TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/11/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2148/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVADEO MARCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SALVADEO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERUZZA Controparte_1 P.IVA_2 NO e dell'avv. FERIN ANNA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA PASQUALE FORNARI, 48 20146 MILANO presso il difensore avv. PERUZZA
NO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
La direttiva CE 2008/118, recepita dapprima con il D. L.vo 48/2010 e successivamente con il D. L.vo
23/2011, ha stabilito che solo finalità specifiche, quali non possono essere considerate le esigenze di gettito e di pianificazione fiscale, potrebbero giustificare la previsione di ulteriori imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa.
pagina 1 di 2 Nel caso di specie dette specifiche finalità non sono state specificate, con conseguente illegittimità
della prevista (ed applicata in fattura) rivalsa dell'addizionale dovuta dal venditore / consumatore all'amministrazione finanziaria nei confronti del consumatore finale.
La pacifica assenza del requisito delle “finalità specifiche” a sostegno dell'imposizione addizionale in oggetto giustifica una valutazione delibativa meramente incidentale in termini di contrarietà dell'art. 6
comma II° DL 511/1988, convertito con modificazioni nella legge 27.1.1989 nr. 20 e successive modifiche, alla direttiva CE 2008/118, con conseguente sua disapplicazione.
La indicata norma, in ogni caso, è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte
Costituzionale nr. 43 del 15.4.2025.
Va pertanto accolta la domanda attorea.
La novità della questione, in uno ai diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito,
giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_1 condanna la convenuta – in persona del legale rappresentante – al pagamento in favore di
[...] della somma di €. 5.244,78 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
Parte_1
B) Compensa le spese di causa.
Verona, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2148/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVADEO MARCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SALVADEO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERUZZA Controparte_1 P.IVA_2 NO e dell'avv. FERIN ANNA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA PASQUALE FORNARI, 48 20146 MILANO presso il difensore avv. PERUZZA
NO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
La direttiva CE 2008/118, recepita dapprima con il D. L.vo 48/2010 e successivamente con il D. L.vo
23/2011, ha stabilito che solo finalità specifiche, quali non possono essere considerate le esigenze di gettito e di pianificazione fiscale, potrebbero giustificare la previsione di ulteriori imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa.
pagina 1 di 2 Nel caso di specie dette specifiche finalità non sono state specificate, con conseguente illegittimità
della prevista (ed applicata in fattura) rivalsa dell'addizionale dovuta dal venditore / consumatore all'amministrazione finanziaria nei confronti del consumatore finale.
La pacifica assenza del requisito delle “finalità specifiche” a sostegno dell'imposizione addizionale in oggetto giustifica una valutazione delibativa meramente incidentale in termini di contrarietà dell'art. 6
comma II° DL 511/1988, convertito con modificazioni nella legge 27.1.1989 nr. 20 e successive modifiche, alla direttiva CE 2008/118, con conseguente sua disapplicazione.
La indicata norma, in ogni caso, è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte
Costituzionale nr. 43 del 15.4.2025.
Va pertanto accolta la domanda attorea.
La novità della questione, in uno ai diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito,
giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_1 condanna la convenuta – in persona del legale rappresentante – al pagamento in favore di
[...] della somma di €. 5.244,78 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
Parte_1
B) Compensa le spese di causa.
Verona, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2