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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 07/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 428 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti GABRIELE INELLA E Parte_1
DE SANTIS, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
ISERNIA, rappresentato e difeso dall'avv. DI TILLO ERSILIA, CP_1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12.07.2019, il sig. , premettendo di aver Parte_1 svolto l'attività di operaio-elettricista per l'Enel di aver presentato una denuncia per malattia professionale, lamentando patologie come spondilodiscopatia lombare, spondilodiscoartrosi diffusa e sindrome del tunnel carpale bilaterale, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Isernia l' lamentando il mancato CP_1 riconoscimento dei postumi della patologia da cui è affet Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto non esisterebbe un nesso CP_1 causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. Inoltre, l' eccepisce CP_1 la prescrizione del diritto alle prestazioni oggetto di causa. Svolta la c.t.u. del Dott. medico legale sulla persona del ricorrente, Persona_1 all'udienza del 05.02.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Prima di affrontare il merito del giudizio, giova premettere che la Suprema Corte di Cassazione afferma, con giurisprudenza consolidata, che qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione (ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell . CP_1
Com'e' noto, in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella e', infatti, prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso eziologico sul terreno assicurativo . CP_1
Pertanto, in tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata. L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra- lavorativa, oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia. In sintesi, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia. Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd 'eziologia multifattoriale', la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità. La S.C. (sent. n. 17438/2012) precisa, altresì, che: 'A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti'. Purtuttavia, va considerato che è comunque sufficiente il cd 'rischio ambientale' (cfr. Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011), ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa, comunque, presente nell'ambiente di lavoro, ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente addetto alle stesse. Infine, va considerato che la consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione in materia di patologie multifattoriali (da ultimo Cass. n. 6105/2015), afferma il principio di diritto secondo cui: 'Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge'. 2. Venendo, quindi, al merito del giudizio, osserva la scrivente che per la decisione rilevano essenzialmente le risultanze della perizia depositata dal CTU in data 20.01.2025. Il c.t.u,. con valutazione immune da vizi, perché congruamente motivata, ha accertato che il sig. è affetto da: Parte_1
1) “s rvicale e lombare con protrusioni discali multiple complicata da sindrome sciatalgica ricorrente, sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado severo”. Il C.t.u., nello specifico, si è espresso n maniera precisa nei seguenti termini : “Dalla disamina della documentazione sanitaria e medico-legale riportata in atti e dall'attuale accertamento clinico, si evince che il Sig. è stato esposto continuativamente, ripetutamente e per lunghi Parte_2 periodi, durante lo svolgi lavorativa, a sollecitazioni biomeccaniche prevalentemente dovute alle operazioni di movimentazione manuale dei carichi che hanno determinato” “spondiloartrosi cervicale e lombare con protrusioni discali multiple complicata da sindrome sciatalgica ricorrente, sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado severo”. Il danno biologico permanente può essere valutato nella misura del 18%, raggiunto alla data della domanda.” Come si evince dalla produzione del medico incaricato il danno biologico deve essere conseguentemente valutato nella misura del 18% a decorrere della data della domanda amministrativa.
3. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , basata sull'art. 112, CP_1 comma 1, d.P.R. n. 1124/65, pari «tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale o dal diverso giorno in cui i postumi dell'evento lesivo hanno raggiunto la soglia minima indennizzabile e sussiste la oggettiva possibilità che l'esistenza dei postumi indennizzabili e la loro origine professionale siano conoscibili», questa deve essere disattesa dato che, pur essendo il ricorrente a conoscenza delle prescrizioni precise in materia di sollevamento dei carichi, quantificati in massimi 15 kg, poi 10 kg, questo non implica l'automatica conoscibilità né della gravità della malattia, né del nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta.
4. Tutto ciò premesso e considerato, a parere di questo giudicante non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il Ctu, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente, su quanto riscontrato all'esame obiettivo e sulle risultanze istruttorie. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente, e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali. Peraltro, non sono state formulate osservazioni da parte del consulente di parte. Accertata pertanto la matrice professionale della malattia, l' va condannato al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale c ondente al 18% di invalidità, dal 09.06.2018 (giorno successivo dalla data di presentazione della domanda) con rivalutazione ed interessi maturati anno per anno nei limiti del divieto di cumulo. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri legali, nella misura minima. Le spese di c.t.u. sono a definitivo carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accertato che dalla malattia professionale contratta sul lavoro alla parte ricorrente è derivata una inabilità permanente parziale pari al 18% valutata secondo i parametri e le tabelle previste dal D. L.vo n. 38/2000 a decorrere dal 09.06.2018, condanna l' a CP_1 costituire e liquidare in suo favore le relative provvidenze previste dalla predetta normativa nonché, a corrispondergli i ratei arretrati con gli interessi legali dalle scadenze al saldo;
- condanna l' a corrispondere a le spese di lite, che liquida in euro CP_1 Parte_1
2.689,00, oltre iva, spese e cpa se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Inella Gabriele e Maria Antonietta De Santis;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Isernia, il 01.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il giudice del lavoro Dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 428 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti GABRIELE INELLA E Parte_1
DE SANTIS, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
ISERNIA, rappresentato e difeso dall'avv. DI TILLO ERSILIA, CP_1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12.07.2019, il sig. , premettendo di aver Parte_1 svolto l'attività di operaio-elettricista per l'Enel di aver presentato una denuncia per malattia professionale, lamentando patologie come spondilodiscopatia lombare, spondilodiscoartrosi diffusa e sindrome del tunnel carpale bilaterale, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Isernia l' lamentando il mancato CP_1 riconoscimento dei postumi della patologia da cui è affet Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto non esisterebbe un nesso CP_1 causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. Inoltre, l' eccepisce CP_1 la prescrizione del diritto alle prestazioni oggetto di causa. Svolta la c.t.u. del Dott. medico legale sulla persona del ricorrente, Persona_1 all'udienza del 05.02.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Prima di affrontare il merito del giudizio, giova premettere che la Suprema Corte di Cassazione afferma, con giurisprudenza consolidata, che qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione (ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell . CP_1
Com'e' noto, in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella e', infatti, prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso eziologico sul terreno assicurativo . CP_1
Pertanto, in tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata. L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra- lavorativa, oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia. In sintesi, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia. Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd 'eziologia multifattoriale', la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità. La S.C. (sent. n. 17438/2012) precisa, altresì, che: 'A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti'. Purtuttavia, va considerato che è comunque sufficiente il cd 'rischio ambientale' (cfr. Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011), ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa, comunque, presente nell'ambiente di lavoro, ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente addetto alle stesse. Infine, va considerato che la consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione in materia di patologie multifattoriali (da ultimo Cass. n. 6105/2015), afferma il principio di diritto secondo cui: 'Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge'. 2. Venendo, quindi, al merito del giudizio, osserva la scrivente che per la decisione rilevano essenzialmente le risultanze della perizia depositata dal CTU in data 20.01.2025. Il c.t.u,. con valutazione immune da vizi, perché congruamente motivata, ha accertato che il sig. è affetto da: Parte_1
1) “s rvicale e lombare con protrusioni discali multiple complicata da sindrome sciatalgica ricorrente, sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado severo”. Il C.t.u., nello specifico, si è espresso n maniera precisa nei seguenti termini : “Dalla disamina della documentazione sanitaria e medico-legale riportata in atti e dall'attuale accertamento clinico, si evince che il Sig. è stato esposto continuativamente, ripetutamente e per lunghi Parte_2 periodi, durante lo svolgi lavorativa, a sollecitazioni biomeccaniche prevalentemente dovute alle operazioni di movimentazione manuale dei carichi che hanno determinato” “spondiloartrosi cervicale e lombare con protrusioni discali multiple complicata da sindrome sciatalgica ricorrente, sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado severo”. Il danno biologico permanente può essere valutato nella misura del 18%, raggiunto alla data della domanda.” Come si evince dalla produzione del medico incaricato il danno biologico deve essere conseguentemente valutato nella misura del 18% a decorrere della data della domanda amministrativa.
3. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , basata sull'art. 112, CP_1 comma 1, d.P.R. n. 1124/65, pari «tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale o dal diverso giorno in cui i postumi dell'evento lesivo hanno raggiunto la soglia minima indennizzabile e sussiste la oggettiva possibilità che l'esistenza dei postumi indennizzabili e la loro origine professionale siano conoscibili», questa deve essere disattesa dato che, pur essendo il ricorrente a conoscenza delle prescrizioni precise in materia di sollevamento dei carichi, quantificati in massimi 15 kg, poi 10 kg, questo non implica l'automatica conoscibilità né della gravità della malattia, né del nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta.
4. Tutto ciò premesso e considerato, a parere di questo giudicante non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il Ctu, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente, su quanto riscontrato all'esame obiettivo e sulle risultanze istruttorie. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente, e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali. Peraltro, non sono state formulate osservazioni da parte del consulente di parte. Accertata pertanto la matrice professionale della malattia, l' va condannato al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale c ondente al 18% di invalidità, dal 09.06.2018 (giorno successivo dalla data di presentazione della domanda) con rivalutazione ed interessi maturati anno per anno nei limiti del divieto di cumulo. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri legali, nella misura minima. Le spese di c.t.u. sono a definitivo carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accertato che dalla malattia professionale contratta sul lavoro alla parte ricorrente è derivata una inabilità permanente parziale pari al 18% valutata secondo i parametri e le tabelle previste dal D. L.vo n. 38/2000 a decorrere dal 09.06.2018, condanna l' a CP_1 costituire e liquidare in suo favore le relative provvidenze previste dalla predetta normativa nonché, a corrispondergli i ratei arretrati con gli interessi legali dalle scadenze al saldo;
- condanna l' a corrispondere a le spese di lite, che liquida in euro CP_1 Parte_1
2.689,00, oltre iva, spese e cpa se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Inella Gabriele e Maria Antonietta De Santis;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Isernia, il 01.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il giudice del lavoro Dott.ssa Elvira Puleio