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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Proc. N. R.G. 3503/2024
VERBALE DI UDIENZA del 29 aprile 2025
Il giorno 29 aprile 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L.,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo viene chiamata la causa iscritta al n.
3503/2024 R.G.
Sono presenti :
L'avv. Michele Malavenda, per parte ricorrente;
Per parte resistente, l'avv. Clelia Condello, per delega dell'avv. Cinzia Lolli;
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.,
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario, in funzione di G.L., Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele Malavenda (CF ) giusta procura in C.F._2
atti;
ricorrente
E
(c.f. ,con sede Controparte_1 P.IVA_1
centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli(c.f. , in virtù di in virtù di C.F._3
mandato generale alle liti 22 marzo 2024 a rogito del dott. Persona_1
notaio in Fiumicino , in atti resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 39420240002097648000, ricevuto a mezzo posta elettronica certificata in data 04.11.2024, per la somma complessiva di € 2.331,18, per omesso versamento contributi fissi a titolo di GESTIONE ARTIGIANI, in riferimento al periodo dall'01/2023 al 12/23. Eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per totale assenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione artigiani, per cessione quote sociali e cessazione dalla carica di socio accomandatario. Ancora, eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per insussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza per l'iscrizione nella gestione artigiani.
Pertanto, concludeva chiedendo. “Sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 39420240002097648000.1. In via preliminare, Ordinare all CP_1
la cancellazione del ricorrente dalla Gestione Artigiani con decorrenza retroattiva dal 26.04.2023. 2. Nel merito, Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito n. 39420240002097648000, limitatamente carico contributivo riferito al seguente periodo: dal 26.04.2023 al 31.12.2023, emesso dall' di CP_1
Reggio Calabria, per tutti i motivi di ricorso e conseguente inesistenza della pretesa creditoria.
3. Dichiarare in ogni caso infondato l'avviso di addebito39420240002097648000, limitatamente carico contributivo riferito al seguente periodo: dal 26.04.2023 al 31.12.2023, e conseguentemente, revocarlo.
4. Condannare al pagamento delle spese e competenze di giudizio da CP_1
distrarsi ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde”.
Regolarmente istituito il contraddittorio, si costituiva l' la quale eccepiva CP_1
l'infondatezza del ricorso, in quanto, l'odierno ricorrente era stato socio accomandatario fin dalla data di costituzione della società stessa ed era, pertanto, soggetto all'obbligo assicurativo. Quindi, concludeva, chiedendo di” respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto;
- In via gradata, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute per i titoli di causa.- Vinte le spese.” La causa è stata istruita con prove documentali.
La domanda proposta da parte ricorrente va qualificata ai sensi dell'art.24
D.L.gs n.46 del 1999 e risulta tempestivamente prodotta.
L'avviso di addebito impugnato, nasce dall'iscrizione della parte ricorrente, per il periodo 1/2023 al 12/2023, in considerazione della sola qualifica di socio, senza altra motivazione e senza alcun accertamento.
La disciplina da applicare al caso di specie è quella contenuta nell'art.29, comma 1 della legge 160/1975, che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613 e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano prevalentemente organizzate e/o dirette con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
-abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendità, nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
-partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
-siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti di licenze e/o autorizzazioni o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
La Cassazione con la Sentenza resa a Sezioni Unite n.3240 del 12.02.2010 ha statuito che in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata, ai fini dell'iscrizione nella gestione, di cui all'art.2, comma 26 della legge n.335 del 1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art.1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, il giudice deve accertare la partecipazione del socio, personalmente al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Quindi, affinchè possa ritenersi un soggetto obbligato a versare la contribuzione per cui è causa è necessario che lo stesso versi concreta ed effettiva partecipazione al lavoro aziendale, non essendo sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore, essendo invece necessario che il socio svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza (cfr.
Tribunale Perugia, Sezione Lavoro 07.04.2016).
Passando al caso di specie occorre accertare se l'attività svolta dal ricorrente all'interno della società fosse effettivamente caratterizzata da abitualità e prevalenza.
