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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5341 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 47010 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 25 settembre 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Arch. in qualità di procuratore generale del Sig. Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, Via Parte_2
Lucilio 15, presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Maria Pasquarella, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
Dott.ssa elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1
del Banco di Santo Spirito 42, presso lo Studio dell'Avv. Francesco
Pisenti, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
Nonché Sig.ra elettivamente domiciliata in Napoli, Via Controparte_2
Mariano d'Ayala 18, presso lo Studio dell'Avv. Ludovico Bruno, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Usufrutto
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. Parte_1
ed in qualità di genitori esercenti la
[...] Parte_3
potestà e legali rappresentanti del figlio minore Parte_2
esponevano che il testamento olografo del defunto Sig.
[...]
aveva legato al minore la Parte_2 Parte_2
nuda proprietà, gravata dal diritto di usufrutto vitalizio a favore della
Sig.ra dell'immobile sito in Roma, Largo Controparte_2
dell'Olgiata 15, is. 44/C.
Rilevavano di aver richiesto alla Sig.ra detentrice Controparte_2
dell'immobile, le garanzie e l'inventario previsti ex art. 1002 c.c., senza però ottenere quanto domandato e che, in data 1 agosto 2016, la medesima aveva alienato i propri diritti di usufrutto in Controparte_2
favore della Sig.ra Controparte_1
Evidenziavano come l'usufrutto, salvo eccezioni, era sospeso o inefficace sino all'ottemperanza degli obblighi di inventario e fideiussione e contestavano, pertanto, la condotta della Sig.ra
[...]
rilevando la conseguente inefficacia del diritto di usufrutto e CP_2
della successiva vendita. Concludevano richiedendo l'accertamento dell'inefficacia della vendita del diritto di usufrutto, con restituzione del bene in capo all'erede e ordine alle convenute di redigere l'inventario e fornire idonea garanzia nella misura di euro 3.047.680,00.
Si costituiva in giudizio la Dott.ssa che Controparte_1
contestava le deduzioni di controparte, evidenziando come la convenuta aveva acquisito direttamente dal de cuius, a Controparte_2
titolo di erede, il diritto di usufrutto generale vitalizio sull'immobile, del quale aveva poi disposto con il contratto di vendita del 1 agosto
2016.
Richiamava la relazione descrittiva del bene già trasmessa con comunicazione in data 11 luglio 2016, da ritenersi completa, e l'avvenuta prestazione di polizza in corso di validità fino al 19 luglio
2018; eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione per incertezza delle domande rivolte nei suoi confronti.
Concludeva richiedendo, previo accoglimento delle avanzate eccezioni preliminari, il rigetto delle richieste attoree.
Si costituiva la Sig.ra che richiamava la CP_2 Controparte_2
corrispondenza intervenuta con l'Arch. e la rinuncia Parte_1
implicita, da parte attrice, agli adempimenti previsti ex art. 1002 c.c.; contestava le deduzioni attoree, richiamando il già avvenuto invio della relazione giurata sullo stato dei luoghi, e concludeva richiedendo il rigetto delle richieste formulate nei suoi confronti, e, in via subordinata, porsi a carico della convenuta Samoggi gli adempimenti ex art. 1002 c.c. ove ritenuti dovuti.
Disposta ed espletata CTU descrittiva dei beni oggetto del diritto di usufrutto e del loro valore di mercato, nonché CTU avente ad oggetto le forme di garanzia aggiuntive da prestarsi in favore del nudo proprietario, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che la domanda introduttiva del presente giudizio risulta avanzata dai Sigg. ed Parte_1
“nella qualità di genitori esercenti la potestà e Parte_3
legali rappresentanti del figlio minore , che Parte_2
risulta a sua volta costituito in causa, essendo diventato nelle more della controversia maggiorenne, a mezzo del procuratore generale
Arch. con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. Parte_1
depositato in data 5 febbraio 2024.
Chiarito ciò, occorre rilevare che con le domande avanzate con l'atto di citazione, parte attrice ha richiesto innanzi tutto l'accertamento dell'inefficacia della vendita del diritto di usufrutto da parte della convenuta ed in favore della convenuta con Controparte_2 CP_1
conseguente restituzione del bene in capo all'erede sino al soddisfo degli adempimenti ex artt. 1002 e 1003 c.c. o alla nomina dell'amministratore giudiziario ex art. 59 disp. att. c.c.
Ora, in base al testamento olografo del Sig. Parte_2
pubblicato in data 4 novembre 2015, la nuda proprietà della casa all'Olgiata del de cuius veniva lasciata al Sig. Parte_2
figlio del nipote , mentre l'usufrutto del medesimo
[...] Pt_1
immobile veniva lasciato alla convenuta con Controparte_2
atto in data 1 agosto 2016, la Sig.ra vendeva alla Sig.ra Controparte_2
il diritto di usufrutto generale vitalizio spettantele sul bene CP_1
sito in Roma, Largo dell'Olgiata 15, isola 44/C.
Come noto, l'art. 980 c.c. prevede che l'usufruttuario possa cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo, laddove l'art. 1002 c.c. prevede che l'usufruttuario sia tenuto a fare l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario, e dare idonea garanzia, non potendo conseguire il possesso dei beni prima di aver adempiuto agli obblighi così indicati.
Deve quindi ritenersi come il mancato adempimento degli obblighi di inventario e garanzia previsti ex lege comporti, a carico dell'usufruttuario, il solo mancato conseguimento del possesso dei beni e le conseguenze indicate ex art. 1003 c.c. in caso di mancanza o insufficienza della garanzia, ma non la mancata titolarità del diritto di usufrutto sugli stessi, del quale egli può disporre anche in caso di sua inadempienza.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, sul punto, che l'inottemperanza, da parte dell'usufruttuario, agli obblighi della effettuazione dell'inventario delle cose oggetto del diritto e della prestazione di idonea garanzia, secondo la previsione degli artt. 1002 e
1003 cod. civ., costituisce ragione ostativa al conseguimento del possesso dei beni, ovvero, ove tale possesso sia stato già ottenuto, comporta il diritto del nudo proprietario di avere in restituzione i beni medesimi, sempre che non vi sia stata una sua rinuncia ai suddetti adempimenti (rinuncia di per sè non ravvisabile nella pregressa trasmissione del possesso all'usufruttuario) (C.C. 2817/86).
Ne discende come la mancata redazione dell'inventario o l'omessa prestazione di idonea garanzia producano conseguenze, per l'usufruttuario, in ordine al solo possesso dei beni su cui l'usufrutto è stato costituito, eventualmente, in caso di possesso già ottenuto, in termini di restituzione degli stessi, ma non incidono sul diritto proprio dell'usufruttuario e sulla sua possibilità di cessione dello stesso.
Peraltro, l'art. 1003 c.c. prevede espressamente, in caso di mancanza o insufficienza della garanzia da parte dell'usufruttuario, la possibilità di locare gli immobili, o metterli sotto amministrazione, restando in ogni caso salva l'appartenenza all'usufruttuario degli “interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti”, non comportando quindi l'inadempimento alcuna perdita o sospensione del diritto ai frutti e all'utilità delle cose.
Nel caso di specie, nessuna dispensa dall'inventario o dalla prestazione di garanzia risulta emergere dal titolo costitutivo dell'usufrutto, né alcuna rinuncia risulta configurabile in considerazione delle comunicazioni intercorse fra le parti, per come richiamate dalla convenuta nella propria comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, non potendo la prospettata rinuncia implicita farsi discendere, in assenza di maggiormente specifici elementi, dalla richiesta di effettuazione degli adempimenti ex art. 1002 c.c. da parte del de Conciliis non nell'immediatezza dell'acquisizione del legato ma quasi due anni dopo.
A ciò consegue come non debbano essere condivise le deduzioni attoree circa la retrocessione del diritto di usufrutto al nudo proprietario in conseguenza della mancata prestazione delle garanzie ex artt. 1002 e ss. c.c., evidenziandosi ulteriormente sul punto come l'art. 1002 c.c., per come già chiarito, preveda espressamente, quale unica sanzione del mancato adempimento degli obblighi ivi previsti, il mancato conseguimento del possesso dei beni in capo all'usufruttuario.
La domanda attorea volta alla declaratoria di inefficacia della vendita dell'usufrutto fra le due convenute, con conseguente restituzione del bene all'erede, deve quindi essere rigettata, potendo l'usufruttuario, anche in caso di inadempimento agli obblighi sullo stesso gravanti ex artt. 1002 e ss. c.c., disporre del proprio diritto mediante cessione dello stesso. Né, ancora, devono essere condivise le censure di nullità della domanda per come tempestivamente formulate dalla convenuta tenuto conto delle richieste formulate da parte attrice con CP_1
l'atto introduttivo del giudizio, volte, per un verso, alla declaratoria di inefficacia della vendita dell'usufrutto, e, per l'altro, alla condanna di entrambe le convenute all'adempimento degli obblighi previsti ex lege.
Chiarito ciò, ed in riferimento alla richiesta attorea di condanna delle convenute alla redazione dell'inventario dei beni e a fornire idonea garanzia, si deve innanzi tutto evidenziare, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che il nudo proprietario, ancorché abbia consentito che l'usufruttuario consegua il possesso dei beni senza previa prestazione d'idonea garanzia, può proporre domanda di accertamento dell'obbligo dell'usufruttuario di prestarla (C.C., SS.UU.
1571/95).
Nel caso di specie, a fronte del provvedimento del Giudice di rigetto dell'istanza ex art. 59 disp. att. c.c., la Corte d'Appello di Roma, in sede di reclamo avverso la detta decisione, considerava carente la relazione descrittiva dei beni redatta dal Geom. in data 16 CP_3
marzo 2016, non avendo dato atto della presenza di elementi strutturali dell'immobile oggetto di usufrutto come la piscina, la serra agricola e l'autorimessa; il Giudice, con successivo provvedimento in data 29 maggio 2019, disponeva pertanto CTU volta a descrivere i beni oggetto di controversia, anche in riferimento al loro stato di conservazione e al valore di mercato.
Il consulente, all'esito delle indagini condotte, ha provveduto a descrivere compiutamente l'immobile oggetto di analisi, in riferimento al fabbricato interno, del quale sono stati indicati i singoli piani e la loro composizione, come anche in relazione alle componenti esterne, la piscina, il giardino/parco e la serra/deposito attrezzi agricoli.
In ordine al valore attuale del bene, il consulente, in applicazione del metodo sintetico - comparativo, lo ha individuato nella cifra di euro
3.130.000,00, specificando, fra l'altro, di aver condotto una ricerca di dati relativi a compravendite di immobili aventi analoghe caratteristiche e ricadenti nella stessa zona, di aver consultato agenti immobiliari della zona e di aver utilizzato, per la determinazione della superficie commerciale, il criterio stabilito dal DPR 138/98 recepito dall'Agenzia delle Entrate.
Ritiene il Giudice che le conclusioni raggiunte dal CTU debbano essere condivise in quanto fondate su un'attenta ed approfondita disamina degli atti e documenti di causa, oltre che sulla diretta visione dei luoghi oggetto di giudizio;
inoltre, il consulente ha adeguatamente risposto alle osservazioni pervenute dai consulenti di parte, confermando il valore attuale dell'immobile per come determinato.
A ciò consegue che, risultando la consulenza disposta al fine di integrare la relazione di inventario del 16 marzo 2016, per come emergente dal citato provvedimento in data 29 maggio 2019, la stessa debba considerarsi in termini di vera e propria relazione di inventario dei beni ricompresi nel diritto di usufrutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1002 c.c., con conseguente assorbimento della domanda attorea in tal senso avanzata;
peraltro, per come indicato nell'ordinanza del 29 maggio 2019, l'integrazione della relazione di stima veniva affidata al medesimo amministratore nominato dalla
Corte d'Appello di Roma in sede di reclamo ex art. 59 disp. att. c.c., che aveva previsto la nomina del medesimo Geom. “sino Persona_1
al completamento degli obblighi di redazione di inventario e di predisposizione di una garanzia adeguata”. In ordine poi alla garanzia prevista ex artt. 1002 e 1003 c.c., la Corte
d'Appello, nel provvedimento in data 9 aprile 2019, evidenziava, in considerazione della carente descrizione dell'immobile nella relazione tecnica di parte, l'insufficienza della garanzia prestata nella forma della prodotta polizza assicurativa, riferita al solo fabbricato;
in quest'ottica, il Giudice, con provvedimento in data 28 giugno 2021, rilevava come ciò che doveva individuarsi era una garanzia aggiuntiva, rispetto a quella per incendio, “che garantisca che il bene, comprensivo dell'area esterna, venga restituito nello stato manutentivo in cui si trovava al momento in cui è sorto il diritto di usufrutto”.
