Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 19167/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19167 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto: pagamento vertente:
TRA
(C.F. ), con sede in Bologna, Via Parte_1 P.IVA_1
Guido Reni 2/2 e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna n.
03745221204 R.E.A. BO-543330, iscritta nell'elenco delle società veicolo della Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7
giugno 2017 n. 35545.3, in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore
Dott. quale cessionaria dei crediti vantati dalla Controparte_1 [...]
nei confronti della Parte_2 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Sardegna n. 50 presso gli Avv.ti
Alessia Melchiorri (C.F.: ), (C.F. C.F._1 Parte_3
e (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3
che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti autenticata nella firma dal Notaio il 08/10/2019, rep. n. 83663, unitamente Persona_1
giusta procura speciale allegata in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(P.IVA , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale
dott. ing. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale CP_3
alle liti del 5.09.2019 per notaio Rep. N.42728 Racc. 16316 Persona_2
registrata al n.3926 serie IT Ag. Entrate di in pari data, CP_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Luigia Mandes (C.F.
) ed Isabella Selvaggi (C.F. ) C.F._5 C.F._6
tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe n. CP_2
Cont 13/a, presso il Servizio Affari Legali della predetta
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.08.2022 la società Parte_1
premesso il struttura sanitaria
[...] Parte_2
accreditata per le prestazioni ex art. 26 e 44 L.833/78 aveva erogato nei mesi di novembre 2016, nonché nei mesi da aprile a novembre 2017, prestazioni
- 2 - per le quali aveva maturato un credito di euro 395.771,61 relativo alla fattura n. 228 dell'anno 2016 ed alle fatture nn. 53 54 98 99 114 115 134 152 153
154 167 168 169 184 199 214 dell'anno 2017; di essere cessionaria del
[...]
giusta operazione di cartolarizzazione pubblicata in G.U. Parte_2
del 14.3.2019; che della suddetta cessione era stato dato avviso alla
[...]
Cont
con pec del 24.06.2019, ma la non aveva provveduto a Controparte_2
corrispondere il dovuto;
conveniva in giudizio la dinanzi Controparte_2
il Tribunale di Napoli, per accertare e dichiarare che la Controparte_2
Cont era debitrice della somma di euro 395.771,61, condannare la al pagamento dell'importo di euro 395.771,61 oltre interessi ex art. 4 e 5 Dlgs
231/02, cui si sommavano le maggiorazioni contrattualmente previste, ovvero in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro, ovvero da accertarsi mediante CTU o nell'eventualità
anche in via equitativa, ovvero in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggior saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi;
condannare, in ogni caso, la al pagamento Controparte_2
degli interessi moratori nella misura prevista dal Dlgs 231/02 e dal Dlgs
192/12, con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1284 c.c. oltre al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ai sensi del
- 3 - combinato disposto di cui agli art. 1283 e 1224c.c.; con vittoria di spese e compensi di giudizio
Cont La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ed in particolare eccependo la carenza di legittimazione attiva, il mancato rispetto dell'onere probatorio, l'infondatezza della domanda, la non debenza degli interessi moratori-l'inesistenza del maggior danno.
Disattende le istanze di cui agli artt. 186 bis e ter c.p.c, concessi i termini di cui al'art.183 6^ comma cpc, disattese le richieste istruttorie, la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'esito del deposito delle note ex art
127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024 veniva assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc
Così riassunti i termini della controversia, passando al merito va innanzitutto disattesa l'eccezione relativa alla legittimazione attiva (rectius titolarità attiva del rapporto controverso), fondata sulla mancata accettazione della cessione
Cont da parte della
In merito alla legittimazione attiva ed alla opponibilità della cessione del credito, si osserva che la stessa è stata effettuata ex legge 30/04/1999, n. 130,
in base al quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione. In particolare, l'art. 4, 1° comma, prevede che “Alle cessioni dei
crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico
- 4 - bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui
all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al
comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente,
del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì
applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi
1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 17”, mentre l'art.
4-bis espressamente stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che
richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente
legge”
Ne consegue che ai fini dell'opponibilità della cessione è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione avvenuta nel caso di specie come comprovato, e non contestato, dalla documentazione in atti.
Agli atti, infatti, vi sono il contratto di cessione di crediti stipulato in data
21.01.2019, che riporta nel dettaglio l'elenco delle fatture cedute (che sono appunto quelle azionate nel presente giudizio dalla , (cfr. Parte_1
doc. n. 08 della produzione di parte attrice); l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 31 del 14.03.2019 (cfr. doc. n. 07 della produzione di parte attrice); la comunicazione della cessione, inviata a mezzo
- 5 - posta elettronica certificata, all'Azienda sanitaria debitrice in data 24.06.2019
(cfr. doc. n. 09 della produzione di parte attrice).
Cont Né può ritenersi, come pure eccepito dall' che l'art. 106, 13° comma,
d.l.vo n. 50/2016 prevalga sull'art. 4,4 comma bis, della legge n. 130/99. La
giurisprudenza amministrativa ha, infatti, precisato che “non può condividersi
la tesi secondo cui la norma del nuovo codice degli appalti (art. 106 comma
13 del D.Lgs. n. 50 del 2016) avrebbe abrogato implicitamente la norma
recata del comma 4-bis dell'art. 4 della L. n. 130 del 1999 in quanto
successiva, poiché la norma in questione è meramente riproduttiva della
precedente disposizione recata dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163 del 2006 che
era ad essa antecedente”, atteso che non “risulta convincente la tesi secondo
cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di
specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma 4 bis, della L. n. 130
del 1999, in quanto tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla
disciplina codicistica, mentre la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit.
è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità
per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l'art. 106, comma 13, del
D.Lgs. n. 50 del 2016, che richiama le sole "cessione dei crediti" e non
contiene un espresso riferimento alla "cartolarizzazione" è inapplicabile,
essendo prevalente la disciplina speciale recata dall'art. 4, comma 4-bis,
della L. n. 130 del 1999”, che “. Neppure è possibile ricorrere ad un'interpretazione estensiva dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del
- 6 - 2016, facendo rientrare le "cartolarizzazioni" nell'ambito delle "cessione dei crediti", in quanto, essendo tale disposizione derogatoria rispetto alla disciplina comune, deve essere interpretata restrittivamente e che “l'omesso espresso riferimento a tale strumento da parte del legislatore può
ragionevolmente spiegarsi in considerazione della ratio della norma relativa alle cartolarizzazioni”, la quale “è quella di favorire la competitività delle imprese, consentendo alle imprese cedenti di conseguire il pagamento delle proprie fatture in termini rapidissimi, assicurando una regolarità di cash flow indispensabile per il finanziamento dell'attività” (Cons. Stato, Sez. III, Sent.,
(data ud. 18/06/2020) 24/09/2020, n. 5561).
Si rileva, poi, che la cessione di cui al presente giudizio è del marzo 2019,
dunque anteriore all'art. 117, 4° comma bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, il quale, invece, ha previsto che “I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili,
vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in
conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante
la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo
a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa
accettazione da parte di esso”.
L'eccezione sollevata va, pertanto, rigettata.
- 7 - In particolare, poi, per quel che riguarda l'onere probatorio appare, in proposito, utile richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte in ordine al riparto proprio dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto le pretese creditorie erogate dalle strutture sanitarie accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale. La Corte, infatti, facendo finalmente chiarezza sul tema in questione, molto dibattuto dai Giudici di merito, contrariamente a quanto
Cont sostenuto dalla ha affermato che i c.d. elementi costitutivi del credito,
la cui prova è a carico della struttura che rivendica il pagamento del corrispettivo, devono essere limitati al riscontro dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle prestazioni dedotte gravando, per
Cont converso, sulla la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito
Contr dal superamento della e del tetto di spesa - fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, deve essere provato dalla parte eccipiente (cfr. Cass. 6/7/2018, n. 17735; Cass. 13/2/2018,
n. 3403; Cass. 3/8/2017, n. 19360).
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che è documentalmente provato che la cedente è soggetto accreditato presso il Servizio Sanitario
regionale (v. decreto di accreditamento nonché contratto in atti); altrettanto documentata è l'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura in atti (vedi fattura in atti) non oggetto di specifica contestazione da parte della CP_2
sicchè la stessa può ritenersi provata (si ricordi, ad esempio, Cass., sez.1II,
- 8 - sent. n°5356 del 5 marzo 2009: "l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso da controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunga il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti"). Vi è, poi, in atti, i contratti stipulati per l'anno 2017.
Può, quindi, ritenersi che l'istante abbia provato i fatti costitutivi della pretesa azionata, sicchè spetta al debitore provare i fatti estintivi, modificativi,
impeditivi della stessa.
Cont A tal fine si osserva l' nulla assolutamente e specificatamente ha contestato relativamente al superamento della COM ed al superamento del tetto di spesa, che, quindi, possono ritenersi anch'esse circostanze pacifiche e come tali non bisognevoli di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c
A sostegno del mancato pagamento delle azionate fatture la convenuta ha richiamato solo la Relazione prot. 20220272337 del 14.11.2022, con cui il
Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Economica Finanziaria
Cont della “ha rappresentato che il credito richiesto in pagamento è stato
trattenuto a garanzia di eventuali danni subiti dall' , come disposto Pt_5
dalla Direzione Generale con nota prot. n. 72164 del 06.11.2017”. Piu'
precisamente, risulta che nell'anno 2016 l'allora Amministratore unico della
- 9 - società “ , insieme ad altri, è stato sottoposto dal Parte_2
Tribunale di Napoli a Procedimento Penale per varie ipotesi di reato contro
questa azienda che, in via cautelativa, ha provveduto ad accantonare il 10%
delle liquidazioni mensili a garanzia di eventuali danni subiti.”.
Tale nota, precostituita ai fini del giudizio, proveniente dalla stessa parte convenuta, non appare dotata di sufficiente forza probatoria ai fini di paralizzare la pretesa azionata. Inoltre, la stessa, risulta superata dalla intervenuta archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'Amministratore del centro cedente, la cui posizione nell'ambito del procedimento n. 3668/2016 R.G.N.R è stata tralciata e definita dal GIP con
Decreto di Archiviazione del 18.07.2019.
Il decreto di archiviazione del procedimento penale ha determinato la decadenza di qualsiasi misura cautelare disposta dall' per cui i CP_2
documenti prodotti dalla difesa non sono idonei ad integrare prova del CP_2
fatto impeditivo del pagamento.
Infine, con riguardo alla contestazione di parte convenuta circa l'applicabilità
alla fattispecie degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche le prestazioni in campo sanitario costituiscono transazioni commerciali ai sensi del D.Igs. 231/2002,
alla cui natura di comuni accordi contrattuali non crea ostacolo la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga, nel comparto in esame, secondo l'iter delineato dal D.Igs. 30 dicembre 1992, n. 502, le fasi iniziali del quale sono
- 10 - scandite, attraverso l'adozione dei provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, da un'evidente manifestazione della potestà di Per_3
attribuita alla P.A.. Quello che prende forma, si qualifica ed assume la forma di un contratto nel quale quelle che sono parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagare: ricostruita in questi termini, la vicenda negoziale si iscrive perciò senza riserve nell'arco di efficacia del D.Igs. 231/2002 e,
dunque, comporta nel caso in cui il ritardo nei pagamenti divenga intollerabile, l'adozione delle disposizioni in tema di interessi moratori da esso previste (Cass.4/4/2017 n.17341). Dunque ai contratti di accreditamento di strutture sanitarie private presso le conclusi dopo 1'8.8.2002 è Pt_6
applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002, dettato ai fini della lotta contro i ritardi nei pagamenti, visto che tale decreto legislativo considera come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistico-concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettuazione di un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in tal senso dovendo essere inteso il termine 'prezzo', impiegato sia dal legislatore.
Diverso è il caso del credito spettante ai farmacisti, per cui la Suprema Corte
ha invece chiarito che il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del
- 11 - amministrazione nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo (Cass. sez. un., 20/11/2020,
n. 26496), situazione diversa dunque da quella che si prospetta per le strutture sanitarie accreditate.
Cont Pertanto, ai sensi del contratto stipulato con la sono legittimamente dovuti gli interessi di mora convenzionalmente stabiliti, come da contratto.
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014,
aggiornato ai sensi del DM 147/22, tenendo conto del valore della controversia, delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate,
applicandosi i valori medi
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, X sezione civile, disattesa ogni diverse stanze ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede definitivamente:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la al Controparte_5
pagamento, in favore della della complessiva somma Parte_1
di € euro 395.771,61 oltre interessi oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231 del
- 12 - 2) condanna al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_2
favore della attrice che si liquidano in €. 1268,00 per esborsi ed €. 22457,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, nonchè IVA
e CPA nelle aliquote vigenti.
Napoli, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
Dottssa Anna Maria Pezzullo
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2002 non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica
2002 come previsti in contratto;