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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 3793/2023, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 20.12.2023
DA
(C.F. ) con sede legale a Spilimbergo Parte_1 P.IVA_1
(Pordenone), Via Conciliazione 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Francesca
Greblo del Foro di Trieste, domiciliataria;
attrice opponente
CONTRO
(C.F. ), con sede a Napoli, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di precetto, dall'avv. Mario Pagnutti del Foro di Udine, domiciliatario;
convenuta opposta in punto: opposizione al precetto ex art. 615 c. I c.p.c..
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: nel merito In via principale - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
-
accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6
delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuzione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR
9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa,
ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità
parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), ricalcolando il dare/avere tra le parti alla pagina 2 di 10 data di revoca del beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c.
per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma,
ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine;
4 in via subordinata -
accertare e dichiarare, che il contratto di mutuo pattuisce, per le ragioni esposte in narrativa, un tasso di interesse usurario, tenendo conto di tutti i costi legati alla erogazione del credito e quindi anche del costo del regime di capitalizzazione prescelto, e conseguentemente ricalcolare il rapporto di mutuo al netto di qualsivoglia interesse in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine;
In via istruttoria: disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra la banca e il ricorrente sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato. Con vittoria di spese diritti e onorari. In via istruttoria: -
disporre CTU contabile acciocché il CTU risponda ai seguenti questi: A) verifichi il CTU se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto degli interessi. Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi provveda il CTU al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime semplice degli interessi alla data di risoluzione contrattuale;
B) vista la mancanza del piano di ammortamento al contratto di mutuo,
verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse nel contratto consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento. Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice alla data di risoluzione contrattuale;
C) accerti il CTU, se alla data di risoluzione la mutuataria era creditrice o debitrice della banca;
D) confronti il CTU il TEG
pattuito in contratto con il tasso soglia di cui alla L. 108/96 alla stipula del contratto. Nel calcolo del
TEG si dovrà considerare il costo del regime finanziario composto;
E) qualora il TAEG sia superiore al tasso soglia di cui al punto che precede azzeri tutti gli interessi pagati dal mutuatario in applicazione dell'art. 1815 c.c., secondo comma.
Per la convenuta opposta: in via preliminare: respingersi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rappresentato dal contratto di finanziamento ipotecario fondiario di data 4 gennaio pagina 3 di 10 seconda volta di formula esecutiva in data 27 dicembre 2021, dell'originario importo di € 2.000.000,00,
non sussistendone i presupposti, limitandola, se del caso, alla sola parte di credito che è oggetto di contestazione. Nel merito, in via principale: Respingersi l'opposizione e tutte le domande e le eccezioni formulate dalla società opponente, perché inammissibili e/o, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
Spese di causa, anche generali, ex art. 14 T.F., rifuse. si oppone all'ammissione della CTU richiesta da controparte in quanto meramente esplorativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanti al Tribunale di Udine, ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione al precetto datato 8.11.2023, notificatole da sulla
[...] Parte_2
base del titolo costituito dal mutuo ipotecario da essa stipulato con Controparte_2
in data 4.1.2011 (rep. 70655 racc. 19981 notaio di Spilimbergo), con il quale era
[...] Per_1
stato erroneamente intimato il pagamento dell'importo di € 2.295.313,75 oltre spese. Ha sostenuto l'opponente che il mutuo avesse gravi vizi, tali da elidere ogni ragione di credito della banca, in quanto:
-il piano di ammortamento del mutuo aveva applicato, in frode alla legge, la capitalizzazione composta degli interessi, che si poneva in contrasto con gli artt. 1283 c.c., 120 TUB e 6 della delibera CICR del
9.2.2000; gli interessi avrebbero pertanto dovuto essere ricalcolati con il regime semplice;
-il costo occulto conseguente alla capitalizzazione composta si poneva altresì in contrasto con l'art. 117 TUB,
rendendo indeterminato il tasso d'interesse e il ricalcolo in applicazione del tasso sostitutivo evidenziava un credito della mutuataria di € 73.151,77; -in via subordinata, il maggior onere occulto conseguente all'applicazione del regime composto comportava che il TEG risultava superiore al tasso soglia, non erano pertanto dovuti interessi ed era anzi la mutuataria ad essere creditrice dell'importo di
€ 219.721,26. Ciò premesso, l'opponente, chiesta in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha rassegnato le conclusioni di merito riportate nell'epigrafe.