Ora, la CTU disposta in tal senso ha chiarito che in sede di indagine erano state concordate con i Legali di parte, oltre a quella attuale per incendio, altre forme di garanzie cautelative, richiamando poi quanto evidenziato dal nominato coadiutore in ordine all'individuazione dell'idonea garanzia prestata dall'usufruttuario in quanto riferita all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni sullo stesso gravanti;
in particolare, non essendo possibile produrre una garanzia omnicomprensiva per un'eventuale incuria dell'immobile, il coadiutore del CTU rilevava come la costituzione di un deposito bancario vincolato alla manutenzione dell'immobile e svincolabile solo al termine dell'usufrutto appariva garantire il nudo proprietario dall'eventuale incuria dell'usufruttuario sul bene, unitamente all'integrazione della polizza assicurativa in essere.
Sul punto, l'importo individuato risulta pari al totale degli oneri manutentivi da sostenere fino alla prevista fine del diritto reale di godimento, da parametrarsi con gli anni di aspettativa di vita dell'usufruttuario; in quest'ottica, il costo annuo della manutenzione ordinaria è stato determinato facendo riferimento al DM 30 dicembre
2002, allegato G, mentre per la determinazione dell'aspettativa di vita dell'usufruttuaria, si è fatto riferimento alle tavole di mortalità ISTAT del territorio di Roma, laddove, in considerazione dell'età della convenuta la stessa è stata indicata in anni 24,907. Controparte_2
Tenuto conto delle singole voci esposte nella CTU, in relazione alla manutenzione ordinaria annua, gli interventi incidono quindi per un totale di euro 11.170,00 all'anno, con conseguente individuazione della somma rappresentante il possibile ammontare dei danni che il nudo proprietario non riesca ad evitare in caso di mancato adempimento degli obblighi in capo all'usufruttuaria, tenuto conto dell'indicata aspettativa di vita di anni 24,907, in euro 278.211,19.
Ritiene il Giudice che le conclusioni raggiunte dal CTU appaiono congrue e fondate su un'attenta e completa disamina degli atti di causa e della concreta situazione riscontrata, considerandosi pertanto l'ipotesi di fornire garanzia corrispondente alle somme di manutenzione annuale moltiplicate per gli anni di aspettativa di vita dell'usufruttuaria quella maggiormente confacente al caso di specie.
A ciò deve aggiungersi che, in riferimento ai prezzi riportati per le singole voci indicate, il CTU ha precisato che gli stessi scaturiscono da un'indagine di mercato e rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, alla manodopera, all'impiego dei macchinari per la loro realizzazione nonché delle relative incidenze percentuali per spese generali e utili dell'impresa.
Alla luce delle considerazioni che precedono e delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche in ordine all'inadeguatezza dell'attuale polizza, la domanda attorea volta alla condanna alla prestazione di idonea garanzia deve essere accolta, nei limiti precedentemente indicati.
Peraltro, sul punto, occorre evidenziare come, avuto riguardo all'avvenuta cessione dell'usufrutto, obbligata a prestare la garanzia debba essere unicamente la convenuta e ciò tenuto conto CP_1
che, ex art. 980 c.c., una volta notificata la cessione al nudo proprietario l'usufruttuario non è più solidamente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
Nel caso di specie, non risulta specificamente e tempestivamente contestata la circostanza dedotta dalla convenuta Controparte_2
dell'avvenuta notifica al nudo proprietario dell'atto di cessione in data
27 settembre 2016, avendo peraltro parte attrice dato atto di aver ricevuto copia del detto atto nella data indicata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, deve pertanto ordinarsi alla convenuta di CP_1
fornire idonea garanzia, eventualmente nelle forme di un deposito bancario vincolato, nella misura di euro 278.211,19, per come evidenziato dal CTU.
Le ulteriori domande di parte attrice, per come tempestivamente formulate, devono essere rigettate, come anche le domande avanzate dalla convenuta nella propria memoria ex art. 183, secondo CP_1
comma, c.p.c., da ritenersi, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, tardive.
Le spese di lite, avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca delle parti, vengono interamente compensate;
le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, vengono definitivamente poste a carico della convenuta CP_1
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Preso atto del deposito della CTU del Geom. in Persona_1
data 2 dicembre 2019, da considerarsi relazione di inventario dei beni oggetto di usufrutto, ordina alla convenuta di fornire idonea garanzia, CP_1
eventualmente nelle forme di un deposito bancario vincolato, nella misura di euro 278.211,19;
II) Rigetta, per il resto le domande attoree;
III) Compensa interamente fra le parti le spese di lite;
IV) Spese CTU liquidate come da separati decreti e poste definitivamente a carico della convenuta CP_1
Così deciso in Roma il 7 aprile 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 47010 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 25 settembre 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Arch. in qualità di procuratore generale del Sig. Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, Via Parte_2
Lucilio 15, presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Maria Pasquarella, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
Dott.ssa elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1
del Banco di Santo Spirito 42, presso lo Studio dell'Avv. Francesco
Pisenti, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
Nonché Sig.ra elettivamente domiciliata in Napoli, Via Controparte_2
Mariano d'Ayala 18, presso lo Studio dell'Avv. Ludovico Bruno, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Usufrutto
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. Parte_1
ed in qualità di genitori esercenti la
[...] Parte_3
potestà e legali rappresentanti del figlio minore Parte_2
esponevano che il testamento olografo del defunto Sig.
[...]
aveva legato al minore la Parte_2 Parte_2
nuda proprietà, gravata dal diritto di usufrutto vitalizio a favore della
Sig.ra dell'immobile sito in Roma, Largo Controparte_2
dell'Olgiata 15, is. 44/C.
Rilevavano di aver richiesto alla Sig.ra detentrice Controparte_2
dell'immobile, le garanzie e l'inventario previsti ex art. 1002 c.c., senza però ottenere quanto domandato e che, in data 1 agosto 2016, la medesima aveva alienato i propri diritti di usufrutto in Controparte_2
favore della Sig.ra Controparte_1
Evidenziavano come l'usufrutto, salvo eccezioni, era sospeso o inefficace sino all'ottemperanza degli obblighi di inventario e fideiussione e contestavano, pertanto, la condotta della Sig.ra
[...]
rilevando la conseguente inefficacia del diritto di usufrutto e CP_2
della successiva vendita. Concludevano richiedendo l'accertamento dell'inefficacia della vendita del diritto di usufrutto, con restituzione del bene in capo all'erede e ordine alle convenute di redigere l'inventario e fornire idonea garanzia nella misura di euro 3.047.680,00.
Si costituiva in giudizio la Dott.ssa che Controparte_1
contestava le deduzioni di controparte, evidenziando come la convenuta aveva acquisito direttamente dal de cuius, a Controparte_2
titolo di erede, il diritto di usufrutto generale vitalizio sull'immobile, del quale aveva poi disposto con il contratto di vendita del 1 agosto
2016.
Richiamava la relazione descrittiva del bene già trasmessa con comunicazione in data 11 luglio 2016, da ritenersi completa, e l'avvenuta prestazione di polizza in corso di validità fino al 19 luglio
2018; eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione per incertezza delle domande rivolte nei suoi confronti.
Concludeva richiedendo, previo accoglimento delle avanzate eccezioni preliminari, il rigetto delle richieste attoree.
Si costituiva la Sig.ra che richiamava la CP_2 Controparte_2
corrispondenza intervenuta con l'Arch. e la rinuncia Parte_1
implicita, da parte attrice, agli adempimenti previsti ex art. 1002 c.c.; contestava le deduzioni attoree, richiamando il già avvenuto invio della relazione giurata sullo stato dei luoghi, e concludeva richiedendo il rigetto delle richieste formulate nei suoi confronti, e, in via subordinata, porsi a carico della convenuta Samoggi gli adempimenti ex art. 1002 c.c. ove ritenuti dovuti.
Disposta ed espletata CTU descrittiva dei beni oggetto del diritto di usufrutto e del loro valore di mercato, nonché CTU avente ad oggetto le forme di garanzia aggiuntive da prestarsi in favore del nudo proprietario, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che la domanda introduttiva del presente giudizio risulta avanzata dai Sigg. ed Parte_1
“nella qualità di genitori esercenti la potestà e Parte_3
legali rappresentanti del figlio minore , che Parte_2
risulta a sua volta costituito in causa, essendo diventato nelle more della controversia maggiorenne, a mezzo del procuratore generale
Arch. con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. Parte_1
depositato in data 5 febbraio 2024.
Chiarito ciò, occorre rilevare che con le domande avanzate con l'atto di citazione, parte attrice ha richiesto innanzi tutto l'accertamento dell'inefficacia della vendita del diritto di usufrutto da parte della convenuta ed in favore della convenuta con Controparte_2 CP_1
conseguente restituzione del bene in capo all'erede sino al soddisfo degli adempimenti ex artt. 1002 e 1003 c.c. o alla nomina dell'amministratore giudiziario ex art. 59 disp. att. c.c.
