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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2828/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NADELREICH YURI e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MAGNONI STEFANO ( ) PIAZZA CASTELLO N. 26 20121 MILANO , C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO 26 20121 MILANO presso il difensore avv. NADELREICH YURI
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERMINE TERESA ed CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 2/D 76123 ANDRIA presso il difensore avv. TERMINE TERESA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2051, e/o, in subordine ex art. 2043 c.c., o ad altro titolo per qualsivoglia altra causa di legge, della convenuta nella causazione degli eventi in questione, come in atti rappresentati;
CP_1 to, condannare la al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore di cui CP_1
Euro 13.800,00 per le opere di ripristino occorse ed Euro 10.305,00 quale danno patrimoniale derivante dal mancato utilizzo del locale e l'annullamento della serata tra il 25 e 26 novembre 2021, per un totale di Euro 24.105,00, o nella diversa misura che verrà determinata dal Giudice, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto all'adempimento. In via istruttoria: pagina 1 di 6 - ammettere CTU al fine di accertare la natura, le cause delle infiltrazioni, i danni subiti dal locale gestito dell'esponente, ed il loro ammontare, anche con riferimento al mancato godimento del bene e con ogni riserva di merito ed istruttoria. In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi della presente procedura, oltre spese generali al 15% e c.p.a.“.
Alla prima udienza, dopo aver constatato la regolarità della notifica, il giudice dichiarava la contumacia di e concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. CP_1 CP_1
183 sesto comma c.p.c.
Nelle more dei predetti termini, si costituiva in giudizio che così concludeva:” -IN CP_1
VIA PRELIMINARE E NEL RITO: -accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società convenuta e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda attorea;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: nell'ipotesi in cui l?ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere fondata l'eccezione preliminare, assorbente ed in rito:
-accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di parte attrice e per l'effetto rigettare la domanda poiché infondata in fatto e diritto;
-condannare, altresì, l'attrice al pagamento integrale delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. IN ESTREMO SUBORDINE:
-in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, si chiede che la somma di € 7.500,00 corrisposta dalla venga detratta dal risarcimento del danno eventualmente riconosciuto in suo CP_2 favore.”
All'udienza del 9 ottobre 2023 il giudice ammetteva CTU tecnica, con nomina dell' ing. Per_1
al fine di accertare: “ le cause dell'allagamento del 25 novembre 2021 nei locali dell'attrice, e
[...]
i conseguenti danni quantificando gli stessi, anche con riferimento al mancato godimento del bene;
2. nonché accerti i rimedi necessari e le opere di ripristino e quantifichi i relativi costi”.
3. Invita il CTU a tentare il tentativo di conciliazione”.
Depositata la CTU, il giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attrice, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, e a tale udienza tratteneva in decisione concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta rilevato che l'attrice avrebbe dovuto chiamare in giudizio la proprietaria dell'immobile e non la conduttrice. Tale eccezione risulta infondata alla luce della CTU e dell'istruttoria svolta. Per costante giurisprudenza di legittimità e di merito il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile in via esclusiva ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti, grava invece sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altri parti del bene locato, principio confermato da una recente pronuncia del Tribunale di pagina 2 di 6 Roma (sez. VII, 12/03/2020, n.5114), con la quale si afferma che, in materia di locazione, relativamente ai danni derivanti da un evento dannoso originato all'interno dell'immobile, sussiste la responsabilità del conduttore se l'evento deriva da altre parti dell'immobile o da accessori, che cadono nella sua sfera di disponibilità, così come è stato accertato nel caso di specie.
Andando al merito, parte attrice lamenta che in data 25 Novembre 2021, l'interno del locale
“ , ed in particolare le zone bagni e bar, sono state interessate di una copiosa infiltrazione Pt_1
d'acqua attraverso il soffitto ed il controsoffitto, causando il corto circuito dell'impianto elettrico, con relativo danno alle luci, nonché il rigonfiamento di tutta l'area interessata, comportando anche la chiusura del locale nella notte tra il 25 ed il 26 novembre 2021, pertanto chiede il risarcimento di tutti i danni subiti.
L'infiltrazione d'acqua del 25.11.21 nei locali dell'attrice risulta confermata dalla relazione di intervento della società AG Termoidraulica e dai relativi allegati fotografici (doc. 1), incaricata dalla proprietà dell'immobile di effettuare un sopraluogo nell'imminenza dell'accaduto, e dal teste di parte attrice sig. che all'udienza del 12.09.24 così affermava: “ risponde Testimone_1 sui capitoli della memoria n.2 di parte attrice:
1) Vero che in data 25 novembre 2021 intorno alle ore 22 venivo informato dal Sig. di Persona_2 una copiosa perdita d'acqua nei locali della Discoteca Volt sottostanti il locale Tom;
RISPOSTA: CONFERMO LA CIRCOSTANZA ANCHE SE NON RICORDO LA DATA PRECISA.
2) Vero che verificavo che la perdita proveniva dalle tubature della zona corrispondente al bancone del bar del locale Tom;
RISPOSTA: RICORDO CHE A SEGUITO DELLA RICHIESTA E' STATA FATTA UN'ISPEZIONE DA ME E ALTRE PERSONE E MI SEMBRA DI RICORDARE CHE VI FOSSE IL SIG.ANGELICA ABBIAMO ESAMINATO LE PEDANE SOTTO IL BANCONE DEL BAR E IN QUEL MOMENTO NON VI ERA NULLA E NON SI VEDEVA ALCUN PERDITA.
3) Vero che verificavo che gli scarichi della zona corrispondente al bancone del bar del locale Tom erano intasati;
RISPOSTA:IN SEGUITO ABBIAMO ISPEZIONATO CON UN TUBO INSERENDOLO ALL'INTERNO DELLA TUBAZIONE MA NON ABBIAMO CAPITO DA DOVE PROVENISSE L'INFILTRAZIONE. ADR: RICORDO CHE IN QUELL'OCCASIONE DI ESSERE ANDATO NEI LOCALI DELLA VOLT ED AVERE VERIFICATO CHE DAL TETTO VI ERANO DELLE PERDITE DI ACQUA MI SEMBRA IN PROSSIMITA' DEI LORO ANTIBAGNI/BAGNI, NON POSSO DIRE CON PRECISIONE SE LA PERDITA CORRISPONDESSE ALLA POSIZIONE DEL BANCONE BAR DI TOM.
4) Vero che provvedevo immediatamente con una canna dell'acqua a disostruire gli scarichi in questione e ne informavo il Sig. Persona_2
RISPOSTA: CONFERMO COME HO GIA' DETTO DI ESSERMI ADOPERATO CON LA CANNA E PRECISO CHE LA CANNA ERA A SECCO. PRECISO CHE IL SIG. ERA Per_2
PRESENTE.”
Sulle cause delle infiltrazioni di cui è causa, il CTU nominato ing. , depositata la Per_1 perizia concludeva:” Per tutto quanto analizzato in sede di sopralluogo e dall'analisi delle
pagina 3 di 6 documentazioni in atti, a parere del CTU, la causa dell'infiltrazione del 25/11/2021 è da ricondurre con certezza ad una importante perdita d'acqua avvenuta dalle tubazioni di scarico del bancone del bar di piano terra, posizionate sotto la pedana, ad oggi modificate. L'infiltrazione ha determinato l'ammaloramento di parte consistente del controsoffitto in cartongesso nella zona individuata nella planimetria precedente (circa 50 mq) oltre che un corto circuito dell'impianto elettrico generale del locale, compromettendo certamente la possibilità di svolgimento della attività di discoteca, per la serata del 25/11/2021. Per quanto concerne la quantificazione dei danni prodotti, il CTU precisa che relativamente alle opere edili ed elettriche di rimessa in pristino ha esaminato le fatture in atti ricorrente, ove sono indicate e contabilizzate le opere di ripristino effettuate in riferimento al controsoffitto e all'impianto elettrico;
rispetto alle quali darà un giudizio di compatibilità rispetto ai lavori ritenuti necessari alla risposta n.
2. Per quanto concerne il mancato godimento del bene, relativo all'annullamento della serata del 25/11/2024, il CTU precisa che trattasi di argomento relativo all'analisi di bilancio aziendale, estraneo alle competenze specifiche del CTU medesimo;
rispetto a ciò il CTU può tuttavia dare indicazione circa la licenza di esercizio che prevede la presenza massima di 150 persone nel locale.”. Infine, stimava i costi di ripristino dei locali in € 12.545,00 da detrarre la somma di €7.500,00 corrisposta da ente assicurativo della convenuta. Controparte_3
Alle medesime conclusioni sulle origini e cause delle infiltrazioni era giunta la società AG Termoidraulica, che in seguito all'intervento su incarico dalla proprietà dell'immobile, aveva accertato come la causa della perdita d'acqua verificatasi fosse riconducibile all'intasamento degli scarichi del bancone bar del locale “Tom”, gestito dalla società situato al CP_1 piano superiore rispetto i locali gestiti dalla Pt_1
Inoltre, si rileva che durante il sopraluogo da parte di AG Termoidraulica, come risulta dalla perizia peraltro accompagnata da rilievi fotografici che mostrano le condizioni delle tubature, erano presenti non solo la proprietà del locale “Tom” ma anche gli stessi periti Contr dell'assicurazione che avendo avuto modo di verificare l'effettiva causa del sinistro, hanno provveduto a risarcire il danno versando all'attrice la somma di €7.500,00.
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, apparendo dette conclusioni e i chiarimenti formulati, fondati su motivazioni congrue e convincenti e non contrastate dalle contrapposte difese in modo efficace, infine i valori espressi dalla CTU si considerano aggiornati al momento del deposito della stessa relazione (11.04.24) e da tale data decorrono gli interessi.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per essere stata costretta l'attrice a chiudere il locale nella serata del 25 novembre 2021, questo giudice rileva che la documentazione prodotta dalle parti non può essere ritenuta idonea in quanto insufficiente ad accogliere la quantificazione dalla stessa effettuata. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità il danno per l'indisponibilità dell'immobile, a causa di infiltrazioni di acqua, può definirsi in re ipsa, discendendo dalla mancata libera disponibilità del bene, e dalla impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile (Cass.Civ. ordinanza n.21835/2020). Inoltre, nel caso di attività commerciale” I danni derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale per loro stessa natura evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione. Ciò non di meno, spetta pagina 4 di 6 all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati”. (Cassazione con ordinanza 3 novembre 2021, n. 31251). Pertanto, ritenuta in ogni caso fondata la domanda, il giudice sarà tenuto ad effettuare una valutazione equitativa che si reputa di quantificare nella somma di € 5.00,00 tenuto conto della capienza del locale (150 persone) e del giorno infrasettimanale.
La fattispecie oggetto di causa va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., come responsabilità da cosa in custodia, atteso che l'evento lesivo, ossia il fenomeno di infiltrazioni, è stato determinato dall'intasamento degli scarichi del bancone bar del locale “Tom”, oggetto di custodia da parte di poiché pacificamente di proprietà e comunque ad uso ed a CP_1 beneficio di quest'ultima. A tal proposito si richiama una recente decisione della Corte di Cassazione, ordinanza n. 25018 in data 09/11/2020 che così statuisce: “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dall'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (Cass. 2477/2018; Cass. 2563/2007). Il criterio di imputazione della responsabilità ha – dunque – carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione – da parte dell'attore – del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria”.
Pertanto, sarà tenuta al pagamento della complessiva somma pari ad € 10.045,00, CP_1 oltre interessi legali dalla data del 11.04.24 per €5.045,00 e dal 25.11.21 per la somma di
€5.000,00, al saldo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
A norma dell'art.91 cpc, le spese della presente Causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il DM 147 del 2022, sulla base dello scaglione e dei valori medi, tenuto conto del liquidato e dell'attività svolta. Le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la responsabilità di nella causazione dell' evento dannoso de quo;
CP_1
-condanna a pagare all'attrice la complessiva somma di euro € 10.045,00, oltre CP_1 interessi come indicati in motivazione;
-condanna altresì a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 CP_1 per spese, €5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a.
- le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del convenuto. pagina 5 di 6 Milano, 17 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2828/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NADELREICH YURI e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MAGNONI STEFANO ( ) PIAZZA CASTELLO N. 26 20121 MILANO , C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO 26 20121 MILANO presso il difensore avv. NADELREICH YURI
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERMINE TERESA ed CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 2/D 76123 ANDRIA presso il difensore avv. TERMINE TERESA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2051, e/o, in subordine ex art. 2043 c.c., o ad altro titolo per qualsivoglia altra causa di legge, della convenuta nella causazione degli eventi in questione, come in atti rappresentati;
CP_1 to, condannare la al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore di cui CP_1
Euro 13.800,00 per le opere di ripristino occorse ed Euro 10.305,00 quale danno patrimoniale derivante dal mancato utilizzo del locale e l'annullamento della serata tra il 25 e 26 novembre 2021, per un totale di Euro 24.105,00, o nella diversa misura che verrà determinata dal Giudice, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto all'adempimento. In via istruttoria: pagina 1 di 6 - ammettere CTU al fine di accertare la natura, le cause delle infiltrazioni, i danni subiti dal locale gestito dell'esponente, ed il loro ammontare, anche con riferimento al mancato godimento del bene e con ogni riserva di merito ed istruttoria. In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi della presente procedura, oltre spese generali al 15% e c.p.a.“.
Alla prima udienza, dopo aver constatato la regolarità della notifica, il giudice dichiarava la contumacia di e concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. CP_1 CP_1
183 sesto comma c.p.c.
Nelle more dei predetti termini, si costituiva in giudizio che così concludeva:” -IN CP_1
VIA PRELIMINARE E NEL RITO: -accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società convenuta e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda attorea;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: nell'ipotesi in cui l?ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere fondata l'eccezione preliminare, assorbente ed in rito:
-accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di parte attrice e per l'effetto rigettare la domanda poiché infondata in fatto e diritto;
-condannare, altresì, l'attrice al pagamento integrale delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. IN ESTREMO SUBORDINE:
-in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, si chiede che la somma di € 7.500,00 corrisposta dalla venga detratta dal risarcimento del danno eventualmente riconosciuto in suo CP_2 favore.”
All'udienza del 9 ottobre 2023 il giudice ammetteva CTU tecnica, con nomina dell' ing. Per_1
al fine di accertare: “ le cause dell'allagamento del 25 novembre 2021 nei locali dell'attrice, e
[...]
i conseguenti danni quantificando gli stessi, anche con riferimento al mancato godimento del bene;
2. nonché accerti i rimedi necessari e le opere di ripristino e quantifichi i relativi costi”.
3. Invita il CTU a tentare il tentativo di conciliazione”.
Depositata la CTU, il giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attrice, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, e a tale udienza tratteneva in decisione concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta rilevato che l'attrice avrebbe dovuto chiamare in giudizio la proprietaria dell'immobile e non la conduttrice. Tale eccezione risulta infondata alla luce della CTU e dell'istruttoria svolta. Per costante giurisprudenza di legittimità e di merito il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile in via esclusiva ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti, grava invece sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altri parti del bene locato, principio confermato da una recente pronuncia del Tribunale di pagina 2 di 6 Roma (sez. VII, 12/03/2020, n.5114), con la quale si afferma che, in materia di locazione, relativamente ai danni derivanti da un evento dannoso originato all'interno dell'immobile, sussiste la responsabilità del conduttore se l'evento deriva da altre parti dell'immobile o da accessori, che cadono nella sua sfera di disponibilità, così come è stato accertato nel caso di specie.
Andando al merito, parte attrice lamenta che in data 25 Novembre 2021, l'interno del locale
“ , ed in particolare le zone bagni e bar, sono state interessate di una copiosa infiltrazione Pt_1
d'acqua attraverso il soffitto ed il controsoffitto, causando il corto circuito dell'impianto elettrico, con relativo danno alle luci, nonché il rigonfiamento di tutta l'area interessata, comportando anche la chiusura del locale nella notte tra il 25 ed il 26 novembre 2021, pertanto chiede il risarcimento di tutti i danni subiti.
