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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/12/2024, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1732 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1732/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] in [...], con l'Avv. D'AGOSTINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...] con l'Avv. PANICHELLI Controparte_1 C.F._2
VALERIO, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 atrimonio concordatario celebrato in data 15.09.2013, Controparte_1 trascritto all'Ufficio Stato civile del Comune di Roma, nell'anno 2013, Atto N. 563, parte 2, serie A. Tanto in ragione del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti aderivano alla proposta articolata dal GU così articolata, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. affida la figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. 4. fausto corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva CP_1 di Euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
l'importo sarà di euro 375,00 dal momento in cui i avrà acquistato una propria abitazione CP_1 comunicando tale evento entro 10 gg alla sig.r ; Pt_1
5. ogni coniuge provvederà al proprio manteni
6. spese compensate e rinuncia all'impugnazione”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata il [...] Parte_1 in UCRAINA e nato a Roma il [...] in [...] al matrimonio Controparte_1 concordatario celebrato in Roma il 15.09.2013, atto trascritto all'Ufficio Stato civile del Comune di Roma, nell'anno 2013, Atto N. 563, parte 2, serie A, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 11/12/2024
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1732/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] in [...], con l'Avv. D'AGOSTINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...] con l'Avv. PANICHELLI Controparte_1 C.F._2
VALERIO, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 atrimonio concordatario celebrato in data 15.09.2013, Controparte_1 trascritto all'Ufficio Stato civile del Comune di Roma, nell'anno 2013, Atto N. 563, parte 2, serie A. Tanto in ragione del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti aderivano alla proposta articolata dal GU così articolata, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. affida la figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. 4. fausto corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva CP_1 di Euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
l'importo sarà di euro 375,00 dal momento in cui i avrà acquistato una propria abitazione CP_1 comunicando tale evento entro 10 gg alla sig.r ; Pt_1
5. ogni coniuge provvederà al proprio manteni
6. spese compensate e rinuncia all'impugnazione”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata il [...] Parte_1 in UCRAINA e nato a Roma il [...] in [...] al matrimonio Controparte_1 concordatario celebrato in Roma il 15.09.2013, atto trascritto all'Ufficio Stato civile del Comune di Roma, nell'anno 2013, Atto N. 563, parte 2, serie A, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 11/12/2024
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco