Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2467/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso da
e rispettivamente rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. MARZOLLO LUCIA A. G., presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“A- Dichiarare la CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO tra la sig.ra ed il sig. , che hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2 in Venezia (VE), in regime di comunione dei beni, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal predetto Comune di Venezia (VE) - Atto n. 10 - Parte II - Serie A
- Anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti.
B- Confermare, per quanto serva, l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza, comunque entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitori - figli.
C- La CASA FAMIGLIARE di Mirano (VE) - Via Vetrego. n. 62, inizialmente di proprietà al
50% di entrambi i coniugi, è ora di proprietà esclusiva del solo sig. , avendo Parte_2 egli acquistato in data 20/12/2024 la quota della sig.ra , con atto a rogiti Parte_1
Il sig. manterrà l'intestazione a proprio nome di tutte le utenze /servizi / Parte_2 abbonamenti relativi all'abitazione familiare entro 30 giorni dall'udienza.
La sig.ra ha già reperito altra idonea abitazione ove si è già trasferita, nel Parte_1 rispetto di una distanza che garantisce il diritto dovere di visita genitore figli (Via Stazione
60-Ballò Mirano - VE).
Il sig. avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno di trasferire altrove la Parte_2 propria residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita della madre. In caso di trasferimento della residenza, il sig. sarà tenuto a darne notizia Parte_2 alla sig.ra con congruo preavviso, comunicando il nuovo indirizzo. Parte_1
Ugualmente farà quest'ultima in caso di spostamento dalla sua futura abitazione.
D- I figli e verranno AFFIDATI CONGIUNTAMENTE ad entrambi i Per_2 Per_3 genitori, con l'intesa che questi ultimi avranno diritto ad esercitare sugli stessi la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico specialistiche/ riabilitative, tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente.
Il collocamento e la residenza anagrafica dei figli, al fine di garantire loro continuità del luogo di formazione e serenità nello sviluppo della personalità psico-fisica, rimangono stabilite presso l'attuale abitazione familiare sita in Mirano (VE) - Via Vetrego. n. 62.
E) Le parti intendono dividere equamente il tempo da trascorrere con i propri figli e concorderanno di volta in volta le MODALITÀ TEMPISTICHE con cui ciascuno di loro starà con i minori, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi di questi ultimi e dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori, sempre previo avviso anche telefonico / sms
/ messaggio whatsapp di almeno due giorni (salvo impegni improvvisi ed eccezionali).
Nei pomeriggi dei giorni infrasettimanali i figli, stante l'orario lavorativo più favorevole del- la madre, staranno prevalentemente con quest'ultima.
In ogni caso, entrambi i genitori, sempre compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro e con quelli dei figli, avranno la facoltà di tenere con sé i minori, anche separatamente fra loro:
- almeno due giorni alla settimana al genitore che non avrà il fine settimana, da concordarsi sempre nel rispetto dei reciproci impegni e di quelli dei minori;
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì al rientro a scuola. F) I figli e trascorreranno le FESTIVITÀ secondo il principio Per_2 Per_3 dell'alternanza. Pertanto:
- relativamente alle VACANZE PASQUALI: per il 2025 i minori trascorreranno con il papà il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera della domenica di Pasqua;
con la mamma, dalla sera della domenica di Pasqua fino al rientro a scuola.
- relativamente alle : per il 2025 i minori trascorreranno con il papà Parte_3 il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31/12; con la mamma dal 31/12 al rientro a scuola.
Per gli anni successivi, le settimane verranno alternate fra i genitori.
Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni dei figli, in maniera da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genitori, i quali concorderanno di volta in volta le modalità della frequentazione stessa.
In ordine alle VACANZE ESTIVE, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive.
I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con i figli, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle eventuali esigenze dei minori. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza.
RESTANO SEMPRE SALVI EVENTUALI DIFFORMI ACCORDI TRA I CONIUGI PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA.
G) I genitori concordano che non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento ordinario in favore dei figli, stante l'organizzazione familiare su individuata che prevede un'equa divisione del tempo che i ricorrenti trascorreranno con i figli.
LE SPESE STRAORDINARIE (ivi comprese quelle relative a eventuali rette di scuole private, ripetizioni e/o sostegno, e mensa scolastica) andranno preventivamente concordate e saranno ripartite a seguito di richiesta anche verbale ed esibizione delle relative pezze giustificative da parte del genitore che l'ha anticipate all'altro - nella misura del 50% tra i genitori. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese straordinarie urgenti e non differibili.
La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la modalità di manifestazione dell'accordo circa l'assunzione delle seconde è dalle parti consensualmente individuata nelle disposizioni di cui al "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI IN
MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE", siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di
Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia.
H) Le parti concordano inoltre che l'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE dei figli pari a circa Euro 400,00 resterà al 100% alla mamma. Le parti si impegnano a sottoscrivere ed a fornire, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria alla sua erogazione, oltre che per la presentazione della domanda della dichiarazione ISEE.
Le parti concordano altresì che il resterà integralmente a carico del sig. Per_4 [...]
, il quale si sta attivando con il competente Istituto Bancario affinché venga Pt_2 rinegoziato esclusivamente a nome suo, con esclusione della sig.ra . Parte_1
I) Le AUTOVETTURE di cui sopra resteranno di proprietà e nella disponibilità dei rispettivi intestatari, i quali ne sosterranno tutte le relative spese.
L) Le parti, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
M) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi: si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
N) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio o rinnovo del passaporto dei figli, consentendo altresì che ciascuno possa inserire gli stessi nel proprio documento. Ogni eventuale soggiorno all'estero dei minori, dovrà comunque essere previamente concordato tra i genitori.
0) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Per il P.M. intervenuto
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso il padre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio depositato il 11.06.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, il 21.06.2014 a
Mirano, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio al n. 10, Parte II, Serie A, anno 2014 del Comune di Mirano, e che dalla loro unione erano nati i figli minori il 22.10.2013 Per_2
e il 05.04.2017 Per_3
Tanto premesso, i ricorrenti formulavano domanda al fine di ottenere la dichiarazione di separazione alle condizioni concordate, rappresentando che la convivenza ormai era divenuta intollerabile, e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza di comparizione dei coniugi, celebrata in modalità cartolare il
10.10.2024, le parti insistevano nelle note depositate il 12.07.2024 per l'accoglimento della domanda di separazione come formulata nell'atto introduttivo. Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, ritenute meritevoli di essere accolte, omologava la separazione alle condizioni concordate dai coniugi con sentenza n. 367/2024, pubblicata 28.10.2024. Quindi rinviava la procedura all'udienza del 06.03.2025 in modalità cartolare, nell'attesa del decorso dei termini previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70 e successive modificazioni. In sostituzione di tale udienza le parti depositavano le note in data 04.03.2025, insistendo per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo. Il Giudice, quindi, lette le note, tratteneva con decreto del 06.03.2025 la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza in trattazione scritta nel procedimento di separazione consensuale omologato con sentenza n. 367/2024, pubblicata il 28.10.2024, del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, unitamente alla conferma da parte dei ricorrenti di non volersi riconciliare, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto mediante rito concordatario in data 21.06.2014 a Mirano tra e trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio al n. 10, Parte II, Serie A, anno 2014 del Comune di Mirano.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda da aversi qui integralmente riprodotte.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 13 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero