TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/12/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona della G.i. Dott.ssa DE IP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1034 del 2023 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da
( ), nato ad [...] il [...], ivi residente nella Parte_1 C.F._1
c.da Molinello n. 200/A, rappresentato e difeso dall'avv. Natale Di Martino, come da procura in atti
Opponente
Contro
con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già e per essa - giusta procura in data P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, Persona_1 registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: DOC.
2 - la mandataria
[...] rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino Controparte_2 come da procura in atti
Opposto
ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva formale Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 201/2023 emesso dal Tribunale di Trapani in data
03.04.2023, depositato il 04.04.2023, nel giudizio portante il n. 515/2023 RG su ricorso della CP
, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.693,73, oltre interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo sino al soddisfo, per le causali di cui al ricorso, oltre le spese della procedura liquidati in € 567,00 per onorari di avvocato ed € 145,50 per spese vive, oltre IVA e CPA e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge..
Si deduceva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito, affermandosi che nessun contratto era stato concluso dall'opponente né con la
Banca Monte dei Paschi di Siena né con la , negandosi la sussistenza di alcun Parte_2 rapporto;
si eccepiva, sempre in via preliminare, l'estinzione del credito per prescrizione, negandosi aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento;
nel merito deduceva l'irrilevanza, ai fini probatori, della certificazione ex art. 50 TUB allegata nel fascicolo monitorio, nonché l'illegittimità del tasso di interessi applicato al contratto di apertura di
1 credito su conto corrente per superamento del tasso soglia, di tal chè se ne chiedeva la declaratoria di nullità, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l' opposto, contestando le argomentazioni dedotte CP_3 dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Istruita la causa con sola produzione documentale, all'udienza del 09.07.2025 veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. (ante riforma).
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Il debitore ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva da parte dell'Istituto opposto, nonché la carenza di procura alle liti.
Dalla documentazione versata in atti, sia nel giudizio monitorio sia nella fase di merito, risulta, di contro, la piena legittimazione da parte di in relazione, in primis, alla CP_1 sussistenza della procura alle liti;
con riferimento, di poi, alla titolarità del rapporto di credito, si rileva l'effettiva comunicazione dell'avvenuta cessione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena allo stesso opponente (doc. 7 prod. parte opposta); Parte_1 non può non riconoscersi, al riguardo, valore confessorio al documento denominato
Proposta di sistemazione della posizione (doc.10 prod. parte opposta) a firma dello stesso in cui lo stesso conferma l'esistenza del rapporto facente capo prima a Banca Pt_1
AntonVeneta poi BMPS, chiedendosi l'approvazione di una proposta transattiva a saldo e stralcio del dedotto rapporto debitorio;
tale dichiarazione conferma, unitamente agli altri elementi documentali, la contraddittorietà con le contestazioni proposte in ordine all'esistenza del rapporto creditorio, che devono, pertanto, essere disattese, a fronte dell'evidente e comprovata conoscenza di parte opponente sia del rapporto debitorio in essere – menzionato nel suo preciso ammontare – sia dell'obbligo attuale dello stesso nei confronti dell'Istituto di credito cedente. Pt_1
In ordine alle ulteriori contestazioni di merito, si osserva.
E' utile ricordare, in termini generali, come l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel corso del quale il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito.
In tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore- opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n. 6421).
Inoltre, se per un verso, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634
c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo
2 non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione.
La verifica dell'ammissibilità del suddetto giudizio di opposizione, in quanto diretta ad evitare la violazione dell'eventuale giudicato interno, che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella dell'inefficacia del decreto opposto.
A tal fine, incombe sull'opponente l'onere della prova, per consentire al Giudice di controllare in limine la tempestività dell'opposizione o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività. Al riguardo, va rilevato che l'esame sul rispetto dei termini spetta soltanto ed esclusivamente al Giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti, e dunque sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 4762/1983).
Accertata, ex officio, la ritualità e la tempestività dell'opposizione proposta, nel merito la domanda proposta non può trovare accoglimento.
E' appena il caso di ricordare come, nel giudizio di opposizione a d.i., anche allorquando si abbiano ad oggetto rapporti bancari, rimane fermo il principio generale in tema di onere della prova, secondo cui il creditore opposto, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, che dovrà fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento così come della irregolarità delle pattuizioni, come lamentato.
Qualora nella fase di opposizione l'ammontare del credito della banca venga documentato tramite la produzione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente intrattenuto tra le parti - ovvero del contratto in essere e della documentazione bancaria - e i tassi di interesse o le condizioni contrattuali siano stati oggetto di contestazioni di carattere generico, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nell'ambito del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione, secondo il quale deve distinguersi tra l'estratto di saldaconto (ora estratto conto certificato ex art. 50 TUB), la cui efficacia probatoria è limitata al procedimento monitorio e non si estende al successivo giudizio di opposizione e, in generale, agli ordinari giudizi di cognizione, e l'ordinario estratto conto – che riporta le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, ed assume una relativa incontestabilità dopo un certo periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista – idoneo a fungere da prova anche nella fase dell'opposizione (Cass.S.U., n.
6707/1994; n. 2751/2002; n. 12233/2003; n. 11749/2006).
Ne discende che, una volta fornita dalla banca, tramite la produzione della documentazione relativa al rapporto contrattuale, la prova dell'ammontare del proprio credito nella fase dell'opposizione, – di cui peraltro il debitore ha dimostrato aver avuto conoscenza nella medesima richiesta di definizione stragiudiziale della posizione in sofferenza – costituisce eventuale onere del debitore effettuare puntuali e specifiche contestazioni in relazione alla parte di somma ritenuta non dovuta.
3 L'opponente, peraltro, si è limitato ad effettuare rilievi generici, omettendo di muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione a singole poste dalle quali discenderebbe il saldo finale, cosicché il credito della banca può ritenersi accertato.
Ciò in quanto, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, le generiche contestazioni, dedotte da parte opponente non possono che essere considerate del tutto insufficienti a fondare l'opposizione (così Tribunale di Napoli, sent. n.
4082 del 31.03.2016), laddove la Banca creditrice abbia assolto l'onus probandi, dimostrando la sussistenza e la legittimità del credito vantato, come accaduto nella fattispecie in esame.
E' appena il caso di rilevare, infatti, come a fronte delle richieste creditorie avanzate dall' già in sede monitoria, le contestazioni del correntista avrebbero dovuto CP_3 riguardato elementi precisi, specifici e puntuali riguardo le anomalie lamentate in ordine al rapporto contrattuale, indicandosi, anche mediante un raffronto matematico, in che termini l'illegittimità delle clausole contrattuali abbia inciso, negativamente, per il correntista, avuto riguardo al lamentato superamento del tasso soglia, e ciò anche in via indiziaria.
Né la richiesta di c.t.u., disattesa in giudizio, avrebbe potuto supplire alla carenza probatoria di parte opponente;
a tal riguardo è appena il caso di rilevare che il mancato accoglimento della richiesta istruttoria sul punto appare giustificata in considerazione dell'indubbia valenza esplorativa che la stessa avrebbe avuto alla luce della genericità dell'assunto difensivo, non potendo, d'altronde, solo in tal modo, supplirsi alla mancata idonea prova della presunta erroneità nel calcolo delle somme contestate, in assenza di alcun elemento utile ed idoneo a fondare le argomentazioni difensive effettuate in diritto.
Ciò in quanto lo strumento della CTU non può essere disposto per aggirare l'onere della prova che grava preliminarmente in capo alla parte opponente, come ricordato dalla giurisprudenza di merito assolutamente costante nell'affermare che la stessa c.t.u. non può essere disposta al fine di esonerare la parte opponente dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”(cfr. Tribunale di
Agrigento, 25 giugno 2019, n. 894)
Se, infatti, grava sulla banca, mediante la produzione di idonea documentazione,
l'onere di provare sia l'entità del credito sia la regolamentazione del rapporto contrattuale in essere fra le parti, - circostanza sussistente nel caso di specie - sulla parte opponente incombe l'onere di supportare la propria opposizione con l'indicazione di elementi probatori concreti, specifici e certi, dai quali, almeno anche in via sommaria e/o indiziaria, desumere l'erroneità dei conteggi eseguiti dalla Banca istante e l'illegittimità, in via derivata, della pretesa creditoria.
Avrebbe dovuto, quindi, quantomeno in fase iniziale e di opposizione, fornirsi adeguata prova documentale della natura del rapporto e delle reali posizioni di dare e avere
4 intercorrenti fra le parti, mediante la predisposizione, ad esempio, di un ricalcolo delle somme erroneamente corrisposte e/o comunque non dovute.
In difetto ed in assenza di alcun elemento idoneo, la c.t.u. contabile richiesta non poteva che essere disattesa, in ragione dell'evidente carattere esplorativo, strumentale, per ciò stesso, a supplire ad una carenza probatoria iniziale.
Il rigetto dell'opposizione comporta la necessaria conferma del d.i. opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno interamente poste a carico di parte attrice opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri forensi di cui al DM
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'attività processuale complessivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i.n. 201/2023 emesso Parte_1 dal Tribunale di Trapani in data 03.04.2023, depositato il 04.04.2023, nel giudizio portante il n. 515/2023 RG, che, per l'effetto, conferma;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della delle Controparte_1 spese della presente procedura che liquida in euro 1.450,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trapani, il giorno 03.12.2025
la Giudice
DE IP
5