Articolo 117 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 116Articolo 118
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4 aprile 1941
Art. 117.

Per la liquidazione delle indennita' e delle pensioni agli insegnanti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Ordinamento, ed alle loro vedove ed ai loro orfani, nonche' alle vedove ed agli orfani, degli insegnanti morti prima della data predetta si applicano le disposizioni vigenti alla data di cessazione dal servizio o di morte dell'insegnante.
Entrata in vigore il 4 aprile 1941