella parte in cui rinviava la causa per la decisione al 18.6.2024, rimettendo la causa vanti al Collegio per la decisione parziale sullo status.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto,
trovare accoglimento.
pagina 2 di 4 Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito civile in Venezia Parte_1 CP_1
(VE) in data il 27.09.2014, ( atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di VENEZIA (VE) -
Anno 2014, atto n. 2, Parte II, Serie C, Uff. 7).
Dalla loro unione nasceva un figlio nato a [...]-Bougeries (CH), il 14 novembre 2014. Per_1
Si sono in seguito separati con sentenza n. 6524/2023 del 19.07.2023 resa dal Tribunale di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo gli stessi comparsi nel giudizio per separazione avanti il Presidente ff all'udienza del 7.2.2023, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in VENEZIA il 27.09.2014, ( atto
[...]
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di VENEZIA - Anno 2014, atto n. 2, Parte II,
Serie C, Uff. 7);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VENEZIA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al GD per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 22 gennaio 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Relatore
Dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 20 marzo 2024 e vertente
TRA
( C.F. ), nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria De Vellis ed Eleonora Valarin ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Valeria De Vellis sito in Milano, in Via Borgonuovo n. 14 come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Deorsola e Giovanni Dionisio presso il cui studio sito in in Torino, Via Mercantini n. 5 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 09.04.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“ NEL MERITO dichiarare, anche con sentenza parziale, ex art. 4 comma 9 L. 898/70 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla Signora e dal Signor a Parte_1 CP_1 Venezia, il 27 settembre 2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia (atto n. 2, parte 2,
pagina 1 di 4 serie C, anno 2014), nonché al Comune di Milano, ove l'atto è stato parimenti trascritto (atto n. 165, parte 2, serie C, anno 2014), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti di rito;
” Per CP_1
“In via principale dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e CP_1
in Venezia in data 27.09.2014, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere Parte_1 alle dovute annotazioni.” MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21 marzo 2024, , premesso di aver celebrato Parte_1
matrimonio con rito civile in Venezia (VE) in data 27 settembre 2014 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) – anno 2014, n. 2, Parte II, Serie C ) con CP_1
dalla cui unione nasceva un figlio nato a [...]-Bougeries (CH), il 14 novembre
[...] Per_1
2014 e da cui si era separata con sentenza n. 6524/2023 del 19.07.2023 resa dal Tribunale di Milano, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio , nonché dare atto dell'insussistenza dei presupposti per riconoscere al RA l'assegno divorzile
Con comparsa depositata in data 20.06.2024 si costituiva , il quale - aderiva alla CP_1
domanda proposta da parte ricorrente, chiedendo a proprio favore il riconoscimento di assegno divorzile.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 01 ottobre 2024, il Giudice delegato, procedeva all'audizione delle parti, le quali, insistendo delle domande, anche istruttorie, e difese, chiedevano la pronuncia parziale sullo status,
Il Giudice Delegato con ordinanza del 25.10.2024, ai sensi dell'art 473 bis n. 22 cpc, respingeva le richieste istruttorie rinviava la causa per discussione e decisione del 18.6.2025.
Quindi con successiva ordinanza dell'11.12.2024 il GD revocava detta ordinanza nella parte in cui rinviava la causa per la decisione al 18.6.2024, rimettendo la causa vanti al Collegio per la decisione parziale sullo status.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto,
trovare accoglimento.
pagina 2 di 4 Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito civile in Venezia Parte_1 CP_1
(VE) in data il 27.09.2014, ( atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di VENEZIA (VE) -
Anno 2014, atto n. 2, Parte II, Serie C, Uff. 7).
Dalla loro unione nasceva un figlio nato a [...]-Bougeries (CH), il 14 novembre 2014. Per_1
Si sono in seguito separati con sentenza n. 6524/2023 del 19.07.2023 resa dal Tribunale di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo gli stessi comparsi nel giudizio per separazione avanti il Presidente ff all'udienza del 7.2.2023, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in VENEZIA il 27.09.2014, ( atto
[...]
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di VENEZIA - Anno 2014, atto n. 2, Parte II,
Serie C, Uff. 7);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VENEZIA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al GD per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 22 gennaio 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4