2. Si è costituita esponendo preliminarmente di aver in precedenza notificato Parte_2
in data 30.3.2022 altro atto di precetto, sulla base del medesimo titolo esecutivo e per lo stesso credito;
pagina 4 di 10 avverso tale precetto era stata proposta opposizione all'esecuzione, nella quale era stata eccepita la nullità del finanziamento per il superamento del limite di finanziabilità previsto per il mutuo fondiario e la conseguente nullità del precetto per la mancata preventiva notifica del titolo esecutivo. Tale
opposizione era stata totalmente respinta, con sentenza n. 545/2023 di questo Tribunale, passata in giudicato;
benché con la presente opposizione fossero stati dedotti altri profili di nullità del mutuo, era però maturata la preclusione del giudicato per implicazione discendente. La convenuta ha comunque contestato la fondatezza delle prospettazioni avversarie, evidenziando l'estraneità del regime finanziario di capitalizzazione composta al fenomeno dell'anatocismo, l'indicazione, nel contratto di mutuo, di tutti gli elementi necessari a ricostruire il costo effettivo del finanziamento, l'insussistenza del dedotto superamento del tasso soglia, alla luce dell'evidente errore metodologico della perizia prodotta, che aveva operato il calcolo sommando il preteso costo occulto senza tener conto che lo stesso era già ricompreso nelle rate del mutuo. Evidenziato, nell'opporsi alla richiesta di sospensione avversaria, che il solo capitale residuo ammontava ad € 1.801.032,57, la convenuta ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
3. Il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo, ritenuto insussistente il fumus dell'opposizione e rilevando che, stante l'importo del capitale residuo,
l'intimazione di pagamento di un importo superiore non dovuto avrebbe potuto comportare soltanto la nullità parziale del precetto, che sarebbe rimasto valido per la parte eccedente;
la causa è stata istruita solo documentalmente -essendosi ritenuta superflua l'indagine tecnica sollecitata dall'attrice- e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa discussione orale.
4. Si rileva preliminarmente che l'opposizione non può ritenersi preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza di questo Tribunale n. 545/2023 del 13.6.2023, che ha definito la precedente opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c. proposta dall'odierna attrice, facendo valere la nullità
del medesimo titolo esecutivo stragiudiziale per violazione dell'art. 38 c. 2 del D.Lgs. n. 385/1993 e,
per l'ipotesi di qualificazione del mutuo come ordinario e non fondiario, la nullità del precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo.
pagina 5 di 10 Deve prendersi atto che appare consolidata nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione dei seguenti principi: -l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, cioè del diritto processuale di azione esecutiva, non già del diritto di credito portato dal titolo esecutivo;
-in tale giudizio l'opponente ha veste formale e sostanziale di attore e propone una domanda il cui petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e la causa petendi è rappresentata dalla situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere esecutivamente;
-la domanda dell'opponente, individuata dai motivi di opposizione, è soggetta al regime sostanziale e processuale della domanda eterodeterminata, conseguendone che il giudicato può coprire soltanto il dedotto, non già il deducibile (Cass., sez. III civ., 4.4.2019, n. 9316; Cass., sez. VI-III civ., ord. 20.1.2011, n. 1328).
Nonostante le condivisibili critiche della più autorevole dottrina, che ritiene che oggetto dell'opposizione di merito per ragioni sostanziali sia anche l'inesistenza del credito per cui si procede,
in ossequio alla funzione nomofilattica svolta dalla Suprema Corte appare doveroso applicare i citati consolidati principi.
5. L'opposizione nondimeno deve ritenersi infondata.
5.1 stipulò in data 4.1.2011 con Parte_1 Controparte_2
nelle forme dell'atto pubblico, un contratto di finanziamento ipotecario fondiario ai sensi dell'art. 38
D.Lgs. n. 385/1993, per l'importo di € 2.000.000,00.
5.2 Sulla premessa che il regime finanziario applicato dalla banca mutuante per il calcolo degli interessi era quello composto, l'attrice opponente sostiene che tale regime finanziario non è stato pattuito, bensì
unilateralmente adottato e che lo stesso viola l'art. 821 c. 3 c., l'art. 1283 c.c. e l'art. 120 del D.Lgs. n.
385/1993, nonché l'art. 1346 c.c. e l'art. 117 del citato D.Lgs.; infine il contratto di mutuo sarebbe in frode alla legge.
5.3 Nessuna di tali prospettazioni appare fondata.
pagina 6 di 10 5.4 Non è in contestazione tra le parti e si desume, del resto, dal tenore dell'art. 3 del contratto, che il mutuo fondiario in esame sia connotato dalla tipologia di ammortamento cosiddetta alla francese, nella quale le rate di importo costante sono costituite da una quota capitale via via crescente e da una quota interessi via via decrescente, calcolata sul debito residuo dopo il pagamento del canone precedente.
5.5 Come osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza del 29.5.2024, n.
15130, “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare
l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità
finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché
riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo….”.
5.6 Il contratto di finanziamento in esame indica l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità
del rimborso, il tasso d'interesse e il parametro di variazione, minuziosamente indicato, il costante ammontare di ciascuna rata. Sulla base dei dati enunciati nel contratto, sui quali si è formato il consenso è possibile procedere alla ricostruzione del piano finanziario alla data della stipulazione,
piano nel quale ciascuna rata comprende quote di interessi liquidate con periodicità infrannuale, con tasso periodale corrispondente a una frazione di quello annuo e presuppone per la sua “chiusura”
l'applicazione del regime composto ai fini dell'individuazione del capitale residuo quale montante sul quale calcolare gli interessi, applicazione che trova un riferimento normativo nell'art. 3 c. 2 del D.M.
Tesoro 8.7.1992, che detta la formula di calcolo in regime composto che realizza la cosiddetta condizione di equivalenza finanziaria.
5. Nella modalità di ammortamento alla francese, non ha luogo alcun anatocismo, in quanto ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce;
gli interessi compresi nella rata successiva sono a loro volta calcolati soltanto sul residuo capitale e soltanto unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
5.8 La citata sentenza delle Sezioni Unite ha dettato principi di diritto applicabili anche alla predetta fattispecie: -la mancata esplicitazione nel contratto del maggiore costo del prestito come effetto pagina 7 di 10 dell'adozione del regime composto non può porre alcun problema di determinatezza dell'oggetto del contratto quando, nel caso di specie, il contratto contenga tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento;
-“l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza
dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue
clausole…”, conseguendone che la maggiore onerosità del prestito rispetto ad altre possibili forme di ammortamento non rilevano ai fini della determinatezza dell'oggetto del contratto;
il maggior carico di interessi determinato dal regime composto deriva peraltro “dal fatto che nel piano concordato tra le
parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata
nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi…per
il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”; -né l'art. 117
TUB, né la normativa secondaria evidenziano alcun riferimento alla necessità che il contratto espliciti il regime di ammortamento del contratto, né tale indicazione è richiesta dalla normativa più recente,
peraltro relativa al credito ai consumatori, ai quali sono assicurate tutele più elevate;
la trasparenza è
assicurata quando il contraente può agevolmente conoscere l'importo totale del rimborso a suo carico.
Nella motivazione della pronuncia si evidenzia, con motivazioni del tutto condivisibili, la coerenza del regime composto con le previsioni di cui agli artt. 821 c. 3 e 1194 c.c.; quest'ultima norma, in particolare, detta la regola della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi, non derogata da un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente.
