Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/05/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 171 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 8/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 171 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 8/5/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
MARIANE GIANNETTO
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. MARIANE Controparte_1 C.F._2
GIANNETTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 8/5/2025.
1
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Arzachena in data 27/5/2006 con regime patrimoniale della separazione dei beni.
L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2006, numero
12, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (19/12/2009) e (9/12/2011). Per_1 Per_2
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8/5/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse del figlio, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi Parte_1
2 e , alle condizioni di seguito indicate: Pt_1 Controparte_1
“I. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- La casa coniugale è di proprietà esclusiva del IG. , la quale rimane in Parte_1 uso di quest'ultimo, compresi i beni e gli arredi che rimarranno ivi contenuti a seguito dell'accordo tra le parti per l'asporto di quanto di spettanza di;
Controparte_1
- In data 20/12/2024 la IG. ha stipulato con la IG.ra e il IG. Controparte_1 Parte_2 un contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'unità immobiliare sita in Parte_3
Olbia, in via Emilia n° 17. Detta unità sarà adibita ad uso esclusivo di abitazione della IG.ra
[...]
e dei suoi due figli, e;
CP Persona_3 Parte_4
- Il canone relativo all'abitazione condotta in locazione dalla , pari a €. 9.600,00 Controparte_2 annui da corrispondersi in rate mensili di €. 800,00, verrà suddiviso tra entrambi i coniugi come segue: €. 6.400,00 (€. 534,00 mensili) di competenza del IG. e €. Parte_1
3.200,00 (€. 266,00 mensili) di competenza della IG.ra ; Controparte_1
- Rimangono a carico della IG.ra le spese condominiali, come indicate in Controparte_1
contratto e pari a Euro 1.392,00 annui, nonché le ulteriori spese relative ai consumi per energia elettrica, gas, acqua, nettezza urbana;
II. DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI E RIPARTIZIONE
DELLE SPESE DI MANTENIMENTO.
- Per le spese di ordinaria amministrazione riguardanti i figli, il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, si impegna a versare all'altro genitore entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 466,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- Sono da includere fra le spese ordinarie l'acquisto del vestiario, il pagamento delle tasse e rette scolastiche (anche per il tempo prolungato / doposcuola, i corsi di recupero, eventuali lezioni private, il contributo per usufruire del servizio di mensa scolastica;
l'acquisto di strumenti musicali ed eventuali corsi;
- La somma corrisposta a titolo di mantenimento sarà versata fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, a prescindere dal raggiungimento della maggiore età dei medesimi;
- Il pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli sarà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50 %. A titolo esemplificativo sono da includersi tra le spese straordinarie: il materiale di corredo scolastico di inizio anno, le gite scolastiche con e senza pernottamento,
l'acquisto di strumenti informatici necessari per l'attività didattica (secondo gli standard minimi richiesti e necessari per la didattica stessa), i libri di testo, i costi per l'abilitazione alla guida di veicoli;
- Entrambi i genitori concorreranno sempre nella misura del 50 % al pagamento delle
3 ulteriori spese extra e straordinarie. A titolo esemplificativo sono da includersi le visite mediche specialistiche e i medicinali prescritti dal medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, fisioterapiche e altre non espressamente elencate perché non prevedibili ma di cui risulti l'evidente necessità o l'utilità, previo consulto e accordo tra i genitori e contestuale valutazione di più preventivi di spesa;
- Nel caso in cui la spesa si appalesi come indifferibile e urgente, ciascun genitore potrà affrontare interamente l'esborso con facoltà di richiedere all'altro il versamento della quota di sua spettanza;
- In ogni caso ogni spesa dovrà essere comprovata da prova documentale (scontrino, ricevuta fiscale o fattura). - Le somme da corrispondersi, come stabilite ai punti che precedono, saranno versate ad opera del IG. con Parte_1
bonifico bancario sul conto corrente cod. IBAN n. [...] della IG.ra
. Controparte_1
III. PATTI RELATIVI AGLI ASSEGNI FAMILIARI - ALLE DETRAZIONI FISCALI - GESTIONE
RISPARMI DEI MINORI – GESTIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI MINORI. - La IG.ra percepirà direttamente il cosiddetto assegno unico e nella propria dichiarazione Controparte_1
dei redditi usufruirà delle eventuali detrazioni fiscali per le spese relative ai figli, in osservanza delle leggi tributarie vigenti in materia. - I coniugi si impegnano altresì a tenere vincolate e/o a non disporre delle somme depositate su appositi conti / libretti postali dedicati e intestati ai minori e , sino a che questi, raggiunta la maggiore età, potranno Persona_3 Parte_4
autonomamente gestire le predette;
- Le provvidenze elargite dagli appositi enti in favore dei minori e , con particolare riferimento a quanto previsto dalla Persona_3 Parte_4
legge 5 febbraio 1992, n. 104, verranno gestite direttamente dal genitore collocatario CP
, con dovere di consultazione e informativa all'altro genitore sulla
[...] Parte_1
spendita delle predette risorse e di altre che in futuro saranno elargite in ragione di quanto loro riconosciuto (DSA - Disturbi Specifici dell'Apprendimento).