Si rileva che il processo relativo a controversie per il pagamento di contributi previdenziali, benchè instaurato mediante opposizione ad avviso di accertamento, dà luogo ad un giudizio ordinario sui diritti ed obblighi inerenti il rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo.
L' nel suddetto giudizio riveste la posizione formale di parte opposta, ma CP_1
quella sostanziale di attore, mentre l'opponente quella di convenuto.
In ragione di ciò è onere dell'opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata. Nella specie è onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente con riferimento agli anni in questione di iscrizione nella gestione dei commercianti .
Tanto detto si osserva che l'istituto previdenziale ben lungi dall'avere effettuato alcun accertamento in concreto sulla posizione del ricorrente, ha semplicemente desunto dalla qualità di socio che lo stesso svolgeva attività lavorativa prevalente ed abituale all'interno della società.
In realtà per quanto riguarda le iscrizioni automatiche dell dei soci di CP_1
società, dopo la sentenza n. 1759/2021 della Cassazione, l'iscrizione per gli stessi alla gestione IVS, deve passare da un effettivo accertamento dell'attività svolta dallo stesso per la società.
Ed a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dalla parte opponente , anche in virtù della sentenza n.1570/2024 di questo tribunale che ha statuito in merito che difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione dei commercianti, non risultando, in atti, per l'anno 202, lo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi, relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Era onere dell'Ente previdenziale, quale attore sostanziale , allegare elementi concreti a fondamento della propria pretesa e dare prova della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente, mentre parte ricorrente , di contro, ha allegato documentazione a comprova della propria pretesa.
Per i motivi su esposti il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza, considerato ilvalore della causa con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' con distrazione aa favore dell'avvocato, CP_1
dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso;
- annulla l'avviso di addebito n. 39420240002097648000. emesso dall' Sede CP_1
di Reggio Calabria per il recupero di contributi IVS fissi o entro il minimale e somme aggiuntive per complessivi € 2.331,18;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite , che liquida in €. 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore dell'avvocato, dichiaratosi antistatario.
Palmi 29 aprile 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Proc. N. R.G. 3503/2024
VERBALE DI UDIENZA del 29 aprile 2025
Il giorno 29 aprile 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L.,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo viene chiamata la causa iscritta al n.
3503/2024 R.G.
Sono presenti :
L'avv. Michele Malavenda, per parte ricorrente;
Per parte resistente, l'avv. Clelia Condello, per delega dell'avv. Cinzia Lolli;
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.,
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario, in funzione di G.L., Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele Malavenda (CF ) giusta procura in C.F._2
atti;
ricorrente
E
(c.f. ,con sede Controparte_1 P.IVA_1
centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli(c.f. , in virtù di in virtù di C.F._3
mandato generale alle liti 22 marzo 2024 a rogito del dott. Persona_1
notaio in Fiumicino , in atti resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 39420240002097648000, ricevuto a mezzo posta elettronica certificata in data 04.11.2024, per la somma complessiva di € 2.331,18, per omesso versamento contributi fissi a titolo di GESTIONE ARTIGIANI, in riferimento al periodo dall'01/2023 al 12/23. Eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per totale assenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione artigiani, per cessione quote sociali e cessazione dalla carica di socio accomandatario. Ancora, eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per insussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza per l'iscrizione nella gestione artigiani.
Pertanto, concludeva chiedendo. “Sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 39420240002097648000.1. In via preliminare, Ordinare all CP_1
la cancellazione del ricorrente dalla Gestione Artigiani con decorrenza retroattiva dal 26.04.2023. 2. Nel merito, Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito n. 39420240002097648000, limitatamente carico contributivo riferito al seguente periodo: dal 26.04.2023 al 31.12.2023, emesso dall' di CP_1
Reggio Calabria, per tutti i motivi di ricorso e conseguente inesistenza della pretesa creditoria.
3. Dichiarare in ogni caso infondato l'avviso di addebito39420240002097648000, limitatamente carico contributivo riferito al seguente periodo: dal 26.04.2023 al 31.12.2023, e conseguentemente, revocarlo.
