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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2022
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 25/03/2025 innanzi al giudice, dott. AR Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. GIANCARLO BIAZZO in sostituzione dell'avv. JESSICA DI _1
MARTINO, il quale discute la causa riportandosi alle note conclusive già depositate e chiede che la causa venga decisa;
per e l'avv. PAOLO PICCI, RO Controparte_2 il quale si riporta alle note conclusive già depositate e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
AR Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. AR Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 438/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JESSICA DI _1 C.F._1
MARTINO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Vittoria, via Principe Umberto n. 155;
ATTORE
contro
(C.F. ), RO C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO PICCI,
[...] C.F._3
elettivamente domiciliati nel suo studio in Vittoria, via Garibaldi n. 52;
CONVENUTI
Oggetto
Usucapione.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28/1/2022 conveniva in giudizio _1
e , esponendo: RO Controparte_2
- di aver acquistato in data 15/6/1981 l'immobile sito in Vittoria, vico Magenta nn. 17-19, piano terra, in catasto al foglio 215, part. 594, sub 1, confinante nella parte superiore con l'immobile di proprietà di , e , sito in Vittoria, via Parte_2 RO Controparte_2
Magenta n. 83, primo e secondo piano, in catasto al foglio 215, part. 2847, sub 6;
- che all'interno della propria abitazione insistevano i tubi di scarico fognario dell'appartamento di
, e;
Parte_2 RO Controparte_2 - che, per fornire congruo ristoro ai notevoli disagi subiti da , e la _1 Parte_2 moglie avevano concesso a l'immobile sito in Vittoria, via Parte_3 _1
Magenta n. 9, piano terra, in catasto al foglio 215, part. 2864, adibito a garage;
- di aver goduto del predetto immobile (intestato a e a RO Controparte_2
, figli di e di ) sin dal 1981, senza aver ricevuto alcuna
[...] Parte_2 Parte_3 contestazione, né in via giudiziaria, né in via stragiudiziale;
- di aver esercitato il pieno possesso ininterrotto e continuato per 40 anni;
- in particolare, di aver avuto accesso indisturbato al garage e di aver sistemato al suo interno i propri mezzi, utensili e attrezzi;
- di aver altresì curato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
Pertanto, chiedeva di accertare l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà _1 dell'immobile sito in Vittoria, via Magenta n. 9, piano terra, in catasto al foglio 215, part. 2864.
Con comparsa di risposta depositata in data 10/5/2022 si costituivano in giudizio CP_1
e , i quali esponevano:
[...] Controparte_2
- che non era sposato con , ma con;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
- di aver sempre impedito a di fregiarsi come dominus del garage sito in Vittoria, _1 via Magenta n. 9, piano terra, in catasto al foglio 215, part. 2864;
- che aveva diffidato a non effettuare lavori di RO _1 manutenzione;
- che aveva curato la pratica relativa al certificato di inagibilità e variazione RO catastale ad unità collabente;
- che era stato costretto a contattare la Polizia Municipale quando RO _1
, in data 15/12/2020, stava effettuando lavori di rifacimento del tetto del garage, senza alcuna
[...] autorizzazione;
- di avere diritto al pagamento della somma di euro 4.000,00 per il rifacimento del tetto dell'immobile, oggetto delle opere abusive di , e della somma di euro 676,00 quale _1 onorario a saldo del certificato di inagibilità e variazione catastale ad unità collabente.
Pertanto, e chiedevano: RO Controparte_2
- di rigettare la domanda proposta da;
_1
- in via riconvenzionale, di condannare al pagamento della somma di euro _1
4.676,00, per i lavori di manutenzione straordinaria del tetto e per l'onorario del certificato di inagibilità.
Con ordinanza del 4/11/2022 veniva disposta prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 17/10/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 2/1/2025 veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c. All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
La domanda attorea è fondata, per le seguenti ragioni.
Come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni. Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso "ad usucapionem" (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res” (cfr. Cass. 27376/2021).
Nel caso di specie, all'udienza del 13/6/2023 il teste ha dichiarato: “ho conosciuto Testimone_1
a fine anni 80 al mercato ortofrutticolo di Vittoria, perché facevamo lo stesso _1 lavoro (entrambi eravamo proprietari di serre). Da quel momento è nata un'amicizia e collaboravamo anche a livello lavorativo. Andavo spesso nel garage di via Magenta a prendere attrezzature di lavoro. Il sig. aveva le chiavi e apriva e chiudeva il garage. Il sig. Pt_1 Pt_1 teneva in quel garage le sue attrezzature da lavoro … fino a 2-3 anni fa ci vedevamo più spesso
(almeno due volte a settimana) e lo vedevo sempre entrare e uscire dal garage e prendere attrezzi di lavoro. Non ho mai visto nessuno lamentarsi del fatto che il sig. entrava e usciva dal garage Pt_1
… in queste occasioni vedevo il sig. effettuare opere di manutenzione del garage (circa una Pt_1 volta al mese), in particolare lo vedevo riparare qualche buco con il cemento. Infatti, il garage è abbastanza vecchio, risale a inizio Novecento e necessita di continua manutenzione”.
Inoltre, all'udienza del 13/6/2023 il teste ha dichiarato: “ho lavorato dal 1989 fino al Tes_2
2022 per la ditta del marchese , che è proprietaria di un garage sito in Vittoria, via Parte_5
Magenta n. 7, accanto al n.
9. Dal 1989 mi sono recato in tutti i giorni nel garage della ditta per cui lavoravo. Dal 1989 fino al 2022 (quando ho smesso di lavorare per la ditta del marchese
[...]
) ho sempre visto il sig. nel garage del civico n. 9; a volte ho visto il sig. Parte_5 _1
accedere insieme al sig. (non ricordo il cognome) che lo aiutava a prendere
Pt_1 _1 concime e attrezzature dal garage … ho sempre visto il sig. aprire e chiudere il garage con le
Pt_1 chiavi. Non ho mai visto nessuno lamentarsi del fatto che il sig. accedesse al garage … ho
Pt_1 visto che nel garage il sig. teneva sacchi di concime e zappe … ho visto il sig.
Pt_1 Pt_1 effettuare lavori di riparazione del garage con l'intonaco, circa 3 volte l'anno”.
Dunque, dalle esaustive e attendibili dichiarazioni dei testi e (aventi Testimone_1 Tes_2 diretta conoscenza dei luoghi e dei fatti riferiti) si evince che:
- quanto meno dal 1989, (attore) ha utilizzato il garage sito in Vittoria, via _1
Magenta n. 9;
- l'attore ha utilizzato continuativamente tale garage (del quale aveva le chiavi) fino al 2020 (in base alle dichiarazioni del teste ) o al 2022 (in base alle dichiarazioni del teste Testimone_1 Tes_2
);
[...] - in particolare, nel corso degli anni l'attore ha fatto accesso al garage per prendere attrezzatura da lavoro e, inoltre, ha eseguito opere di manutenzione dell'immobile;
- nessuno si è mai lamentato del fatto che l'attore accedesse al garage.
Deve perciò ritenersi che (mediante le dichiarazioni dei testi e ) Testimone_1 Tes_2
l'attore abbia dimostrato di aver posseduto l'immobile oggetto di causa “animo domini” ed in via esclusiva e continuativa (in assenza di contestazioni da parte di terzi) quanto meno dal 1989 al
2020, cioè per più di venti anni.
Del resto, è vero che all'udienza del 17/10/2023 il teste (cognato del Testimone_3 convenuto ) ha dichiarato: “fra il 2008 e il 2014 mio cognato si è lamentato RO del fatto che il sig. cambiava (circa una volta l'anno) il lucchetto del garage … mio cognato Pt_1 mi ha riferito di alcuni lavori di manutenzione straordinaria svolti dal sig. ”. Pt_1
Tuttavia, il teste ha riferito circostanze apprese “de relato ex parte”, con Testimone_3 conseguente irrilevanza e inutilizzabilità delle predette dichiarazioni ai fini della decisione.
Ed ancora, è vero che all'udienza del 17/10/2023 il teste (figlio del convenuto Parte_2
) ha dichiarato: “mio padre mi ha riferito nel corso degli anni, anche più di RO una decina di anni fa, che in varie occasioni il sig. ha cambiato il lucchetto del garage e che
Pt_1 poi mio padre ha provveduto a cambiarlo nuovamente. Non ho visto direttamente il sig.
Pt_1 cambiare il lucchetto, ma ho visto in alcuni casi un lucchetto diverso da quello precedentemente messo da mio padre. Inoltre, ho visto che in alcuni casi mio padre ha cambiato il lucchetto … qualche giorno prima di Natale 2022 ho visto dalla finestra della mia camera che i muratori chiamati dal sig. hanno tolto le vecchie tegole con l'intenzione di ricostruire il tetto del
Pt_1 garage. Ho avvertito mio padre, che ha subito chiamato i vigili urbani. Da quanto ho sentito nel dialogo fra i vigili urbani e i muratori, questi lavori non erano autorizzati. Non ricordo altri interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal sig. ”.
Pt_1
Tuttavia, deve notarsi che:
- la prima parte delle dichiarazioni del teste (“mio padre mi ha riferito nel corso degli Parte_2 anni, anche più di una decina di anni fa, che in varie occasioni il sig. ha cambiato il Pt_1 lucchetto del garage e che poi mio padre ha provveduto a cambiarlo nuovamente”) concerne circostanze apprese “de relato ex parte”, con conseguente irrilevanza e inutilizzabilità ai fini della decisione;
- la seconda parte delle dichiarazioni del teste (“non ho visto direttamente il sig. Parte_2
cambiare il lucchetto, ma ho visto in alcuni casi un lucchetto diverso da quello Pt_1 precedentemente messo da mio padre. Inoltre, ho visto che in alcuni casi mio padre ha cambiato il lucchetto”) concerne circostanze apprese direttamente dal teste, ma non precisate su un piano temporale, con conseguente irrilevanza ai fini della decisione;
- infatti, in assenza di riferimenti temporali, non può comprendersi se il convenuto CP_1
abbia cambiato il lucchetto del garage prima del 2009 (il che avrebbe potuto interrompere
[...] il decorso del termine ventennale per l'usucapione, iniziato a decorrere quanto meno dal 1989) o dopo il 2009 (il che sarebbe stato irrilevante, essendo già decorso il termine ventennale, con conseguente acquisto della proprietà del garage, da parte dell'attore, per usucapione); - peraltro, il teste è nato in data [...], per cui appare poco verosimile che possa Parte_2 ricordare in modo preciso fatti anteriori al 2009 e cioè al compimento del decimo anno di età;
- la terza parte delle dichiarazioni del teste (“qualche giorno prima di Natale 2022 ho Parte_2 visto dalla finestra della mia camera che i muratori chiamati dal sig. hanno tolto le vecchie Pt_1 tegole con l'intenzione di ricostruire il tetto del garage. Ho avvertito mio padre, che ha subito chiamato i vigili urbani. Da quanto ho sentito nel dialogo fra i vigili urbani e i muratori, questi lavori non erano autorizzati”) concerne fatti avvenuti nel 2022 (cioè quando, essendo decorso il termine ventennale, l'attore aveva già acquistato la proprietà del garage per usucapione), con conseguente irrilevanza ai fini della decisione.
Infine, va osservato che:
- i convenuti e non hanno depositato documenti RO Controparte_2 volti a dimostrare eventuali diffide nei confronti dell'attore;
- il fatto che il convenuto abbia curato la pratica relativa al certificato di RO inagibilità e alla variazione catastale ad unità collabente risulta irrilevante, in quanto ciò è avvenuto nel 2021 (cfr. all.
3-4 alla comparsa di risposta), cioè quando, essendo decorso il termine ventennale, l'attore aveva già acquistato la proprietà del garage per usucapione;
- risulta altresì irrilevante che fosse sposato con (cfr. all. 2 alla Parte_2 Parte_4 comparsa di risposta) anziché (come invece sostenuto dall'attore) con , considerato Parte_3 che tale circostanza non incide sul fatto che l'attore abbia posseduto l'immobile oggetto di causa
“animo domini” ed in via esclusiva e continuativa per più di venti anni.
Deve perciò ritenersi che i convenuti non abbiano adeguatamente contrastato la domanda attorea e, in particolare, non abbiano fornito prove volte ad escludere il possesso dell'attore o a far ritenere che esso sia stato turbato da atti di opposizione o da provvisoria perdita del potere sulla cosa. Non risulta neanche alcun atto interruttivo, né alcun vizio nelle modalità di acquisto e di conservazione del possesso.
Pertanto, considerato che l'attore ha dimostrato di aver posseduto l'immobile oggetto di causa
“animo domini” ed in via esclusiva e continuativa per più di venti anni e che i convenuti non hanno fornito prove volte a smentire quanto sopra, deve concludersi che l'attore ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, va anzitutto evidenziato che:
- ai sensi degli artt. 166-167 c.p.c. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), le domande riconvenzionali devono essere proposte a pena di decadenza con la comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione;
- per giurisprudenza costante, è rilevabile d'ufficio la tardiva proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, essendo il regime di preclusioni inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo (cfr., fra tante, Cass. 17121/2020);
- l'art. 101, comma 2, c.p.c. (che prevede l'assegnazione di un termine alle parti per interloquire su una questione rilevata d'ufficio), riferendosi solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti, non si applica qualora venga rilevata la tardività di una domanda o di un'eccezione, poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite (cfr. Cass. 11269/2023).
Nel caso di specie, con l'atto di citazione è stata fissata l'udienza del 26/5/2022 per la comparizione delle parti;
i convenuti hanno proposto la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 4.676,00 con comparsa di risposta depositata in data 10/5/2022.
Dunque, i convenuti hanno formulato tale domanda riconvenzionale oltre il termine di cui agli artt.
166-167 c.p.c. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), con conseguente tardività e inammissibilità della stessa.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi che l'attore ha acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile sito in Vittoria, via Magenta n. 9, piano terra, in catasto al foglio 215, part. 2864; deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e alla luce dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali.
In particolare, i compensi professionali devono essere liquidati in euro 4.400,00 (oltre accessori), in ragione della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta.
Va precisato che tale importo non viene dimezzato ex art. 130 D.P.R. 115/2002, condividendosi il principio affermato da Cass. 22017/2018, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi dell'art. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (principio ribadito da
Cass. 10914/2021, 777/2021, 6120/2020, 4513/2020, 2211/2020, 136/2020, 19/2020, 34190/2019,
29688/2019 e 11590/2019).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 438/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile sito in _1
Vittoria, via Magenta n. 9, piano terra, in catasto al foglio 215, part. 2864;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da e RO
; Controparte_2 3) condanna e al pagamento in favore dell'Erario RO Controparte_2 delle spese processuali (ivi comprese quelle prenotate a debito e/o anticipate dall'Erario), liquidando quelle per compensi professionali in euro 4.400,00, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 25 marzo 2025.
Il giudice
AR Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 25/03/2025 innanzi al giudice, dott. AR Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. GIANCARLO BIAZZO in sostituzione dell'avv. JESSICA DI _1
MARTINO, il quale discute la causa riportandosi alle note conclusive già depositate e chiede che la causa venga decisa;
per e l'avv. PAOLO PICCI, RO Controparte_2 il quale si riporta alle note conclusive già depositate e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
AR Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. AR Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 438/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JESSICA DI _1 C.F._1
MARTINO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Vittoria, via Principe Umberto n. 155;
ATTORE
contro
(C.F. ), RO C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO PICCI,
[...] C.F._3
elettivamente domiciliati nel suo studio in Vittoria, via Garibaldi n. 52;
CONVENUTI
Oggetto
Usucapione.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28/1/2022 conveniva in giudizio _1
e , esponendo: RO Controparte_2
- di aver acquistato in data 15/6/1981 l'immobile sito in Vittoria, vico Magenta nn. 17-19, piano terra, in catasto al foglio 215, part. 594, sub 1, confinante nella parte superiore con l'immobile di proprietà di , e , sito in Vittoria, via Parte_2 RO Controparte_2
Magenta n. 83, primo e secondo piano, in catasto al foglio 215, part. 2847, sub 6;
- che all'interno della propria abitazione insistevano i tubi di scarico fognario dell'appartamento di
, e;
Parte_2 RO Controparte_2 - che, per fornire congruo ristoro ai notevoli disagi subiti da , e la _1 Parte_2 moglie avevano concesso a l'immobile sito in Vittoria, via Parte_3 _1
Magenta n. 9, piano terra, in catasto al foglio 215, part. 2864, adibito a garage;
- di aver goduto del predetto immobile (intestato a e a RO Controparte_2
, figli di e di ) sin dal 1981, senza aver ricevuto alcuna
[...] Parte_2 Parte_3 contestazione, né in via giudiziaria, né in via stragiudiziale;
- di aver esercitato il pieno possesso ininterrotto e continuato per 40 anni;
- in particolare, di aver avuto accesso indisturbato al garage e di aver sistemato al suo interno i propri mezzi, utensili e attrezzi;
- di aver altresì curato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
Pertanto, chiedeva di accertare l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà _1 dell'immobile sito in Vittoria, via Magenta n. 9, piano terra, in catasto al foglio 215, part. 2864.
Con comparsa di risposta depositata in data 10/5/2022 si costituivano in giudizio CP_1
e , i quali esponevano:
[...] Controparte_2
- che non era sposato con , ma con;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
- di aver sempre impedito a di fregiarsi come dominus del garage sito in Vittoria, _1 via Magenta n. 9, piano terra, in catasto al foglio 215, part. 2864;
- che aveva diffidato a non effettuare lavori di RO _1 manutenzione;
- che aveva curato la pratica relativa al certificato di inagibilità e variazione RO catastale ad unità collabente;
- che era stato costretto a contattare la Polizia Municipale quando RO _1
, in data 15/12/2020, stava effettuando lavori di rifacimento del tetto del garage, senza alcuna
[...] autorizzazione;
- di avere diritto al pagamento della somma di euro 4.000,00 per il rifacimento del tetto dell'immobile, oggetto delle opere abusive di , e della somma di euro 676,00 quale _1 onorario a saldo del certificato di inagibilità e variazione catastale ad unità collabente.
Pertanto, e chiedevano: RO Controparte_2
- di rigettare la domanda proposta da;
_1
- in via riconvenzionale, di condannare al pagamento della somma di euro _1
4.676,00, per i lavori di manutenzione straordinaria del tetto e per l'onorario del certificato di inagibilità.
Con ordinanza del 4/11/2022 veniva disposta prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 17/10/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 2/1/2025 veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c. All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
La domanda attorea è fondata, per le seguenti ragioni.
Come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni. Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso "ad usucapionem" (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res” (cfr. Cass. 27376/2021).
Nel caso di specie, all'udienza del 13/6/2023 il teste ha dichiarato: “ho conosciuto Testimone_1
a fine anni 80 al mercato ortofrutticolo di Vittoria, perché facevamo lo stesso _1 lavoro (entrambi eravamo proprietari di serre). Da quel momento è nata un'amicizia e collaboravamo anche a livello lavorativo. Andavo spesso nel garage di via Magenta a prendere attrezzature di lavoro. Il sig. aveva le chiavi e apriva e chiudeva il garage. Il sig. Pt_1 Pt_1 teneva in quel garage le sue attrezzature da lavoro … fino a 2-3 anni fa ci vedevamo più spesso
(almeno due volte a settimana) e lo vedevo sempre entrare e uscire dal garage e prendere attrezzi di lavoro. Non ho mai visto nessuno lamentarsi del fatto che il sig. entrava e usciva dal garage Pt_1
… in queste occasioni vedevo il sig. effettuare opere di manutenzione del garage (circa una Pt_1 volta al mese), in particolare lo vedevo riparare qualche buco con il cemento. Infatti, il garage è abbastanza vecchio, risale a inizio Novecento e necessita di continua manutenzione”.
Inoltre, all'udienza del 13/6/2023 il teste ha dichiarato: “ho lavorato dal 1989 fino al Tes_2
2022 per la ditta del marchese , che è proprietaria di un garage sito in Vittoria, via Parte_5
Magenta n. 7, accanto al n.
9. Dal 1989 mi sono recato in tutti i giorni nel garage della ditta per cui lavoravo. Dal 1989 fino al 2022 (quando ho smesso di lavorare per la ditta del marchese
[...]
) ho sempre visto il sig. nel garage del civico n. 9; a volte ho visto il sig. Parte_5 _1
accedere insieme al sig. (non ricordo il cognome) che lo aiutava a prendere
Pt_1 _1 concime e attrezzature dal garage … ho sempre visto il sig. aprire e chiudere il garage con le
Pt_1 chiavi. Non ho mai visto nessuno lamentarsi del fatto che il sig. accedesse al garage … ho
Pt_1 visto che nel garage il sig. teneva sacchi di concime e zappe … ho visto il sig.
Pt_1 Pt_1 effettuare lavori di riparazione del garage con l'intonaco, circa 3 volte l'anno”.
Dunque, dalle esaustive e attendibili dichiarazioni dei testi e (aventi Testimone_1 Tes_2 diretta conoscenza dei luoghi e dei fatti riferiti) si evince che:
- quanto meno dal 1989, (attore) ha utilizzato il garage sito in Vittoria, via _1
Magenta n. 9;
- l'attore ha utilizzato continuativamente tale garage (del quale aveva le chiavi) fino al 2020 (in base alle dichiarazioni del teste ) o al 2022 (in base alle dichiarazioni del teste Testimone_1 Tes_2
);
[...] - in particolare, nel corso degli anni l'attore ha fatto accesso al garage per prendere attrezzatura da lavoro e, inoltre, ha eseguito opere di manutenzione dell'immobile;
- nessuno si è mai lamentato del fatto che l'attore accedesse al garage.
Deve perciò ritenersi che (mediante le dichiarazioni dei testi e ) Testimone_1 Tes_2
l'attore abbia dimostrato di aver posseduto l'immobile oggetto di causa “animo domini” ed in via esclusiva e continuativa (in assenza di contestazioni da parte di terzi) quanto meno dal 1989 al
2020, cioè per più di venti anni.
Del resto, è vero che all'udienza del 17/10/2023 il teste (cognato del Testimone_3 convenuto ) ha dichiarato: “fra il 2008 e il 2014 mio cognato si è lamentato RO del fatto che il sig. cambiava (circa una volta l'anno) il lucchetto del garage … mio cognato Pt_1 mi ha riferito di alcuni lavori di manutenzione straordinaria svolti dal sig. ”. Pt_1
Tuttavia, il teste ha riferito circostanze apprese “de relato ex parte”, con Testimone_3 conseguente irrilevanza e inutilizzabilità delle predette dichiarazioni ai fini della decisione.
Ed ancora, è vero che all'udienza del 17/10/2023 il teste (figlio del convenuto Parte_2
) ha dichiarato: “mio padre mi ha riferito nel corso degli anni, anche più di RO una decina di anni fa, che in varie occasioni il sig. ha cambiato il lucchetto del garage e che
Pt_1 poi mio padre ha provveduto a cambiarlo nuovamente. Non ho visto direttamente il sig.
Pt_1 cambiare il lucchetto, ma ho visto in alcuni casi un lucchetto diverso da quello precedentemente messo da mio padre. Inoltre, ho visto che in alcuni casi mio padre ha cambiato il lucchetto … qualche giorno prima di Natale 2022 ho visto dalla finestra della mia camera che i muratori chiamati dal sig. hanno tolto le vecchie tegole con l'intenzione di ricostruire il tetto del
Pt_1 garage. Ho avvertito mio padre, che ha subito chiamato i vigili urbani. Da quanto ho sentito nel dialogo fra i vigili urbani e i muratori, questi lavori non erano autorizzati. Non ricordo altri interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal sig. ”.
Pt_1
Tuttavia, deve notarsi che:
- la prima parte delle dichiarazioni del teste (“mio padre mi ha riferito nel corso degli Parte_2 anni, anche più di una decina di anni fa, che in varie occasioni il sig. ha cambiato il Pt_1 lucchetto del garage e che poi mio padre ha provveduto a cambiarlo nuovamente”) concerne circostanze apprese “de relato ex parte”, con conseguente irrilevanza e inutilizzabilità ai fini della decisione;
- la seconda parte delle dichiarazioni del teste (“non ho visto direttamente il sig. Parte_2
cambiare il lucchetto, ma ho visto in alcuni casi un lucchetto diverso da quello Pt_1 precedentemente messo da mio padre. Inoltre, ho visto che in alcuni casi mio padre ha cambiato il lucchetto”) concerne circostanze apprese direttamente dal teste, ma non precisate su un piano temporale, con conseguente irrilevanza ai fini della decisione;
- infatti, in assenza di riferimenti temporali, non può comprendersi se il convenuto CP_1
abbia cambiato il lucchetto del garage prima del 2009 (il che avrebbe potuto interrompere
[...] il decorso del termine ventennale per l'usucapione, iniziato a decorrere quanto meno dal 1989) o dopo il 2009 (il che sarebbe stato irrilevante, essendo già decorso il termine ventennale, con conseguente acquisto della proprietà del garage, da parte dell'attore, per usucapione); - peraltro, il teste è nato in data [...], per cui appare poco verosimile che possa Parte_2 ricordare in modo preciso fatti anteriori al 2009 e cioè al compimento del decimo anno di età;
- la terza parte delle dichiarazioni del teste (“qualche giorno prima di Natale 2022 ho Parte_2 visto dalla finestra della mia camera che i muratori chiamati dal sig. hanno tolto le vecchie Pt_1 tegole con l'intenzione di ricostruire il tetto del garage. Ho avvertito mio padre, che ha subito chiamato i vigili urbani. Da quanto ho sentito nel dialogo fra i vigili urbani e i muratori, questi lavori non erano autorizzati”) concerne fatti avvenuti nel 2022 (cioè quando, essendo decorso il termine ventennale, l'attore aveva già acquistato la proprietà del garage per usucapione), con conseguente irrilevanza ai fini della decisione.
Infine, va osservato che:
- i convenuti e non hanno depositato documenti RO Controparte_2 volti a dimostrare eventuali diffide nei confronti dell'attore;
- il fatto che il convenuto abbia curato la pratica relativa al certificato di RO inagibilità e alla variazione catastale ad unità collabente risulta irrilevante, in quanto ciò è avvenuto nel 2021 (cfr. all.
3-4 alla comparsa di risposta), cioè quando, essendo decorso il termine ventennale, l'attore aveva già acquistato la proprietà del garage per usucapione;
- risulta altresì irrilevante che fosse sposato con (cfr. all. 2 alla Parte_2 Parte_4 comparsa di risposta) anziché (come invece sostenuto dall'attore) con , considerato Parte_3 che tale circostanza non incide sul fatto che l'attore abbia posseduto l'immobile oggetto di causa
“animo domini” ed in via esclusiva e continuativa per più di venti anni.
Deve perciò ritenersi che i convenuti non abbiano adeguatamente contrastato la domanda attorea e, in particolare, non abbiano fornito prove volte ad escludere il possesso dell'attore o a far ritenere che esso sia stato turbato da atti di opposizione o da provvisoria perdita del potere sulla cosa. Non risulta neanche alcun atto interruttivo, né alcun vizio nelle modalità di acquisto e di conservazione del possesso.
Pertanto, considerato che l'attore ha dimostrato di aver posseduto l'immobile oggetto di causa
“animo domini” ed in via esclusiva e continuativa per più di venti anni e che i convenuti non hanno fornito prove volte a smentire quanto sopra, deve concludersi che l'attore ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, va anzitutto evidenziato che:
- ai sensi degli artt. 166-167 c.p.c. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), le domande riconvenzionali devono essere proposte a pena di decadenza con la comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione;
- per giurisprudenza costante, è rilevabile d'ufficio la tardiva proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, essendo il regime di preclusioni inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo (cfr., fra tante, Cass. 17121/2020);
- l'art. 101, comma 2, c.p.c. (che prevede l'assegnazione di un termine alle parti per interloquire su una questione rilevata d'ufficio), riferendosi solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti, non si applica qualora venga rilevata la tardività di una domanda o di un'eccezione, poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite (cfr. Cass. 11269/2023).
Nel caso di specie, con l'atto di citazione è stata fissata l'udienza del 26/5/2022 per la comparizione delle parti;
i convenuti hanno proposto la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 4.676,00 con comparsa di risposta depositata in data 10/5/2022.
Dunque, i convenuti hanno formulato tale domanda riconvenzionale oltre il termine di cui agli artt.
166-167 c.p.c. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), con conseguente tardività e inammissibilità della stessa.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi che l'attore ha acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile sito in Vittoria, via Magenta n. 9, piano terra, in catasto al foglio 215, part. 2864; deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e alla luce dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali.
In particolare, i compensi professionali devono essere liquidati in euro 4.400,00 (oltre accessori), in ragione della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta.
Va precisato che tale importo non viene dimezzato ex art. 130 D.P.R. 115/2002, condividendosi il principio affermato da Cass. 22017/2018, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi dell'art. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (principio ribadito da
Cass. 10914/2021, 777/2021, 6120/2020, 4513/2020, 2211/2020, 136/2020, 19/2020, 34190/2019,
29688/2019 e 11590/2019).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 438/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile sito in _1
Vittoria, via Magenta n. 9, piano terra, in catasto al foglio 215, part. 2864;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da e RO
; Controparte_2 3) condanna e al pagamento in favore dell'Erario RO Controparte_2 delle spese processuali (ivi comprese quelle prenotate a debito e/o anticipate dall'Erario), liquidando quelle per compensi professionali in euro 4.400,00, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 25 marzo 2025.
Il giudice
AR Di Cataldo