Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/06/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce
Sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Manco e Viola Manco, Parte_1
ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Paola Catalano, resistente;
oggetto: risarcimento danni, altre ipotesi
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 8.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, dipendente dell' Pt_2 con mansioni di infermiere e in servizio presso l'ospedale di Casarano, deducendo di aver
[...] prestato attività lavorativa “osservando un orario superiore alle 6 ore, atteso che la gran parte dei turni lavorativi dello stesso erano così disposti: mattina 7:00-14:15; pomeriggio 14.00–
21:15; notte 21.00-7:15”, senza usufruire del servizio mensa, mai approntato dall'azienda convenuta;
facendo leva sulle previsioni negoziali di cui agli art. 27, co. 4 del CCNL 21.5.2018 comparto sanità, 29 del CCNL integrativo del 20.9.2001, 4 del CCNL 31.7.2009 comparto sanità, nonché sulle previsioni di cui all'art. 8, D. Lgs. n. 66/2003, secondo cui “1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”; asserendo, su tali basi, di avere diritto alla
L' costituitasi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1
concludendo per il rigetto della domanda.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come in parte già anticipato, norma di riferimento è l'art. 29 ( ) del CCNL Per_1 integrativo del 20.9.2001, alla cui stregua: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del
DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Come specificato nel ricorso introduttivo, la previsione in parola è stata, poi, modificata dall'art. 4 ( ) del CCNL del 31.07.2009 (comparto sanità), secondo cui: “1. Le aziende, Per_1
in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”.
Sulla scorta di quanto, in maniera convincente, già evidenziato dal Tribunale di Bari (cfr. sentenza n. 3119 del 17.9.2024, qui da intendere integralmente richiamata e condivisa anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) in relazione ad una similare vicenda litigiosa:
“Il punto di partenza per l'esame della questione è rappresentato dall'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza, secondo cui non sussiste alcun obbligo di istituzione del servizio mensa.
Come ha affermato la Cassazione con le sentenze 2.10.2012, n. 16736, e 8.11.2013, n.
25192, la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili.
La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del
2001 per il personale del comparto sanità, vale a dire con la clausola "le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive" - le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68 d.p.r. n. 384 del 1990.
In particolare:
- Cass. 16736/12 ha precisato: "lo conferma altresì la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art. 33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata";
- Cass. 25192/13 ha ribadito che è condivisibile l'interpretazione dell'art. 29 del CCNL
20.9.2001, in base alla quale, in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili. Erano, dunque, le menzionate norme di legge che configuravano per i lavoratori della sanità un diritto alla mensa come servizio oppure monetizzabile in via sostitutiva, dato che l'art. 33 d.p.r. 270/87, al primo comma, con dicitura chiaramente diversa nel contenuto e nell'impostazione, sanciva: "hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario", mentre l'art. 68
d.p.r. 384/90, operando di conserva, regolava nel dettaglio il costo del singolo pasto.
Le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti dell'effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti - si ribadisce - un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine "possono" e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato”.
In relazione a quanto dappresso specificato, nell'ambito dell'ampio margine di valutazione che viene in rilievo, risulta pacificamente (né, sotto tale profilo, la parte ricorrente ha, significativamente, dedotto o chiesto di dimostrare l'eventuale esistenza di un regolamento aziendale utile a istituire e/o a disciplinare il servizio che viene in rilievo) che l' Parte_2
non abbia giammai istituito le mense di servizio, né abbia, in alternativa ad esse, approntato modalità sostitutiva per garantirle al proprio personale.
Tale mancata istituzione può, inoltre, essere legittimamente condotta ad una scelta organizzativa dell'azienda, che, oltre a non essere in questa sede sindacabile, appare in ogni caso coerente con la carenza di risorse disponibili e con la situazione finanziaria in disavanzo documentate dalle risultanze delle rendicontazioni trimestrali versate in atti.
A fronte di quanto sin qui rilevato, vi è poi da aggiungere che, al contrario di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, le previsioni di cui ai commi 2 e 4 dell'anzidetto art. 29
(secondo cui, rispettivamente, “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario” e “Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000”), non possono di per sé valere a fondare il diritto alla mensa, cui si correla la tutela risarcitoria azionata, laddove le stesse, in ogni caso, postulano che l'azienda interessata, come espressamente richiesto dal comma primo che le precede, abbia preventivamente deciso (come detto, nei limiti di compatibilità con le risorse disponibili) di apprestare il servizio mensa o di assicurare l'esercizio del relativo diritto con modalità sostitutive.
Né vi è modo di addivenire ad una diversa conclusione facendo riferimento al disposto di cui all'art. 27 del CCNL 21.5.2018 (correlato all'art. 8, co. 2, D. Lgs. n. 66/2003), laddove la previsione in parola si limita ad assicurare il diritto alla pausa nel caso in cui la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le sei ore, senza al contempo prevedere un correlato diritto alla mensa (la cui consumazione all'interno della pausa è, peraltro, significativamente indicata in termini di mera eventualità), se non in rapporto alla disciplina risultante dalle previsioni negoziali dappresso virgolettate, che, come detto, ne subordinano l'esercizio ad una determinazione assunta in tal senso dall'azienda datrice.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, da rigettare.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce - giudice monocratico del lavoro - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
in data 8.5.2024, nei confronti di così provvede: rigetta la domanda attorea;
CP_1
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in euro 1.350,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15% ed accessori nella misura di legge.
Lecce, il 7 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma