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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 01/07/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 58 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 20.3.2025, promossa
DA
(CF. ), (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (CF. ) difesi e C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati dall'avv. Sandra Omiccioli presso il cui studio sito a Fano (PU), Via
Matteo Nuti n. 3, hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
pagina 1 di 16
CONTRO
(c.f. ), e per essa la mandataria (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Cicenia presso il cui P.IVA_2
studio sito a Milano, Viale Bianca Maria n. 24, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta opposta -
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per gli opponenti:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale: accertare
e dichiarare l'inammissibilità e/o illegittimità della richiesta di pagamento avanzata
dalla nei confronti dei Sigg.ri ed CP_1 Parte_3 Parte_1
per tutti i motivi esposti, in via gradata, in fatto e diritto in atto di Parte_2
citazione e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo
n. 850/2020 e/o comunque dichiarare che nessuna somma è dovuta dagli
opponenti all'opposta; in via subordinata: revocare e/o dichiarare nullo l'opposto
pagina 2 di 16 decreto ingiuntivo n. 850/2020 in quanto emesso nei confronti dei Sigg.ri Pt_3
ed in solido tra loro per un importo superiore
[...] Parte_1 Parte_2
a quello dagli stessi garantito con la fideiussione del 01/07/2014, con cui si
costituivano fideiussori sino alla concorrenza di € 60.000,00, nei limiti delle
seguenti quote: 25% (€ 15.000,00), 25% (€ Parte_1 Parte_2
15.000,00), 50% (€ 30.000,00); sempre in via subordinata: Parte_3
accertare che sia con il contratto di conto corrente n. 17/01/21896, sia con il
contratto di mutuo chirografario n. 17/21/64007, sia con l'apertura di credito per
anticipazione al Salvo buon Fine del 29/12/2016 sono stati pattuiti e/o applicati
interessi, spese e altre utilità di natura usuraria in quanto superiori al tasso soglia
vigente e pertanto accertare e dichiarare, ex art. 1815, 2° comma cod. civ., la
nullità delle clausole contrattuali che prevedono l'applicazione degli interessi e/o
di ogni altra utilità e, di conseguenza dichiarare non dovuti interessi e/o ogni altra
utilità dal debitore principale e dai fideiussori e per l'effetto accertare e dichiarare
il diritto dei Sigg.ri ed a portare in Parte_3 Parte_1 Parte_2
compensazione le somme da chiunque indebitamente pagate a titolo di interessi
e/o ogni altra utilità in forza dei suddetti contratti con le eventuali somme ancora
pagina 3 di 16 dovute alla a titolo di sorte capitale;
in via di ulteriore subordine: CP_1
accertare e dichiarare la grave violazione e/o inosservanza da parte di
[...]
, già Controparte_3 Controparte_4
con i contratti in questione, della normativa in materia di pubblicità e di
trasparenza delle condizioni contrattuali dei servizi in materia bancaria e
finanziaria ed in particolare di quanto previsto dall'art. 117, comma 4° del D. Lgs
385/1993 (TUB) e, pertanto, ai sensi per gli effetti dell'art. 117, comma 7, TUB
dichiarare dovuti interessi al tasso rielaborato sulla base dei Tassi BOT annuali
minimi al tempo vigenti e, per l'effetto, dichiarare il diritto dei Sigg.ri Pt_3
ed di compensare le maggiori somme da
[...] Parte_1 Parte_2
chiunque corrisposte, in forza dei suddetti contratti, a titolo di interessi eccedenti il
suddetto tasso;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per l'opposta:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, domanda ed
eccezione, così giudicare: in via pregiudiziale di rito: - dichiarare l'incompetenza
territoriale del Tribunale di Pesaro in relazione alla domanda volta ad accertare
l'asserita nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A)
pagina 4 di 16 della legge n. 287 del 1990 essendo competente a decidere la stessa il Tribunale
delle imprese con sede ad Ancona;
nel merito, in via principale: dichiarare
infondata in fatto ed in diritto l'opposizione e per l'effetto rigettare quest'ultima
confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 850/20, emesso dal Tribunale di
Pesaro, tenendo conto delle percentuali garantite dagli attori opponenti, per la
causali di cui in narrativa;
nel merito in via subordinata: - accertare il diritto di
credito di qui rappresentata da e per l'effetto Controparte_1 CP_2
condannare, in solido tra loro, i garanti Parte_1 Parte_2 Pt_3
al versamento della somma dagli stessi garantita che verrà accertata in
[...]
corso di causa, oltre agli accessori di legge, agli interessi maturati, per tutto
quanto esposto in narrativa;
in via istruttoria: - con riserva di ogni ulteriore
deduzione, anche istruttoria e produzione di documenti;
in ogni caso: - con vittoria
di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre al rimborso spese generali 15,00%,
C.P.A. 4% ed IVA 22%”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 5.1.2021 , e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e per essa la Parte_3 Controparte_1
pagina 5 di 16 mandataria proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, che CP_2
quest'ultima, quale dichiarata cessionaria di crediti di Controparte_3
, aveva ottenuto per il pagamento di €.93.531,15, oltre interessi, di
[...]
cui €.62.617,02 quale saldo debitore del contratto di conto corrente n.
17/01/21896 ed €.30.914,13 quale debito residuo del mutuo n. 17/21/64007,
contratti stipulati da in favore della quale gli Controparte_5
stessi opponenti si erano costituiti fideiussori.
In citazione si eccepiva che la garanzia prestata, qualificabile come contratto autonomo, non era oggetto di trasferimento alla cessionaria del credito;
che le fideiussioni erano nulle, in quanto corrispondenti, in alcune clausole, allo schema negoziale giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come effetto di un'intesa restrittiva della concorrenza, secondo l'accertamento della Banca
d'Italia del 2 maggio 2005; che la non aveva osservato il termine di CP_4
decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.; che il decreto era stato emesso per importo superiore al limite garantito;
che non vi era prova del credito;
che gli interessi corrispettivi e moratori erano usurari;
che il TAEG era stato indicato erroneamente con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex lege (art.
pagina 6 di 16 117 tub). Concludevano, pertanto, per la revoca del decreto ed, in subordine, per la riduzione del credito.
Si costituiva e per essa la mandataria la Controparte_1 CP_2
quale contestava l'opposizione, assumendo che il tribunale adito era incompetente a decidere sull'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della legge sulla concorrenza, perché la relativa competenza era del giudice specializzato delle imprese;
che la cessione del credito aveva trasferito anche le garanzie;
che l'invocata normativa antitrust non era applicabile per difetto della qualità di consumatori in capo agli opponenti, né la violazione di detta normativa era causa di nullità; che il credito era provato dai documenti allegati;
che nei contratti era indicato il TAEG;
che non vi era prova della usurarietà degli interessi,
dedotta in modo generico. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo ed, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma garantita.
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione, l'istruttoria era documentale.
pagina 7 di 16 La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 20.3.2025.
2 – Riguardo all'eccezione processuale si rileva che la cognizione sulla domanda di accertamento della nullità di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 287 del 1990 è rimessa certamente alla competenza esclusiva della sezione specializzata in materia di impresa, da individuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, del dlgs n. 168 del
2003 (cfr. Cass. 2021 n. 6523), ma la speciale competenza non concerne la presente controversia, atteso che la nullità per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali è oggetto nella fattispecie di eccezione, mentre l'art. 33 citato si applica, per espressa disposizione, alle sole azioni di nullità.
L'eccezione sollevata dagli opponenti di nullità della fideiussione - per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali - non costituisce, invero,
un'autonoma domanda da farsi valere dinanzi al tribunale delle imprese, bensì
integra una contestazione diretta a paralizzare la domanda di pagamento azionata in monitorio, che rientra, come tale, nella cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., nel senso che “la competenza della
pagina 8 di 16 sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art.
33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della
normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante
la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità
sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di
eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere
delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale”, Cass. 2024 n. 14185, citata anche dalla difesa opposta).
L'eccezione è, dunque, infondata.
3 – Nel merito, gli opponenti eccepiscono l'invalidità delle fideiussioni.
3.1 - L'eccezione degli opponenti è relativa alla nullità delle garanzie prestate per violazione della normativa antitrust, ed in particolare per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287 del 1990, sull'assunto che dette garanzie corrisponderebbero allo schema contrattuale (rispetto alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come effetto di un'intesa orizzontale pagina 9 di 16 restrittiva della concorrenza, come da allegato atto di accertamento della Banca
d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005 (v. doc. 3 opponenti).
Nello stesso senso della legge n. 287 del 1990 è la normativa europea ad essa anche antecedente: l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE) - originario art. 81 del Trattato CE e, ancor prima, art. 85 del
Trattato di Roma del 25.3.1957 - dispone: «
1. Sono incompatibili con il mercato
interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di
imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra
Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare
quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o
di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
[...]. 2 «Gli accordi o decisioni,
vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto».
La nullità, prevista dal diritto europeo e da quello interno, la cui applicazione - è appena il caso di dirlo – non dipende dalla qualità di consumatore (come invece diffusamente e reiteratamente sostenuto dalla difesa opposta) - coinvolge un contratto "a valle" dell'intesa illecita, in tesi pagina 10 di 16 corrispondente allo schema contrattuale accertato come invalido. Per
l'accertamento del vizio negoziale in questione occorre, pertanto, avere riguardo agli effetti derivati della nullità dell'intesa anticoncorrenziale, verificando se gli effetti distorsivi sia siano trasferiti sui contratti conclusi “a valle” dell'intesa illecita.
Nella specie, si rileva: a) che la fideiussione posta a fondamento della domanda è quella sottoscritta in data 1.7.2014 (v. doc. 9 opposta monitorio); b)
che la fideiussione è stata rilasciata in data successiva all'intesa concorrenziale illecita come accertata con l'indicato provvedimento della Banca d'Italia,
costituendo così negozio “a valle” di quell'intesa illecita conclusa “a monte”; c)
che il medesimo provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione ha elevata valenza di prova della condotta anticoncorrenziale (cfr.
Cass. 2019 n. 12846); d) che le clausole, di cui agli artt. 2 (obbligo del fideiussore di rimborsare alla banca le somme restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti), 6 (obbligo del fideiussore correlato all'integrale estinzione dell'obbligazione principale in deroga all'art. 1957 c.c.) e 8 (obbligo del fideiussore in caso di invalidità dell'obbligazione garantita) della fideiussione oggetto di causa corrispondono a quelle, con medesima numerazione, di cui allo pagina 11 di 16 schema ABI del 2003, censurate dalla Banca d'Italia, a conferma del nesso funzionale sussistente tra l'atto “a monte” ed il contratto “a valle”.
E', del resto, pacifico che le disposizioni convenute contrattualmente coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, né è contestata dalla parte opposta la sussistenza dell'applicazione uniforme delle clausole in questione.
3.2 - Riguardo alle conseguenze della violazione della normativa antitrust,
la recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “i contratti di fideiussione "a
valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione
alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3
della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, perché
restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal
contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. sez.
un. 2021 n. 41994).
pagina 12 di 16 Con la richiamata pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato che “il
riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela
risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato
completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo,
bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a
fondamento della normativa antitrust”, precisando che la forma più adeguata allo scopo di assicurare la realizzazione delle finalità della normativa antitrust, “ma
che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella
vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la
garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità
parziale, limitata - appunto - a tali clausole”. L'art. 1419 c.c., infatti, nell'enunciare il concetto di nullità parziale, “esprime il generale favore dell'ordinamento per la
«conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè
difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale
dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto,
con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto
l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto
pagina 13 di 16 del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice
rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”.
Alla luce, pertanto, dei principi affermati dalle Sezioni Unite, va escluso che le garanzie di cui è causa siano integralmente nulle. Non è, infatti, allegata, né
tanto meno provata la sussistenza di specifiche circostanze dalle quali desumere che le fideiussioni non sarebbero state rilasciate in assenza delle clausole nulle.
Da quanto esposto deriva che le fideiussioni restano valide ed efficaci, ma sono nulle relativamente alle clausole – di cui ai citati articoli 2, 6, 8 nel testo prodotto in giudizio – di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art. 1957 c.c. in quanto riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché
anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 c.c.
3.3 - Acquisita, dunque, l'applicabilità dell'art. 1957 cit., il quale prevede che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, si rileva che parte opponente ha eccepito l'inosservanza del termine in questione.
pagina 14 di 16 A fronte di detta eccezione, parte opposta, su cui grava l'onere di provare e, prima ancora, di allegare che siano state proposte entro sei mesi le istanze contro il debitore, non ha formulato al riguardo alcuna deduzione.
Si deve, pertanto, ritenere che ai sensi dell'art. 1957 c.c., ridivenuto applicabile per effetto della rilevata parziale nullità delle fideiussioni, la parte creditrice è decaduta dalla facoltà di agire contro i fideiussori, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
4 – Per gli esposti motivi, che assorbono le ulteriori contestazioni degli opponenti, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
5 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da , e contro e per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
essa la mandataria così provvede: CP_2
pagina 15 di 16 1) accoglie l'opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 850/2020 emesso da
[...]
questo tribunale;
2) respinge le domande proposte da e per essa dalla Controparte_1
mandataria CP_2
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rifondere a , e le spese di lite, che si Parte_1 Parte_2 Parte_3
liquidano in €.14.103,00 per compensi, €.406,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Pesaro in data 1.7.2025.
Il giudice
Fabrizio Melucci
pagina 16 di 16