Ora, in base al testamento olografo del Sig. Parte_2
pubblicato in data 4 novembre 2015, la nuda proprietà della casa all'Olgiata del de cuius veniva lasciata al Sig. Parte_2
figlio del nipote , mentre l'usufrutto del medesimo
[...] Pt_1
immobile veniva lasciato alla convenuta con Controparte_2
atto in data 1 agosto 2016, la Sig.ra vendeva alla Sig.ra Controparte_2
il diritto di usufrutto generale vitalizio spettantele sul bene CP_1
sito in Roma, Largo dell'Olgiata 15, isola 44/C.
Come noto, l'art. 980 c.c. prevede che l'usufruttuario possa cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo, laddove l'art. 1002 c.c. prevede che l'usufruttuario sia tenuto a fare l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario, e dare idonea garanzia, non potendo conseguire il possesso dei beni prima di aver adempiuto agli obblighi così indicati.
Deve quindi ritenersi come il mancato adempimento degli obblighi di inventario e garanzia previsti ex lege comporti, a carico dell'usufruttuario, il solo mancato conseguimento del possesso dei beni e le conseguenze indicate ex art. 1003 c.c. in caso di mancanza o insufficienza della garanzia, ma non la mancata titolarità del diritto di usufrutto sugli stessi, del quale egli può disporre anche in caso di sua inadempienza.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, sul punto, che l'inottemperanza, da parte dell'usufruttuario, agli obblighi della effettuazione dell'inventario delle cose oggetto del diritto e della prestazione di idonea garanzia, secondo la previsione degli artt. 1002 e
1003 cod. civ., costituisce ragione ostativa al conseguimento del possesso dei beni, ovvero, ove tale possesso sia stato già ottenuto, comporta il diritto del nudo proprietario di avere in restituzione i beni medesimi, sempre che non vi sia stata una sua rinuncia ai suddetti adempimenti (rinuncia di per sè non ravvisabile nella pregressa trasmissione del possesso all'usufruttuario) (C.C. 2817/86).
Ne discende come la mancata redazione dell'inventario o l'omessa prestazione di idonea garanzia producano conseguenze, per l'usufruttuario, in ordine al solo possesso dei beni su cui l'usufrutto è stato costituito, eventualmente, in caso di possesso già ottenuto, in termini di restituzione degli stessi, ma non incidono sul diritto proprio dell'usufruttuario e sulla sua possibilità di cessione dello stesso.
Peraltro, l'art. 1003 c.c. prevede espressamente, in caso di mancanza o insufficienza della garanzia da parte dell'usufruttuario, la possibilità di locare gli immobili, o metterli sotto amministrazione, restando in ogni caso salva l'appartenenza all'usufruttuario degli “interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti”, non comportando quindi l'inadempimento alcuna perdita o sospensione del diritto ai frutti e all'utilità delle cose.
Nel caso di specie, nessuna dispensa dall'inventario o dalla prestazione di garanzia risulta emergere dal titolo costitutivo dell'usufrutto, né alcuna rinuncia risulta configurabile in considerazione delle comunicazioni intercorse fra le parti, per come richiamate dalla convenuta nella propria comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, non potendo la prospettata rinuncia implicita farsi discendere, in assenza di maggiormente specifici elementi, dalla richiesta di effettuazione degli adempimenti ex art. 1002 c.c. da parte del de Conciliis non nell'immediatezza dell'acquisizione del legato ma quasi due anni dopo.
A ciò consegue come non debbano essere condivise le deduzioni attoree circa la retrocessione del diritto di usufrutto al nudo proprietario in conseguenza della mancata prestazione delle garanzie ex artt. 1002 e ss. c.c., evidenziandosi ulteriormente sul punto come l'art. 1002 c.c., per come già chiarito, preveda espressamente, quale unica sanzione del mancato adempimento degli obblighi ivi previsti, il mancato conseguimento del possesso dei beni in capo all'usufruttuario.
La domanda attorea volta alla declaratoria di inefficacia della vendita dell'usufrutto fra le due convenute, con conseguente restituzione del bene all'erede, deve quindi essere rigettata, potendo l'usufruttuario, anche in caso di inadempimento agli obblighi sullo stesso gravanti ex artt. 1002 e ss. c.c., disporre del proprio diritto mediante cessione dello stesso. Né, ancora, devono essere condivise le censure di nullità della domanda per come tempestivamente formulate dalla convenuta tenuto conto delle richieste formulate da parte attrice con CP_1
l'atto introduttivo del giudizio, volte, per un verso, alla declaratoria di inefficacia della vendita dell'usufrutto, e, per l'altro, alla condanna di entrambe le convenute all'adempimento degli obblighi previsti ex lege.