4. Condannare al pagamento delle spese e competenze di giudizio da CP_1
distrarsi ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde”.
Regolarmente istituito il contraddittorio, si costituiva l' la quale eccepiva CP_1
l'infondatezza del ricorso, in quanto, l'odierno ricorrente era stato socio accomandatario fin dalla data di costituzione della società stessa ed era, pertanto, soggetto all'obbligo assicurativo. Quindi, concludeva, chiedendo di” respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto;
- In via gradata, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute per i titoli di causa.- Vinte le spese.” La causa è stata istruita con prove documentali.
La domanda proposta da parte ricorrente va qualificata ai sensi dell'art.24
D.L.gs n.46 del 1999 e risulta tempestivamente prodotta.
L'avviso di addebito impugnato, nasce dall'iscrizione della parte ricorrente, per il periodo 1/2023 al 12/2023, in considerazione della sola qualifica di socio, senza altra motivazione e senza alcun accertamento.
La disciplina da applicare al caso di specie è quella contenuta nell'art.29, comma 1 della legge 160/1975, che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613 e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano prevalentemente organizzate e/o dirette con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
-abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendità, nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
-partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
-siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti di licenze e/o autorizzazioni o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
La Cassazione con la Sentenza resa a Sezioni Unite n.3240 del 12.02.2010 ha statuito che in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata, ai fini dell'iscrizione nella gestione, di cui all'art.2, comma 26 della legge n.335 del 1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art.1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, il giudice deve accertare la partecipazione del socio, personalmente al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Quindi, affinchè possa ritenersi un soggetto obbligato a versare la contribuzione per cui è causa è necessario che lo stesso versi concreta ed effettiva partecipazione al lavoro aziendale, non essendo sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore, essendo invece necessario che il socio svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza (cfr.
Tribunale Perugia, Sezione Lavoro 07.04.2016).
Passando al caso di specie occorre accertare se l'attività svolta dal ricorrente all'interno della società fosse effettivamente caratterizzata da abitualità e prevalenza.
Si rileva che il processo relativo a controversie per il pagamento di contributi previdenziali, benchè instaurato mediante opposizione ad avviso di accertamento, dà luogo ad un giudizio ordinario sui diritti ed obblighi inerenti il rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo.
L' nel suddetto giudizio riveste la posizione formale di parte opposta, ma CP_1
quella sostanziale di attore, mentre l'opponente quella di convenuto.
In ragione di ciò è onere dell'opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata. Nella specie è onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente con riferimento agli anni in questione di iscrizione nella gestione dei commercianti .
Tanto detto si osserva che l'istituto previdenziale ben lungi dall'avere effettuato alcun accertamento in concreto sulla posizione del ricorrente, ha semplicemente desunto dalla qualità di socio che lo stesso svolgeva attività lavorativa prevalente ed abituale all'interno della società.
In realtà per quanto riguarda le iscrizioni automatiche dell dei soci di CP_1
società, dopo la sentenza n. 1759/2021 della Cassazione, l'iscrizione per gli stessi alla gestione IVS, deve passare da un effettivo accertamento dell'attività svolta dallo stesso per la società.
Ed a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dalla parte opponente , anche in virtù della sentenza n.1570/2024 di questo tribunale che ha statuito in merito che difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione dei commercianti, non risultando, in atti, per l'anno 202, lo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi, relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Era onere dell'Ente previdenziale, quale attore sostanziale , allegare elementi concreti a fondamento della propria pretesa e dare prova della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente, mentre parte ricorrente , di contro, ha allegato documentazione a comprova della propria pretesa.
Per i motivi su esposti il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza, considerato ilvalore della causa con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' con distrazione aa favore dell'avvocato, CP_1
dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso;
- annulla l'avviso di addebito n. 39420240002097648000. emesso dall' Sede CP_1
di Reggio Calabria per il recupero di contributi IVS fissi o entro il minimale e somme aggiuntive per complessivi € 2.331,18;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite , che liquida in €. 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore dell'avvocato, dichiaratosi antistatario.
Palmi 29 aprile 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo