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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/08/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. 181/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 181/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Saverio Molica,
Santa Durante e Annarita De Siena;
appellante
e
(C.F.: ) e CP_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo C.F._2
Gimigliano; appellati
e
Avv. (C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Luigi Combariati;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1300/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 17.07.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in totale riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Catanzaro n 1300/2018, accogliere le conclusioni già rassegnate ed integrate dal nel giudizio di primo grado e che qui di seguito Parte_1 si ritrascrivono: - in via preliminare dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di chiamata per i motivi in narrativa;
- nel merito: 1) Rigettare integralmente ogni domanda formulata dai signori e CP_1 Parte_2
, contro il , ai punti 1, 2 e 3 delle conclusioni contenute Parte_1 nell'atto di chiamata in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto sia in ordine all'an debeatur che relativamente al quantum debeatur per tutti i motivi esposti;
2)
Rigettare integralmente ogni domanda formulata dall'avvocato Controparte_2 contro il in quanto inammissibile oltre che del tutto infondata Parte_1 in fatto ed in diritto sia in ordine all'an debeatur che relativamente al quantum debeatur per i tutti motivi in narrativa 3) Riconoscere e dichiarare che nulla è dovuto dal in via diretta e/o a titolo di manleva per tutte le Parte_1 argomentazioni in narrativa;
4) in via gradata nella denegata ipotesi dovesse ritenere la tenutezza del comune alla corresponsione di somme, ridurre gli importi richiesti, previa rideterminazione e riconduzione delle stesse ad un più congruo e corretto importo. 5) in accoglimento dell'appello condannare le controparti, ciascuno per quanto ricevuto, a restituire quanto eventualmente pagato dal Pt_1 in esecuzione della sentenza, anche a titolo di spese e competenze maggiorato da interessi ed oneri successivi. 4)Condannare tutte le controparti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del Parte_1
, con le maggiorazioni di legge”.
[...]
Per e “Si chiede il rigetto dell'impugnazione con statuizione di CP_1 Pt_2 condanna del al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 Pt_1 cpc., a favore del sottoscritto che dichiara di averle anticipate”.
Per l'avv. “nel richiamare le deduzioni e conclusioni di cui ai propri CP_2 scritti difensivi precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di risposta del 26.5.2019 che qui riproduce: Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello: 1.- rigettare l'appello proposto dal e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza impugnata: 2.- con vittoria delle spese del giudizio”.
2 FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e CP_1 Pt_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 903/2010
[...] emesso dal Tribunale di Catanzaro il 27/28.10.2010, con il quale veniva ad essi ingiunto di pagare in favore dell'avv. la complessiva somma di Controparte_2 euro 64.646,26 ciascuno, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di onorari professionali maturati dal predetto legale per l'assistenza prestata in favore degli opponenti indagati nell'ambito del procedimento penale n. 1376/07
R.G.N.R. per presunti reati commessi nella loro qualità di pubblici ufficiali
(all'epoca in servizio presso la Polizia Municipale di ). Parte_1
A fondamento della spiegata opposizione deducevano l'insussistenza a loro carico di alcun obbligo di pagamento nei confronti del legale ingiungente, per essere al riguardo tenuto il dato che i fatti che avevano originato la Parte_1 instaurazione del procedimento penale a loro carico, ed in riferimento ai quali avevano ottenuto provvedimento di archiviazione, all'esito dello svolgimento delle indagini preliminari, si ricollegavano ad avvenimenti ed atti presuntivamente commessi nell'esercizio delle loro funzioni di dipendenti comunali. Per tale ragione chiedevano di chiamare in causa il sopra indicato terzo, ritenuto quale unico obbligato tenuto al pagamento delle somme richieste “quale obbligato diretto ovvero a titolo di garanzia e manleva”. In via del tutto subordinata instavano per l'accertamento della congruità della pretesa fatta valere con il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il creditore ingiungente il quale, nel contestare le avverse deduzioni in ordine alla correttezza dell'importo preteso, non si opponeva alla chiamata in causa del , cui estendeva la domanda di pagamento per l'ipotesi Parte_1 in cui fosse stata accertata e dichiarata la tenutezza dell'Amministrazione.
Autorizzata e regolarmente eseguita la chiamata in causa, l'ente pubblico locale, costituendosi in giudizio, escludeva la sussistenza dei presupposti per poter rivolgere nei suoi confronti alcuna richiesta di pagamento adducendo che, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.09.2000, non solo difettava, nel caso di specie, la preventiva comunicazione della nomina del difensore ai fini del comune gradimento e sussisteva conflitto di interessi fra i dipendenti e l'Amministrazione, ma perché riteneva altresì mancante una sentenza di assoluzione
3 e/o altro provvedimento equipollente, per poter validamente pretendere il pagamento dei compensi richiesti dal legale non potendosi considerare tale il decreto di archiviazione con cui era stato definito il procedimento penale n. 1376/07 RGNR che aveva riguardato gli opponenti. In subordine domandava la rideterminazione degli importi per come calcolati nella parcella vistata dal competente COA.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 1300/2018 il
Tribunale così statuiva: “Rigetta l'opposizione promossa da e Parte_2
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.903/2010 oggetto di CP_1 opposizione;
- Dichiara che il in persona del sindaco e legale Parte_1 rappresentante p.t. è tenuto a tenere indenne e di Parte_2 CP_1 quanto dovesse loro eventualmente essere richiesto quale conseguenza della presente statuizione;
- In accoglimento della domanda proposta dall'opposto condanna il in qualità a corrispondere all'Avv. Parte_1 [...] il complessivo importo di € 129.292,53 oltre interessi legali dal dovuto CP_2 all'effettivo soddisfo. - Condanna lo stesso ente pubblico locale alla refusione delle spese di giudizio che liquida in favore di e in Parte_2 CP_1 complessivi € 10.133,50, di cui € 283,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, iva e cpa dovuti, come per legge;
ed in favore dell'Avv. Controparte_2 in complessivi € 7.795,00 oltre al rimborso spese generali, iva e cpa dovuti, come per legge”.
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva, in primo luogo, congrui gli importi liquidati in quanto effettivamente corrispondenti alle singole attività prestate dal professionista e calcolati ai valori medi della tariffa applicabile, evidenziando che le parti si erano limitate a delle contestazioni generiche.
Quanto alla tenutezza del al pagamento, il Tribunale, dopo aver Pt_1 richiamato l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000, riteneva sussistenti tutte le condizioni richieste dalla predetta norma per l'esercizio del diritto al rimborso. In particolare, rilevava il giudice di prime cure che la condotta penalmente rilevante ascritta ai pubblici ufficiali e (artt. 81, 110, 314, 490, 61 n. 2 c.p.) rientrava Pt_2 CP_1 pienamente nei compiti tipici connotanti la funzione esercitata dagli opponenti e che non era configurabile alcun conflitto di interessi non essendo emersa alcuna mancanza relativa al compimento dei doveri d'ufficio né che il procedimento fosse scaturito da un contrasto tra la volontà del dipendente e quella dell'amministrazione di appartenenza;
che il decreto di archiviazione era da considerarsi del tutto
4 equipollente ad una sentenza di assoluzione;
che gli opponenti avevano assolto all'onere della preventiva comunicazione del legale all'ente attraverso le note del
30.03.2005 e 04.04.2005 con cui evidenziavano all'Ente l'esigenza di nominare un difensore di fiducia, dagli stessi indicato nella persona dell'avv. dal quale CP_2 farsi assistere e difendere nel procedimento penale intrapreso nei loro confronti;
che il non si era limitato a tenere una condotta passiva, ma con missiva del Pt_1
19.12.2008 aveva espressamente dichiarato “ancora una volta la propria disponibilità a procedere al rimborso delle spese legali richieste”, sia pur sottolineando di non potervi dare corso per “l'impossibilità di poter prendere in considerazione il rimborso di una somma che risulta venti volte superiore a quanto già rimborsato ad altri colleghi per lo stesso procedimento penale iniziato e concluso con lo stesso provvedimento”. Tale condotta, ad avviso del Tribunale, risolvendosi nella mera contestazione del quantum, dimostrava l'inequivoca adesione del alla scelta del difensore operata dai dipendenti e, in definitiva, Pt_1 il suo gradimento che, in base alla normativa sopra richiamata, poteva esprimersi anche per facta concludentia.
Il giudice di primo grado, infine, respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa e riteneva ammissibile la domanda di pagamento diretto avanzata dall'avv. sia pure in via gradata, nei confronti del CP_2 Pt_1
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
17.01.2019, il evidenziando in via preliminare che la Corte Parte_1
d'Appello con sentenza n. 610/2016 aveva confermato la sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 1868/2014 che aveva deciso un caso identico riguardante altri dipendenti coinvolti nello stesso procedimento penale, recependo le medesime eccezioni formulate dall'Ente nel giudizio in esame e precisamente la mancanza del
“comune gradimento”. Ciò premesso, con il primo motivo di impugnazione deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nella specie sussisteva il conflitto di interessi in quanto i capi di imputazione di cui all'avviso di conclusione delle indagini riguardavano il peculato in concorso e continuato, nonché la soppressione e l'occultamento di atti relativi al pubblico servizio, sicchè era evidente che la condotta contestata non fosse quella tipica del pubblico dipendente e che il servizio fosse solo l'occasione per la condotta medesima;
rilevava che per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale, non bastava il favorevole esito del procedimento giudiziario, occorrendo altresì, come
5 secondo e fondamentale presupposto, che il procedimento ai danni dell'interessato fosse stato promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, sicché non era sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisse mera occasione per il compimento degli atti che avevano dato origine al procedimento di responsabilità; che la norma di cui all'art 28 CCCNL del 2000 e del regolamento comunale non si applicava qualora la condotta fosse riferita ad un atto o ad un comportamento, come quello in discussione, che: a) di per sé costituiva una violazione dei doveri d'ufficio; b) fosse stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e 'in occasione' dello svolgimento del servizio e, dunque, non fosse riferibile all'Amministrazione; c) fosse potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione; l'atto compiuto in violazione dei doveri d'ufficio recideva infatti il nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, sempre necessario per l'assunzione da parte dell'amministrazione degli oneri di difesa sostenuti dal proprio dipendente;
in sostanza, il nesso di strumentalità tra adempimento del dovere e compimento dell'atto andava inteso nel senso che il pubblico dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quell'atto o quel fatto, che comunque doveva essere finalizzato alla tutela degli interessi dell'amministrazione, restando escluse tutte quelle condotte che fuoriuscivano dall'istituzionale svolgimento delle attività della pubblica amministrazione.