IV. AFFIDAMENTO E VISITE DEI FIGLI MINORI
- I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre, più precisamente in Olbia, in via Emilia n° 17;
- I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, precisandosi che gli stessi saranno collocati stabilmente presso la madre e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i figli stiano con l'uno o con l'altro genitore;
- Le questioni di maggiore importanza, relative alla vita dei figli minori, saranno prese di comune accordo tra i genitori con l'impegno di consultarsi periodicamente. In
4 caso di contrasti, prima di rivolgersi al giudice, i genitori faranno ogni sforzo per trovare una soluzione concordata;
- In ordine al diritto di visita del padre, il IG. Parte_1
potrà vedere e tenere con sé i propri figli ogni volta che vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro, nonché con le esigenze di studio degli stessi, previo tempestivo avviso alla
IG.ra che potrà essere inoltrato a mezzo mail, telefono, o programmi di messaggistica CP
telefonica e altri mezzi di comunicazione;
- Entrambi i genitori si occuperanno delle attività scolastiche e sportive dei figli e cureranno ogni aspetto organizzativo per il loro espletamento;
- La scelta delle attività ludiche, nonché dei giochi e degli intrattenimenti (tv, computer, giochi, sport, hobby, etc.) dovrà essere valutata concordemente dai genitori nel rispetto dell'età evolutiva dei figli;
- Il padre e la madre s'impegneranno a non ostacolare il libero accesso dei minori all'altro genitore;
- Ciascun genitore dovrà tempestivamente informare l'altro ogni volta che i figli avessero problemi di salute.
V. FESTIVITA' E PERIODI DI VACANZA - I figli trascorreranno le festività natalizie e pasquali con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza, pertanto, a titolo esemplificativo, se i figli trascorreranno il Natale e il Capodanno con il padre, passeranno la Pasqua con la madre, mentre, l'anno successivo, Natale e Capodanno con la madre e la Pasqua con il padre, e altresì, tenendo conto della volontà dei minori considerata la loro età evolutiva;
- Per quanto riguarda il periodo estivo, tenuto conto della sospensione delle attività didattiche, i genitori cercheranno di coordinarsi per garantire ai figli di trascorrere serenamente tale periodo con l'uno o l'altro genitore;
- Per la festività del Ferragosto si seguirà il principio dell'alternanza, per cui ciascun genitore, nella scelta del periodo di sua competenza, dovrà consentire all'altro di trascorrere tale festività con i figli ad anni alterni;
- È fatto salvo il diritto di ciascun genitore di trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli;
- I figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei primi, trascorreranno con il padre/madre il tempo che desiderano tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e, altresì, degli interessi scolastici, ludico- sportivi dei ragazzi.
VI. DISPOSIZIONI ULTERIORI - I coniugi dovranno prestare reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio ed eventualmente, del passaporto per i figli per eventuali gite scolastiche, vacanze e attività sportive;
- I genitori dovranno impegnarsi a crescere i figli nel rispetto dell'immagine dell'altro genitore e dovranno concordare le decisioni concernenti l'educazione, il percorso scolastico ed extrascolastico e tenendo in considerazione le loro inclinazioni e desideri;
- Dovranno tenersi reciprocamente informati con regolarità sul futuro
5 andamento scolastico e sulle questioni concernenti i colloqui e la salute dei figli e sulle altre questioni di loro pertinenza;
- Il genitore non convivente dovrà interessarsi concretamente dell'andamento scolastico degli stessi, partecipando, ove possibile e compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, ai colloqui con i docenti. Lo scambio di informazioni potrà avvenire anche a mezzo mail o programmi di messaggistica telefonica;
- Ognuno dei genitori potrà avere contatti telefonici diretti con i figli e inoltre, quando gli stessi si trovino con l'altro genitore o nei vari periodi di vacanze, ovvero, in caso di gite e attività extrascolastiche, tutti i giorni anche in videochiamata, salvo urgenze;
- Il genitore con il quale i minori permangono, dovrà premurarsi di avere sempre un recapito telefonico raggiungibile, affinché l'altro possa mettersi in contatto telefonico con i figli. Tale contatto telefonico dovrà essere sempre garantito;
- I coniugi potranno anche avvalersi, per le comunicazioni e per ogni altra esigenza, di un account di posta elettronica i cui indirizzi dovranno essere trasmessi e resi noti reciprocamente”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 8/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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