Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Carmela Giuffrida Presidente
dott. Francesca Ajello Giudice
dott. Filomena Piccirillo Giudice Relatore -estensore nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da con l'Avv. VIOLA PAOLO;
Parte_1
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è P.IVA_1
per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 24/04/2023, Parte_1
ha impugnato il provvedimento, notificatogli in data 27.03.2023, con il quale gli è
1.2. del D.lvo 286/1998.
Con il ricorso, in via principale è stato chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
in via subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria o speciale.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 30.10.2024, liberamente interrogato il ricorrente, veniva assegnato termine per integrazione documentale con riserva,
all'esito, di riferire al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità delle domande dirette al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in quanto difetta, a monte, la proposizione della relativa domanda in via amministrativa e, di conseguenza, un provvedimento di rigetto impugnabile, ex art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008.
Va difatti rilevato che l'istanza proposta in data 27.05.2019 dal ricorrente, rigettata con il decreto questorile impugnato, aveva ad oggetto una richiesta di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro subordinato.
Ritenendo insussistenti i requisiti per la conversione, la richiedeva il parere CP_3
alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione speciale, con esito negativo e conseguenziale rifiuto della richiesta.
Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione speciale, va preliminarmente dato atto che quest'ultima, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, ritiene l'adito Collegio che vi siano i presupposti per il riconoscimento al richiedente di tale forma di protezione.
Giunto in Italia nel 2011 dalla Libia, dopo un iniziale periodo di difficoltà culminato in due condanne penali per spaccio di stupefacenti e furto aggravato, il ricorrente ha dimostrato di aver avviato un proficuo processo di integrazione sul territorio nazionale.
Dal 2018 ha intrapreso un apprezzabile percorso lavorativo e di formazione, sia pur intervallato da periodi di disoccupazione, che a partire dal 2021 si è connotato per una maggiore continuità. Veniva, infatti, assunto da dal 27.04.2021 Controparte_4
a marzo 2022; dopo altri piccoli contratti in successione (che gli assicuravano nel 2022
redditi senz'altro idonei ad assicurargli l'autosufficienza economica), nel 2023 è stato assunto dapprima da Acciaieria Fonderia Cividale S.p.A e da ultimo dalla società Oltre il riciclo, con contratto del 6.07.2023 che il 01.04.2024 è stato trasformato a tempo indeterminato.
Il ricorrente ha inoltre seguito dei corsi di formazione e lavoro e in udienza ha dimostrato di comprendere e parlare la lingua italiana, sostenendo il colloquio in autonomia.
Attualmente risiede a Reana del Rojale (UD) presso un connazionale che gli offre ospitalità.
Quanto alla pericolosità sociale del richiedente, motivata dal sulla scorta CP_1
delle condanne penali e dei deferimenti all'Autorità Giudiziaria, si deve osservare che le condanne sono piuttosto risalenti nel tempo e tutte espiate.
Quando all' unico procedimento penale pendente, ai sensi dell'art. 116 comma 15,
del codice della strada, e alle sanzioni per guida senza patente, va evidenziato che,
in un'ottica comparativa, si deve ritenere comunque prevalente l'interesse del ricorrente alla tutela del diritto alla vita privata, sotteso al riconoscimento della richiesta protezione.
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione della continuità e della stabilità del percorso lavorativo intrapreso nonché della durata della permanenza in
Italia.
La domanda va quindi accolta.
Spese compensate, posto che il livello di integrazione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione speciale è stato raggiunto in epoca successiva al provvedimento di diniego, come dimostrato dalla documentazione versata in corso di causa e dalla stabilizzazione raggiunta nel 2024.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire il Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo
286/1998.
- SPESE compensate.
SI COMUNICHI.
Trieste, 16/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Carmela Giuffrida