Aggiungeva l'appellante che in atti vi era la nota dell'Ente prot. 116408 del
22.12.2010 con la quale sia a parte opposta che a parte opponente, ben prima dell'instaurazione del giudizio, era stato comunicato che l'ente aveva richiesto un parere al Ministero e che quest'ultimo aveva escluso la possibilità di un rimborso per il caso in esame. Con il secondo motivo il lamentava l'erroneità della Pt_1 pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il gradimento dell'ente. Osservava, in proposito, che non era sufficiente sostenere che il Pt_1 sarebbe rimasto silente, poiché non sussistendo in capo all'Ente alcun onere di dissenso, al silenzio non poteva essere attribuito valore di accettazione o manifestazione di gradimento, e ciò perché la necessità di un preventivo gradimento, pur ritenuta dal giudice di prime cure, era strumentale all'interesse dell'Ente medesimo anche ai fini del quantum, eventualmente, debeatur e, poiché la spesa incideva negativamente sul bilancio pubblico, l'espressione di gradimento non poteva che essere espressa;
che la Corte d'Appello nella richiamata sentenza n.
6 610/2016, affrontando il tema del preventivo e comune gradimento, aveva statuito che “la scelta del legale deve essere concordata con l'ente; altrimenti detto, l'ente locale deve essere partecipe sin dal momento dell'incarico al difensore delle scelte inerenti il patrocinio” Si deve dunque “ escludere che il dipendente del comune possa avere diritto al rimborso delle spese di lite ove non abbia tempestivamente informato l'ente della necessità della sua difesa processuale e non abbia concordato con quest'ultimo la scelta del difensore”; che le note del 4.4.2005 e 30.3.2005, non riscontrate dal non costituivano prova di una preventiva comunicazione né Pt_1 ancor meno di un tacito gradimento dell'Ente; che l'informazione di garanzia, allegata da parte opposta al n. 68 faldone n. 7, era datata novembre 2004, mentre, al n. 25 e 32 erano indicizzati i verbali di S.I. degli opponenti, datati 25.3.2002, in detti atti l'avv. veniva già indicato quale difensore di fiducia e quindi Controparte_2 la nomina era antecedente la comunicazione al comune, dunque e CP_1 Pt_2 avevano comunicato il nominativo del legale, sul quale l'Ente non aveva espresso il gradimento, due anni dopo l'informazione di garanzia. Con un terzo motivo l'appellante denunciava la mancanza, nella specie, di una sentenza di assoluzione sottolineando che il procedimento era stato archiviato per insufficienza di prove.
Con un ulteriore motivo lamentava che il Giudice non avrebbe potuto condannare l'Ente a corrispondere somme non solo determinate unilateralmente ed abnormi, ma neppure corrisposte preventivamente dai soggetti. Ancora censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto la domanda di pagamento formulata nei confronti dell'Ente dall'avv. on avendo questi azione diretta nei confronti CP_2 del dal momento che l'obbligo di corrispondere le somme al difensore era Pt_1 in capo ai clienti e non in capo all'Ente, nonché nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa. Infine l'appellante riteneva la sentenza impugnata illogica e, comunque, errata nella parte in cui il giudice aveva ritenuto congrue le somme perché non contestate, avendo il in tutti gli atti Pt_1 del giudizio e più particolarmente in tutte le memorie ex art 183 c.p.c., puntualmente contestato la somma, la modalità di calcolo e lo stesso parere del COA. Sulla scorta dei predetti motivi, formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa depositata in data 28.05.2019 si costituiva l'avv. l quale CP_2 chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Si costituivano in data 20.06.2019 anche e CP_1 Parte_2 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
per l'ipotesi
7 di suo accoglimento, chiedevano che la Corte verificasse l'adeguatezza del compenso così come liquidato dal COA.
Con ordinanza del 20.11.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.11.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 25.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 26.03.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.07.2025 di rimessione della causa in decisione (così anticipando l'udienza del 24.02.2026).
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il primo motivo d'appello è fondato.
Appare opportuno prendere le mosse dalla lettera dell'art. 28 del c.c.n.l. del
Comparto Regioni e Autonomie Locali, applicabile nel caso di specie, che così dispone: “L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
L'interpretazione letterale della norma evidenzia in primis che la P.A. con la previsione di cui all'art. 28 cit. non è tenuta ad un rimborso delle spese legali, quanto piuttosto a tenere indenni da dette spese i funzionari che abbiano agito in nome e per conto dell'ente.
Perché la norma possa applicarsi, occorre, quindi, che sussista una vera e propria convergenza di interessi tra il lavoratore e la parte datoriale pubblica e dunque l'assenza del conflitto predicato dalla disposizione.
Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di notare, la disposizione
è strutturata, quindi, nel senso che l'obbligo del datore ha ad oggetto non già il
8 rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma piuttosto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un legale di comune gradimento (cfr. Cass. n. 6227/2009, ma anche, sul comune gradimento, Cass. n. 31324/2018, proprio con riguardo al 28 cit., e la più recente Cass. n. 40296/2021 relativa a diversa disposizione contrattuale, ma con contenuto analogo).
E' evidente che tale obbligo - di assunzione diretta della difesa - è subordinato, secondo quanto previsto dal citato art. 28, all'ulteriore condizione dell'assenza di conflitto di interessi, peraltro espressamente previsto quale presupposto nella norma innanzi ricordata, proprio perché l'assunzione diretta è imposta all'ente locale solo nei casi in cui attraverso la difesa legale del proprio dipendente l'ente tuteli anche se stesso (tant'è che - come anticipato - la ratio della previsione sta proprio nella tutela in casi di interessi convergenti del dipendente e della P.A.).
Insomma, l'operatività della disposizione contrattuale de qua richiede necessariamente l'assenza di un conflitto di interessi, da valutarsi ex ante, in armonia con l'insegnamento di Cass. n. 17874/2018 secondo cui “per quanto riguarda, poi, la pretesa di operare una verifica ex post della sussistenza del predetto conflitto
d'interesse, in dipendenza dall'esito del processo penale, tale possibilità appare esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale si è assestata sull'assunto secondo cui, nel valutare il diritto alle spese legali sostenute dal dipendente, il conflitto d'interessi rileva indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione (Cass. n.2297/2014; Cass.n.5718/2011. Da ultimo cfr. anche Cass. n.16396/2017)”.
Ebbene, nel caso di specie, sulla base delle risultanze istruttorie va negata la sussistenza di tale presupposto.
Difatti emerge dagli atti che il compenso per le spese legali è relativo alla difesa che i sigg.ri e hanno spiegato nel procedimento a loro carico per i CP_1 Pt_2 reati, in concorso, di peculato e falso per soppressione ed occultamento di scritture pubbliche e private, sicché il conflitto di interessi con il è in Parte_1 tal caso sussistente ex ante, atteso che i delitti de quibus vedono quale soggetto offeso dai reati la P.A. datrice di lavoro.
Tale affermazione si pone in linea con quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15425/2023 (prodotta dall'appellante in data 25.05.2024) che, nel confermare la sentenza n. 610/2016 resa da questa Corte nel giudizio promosso
9 da alcuni dipendenti coimputati nel medesimo procedimento penale e per le stesse fattispecie di reato (314, 110, 490, 61 n 2. c.p.) contestate agli odierni appellati, ne ha integrato la motivazione ex art. 384 c.p.c. affermando la infondatezza della pretesa dei lavoratori “perché difetta ab origine il presupposto dell'assenza del conflitto di interessi, da valutarsi ex ante e non ex post”.
Con la predetta pronuncia la Suprema Corte ha anche precisato che ai fini della sussistenza del conflitto non occorre la costituzione di parte civile (che riguarda solo la scelta della parte pubblica di richiedere in seno al processo penale il risarcimento del danno) affermando che “Il conflitto sussiste ex ante perché i lavoratori e l'ente sono portatori di interessi contrastanti, essendo il Comune, nel caso di specie, la persona offesa dei reati innanzi ricordati” (cfr. pag. 5 dell'ordinanza).
2.2. Fondato è comunque anche il secondo motivo d'appello.
Anche in tal caso appare utile richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la citata ordinanza n. 15425/2023 laddove, esaminando il motivo di ricorso con cui si sosteneva che il comune gradimento in ordine al legale prescelto potrebbe desumersi anche da un comportamento silente da parte della P.A., ha ritenuto tale assunto non condivisibile “perché la P.A. deve avere interesse alla difesa (rectius comunanza di interessi con il lavoratore alla difesa), sicché la scelta di assumere a proprio carico le spese legali del dipendente non può che postulare un comportamento attivo, con positiva valutazione del gradimento (anche ai fini degli oneri di spesa)” e ha così concluso: “Insomma, va ulteriormente chiarito, ritiene il
Collegio, così ancora integrando in parte qua la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., che l'art. 28 cit., lungi dal prevedere un obbligo di rimborso delle spese legali in favore del dipendente, individua le ipotesi nelle quali la P.A. assuma, fin dall'inizio, e quindi con evidente comportamento attivo, la difesa del proprio dipendente stante l'assenza di conflitto, da valutarsi, come si è anticipato, ex ante” (cfr. pag. 6 della pronuncia).
E' dunque necessario che il comune si attivi espressamente per la difesa del proprio dipendente e non rimanga passivo nulla eccependo e nulla compiendo a fronte della nomina professionale autonomamente disposta dai propri dipendenti.
Nel caso in esame il comune gradimento non solo non risulta essere stato palesemente operato, ma non può neppure essere implicitamente desunto dal comportamento silente prestato dinanzi alle richieste dei propri dipendenti.
10 Significativo è il dato afferente al fatto che il conferimento dell'incarico professionale risulta essere stato operato sia dal che dal il 03.12.2004, CP_1 Pt_2 mentre le richieste al Comune, rectius le comunicazioni di avvenuta nomina del legale, sono successive (30.03.2005 e 04.04.2005).
2.3. La sentenza impugnata va, quindi, riformata escludendo l'obbligo del di tenere indenni i sigg.ri e dalle spese legali Parte_1 CP_1 Pt_2 ed a fortiori l'obbligo dell'ente di pagare direttamente tali spese all'avv. CP_2
Il decreto ingiuntivo n. 903/2010 va, invece, confermato, come statuito dal giudice di prime cure, essendosi gli appellati e limitati a chiedere alla CP_1 Pt_2
Corte di verificare l'adeguatezza del compenso così come liquidato dal COA, senza formulare alcuna specifica doglianza rispetto alla motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
§3. Le spese processuali.
3.1. La riforma della sentenza comporta la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'integrale soccombenza degli opponenti e comporta la condanna CP_1 Pt_2 degli stessi al pagamento, tanto in favore del quanto in favore Parte_1 dell'avv. delle spese di entrambi i gradi che si liquidano in base ai CP_2 parametri minimi in ragione della natura della causa e della modesta difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata
[...] il 17.01.2019, nei confronti di e avv. CP_1 Parte_2 CP_2
, avverso la sentenza n. 1300/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il
[...]
17.07.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la conferma del decreto ingiuntivo n. 903/2010 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 27/28.10.2010, rigetta le domande formulate nei confronti del
; Parte_1
b) condanna gli appellati e in solido tra di loro, al pagamento, in CP_1 Pt_2 favore del , delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Parte_1 che liquida per il primo grado in €4.818,00 per compensi e per l'appello in €1.191,65
11 per esborsi ed in €5.996,40 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
c) condanna gli appellati e in solido tra di loro, al pagamento, in CP_1 Pt_2 favore dell'avv. delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che CP_2 liquida per il primo grado in €4.818,00 e per l'appello in €5.996,40 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 181/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Saverio Molica,
Santa Durante e Annarita De Siena;
appellante
e
(C.F.: ) e CP_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo C.F._2
Gimigliano; appellati
e
Avv. (C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Luigi Combariati;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1300/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 17.07.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in totale riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Catanzaro n 1300/2018, accogliere le conclusioni già rassegnate ed integrate dal nel giudizio di primo grado e che qui di seguito Parte_1 si ritrascrivono: - in via preliminare dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di chiamata per i motivi in narrativa;
- nel merito: 1) Rigettare integralmente ogni domanda formulata dai signori e CP_1 Parte_2
, contro il , ai punti 1, 2 e 3 delle conclusioni contenute Parte_1 nell'atto di chiamata in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto sia in ordine all'an debeatur che relativamente al quantum debeatur per tutti i motivi esposti;
2)
Rigettare integralmente ogni domanda formulata dall'avvocato Controparte_2 contro il in quanto inammissibile oltre che del tutto infondata Parte_1 in fatto ed in diritto sia in ordine all'an debeatur che relativamente al quantum debeatur per i tutti motivi in narrativa 3) Riconoscere e dichiarare che nulla è dovuto dal in via diretta e/o a titolo di manleva per tutte le Parte_1 argomentazioni in narrativa;
4) in via gradata nella denegata ipotesi dovesse ritenere la tenutezza del comune alla corresponsione di somme, ridurre gli importi richiesti, previa rideterminazione e riconduzione delle stesse ad un più congruo e corretto importo. 5) in accoglimento dell'appello condannare le controparti, ciascuno per quanto ricevuto, a restituire quanto eventualmente pagato dal Pt_1 in esecuzione della sentenza, anche a titolo di spese e competenze maggiorato da interessi ed oneri successivi. 4)Condannare tutte le controparti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del Parte_1
, con le maggiorazioni di legge”.
[...]
Per e “Si chiede il rigetto dell'impugnazione con statuizione di CP_1 Pt_2 condanna del al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 Pt_1 cpc., a favore del sottoscritto che dichiara di averle anticipate”.
Per l'avv. “nel richiamare le deduzioni e conclusioni di cui ai propri CP_2 scritti difensivi precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di risposta del 26.5.2019 che qui riproduce: Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello: 1.- rigettare l'appello proposto dal e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza impugnata: 2.- con vittoria delle spese del giudizio”.
2 FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e CP_1 Pt_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 903/2010
[...] emesso dal Tribunale di Catanzaro il 27/28.10.2010, con il quale veniva ad essi ingiunto di pagare in favore dell'avv. la complessiva somma di Controparte_2 euro 64.646,26 ciascuno, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di onorari professionali maturati dal predetto legale per l'assistenza prestata in favore degli opponenti indagati nell'ambito del procedimento penale n. 1376/07
R.G.N.R. per presunti reati commessi nella loro qualità di pubblici ufficiali
(all'epoca in servizio presso la Polizia Municipale di ). Parte_1
A fondamento della spiegata opposizione deducevano l'insussistenza a loro carico di alcun obbligo di pagamento nei confronti del legale ingiungente, per essere al riguardo tenuto il dato che i fatti che avevano originato la Parte_1 instaurazione del procedimento penale a loro carico, ed in riferimento ai quali avevano ottenuto provvedimento di archiviazione, all'esito dello svolgimento delle indagini preliminari, si ricollegavano ad avvenimenti ed atti presuntivamente commessi nell'esercizio delle loro funzioni di dipendenti comunali. Per tale ragione chiedevano di chiamare in causa il sopra indicato terzo, ritenuto quale unico obbligato tenuto al pagamento delle somme richieste “quale obbligato diretto ovvero a titolo di garanzia e manleva”. In via del tutto subordinata instavano per l'accertamento della congruità della pretesa fatta valere con il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il creditore ingiungente il quale, nel contestare le avverse deduzioni in ordine alla correttezza dell'importo preteso, non si opponeva alla chiamata in causa del , cui estendeva la domanda di pagamento per l'ipotesi Parte_1 in cui fosse stata accertata e dichiarata la tenutezza dell'Amministrazione.
Autorizzata e regolarmente eseguita la chiamata in causa, l'ente pubblico locale, costituendosi in giudizio, escludeva la sussistenza dei presupposti per poter rivolgere nei suoi confronti alcuna richiesta di pagamento adducendo che, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.09.2000, non solo difettava, nel caso di specie, la preventiva comunicazione della nomina del difensore ai fini del comune gradimento e sussisteva conflitto di interessi fra i dipendenti e l'Amministrazione, ma perché riteneva altresì mancante una sentenza di assoluzione
3 e/o altro provvedimento equipollente, per poter validamente pretendere il pagamento dei compensi richiesti dal legale non potendosi considerare tale il decreto di archiviazione con cui era stato definito il procedimento penale n. 1376/07 RGNR che aveva riguardato gli opponenti. In subordine domandava la rideterminazione degli importi per come calcolati nella parcella vistata dal competente COA.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 1300/2018 il
Tribunale così statuiva: “Rigetta l'opposizione promossa da e Parte_2
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.903/2010 oggetto di CP_1 opposizione;
- Dichiara che il in persona del sindaco e legale Parte_1 rappresentante p.t. è tenuto a tenere indenne e di Parte_2 CP_1 quanto dovesse loro eventualmente essere richiesto quale conseguenza della presente statuizione;
- In accoglimento della domanda proposta dall'opposto condanna il in qualità a corrispondere all'Avv. Parte_1 [...] il complessivo importo di € 129.292,53 oltre interessi legali dal dovuto CP_2 all'effettivo soddisfo. - Condanna lo stesso ente pubblico locale alla refusione delle spese di giudizio che liquida in favore di e in Parte_2 CP_1 complessivi € 10.133,50, di cui € 283,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, iva e cpa dovuti, come per legge;
ed in favore dell'Avv. Controparte_2 in complessivi € 7.795,00 oltre al rimborso spese generali, iva e cpa dovuti, come per legge”.
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva, in primo luogo, congrui gli importi liquidati in quanto effettivamente corrispondenti alle singole attività prestate dal professionista e calcolati ai valori medi della tariffa applicabile, evidenziando che le parti si erano limitate a delle contestazioni generiche.
Quanto alla tenutezza del al pagamento, il Tribunale, dopo aver Pt_1 richiamato l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000, riteneva sussistenti tutte le condizioni richieste dalla predetta norma per l'esercizio del diritto al rimborso. In particolare, rilevava il giudice di prime cure che la condotta penalmente rilevante ascritta ai pubblici ufficiali e (artt. 81, 110, 314, 490, 61 n. 2 c.p.) rientrava Pt_2 CP_1 pienamente nei compiti tipici connotanti la funzione esercitata dagli opponenti e che non era configurabile alcun conflitto di interessi non essendo emersa alcuna mancanza relativa al compimento dei doveri d'ufficio né che il procedimento fosse scaturito da un contrasto tra la volontà del dipendente e quella dell'amministrazione di appartenenza;
che il decreto di archiviazione era da considerarsi del tutto
4 equipollente ad una sentenza di assoluzione;
che gli opponenti avevano assolto all'onere della preventiva comunicazione del legale all'ente attraverso le note del
30.03.2005 e 04.04.2005 con cui evidenziavano all'Ente l'esigenza di nominare un difensore di fiducia, dagli stessi indicato nella persona dell'avv. dal quale CP_2 farsi assistere e difendere nel procedimento penale intrapreso nei loro confronti;
che il non si era limitato a tenere una condotta passiva, ma con missiva del Pt_1
19.12.2008 aveva espressamente dichiarato “ancora una volta la propria disponibilità a procedere al rimborso delle spese legali richieste”, sia pur sottolineando di non potervi dare corso per “l'impossibilità di poter prendere in considerazione il rimborso di una somma che risulta venti volte superiore a quanto già rimborsato ad altri colleghi per lo stesso procedimento penale iniziato e concluso con lo stesso provvedimento”. Tale condotta, ad avviso del Tribunale, risolvendosi nella mera contestazione del quantum, dimostrava l'inequivoca adesione del alla scelta del difensore operata dai dipendenti e, in definitiva, Pt_1 il suo gradimento che, in base alla normativa sopra richiamata, poteva esprimersi anche per facta concludentia.
Il giudice di primo grado, infine, respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa e riteneva ammissibile la domanda di pagamento diretto avanzata dall'avv. sia pure in via gradata, nei confronti del CP_2 Pt_1
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
17.01.2019, il evidenziando in via preliminare che la Corte Parte_1
d'Appello con sentenza n. 610/2016 aveva confermato la sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 1868/2014 che aveva deciso un caso identico riguardante altri dipendenti coinvolti nello stesso procedimento penale, recependo le medesime eccezioni formulate dall'Ente nel giudizio in esame e precisamente la mancanza del
“comune gradimento”. Ciò premesso, con il primo motivo di impugnazione deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nella specie sussisteva il conflitto di interessi in quanto i capi di imputazione di cui all'avviso di conclusione delle indagini riguardavano il peculato in concorso e continuato, nonché la soppressione e l'occultamento di atti relativi al pubblico servizio, sicchè era evidente che la condotta contestata non fosse quella tipica del pubblico dipendente e che il servizio fosse solo l'occasione per la condotta medesima;
rilevava che per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale, non bastava il favorevole esito del procedimento giudiziario, occorrendo altresì, come
5 secondo e fondamentale presupposto, che il procedimento ai danni dell'interessato fosse stato promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, sicché non era sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisse mera occasione per il compimento degli atti che avevano dato origine al procedimento di responsabilità; che la norma di cui all'art 28 CCCNL del 2000 e del regolamento comunale non si applicava qualora la condotta fosse riferita ad un atto o ad un comportamento, come quello in discussione, che: a) di per sé costituiva una violazione dei doveri d'ufficio; b) fosse stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e 'in occasione' dello svolgimento del servizio e, dunque, non fosse riferibile all'Amministrazione; c) fosse potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione; l'atto compiuto in violazione dei doveri d'ufficio recideva infatti il nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, sempre necessario per l'assunzione da parte dell'amministrazione degli oneri di difesa sostenuti dal proprio dipendente;
in sostanza, il nesso di strumentalità tra adempimento del dovere e compimento dell'atto andava inteso nel senso che il pubblico dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quell'atto o quel fatto, che comunque doveva essere finalizzato alla tutela degli interessi dell'amministrazione, restando escluse tutte quelle condotte che fuoriuscivano dall'istituzionale svolgimento delle attività della pubblica amministrazione.
Aggiungeva l'appellante che in atti vi era la nota dell'Ente prot. 116408 del
22.12.2010 con la quale sia a parte opposta che a parte opponente, ben prima dell'instaurazione del giudizio, era stato comunicato che l'ente aveva richiesto un parere al Ministero e che quest'ultimo aveva escluso la possibilità di un rimborso per il caso in esame. Con il secondo motivo il lamentava l'erroneità della Pt_1 pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il gradimento dell'ente. Osservava, in proposito, che non era sufficiente sostenere che il Pt_1 sarebbe rimasto silente, poiché non sussistendo in capo all'Ente alcun onere di dissenso, al silenzio non poteva essere attribuito valore di accettazione o manifestazione di gradimento, e ciò perché la necessità di un preventivo gradimento, pur ritenuta dal giudice di prime cure, era strumentale all'interesse dell'Ente medesimo anche ai fini del quantum, eventualmente, debeatur e, poiché la spesa incideva negativamente sul bilancio pubblico, l'espressione di gradimento non poteva che essere espressa;
che la Corte d'Appello nella richiamata sentenza n.
6 610/2016, affrontando il tema del preventivo e comune gradimento, aveva statuito che “la scelta del legale deve essere concordata con l'ente; altrimenti detto, l'ente locale deve essere partecipe sin dal momento dell'incarico al difensore delle scelte inerenti il patrocinio” Si deve dunque “ escludere che il dipendente del comune possa avere diritto al rimborso delle spese di lite ove non abbia tempestivamente informato l'ente della necessità della sua difesa processuale e non abbia concordato con quest'ultimo la scelta del difensore”; che le note del 4.4.2005 e 30.3.2005, non riscontrate dal non costituivano prova di una preventiva comunicazione né Pt_1 ancor meno di un tacito gradimento dell'Ente; che l'informazione di garanzia, allegata da parte opposta al n. 68 faldone n. 7, era datata novembre 2004, mentre, al n. 25 e 32 erano indicizzati i verbali di S.I. degli opponenti, datati 25.3.2002, in detti atti l'avv. veniva già indicato quale difensore di fiducia e quindi Controparte_2 la nomina era antecedente la comunicazione al comune, dunque e CP_1 Pt_2 avevano comunicato il nominativo del legale, sul quale l'Ente non aveva espresso il gradimento, due anni dopo l'informazione di garanzia. Con un terzo motivo l'appellante denunciava la mancanza, nella specie, di una sentenza di assoluzione sottolineando che il procedimento era stato archiviato per insufficienza di prove.
Con un ulteriore motivo lamentava che il Giudice non avrebbe potuto condannare l'Ente a corrispondere somme non solo determinate unilateralmente ed abnormi, ma neppure corrisposte preventivamente dai soggetti. Ancora censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto la domanda di pagamento formulata nei confronti dell'Ente dall'avv. on avendo questi azione diretta nei confronti CP_2 del dal momento che l'obbligo di corrispondere le somme al difensore era Pt_1 in capo ai clienti e non in capo all'Ente, nonché nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa. Infine l'appellante riteneva la sentenza impugnata illogica e, comunque, errata nella parte in cui il giudice aveva ritenuto congrue le somme perché non contestate, avendo il in tutti gli atti Pt_1 del giudizio e più particolarmente in tutte le memorie ex art 183 c.p.c., puntualmente contestato la somma, la modalità di calcolo e lo stesso parere del COA. Sulla scorta dei predetti motivi, formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa depositata in data 28.05.2019 si costituiva l'avv. l quale CP_2 chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Si costituivano in data 20.06.2019 anche e CP_1 Parte_2 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
per l'ipotesi
7 di suo accoglimento, chiedevano che la Corte verificasse l'adeguatezza del compenso così come liquidato dal COA.
Con ordinanza del 20.11.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.11.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 25.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 26.03.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.07.2025 di rimessione della causa in decisione (così anticipando l'udienza del 24.02.2026).
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il primo motivo d'appello è fondato.
Appare opportuno prendere le mosse dalla lettera dell'art. 28 del c.c.n.l. del
Comparto Regioni e Autonomie Locali, applicabile nel caso di specie, che così dispone: “L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
L'interpretazione letterale della norma evidenzia in primis che la P.A. con la previsione di cui all'art. 28 cit. non è tenuta ad un rimborso delle spese legali, quanto piuttosto a tenere indenni da dette spese i funzionari che abbiano agito in nome e per conto dell'ente.
Perché la norma possa applicarsi, occorre, quindi, che sussista una vera e propria convergenza di interessi tra il lavoratore e la parte datoriale pubblica e dunque l'assenza del conflitto predicato dalla disposizione.
Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di notare, la disposizione
è strutturata, quindi, nel senso che l'obbligo del datore ha ad oggetto non già il
8 rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma piuttosto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un legale di comune gradimento (cfr. Cass. n. 6227/2009, ma anche, sul comune gradimento, Cass. n. 31324/2018, proprio con riguardo al 28 cit., e la più recente Cass. n. 40296/2021 relativa a diversa disposizione contrattuale, ma con contenuto analogo).
E' evidente che tale obbligo - di assunzione diretta della difesa - è subordinato, secondo quanto previsto dal citato art. 28, all'ulteriore condizione dell'assenza di conflitto di interessi, peraltro espressamente previsto quale presupposto nella norma innanzi ricordata, proprio perché l'assunzione diretta è imposta all'ente locale solo nei casi in cui attraverso la difesa legale del proprio dipendente l'ente tuteli anche se stesso (tant'è che - come anticipato - la ratio della previsione sta proprio nella tutela in casi di interessi convergenti del dipendente e della P.A.).
Insomma, l'operatività della disposizione contrattuale de qua richiede necessariamente l'assenza di un conflitto di interessi, da valutarsi ex ante, in armonia con l'insegnamento di Cass. n. 17874/2018 secondo cui “per quanto riguarda, poi, la pretesa di operare una verifica ex post della sussistenza del predetto conflitto
d'interesse, in dipendenza dall'esito del processo penale, tale possibilità appare esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale si è assestata sull'assunto secondo cui, nel valutare il diritto alle spese legali sostenute dal dipendente, il conflitto d'interessi rileva indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione (Cass. n.2297/2014; Cass.n.5718/2011. Da ultimo cfr. anche Cass. n.16396/2017)”.
Ebbene, nel caso di specie, sulla base delle risultanze istruttorie va negata la sussistenza di tale presupposto.
Difatti emerge dagli atti che il compenso per le spese legali è relativo alla difesa che i sigg.ri e hanno spiegato nel procedimento a loro carico per i CP_1 Pt_2 reati, in concorso, di peculato e falso per soppressione ed occultamento di scritture pubbliche e private, sicché il conflitto di interessi con il è in Parte_1 tal caso sussistente ex ante, atteso che i delitti de quibus vedono quale soggetto offeso dai reati la P.A. datrice di lavoro.
Tale affermazione si pone in linea con quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15425/2023 (prodotta dall'appellante in data 25.05.2024) che, nel confermare la sentenza n. 610/2016 resa da questa Corte nel giudizio promosso
9 da alcuni dipendenti coimputati nel medesimo procedimento penale e per le stesse fattispecie di reato (314, 110, 490, 61 n 2. c.p.) contestate agli odierni appellati, ne ha integrato la motivazione ex art. 384 c.p.c. affermando la infondatezza della pretesa dei lavoratori “perché difetta ab origine il presupposto dell'assenza del conflitto di interessi, da valutarsi ex ante e non ex post”.
Con la predetta pronuncia la Suprema Corte ha anche precisato che ai fini della sussistenza del conflitto non occorre la costituzione di parte civile (che riguarda solo la scelta della parte pubblica di richiedere in seno al processo penale il risarcimento del danno) affermando che “Il conflitto sussiste ex ante perché i lavoratori e l'ente sono portatori di interessi contrastanti, essendo il Comune, nel caso di specie, la persona offesa dei reati innanzi ricordati” (cfr. pag. 5 dell'ordinanza).
2.2. Fondato è comunque anche il secondo motivo d'appello.
Anche in tal caso appare utile richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la citata ordinanza n. 15425/2023 laddove, esaminando il motivo di ricorso con cui si sosteneva che il comune gradimento in ordine al legale prescelto potrebbe desumersi anche da un comportamento silente da parte della P.A., ha ritenuto tale assunto non condivisibile “perché la P.A. deve avere interesse alla difesa (rectius comunanza di interessi con il lavoratore alla difesa), sicché la scelta di assumere a proprio carico le spese legali del dipendente non può che postulare un comportamento attivo, con positiva valutazione del gradimento (anche ai fini degli oneri di spesa)” e ha così concluso: “Insomma, va ulteriormente chiarito, ritiene il
Collegio, così ancora integrando in parte qua la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., che l'art. 28 cit., lungi dal prevedere un obbligo di rimborso delle spese legali in favore del dipendente, individua le ipotesi nelle quali la P.A. assuma, fin dall'inizio, e quindi con evidente comportamento attivo, la difesa del proprio dipendente stante l'assenza di conflitto, da valutarsi, come si è anticipato, ex ante” (cfr. pag. 6 della pronuncia).
E' dunque necessario che il comune si attivi espressamente per la difesa del proprio dipendente e non rimanga passivo nulla eccependo e nulla compiendo a fronte della nomina professionale autonomamente disposta dai propri dipendenti.
Nel caso in esame il comune gradimento non solo non risulta essere stato palesemente operato, ma non può neppure essere implicitamente desunto dal comportamento silente prestato dinanzi alle richieste dei propri dipendenti.
10 Significativo è il dato afferente al fatto che il conferimento dell'incarico professionale risulta essere stato operato sia dal che dal il 03.12.2004, CP_1 Pt_2 mentre le richieste al Comune, rectius le comunicazioni di avvenuta nomina del legale, sono successive (30.03.2005 e 04.04.2005).
2.3. La sentenza impugnata va, quindi, riformata escludendo l'obbligo del di tenere indenni i sigg.ri e dalle spese legali Parte_1 CP_1 Pt_2 ed a fortiori l'obbligo dell'ente di pagare direttamente tali spese all'avv. CP_2
Il decreto ingiuntivo n. 903/2010 va, invece, confermato, come statuito dal giudice di prime cure, essendosi gli appellati e limitati a chiedere alla CP_1 Pt_2
Corte di verificare l'adeguatezza del compenso così come liquidato dal COA, senza formulare alcuna specifica doglianza rispetto alla motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
§3. Le spese processuali.
3.1. La riforma della sentenza comporta la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'integrale soccombenza degli opponenti e comporta la condanna CP_1 Pt_2 degli stessi al pagamento, tanto in favore del quanto in favore Parte_1 dell'avv. delle spese di entrambi i gradi che si liquidano in base ai CP_2 parametri minimi in ragione della natura della causa e della modesta difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata
[...] il 17.01.2019, nei confronti di e avv. CP_1 Parte_2 CP_2
, avverso la sentenza n. 1300/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il
[...]
17.07.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la conferma del decreto ingiuntivo n. 903/2010 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 27/28.10.2010, rigetta le domande formulate nei confronti del
; Parte_1
b) condanna gli appellati e in solido tra di loro, al pagamento, in CP_1 Pt_2 favore del , delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Parte_1 che liquida per il primo grado in €4.818,00 per compensi e per l'appello in €1.191,65
11 per esborsi ed in €5.996,40 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
c) condanna gli appellati e in solido tra di loro, al pagamento, in CP_1 Pt_2 favore dell'avv. delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che CP_2 liquida per il primo grado in €4.818,00 e per l'appello in €5.996,40 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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