L'infiltrazione d'acqua del 25.11.21 nei locali dell'attrice risulta confermata dalla relazione di intervento della società AG Termoidraulica e dai relativi allegati fotografici (doc. 1), incaricata dalla proprietà dell'immobile di effettuare un sopraluogo nell'imminenza dell'accaduto, e dal teste di parte attrice sig. che all'udienza del 12.09.24 così affermava: “ risponde Testimone_1 sui capitoli della memoria n.2 di parte attrice:
1) Vero che in data 25 novembre 2021 intorno alle ore 22 venivo informato dal Sig. di Persona_2 una copiosa perdita d'acqua nei locali della Discoteca Volt sottostanti il locale Tom;
RISPOSTA: CONFERMO LA CIRCOSTANZA ANCHE SE NON RICORDO LA DATA PRECISA.
2) Vero che verificavo che la perdita proveniva dalle tubature della zona corrispondente al bancone del bar del locale Tom;
RISPOSTA: RICORDO CHE A SEGUITO DELLA RICHIESTA E' STATA FATTA UN'ISPEZIONE DA ME E ALTRE PERSONE E MI SEMBRA DI RICORDARE CHE VI FOSSE IL SIG.ANGELICA ABBIAMO ESAMINATO LE PEDANE SOTTO IL BANCONE DEL BAR E IN QUEL MOMENTO NON VI ERA NULLA E NON SI VEDEVA ALCUN PERDITA.
3) Vero che verificavo che gli scarichi della zona corrispondente al bancone del bar del locale Tom erano intasati;
RISPOSTA:IN SEGUITO ABBIAMO ISPEZIONATO CON UN TUBO INSERENDOLO ALL'INTERNO DELLA TUBAZIONE MA NON ABBIAMO CAPITO DA DOVE PROVENISSE L'INFILTRAZIONE. ADR: RICORDO CHE IN QUELL'OCCASIONE DI ESSERE ANDATO NEI LOCALI DELLA VOLT ED AVERE VERIFICATO CHE DAL TETTO VI ERANO DELLE PERDITE DI ACQUA MI SEMBRA IN PROSSIMITA' DEI LORO ANTIBAGNI/BAGNI, NON POSSO DIRE CON PRECISIONE SE LA PERDITA CORRISPONDESSE ALLA POSIZIONE DEL BANCONE BAR DI TOM.
4) Vero che provvedevo immediatamente con una canna dell'acqua a disostruire gli scarichi in questione e ne informavo il Sig. Persona_2
RISPOSTA: CONFERMO COME HO GIA' DETTO DI ESSERMI ADOPERATO CON LA CANNA E PRECISO CHE LA CANNA ERA A SECCO. PRECISO CHE IL SIG. ERA Per_2
PRESENTE.”
Sulle cause delle infiltrazioni di cui è causa, il CTU nominato ing. , depositata la Per_1 perizia concludeva:” Per tutto quanto analizzato in sede di sopralluogo e dall'analisi delle
pagina 3 di 6 documentazioni in atti, a parere del CTU, la causa dell'infiltrazione del 25/11/2021 è da ricondurre con certezza ad una importante perdita d'acqua avvenuta dalle tubazioni di scarico del bancone del bar di piano terra, posizionate sotto la pedana, ad oggi modificate. L'infiltrazione ha determinato l'ammaloramento di parte consistente del controsoffitto in cartongesso nella zona individuata nella planimetria precedente (circa 50 mq) oltre che un corto circuito dell'impianto elettrico generale del locale, compromettendo certamente la possibilità di svolgimento della attività di discoteca, per la serata del 25/11/2021. Per quanto concerne la quantificazione dei danni prodotti, il CTU precisa che relativamente alle opere edili ed elettriche di rimessa in pristino ha esaminato le fatture in atti ricorrente, ove sono indicate e contabilizzate le opere di ripristino effettuate in riferimento al controsoffitto e all'impianto elettrico;
rispetto alle quali darà un giudizio di compatibilità rispetto ai lavori ritenuti necessari alla risposta n.
2. Per quanto concerne il mancato godimento del bene, relativo all'annullamento della serata del 25/11/2024, il CTU precisa che trattasi di argomento relativo all'analisi di bilancio aziendale, estraneo alle competenze specifiche del CTU medesimo;
rispetto a ciò il CTU può tuttavia dare indicazione circa la licenza di esercizio che prevede la presenza massima di 150 persone nel locale.”. Infine, stimava i costi di ripristino dei locali in € 12.545,00 da detrarre la somma di €7.500,00 corrisposta da ente assicurativo della convenuta. Controparte_3
Alle medesime conclusioni sulle origini e cause delle infiltrazioni era giunta la società AG Termoidraulica, che in seguito all'intervento su incarico dalla proprietà dell'immobile, aveva accertato come la causa della perdita d'acqua verificatasi fosse riconducibile all'intasamento degli scarichi del bancone bar del locale “Tom”, gestito dalla società situato al CP_1 piano superiore rispetto i locali gestiti dalla Pt_1
Inoltre, si rileva che durante il sopraluogo da parte di AG Termoidraulica, come risulta dalla perizia peraltro accompagnata da rilievi fotografici che mostrano le condizioni delle tubature, erano presenti non solo la proprietà del locale “Tom” ma anche gli stessi periti Contr dell'assicurazione che avendo avuto modo di verificare l'effettiva causa del sinistro, hanno provveduto a risarcire il danno versando all'attrice la somma di €7.500,00.
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, apparendo dette conclusioni e i chiarimenti formulati, fondati su motivazioni congrue e convincenti e non contrastate dalle contrapposte difese in modo efficace, infine i valori espressi dalla CTU si considerano aggiornati al momento del deposito della stessa relazione (11.04.24) e da tale data decorrono gli interessi.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per essere stata costretta l'attrice a chiudere il locale nella serata del 25 novembre 2021, questo giudice rileva che la documentazione prodotta dalle parti non può essere ritenuta idonea in quanto insufficiente ad accogliere la quantificazione dalla stessa effettuata. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità il danno per l'indisponibilità dell'immobile, a causa di infiltrazioni di acqua, può definirsi in re ipsa, discendendo dalla mancata libera disponibilità del bene, e dalla impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile (Cass.Civ. ordinanza n.21835/2020). Inoltre, nel caso di attività commerciale” I danni derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale per loro stessa natura evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione. Ciò non di meno, spetta pagina 4 di 6 all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati”. (Cassazione con ordinanza 3 novembre 2021, n. 31251). Pertanto, ritenuta in ogni caso fondata la domanda, il giudice sarà tenuto ad effettuare una valutazione equitativa che si reputa di quantificare nella somma di € 5.00,00 tenuto conto della capienza del locale (150 persone) e del giorno infrasettimanale.
La fattispecie oggetto di causa va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., come responsabilità da cosa in custodia, atteso che l'evento lesivo, ossia il fenomeno di infiltrazioni, è stato determinato dall'intasamento degli scarichi del bancone bar del locale “Tom”, oggetto di custodia da parte di poiché pacificamente di proprietà e comunque ad uso ed a CP_1 beneficio di quest'ultima. A tal proposito si richiama una recente decisione della Corte di Cassazione, ordinanza n. 25018 in data 09/11/2020 che così statuisce: “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dall'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (Cass. 2477/2018; Cass. 2563/2007). Il criterio di imputazione della responsabilità ha – dunque – carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione – da parte dell'attore – del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria”.
Pertanto, sarà tenuta al pagamento della complessiva somma pari ad € 10.045,00, CP_1 oltre interessi legali dalla data del 11.04.24 per €5.045,00 e dal 25.11.21 per la somma di
€5.000,00, al saldo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
A norma dell'art.91 cpc, le spese della presente Causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il DM 147 del 2022, sulla base dello scaglione e dei valori medi, tenuto conto del liquidato e dell'attività svolta. Le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la responsabilità di nella causazione dell' evento dannoso de quo;
CP_1
-condanna a pagare all'attrice la complessiva somma di euro € 10.045,00, oltre CP_1 interessi come indicati in motivazione;
-condanna altresì a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 CP_1 per spese, €5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a.
- le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del convenuto. pagina 5 di 6 Milano, 17 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
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