Chiarito ciò, ed in riferimento alla richiesta attorea di condanna delle convenute alla redazione dell'inventario dei beni e a fornire idonea garanzia, si deve innanzi tutto evidenziare, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che il nudo proprietario, ancorché abbia consentito che l'usufruttuario consegua il possesso dei beni senza previa prestazione d'idonea garanzia, può proporre domanda di accertamento dell'obbligo dell'usufruttuario di prestarla (C.C., SS.UU.
1571/95).
Nel caso di specie, a fronte del provvedimento del Giudice di rigetto dell'istanza ex art. 59 disp. att. c.c., la Corte d'Appello di Roma, in sede di reclamo avverso la detta decisione, considerava carente la relazione descrittiva dei beni redatta dal Geom. in data 16 CP_3
marzo 2016, non avendo dato atto della presenza di elementi strutturali dell'immobile oggetto di usufrutto come la piscina, la serra agricola e l'autorimessa; il Giudice, con successivo provvedimento in data 29 maggio 2019, disponeva pertanto CTU volta a descrivere i beni oggetto di controversia, anche in riferimento al loro stato di conservazione e al valore di mercato.
Il consulente, all'esito delle indagini condotte, ha provveduto a descrivere compiutamente l'immobile oggetto di analisi, in riferimento al fabbricato interno, del quale sono stati indicati i singoli piani e la loro composizione, come anche in relazione alle componenti esterne, la piscina, il giardino/parco e la serra/deposito attrezzi agricoli.
In ordine al valore attuale del bene, il consulente, in applicazione del metodo sintetico - comparativo, lo ha individuato nella cifra di euro
3.130.000,00, specificando, fra l'altro, di aver condotto una ricerca di dati relativi a compravendite di immobili aventi analoghe caratteristiche e ricadenti nella stessa zona, di aver consultato agenti immobiliari della zona e di aver utilizzato, per la determinazione della superficie commerciale, il criterio stabilito dal DPR 138/98 recepito dall'Agenzia delle Entrate.
Ritiene il Giudice che le conclusioni raggiunte dal CTU debbano essere condivise in quanto fondate su un'attenta ed approfondita disamina degli atti e documenti di causa, oltre che sulla diretta visione dei luoghi oggetto di giudizio;
inoltre, il consulente ha adeguatamente risposto alle osservazioni pervenute dai consulenti di parte, confermando il valore attuale dell'immobile per come determinato.
A ciò consegue che, risultando la consulenza disposta al fine di integrare la relazione di inventario del 16 marzo 2016, per come emergente dal citato provvedimento in data 29 maggio 2019, la stessa debba considerarsi in termini di vera e propria relazione di inventario dei beni ricompresi nel diritto di usufrutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1002 c.c., con conseguente assorbimento della domanda attorea in tal senso avanzata;
peraltro, per come indicato nell'ordinanza del 29 maggio 2019, l'integrazione della relazione di stima veniva affidata al medesimo amministratore nominato dalla
Corte d'Appello di Roma in sede di reclamo ex art. 59 disp. att. c.c., che aveva previsto la nomina del medesimo Geom. “sino Persona_1
al completamento degli obblighi di redazione di inventario e di predisposizione di una garanzia adeguata”. In ordine poi alla garanzia prevista ex artt. 1002 e 1003 c.c., la Corte
d'Appello, nel provvedimento in data 9 aprile 2019, evidenziava, in considerazione della carente descrizione dell'immobile nella relazione tecnica di parte, l'insufficienza della garanzia prestata nella forma della prodotta polizza assicurativa, riferita al solo fabbricato;
in quest'ottica, il Giudice, con provvedimento in data 28 giugno 2021, rilevava come ciò che doveva individuarsi era una garanzia aggiuntiva, rispetto a quella per incendio, “che garantisca che il bene, comprensivo dell'area esterna, venga restituito nello stato manutentivo in cui si trovava al momento in cui è sorto il diritto di usufrutto”.
Ora, la CTU disposta in tal senso ha chiarito che in sede di indagine erano state concordate con i Legali di parte, oltre a quella attuale per incendio, altre forme di garanzie cautelative, richiamando poi quanto evidenziato dal nominato coadiutore in ordine all'individuazione dell'idonea garanzia prestata dall'usufruttuario in quanto riferita all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni sullo stesso gravanti;
in particolare, non essendo possibile produrre una garanzia omnicomprensiva per un'eventuale incuria dell'immobile, il coadiutore del CTU rilevava come la costituzione di un deposito bancario vincolato alla manutenzione dell'immobile e svincolabile solo al termine dell'usufrutto appariva garantire il nudo proprietario dall'eventuale incuria dell'usufruttuario sul bene, unitamente all'integrazione della polizza assicurativa in essere.
Sul punto, l'importo individuato risulta pari al totale degli oneri manutentivi da sostenere fino alla prevista fine del diritto reale di godimento, da parametrarsi con gli anni di aspettativa di vita dell'usufruttuario; in quest'ottica, il costo annuo della manutenzione ordinaria è stato determinato facendo riferimento al DM 30 dicembre
2002, allegato G, mentre per la determinazione dell'aspettativa di vita dell'usufruttuaria, si è fatto riferimento alle tavole di mortalità ISTAT del territorio di Roma, laddove, in considerazione dell'età della convenuta la stessa è stata indicata in anni 24,907. Controparte_2
Tenuto conto delle singole voci esposte nella CTU, in relazione alla manutenzione ordinaria annua, gli interventi incidono quindi per un totale di euro 11.170,00 all'anno, con conseguente individuazione della somma rappresentante il possibile ammontare dei danni che il nudo proprietario non riesca ad evitare in caso di mancato adempimento degli obblighi in capo all'usufruttuaria, tenuto conto dell'indicata aspettativa di vita di anni 24,907, in euro 278.211,19.
Ritiene il Giudice che le conclusioni raggiunte dal CTU appaiono congrue e fondate su un'attenta e completa disamina degli atti di causa e della concreta situazione riscontrata, considerandosi pertanto l'ipotesi di fornire garanzia corrispondente alle somme di manutenzione annuale moltiplicate per gli anni di aspettativa di vita dell'usufruttuaria quella maggiormente confacente al caso di specie.
A ciò deve aggiungersi che, in riferimento ai prezzi riportati per le singole voci indicate, il CTU ha precisato che gli stessi scaturiscono da un'indagine di mercato e rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, alla manodopera, all'impiego dei macchinari per la loro realizzazione nonché delle relative incidenze percentuali per spese generali e utili dell'impresa.
Alla luce delle considerazioni che precedono e delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche in ordine all'inadeguatezza dell'attuale polizza, la domanda attorea volta alla condanna alla prestazione di idonea garanzia deve essere accolta, nei limiti precedentemente indicati.
Peraltro, sul punto, occorre evidenziare come, avuto riguardo all'avvenuta cessione dell'usufrutto, obbligata a prestare la garanzia debba essere unicamente la convenuta e ciò tenuto conto CP_1
che, ex art. 980 c.c., una volta notificata la cessione al nudo proprietario l'usufruttuario non è più solidamente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
Nel caso di specie, non risulta specificamente e tempestivamente contestata la circostanza dedotta dalla convenuta Controparte_2
dell'avvenuta notifica al nudo proprietario dell'atto di cessione in data
27 settembre 2016, avendo peraltro parte attrice dato atto di aver ricevuto copia del detto atto nella data indicata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, deve pertanto ordinarsi alla convenuta di CP_1
fornire idonea garanzia, eventualmente nelle forme di un deposito bancario vincolato, nella misura di euro 278.211,19, per come evidenziato dal CTU.
Le ulteriori domande di parte attrice, per come tempestivamente formulate, devono essere rigettate, come anche le domande avanzate dalla convenuta nella propria memoria ex art. 183, secondo CP_1
comma, c.p.c., da ritenersi, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, tardive.
Le spese di lite, avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca delle parti, vengono interamente compensate;
le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, vengono definitivamente poste a carico della convenuta CP_1
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Preso atto del deposito della CTU del Geom. in Persona_1
data 2 dicembre 2019, da considerarsi relazione di inventario dei beni oggetto di usufrutto, ordina alla convenuta di fornire idonea garanzia, CP_1
eventualmente nelle forme di un deposito bancario vincolato, nella misura di euro 278.211,19;
II) Rigetta, per il resto le domande attoree;
III) Compensa interamente fra le parti le spese di lite;
IV) Spese CTU liquidate come da separati decreti e poste definitivamente a carico della convenuta CP_1
Così deciso in Roma il 7 aprile 2025
IL GIUDICE