5.9 Per quanto si debba riconoscere che il piano di ammortamento alla francese possa comportare anche una imputazione convenzionale sulla rata di interessi non ancora effettivamente maturati, per effetto del decorso del tempo, sul capitale mutuato, deve evidenziarsi che gli artt. 1282 e 1499 c.c.
esplicitamente consentono pattuizioni in forza delle quali gli interessi maturati siano considerati esigibili in un momento anche anteriore a quello in cui è esigibile il capitale.
5.10 Di recente la Suprema Corte ha altresì condivisibilmente affermato che anche nel mutuo con piano di ammortamento alla francese a tasso variabile, come in quello a tasso fisso: “i) non si determina
pagina 8 di 10 alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente
calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota
capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il
piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata
del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e
composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi,
neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione,
nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”; si veda, infatti,
Cass., sez. I civ., ord. 19.3.2025, n. 7382, nella cui motivazione si evidenzia altresì che, per sua natura,
il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non può che essere indicativo ma il mutuatario può comunque rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
5.11 Le Sezioni Unite, nella sentenza sopra citata, hanno poi rimarcato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese “non si traduce in una maggiore voce
di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma
costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli
nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”. Nessun costo occulto, pertanto, con conseguente infondatezza delle allegazioni in punto superamento del tasso soglia.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della domanda, assunti in misura media per le fasi studio e introduttiva, in misura minima per quella istruttoria, essendo state scambiate le memorie integrative senza che si sia fatto luogo ad alcuna attività di assunzione di prove pagina 9 di 10 costituende;
nulla si riconosce per la fase decisoria, non essendo state autorizzate scritture conclusive e tenuto conto che le parti si sono in sostanza riportate agli atti ai fini della discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) rigetta l'opposizione proposta dall'attrice avverso il precetto di data 8.11.2023 intimato dalla convenuta;
B) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €
24.000,00 per compenso, da aumentare per il rimborso forfetario spese generali del 15%, per il CPA e l'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 12 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2011 Rep. 70655 e Racc. 19981 del Notaio dott.ssa di Spilimbergo, munito per la Persona_1
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 3793/2023, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 20.12.2023
DA
(C.F. ) con sede legale a Spilimbergo Parte_1 P.IVA_1
(Pordenone), Via Conciliazione 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Francesca
Greblo del Foro di Trieste, domiciliataria;
attrice opponente
CONTRO
(C.F. ), con sede a Napoli, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di precetto, dall'avv. Mario Pagnutti del Foro di Udine, domiciliatario;
convenuta opposta in punto: opposizione al precetto ex art. 615 c. I c.p.c..
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: nel merito In via principale - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
-
accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6
delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuzione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR
9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa,
ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità
parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), ricalcolando il dare/avere tra le parti alla pagina 2 di 10 data di revoca del beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c.
per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma,
ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine;
4 in via subordinata -
accertare e dichiarare, che il contratto di mutuo pattuisce, per le ragioni esposte in narrativa, un tasso di interesse usurario, tenendo conto di tutti i costi legati alla erogazione del credito e quindi anche del costo del regime di capitalizzazione prescelto, e conseguentemente ricalcolare il rapporto di mutuo al netto di qualsivoglia interesse in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine;
In via istruttoria: disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra la banca e il ricorrente sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato. Con vittoria di spese diritti e onorari. In via istruttoria: -
disporre CTU contabile acciocché il CTU risponda ai seguenti questi: A) verifichi il CTU se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto degli interessi. Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi provveda il CTU al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime semplice degli interessi alla data di risoluzione contrattuale;
B) vista la mancanza del piano di ammortamento al contratto di mutuo,
verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse nel contratto consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento. Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice alla data di risoluzione contrattuale;
C) accerti il CTU, se alla data di risoluzione la mutuataria era creditrice o debitrice della banca;
D) confronti il CTU il TEG
pattuito in contratto con il tasso soglia di cui alla L. 108/96 alla stipula del contratto. Nel calcolo del
TEG si dovrà considerare il costo del regime finanziario composto;
E) qualora il TAEG sia superiore al tasso soglia di cui al punto che precede azzeri tutti gli interessi pagati dal mutuatario in applicazione dell'art. 1815 c.c., secondo comma.
Per la convenuta opposta: in via preliminare: respingersi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rappresentato dal contratto di finanziamento ipotecario fondiario di data 4 gennaio pagina 3 di 10 seconda volta di formula esecutiva in data 27 dicembre 2021, dell'originario importo di € 2.000.000,00,
non sussistendone i presupposti, limitandola, se del caso, alla sola parte di credito che è oggetto di contestazione. Nel merito, in via principale: Respingersi l'opposizione e tutte le domande e le eccezioni formulate dalla società opponente, perché inammissibili e/o, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
Spese di causa, anche generali, ex art. 14 T.F., rifuse. si oppone all'ammissione della CTU richiesta da controparte in quanto meramente esplorativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanti al Tribunale di Udine, ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione al precetto datato 8.11.2023, notificatole da sulla
[...] Parte_2
base del titolo costituito dal mutuo ipotecario da essa stipulato con Controparte_2
in data 4.1.2011 (rep. 70655 racc. 19981 notaio di Spilimbergo), con il quale era
[...] Per_1
stato erroneamente intimato il pagamento dell'importo di € 2.295.313,75 oltre spese. Ha sostenuto l'opponente che il mutuo avesse gravi vizi, tali da elidere ogni ragione di credito della banca, in quanto:
-il piano di ammortamento del mutuo aveva applicato, in frode alla legge, la capitalizzazione composta degli interessi, che si poneva in contrasto con gli artt. 1283 c.c., 120 TUB e 6 della delibera CICR del
9.2.2000; gli interessi avrebbero pertanto dovuto essere ricalcolati con il regime semplice;
-il costo occulto conseguente alla capitalizzazione composta si poneva altresì in contrasto con l'art. 117 TUB,
rendendo indeterminato il tasso d'interesse e il ricalcolo in applicazione del tasso sostitutivo evidenziava un credito della mutuataria di € 73.151,77; -in via subordinata, il maggior onere occulto conseguente all'applicazione del regime composto comportava che il TEG risultava superiore al tasso soglia, non erano pertanto dovuti interessi ed era anzi la mutuataria ad essere creditrice dell'importo di
€ 219.721,26. Ciò premesso, l'opponente, chiesta in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha rassegnato le conclusioni di merito riportate nell'epigrafe.
2. Si è costituita esponendo preliminarmente di aver in precedenza notificato Parte_2
in data 30.3.2022 altro atto di precetto, sulla base del medesimo titolo esecutivo e per lo stesso credito;
pagina 4 di 10 avverso tale precetto era stata proposta opposizione all'esecuzione, nella quale era stata eccepita la nullità del finanziamento per il superamento del limite di finanziabilità previsto per il mutuo fondiario e la conseguente nullità del precetto per la mancata preventiva notifica del titolo esecutivo. Tale
opposizione era stata totalmente respinta, con sentenza n. 545/2023 di questo Tribunale, passata in giudicato;
benché con la presente opposizione fossero stati dedotti altri profili di nullità del mutuo, era però maturata la preclusione del giudicato per implicazione discendente. La convenuta ha comunque contestato la fondatezza delle prospettazioni avversarie, evidenziando l'estraneità del regime finanziario di capitalizzazione composta al fenomeno dell'anatocismo, l'indicazione, nel contratto di mutuo, di tutti gli elementi necessari a ricostruire il costo effettivo del finanziamento, l'insussistenza del dedotto superamento del tasso soglia, alla luce dell'evidente errore metodologico della perizia prodotta, che aveva operato il calcolo sommando il preteso costo occulto senza tener conto che lo stesso era già ricompreso nelle rate del mutuo. Evidenziato, nell'opporsi alla richiesta di sospensione avversaria, che il solo capitale residuo ammontava ad € 1.801.032,57, la convenuta ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
3. Il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo, ritenuto insussistente il fumus dell'opposizione e rilevando che, stante l'importo del capitale residuo,
l'intimazione di pagamento di un importo superiore non dovuto avrebbe potuto comportare soltanto la nullità parziale del precetto, che sarebbe rimasto valido per la parte eccedente;
la causa è stata istruita solo documentalmente -essendosi ritenuta superflua l'indagine tecnica sollecitata dall'attrice- e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa discussione orale.
4. Si rileva preliminarmente che l'opposizione non può ritenersi preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza di questo Tribunale n. 545/2023 del 13.6.2023, che ha definito la precedente opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c. proposta dall'odierna attrice, facendo valere la nullità
del medesimo titolo esecutivo stragiudiziale per violazione dell'art. 38 c. 2 del D.Lgs. n. 385/1993 e,
per l'ipotesi di qualificazione del mutuo come ordinario e non fondiario, la nullità del precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo.
pagina 5 di 10 Deve prendersi atto che appare consolidata nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione dei seguenti principi: -l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, cioè del diritto processuale di azione esecutiva, non già del diritto di credito portato dal titolo esecutivo;
-in tale giudizio l'opponente ha veste formale e sostanziale di attore e propone una domanda il cui petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e la causa petendi è rappresentata dalla situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere esecutivamente;
-la domanda dell'opponente, individuata dai motivi di opposizione, è soggetta al regime sostanziale e processuale della domanda eterodeterminata, conseguendone che il giudicato può coprire soltanto il dedotto, non già il deducibile (Cass., sez. III civ., 4.4.2019, n. 9316; Cass., sez. VI-III civ., ord. 20.1.2011, n. 1328).
Nonostante le condivisibili critiche della più autorevole dottrina, che ritiene che oggetto dell'opposizione di merito per ragioni sostanziali sia anche l'inesistenza del credito per cui si procede,
in ossequio alla funzione nomofilattica svolta dalla Suprema Corte appare doveroso applicare i citati consolidati principi.
5. L'opposizione nondimeno deve ritenersi infondata.
5.1 stipulò in data 4.1.2011 con Parte_1 Controparte_2
nelle forme dell'atto pubblico, un contratto di finanziamento ipotecario fondiario ai sensi dell'art. 38
D.Lgs. n. 385/1993, per l'importo di € 2.000.000,00.
5.2 Sulla premessa che il regime finanziario applicato dalla banca mutuante per il calcolo degli interessi era quello composto, l'attrice opponente sostiene che tale regime finanziario non è stato pattuito, bensì
unilateralmente adottato e che lo stesso viola l'art. 821 c. 3 c., l'art. 1283 c.c. e l'art. 120 del D.Lgs. n.
385/1993, nonché l'art. 1346 c.c. e l'art. 117 del citato D.Lgs.; infine il contratto di mutuo sarebbe in frode alla legge.
5.3 Nessuna di tali prospettazioni appare fondata.
pagina 6 di 10 5.4 Non è in contestazione tra le parti e si desume, del resto, dal tenore dell'art. 3 del contratto, che il mutuo fondiario in esame sia connotato dalla tipologia di ammortamento cosiddetta alla francese, nella quale le rate di importo costante sono costituite da una quota capitale via via crescente e da una quota interessi via via decrescente, calcolata sul debito residuo dopo il pagamento del canone precedente.
5.5 Come osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza del 29.5.2024, n.
15130, “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare
l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità
finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché
riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo….”.
5.6 Il contratto di finanziamento in esame indica l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità
del rimborso, il tasso d'interesse e il parametro di variazione, minuziosamente indicato, il costante ammontare di ciascuna rata. Sulla base dei dati enunciati nel contratto, sui quali si è formato il consenso è possibile procedere alla ricostruzione del piano finanziario alla data della stipulazione,
piano nel quale ciascuna rata comprende quote di interessi liquidate con periodicità infrannuale, con tasso periodale corrispondente a una frazione di quello annuo e presuppone per la sua “chiusura”
l'applicazione del regime composto ai fini dell'individuazione del capitale residuo quale montante sul quale calcolare gli interessi, applicazione che trova un riferimento normativo nell'art. 3 c. 2 del D.M.
Tesoro 8.7.1992, che detta la formula di calcolo in regime composto che realizza la cosiddetta condizione di equivalenza finanziaria.
5. Nella modalità di ammortamento alla francese, non ha luogo alcun anatocismo, in quanto ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce;
gli interessi compresi nella rata successiva sono a loro volta calcolati soltanto sul residuo capitale e soltanto unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
5.8 La citata sentenza delle Sezioni Unite ha dettato principi di diritto applicabili anche alla predetta fattispecie: -la mancata esplicitazione nel contratto del maggiore costo del prestito come effetto pagina 7 di 10 dell'adozione del regime composto non può porre alcun problema di determinatezza dell'oggetto del contratto quando, nel caso di specie, il contratto contenga tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento;
-“l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza
dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue
clausole…”, conseguendone che la maggiore onerosità del prestito rispetto ad altre possibili forme di ammortamento non rilevano ai fini della determinatezza dell'oggetto del contratto;
il maggior carico di interessi determinato dal regime composto deriva peraltro “dal fatto che nel piano concordato tra le
parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata
nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi…per
il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”; -né l'art. 117
TUB, né la normativa secondaria evidenziano alcun riferimento alla necessità che il contratto espliciti il regime di ammortamento del contratto, né tale indicazione è richiesta dalla normativa più recente,
peraltro relativa al credito ai consumatori, ai quali sono assicurate tutele più elevate;
la trasparenza è
assicurata quando il contraente può agevolmente conoscere l'importo totale del rimborso a suo carico.
Nella motivazione della pronuncia si evidenzia, con motivazioni del tutto condivisibili, la coerenza del regime composto con le previsioni di cui agli artt. 821 c. 3 e 1194 c.c.; quest'ultima norma, in particolare, detta la regola della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi, non derogata da un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente.
5.9 Per quanto si debba riconoscere che il piano di ammortamento alla francese possa comportare anche una imputazione convenzionale sulla rata di interessi non ancora effettivamente maturati, per effetto del decorso del tempo, sul capitale mutuato, deve evidenziarsi che gli artt. 1282 e 1499 c.c.
esplicitamente consentono pattuizioni in forza delle quali gli interessi maturati siano considerati esigibili in un momento anche anteriore a quello in cui è esigibile il capitale.
5.10 Di recente la Suprema Corte ha altresì condivisibilmente affermato che anche nel mutuo con piano di ammortamento alla francese a tasso variabile, come in quello a tasso fisso: “i) non si determina
pagina 8 di 10 alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente
calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota
capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il
piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata
del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e
composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi,
neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione,
nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”; si veda, infatti,
Cass., sez. I civ., ord. 19.3.2025, n. 7382, nella cui motivazione si evidenzia altresì che, per sua natura,
il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non può che essere indicativo ma il mutuatario può comunque rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
5.11 Le Sezioni Unite, nella sentenza sopra citata, hanno poi rimarcato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese “non si traduce in una maggiore voce
di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma
costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli
nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”. Nessun costo occulto, pertanto, con conseguente infondatezza delle allegazioni in punto superamento del tasso soglia.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della domanda, assunti in misura media per le fasi studio e introduttiva, in misura minima per quella istruttoria, essendo state scambiate le memorie integrative senza che si sia fatto luogo ad alcuna attività di assunzione di prove pagina 9 di 10 costituende;
nulla si riconosce per la fase decisoria, non essendo state autorizzate scritture conclusive e tenuto conto che le parti si sono in sostanza riportate agli atti ai fini della discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) rigetta l'opposizione proposta dall'attrice avverso il precetto di data 8.11.2023 intimato dalla convenuta;
B) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €
24.000,00 per compenso, da aumentare per il rimborso forfetario spese generali del 15%, per il CPA e l'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 12 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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2011 Rep. 70655 e Racc. 19981 del Notaio dott.ssa di Spilimbergo, munito per la Persona_1