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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 236/2024 del R.A.C.C. in data
06/02/2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 5 febbraio 2024
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARAZZATO MONICA, giusto mandato in atti
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARA CP_1 P.IVA_1
FABIO UMBERTO, giusto mandato in atti
CONVENUTA
avente per oggetto: Cessione dei crediti,
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21
febbraio 2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “In via principale Accertato che l'avv. va creditore nei Parte_1
confronti della società Controparte_2
con sede in 22-24 BOULEVARD ROYAL L-2449 -
[...]
b 118349, della somma di euro 71.928,16 oltre agli CP_3
Pag. 1 interessi al saldo dal 19/02/2022 per le ragioni tutte esposte in premessa,
condannare la società Controparte_2
con sede in 22-24 BOULEVARD ROYAL L-2449 -
[...]
b 118349, in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore a pagare all'avv. la somma di euro 71.928,16 oltre agli Parte_1
interessi dal 19/02/2022 al saldo;
Condannare la società
[...]
con sede in 22-24 Controparte_2
BOULEVARD ROYAL L-2449 - b 118349, al risarcimento CP_3
dei danni tutti subiti e subendi dall'avv. per le causali tutte Parte_1
esposte in atti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, determinata anche
in via equitativa;
Rigettare le eccezioni pregiudiziale di difetto di
giurisdizione, di nullità/inesistenza della notifica e di difetto di legittimazione
attiva siccome del tutto infondate per i motivi esposti in narrativa;
Rigettare
le conclusioni subordinate nel merito siccome inammissibili ed infondate in
fatto ed in diritto. In via incidentale Accertare l'illegittimità del
comportamento di nelle iniziative di blocco e chiusura del conto CP_2
intestato a e nel trattenimento delle somme depositate sul conto pari CP_4
ad euro 74.428,16 siccome in violazione delle norme di cui al TU bancario e
della legge italiana in quanto applicabili;
Accertare la illegittimità,
inopponibilità e vessatorietà delle clausole contenute nella Condizioni D'Uso
utilizzate da con riferimento alle pretese iniziative di blocco, chiusura CP_2
ed azzeramento del conto e di trattenimento delle somme depositate sul conto
intestato a Coemm e/o di determinazione unilaterale di danni;
Accertare la
contrarietà ai principi generali di buona fede contrattuale del
comportamento posto in essere da come esposto e documentato in CP_2
atti; Accertare pertanto l'inoperatività ed inopponibilità del blocco del
conto, della sua chiusura con saldo “zero” e del trattenimento delle somme,
e dichiarare le medesime somme, esistenti, dovute e disponibili per il
pagamento a favore del creditore;
Accertare come illegittima, non prevista,
Pag. 2 non opponibile, eccessiva ed illegale la penale applicata mediante
imputazione della medesima a titolo di danno subiti e il trattenimento dell'intera somma depositata sul conto della Coemm e dichiarare pertanto le
medesime somme esistenti, dovute e disponibili per il pagamento a favore del
creditore. In ogni caso Con rifusione di spese e competenze di causa, anche per la fase del decreto ingiuntivo europeo per l'importo già liquidato dal giudice in euro 2.648,40”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “in via PREGIUDIZIALE: a. accertata l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto introduttivo nonché la totale mancanza dei
requisiti imposti dalla normativa (difetto di traduzione degli atti nella lingua del destinatario, mancanza dell'informativa sul diritto di rifiutare l'atto,
mancanza del correlato modulo di esercizio del rifiuto), dichiarare
l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o insanabile invalidità del giudizio e delle domande dell'attore nei confronti di b. ritenere e dichiarare il CP_2
difetto di giurisdizione del Giudice italiano e, per l'effetto, l'inammissibilità
e/o improcedibilità di ogni domanda;
c. ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'odierno attore per le domande proposte, come
esposto negli atti difensivi di causa;
d. ritenere e dichiarare inammissibili e/o
improcedibili le domande formulate per la prima volta da parte attrice con la
memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c., in forza del divieto di proporre domande
nuove previsto dalla legge ovvero, comunque, per carenza di legittimazione a proporle dell'odierno attore, per i motivi ampiamente esposti in atti e, in
particolare, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.. In subordine nel MERITO:
a. nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga di entrare nel
merito della controversia, ritenere e dichiarare infondata, per i motivi esposti in atti, l'azione proposta da controparte e, conseguentemente,
rigettarla; b. ritenere e dichiarare priva di ogni fondamento e, in ogni caso,
non provata (né quantificata) la domanda di risarcimento dei danni
Pag. 3 asseritamente subiti e subendi dall'attore; c. ritenere e dichiarare prive di
ogni fondamento e comunque non provate tutte (e ciascuna) le domande proposte in via incidentale dall'attore, per i motivi esposti in atti. In ogni caso, per l'effetto e ove occorrente, disporre la definitiva revoca e/o
inefficacia del provvedimento di ingiunzione di pagamento europea n.
936/2023 del 4.12.2023 del Tribunale di Pordenone (R.G. n. 2103/2023). In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e
118 disp. att. c.p.c..
Con domanda redatta su Modulo A del Regolamento UE 1896/2006,
l'avv. chiedeva al Tribunale di Pordenone di emettere Parte_1
ingiunzione di pagamento europea nei confronti di AL PE.
L'ingiunzione europea emessa dal Tribunale, Giudice dott.ssa
Dall'Armellina, veniva trasmessa con plico a mezzo posta direttamente dall'Avv. Monica Marazzato, difensore dell'avv. a AL Parte_1
PE in UR (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione); il plico conteneva i predetti atti esclusivamente in lingua italiana, senza alcuna traduzione in una lingua dello Stato del destinatario.
AL PE proponeva opposizione all'ingiunzione mediante l'apposito Modulo F, in conformità al Regolamento UE 1896/2006 (cfr. doc.
2 allegato alla comparsa di costituzione).
Successivamente, l'avv. proponeva “Comparsa di Parte_1
riassunzione per l'introduzione del giudizio” che veniva, ancora una volta, trasmessa mediante plico postale direttamente dal mittente “Avv. Monica
Marazzato per Avv. senza notifica dell'Ufficiale Giudiziario, come, Pt_1
peraltro, ricavabile dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione); il contenuto era ancora una volta esclusivamente
Pag. 4 in lingua italiana, senza alcuna traduzione nella lingua del destinatario [che per la società convenuta lussemburghese è il francese o il tedesco].
Con tale atto, parte attrice chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Pordenone, ogni altra domanda ed eccezione respinta, - Accertato che l'avv.
va creditore nei confronti della società Parte_1 [...]
con sede in 22-24 BOULEVARD Controparte_2
ROYAL L-2449 - b 118349, della somma di euro 71.928,16 CP_3
oltre agli interessi al saldo dal 19/02/2022 per le ragioni tutte esposte in
premessa, condannare la società Controparte_2
con sede in 22-24 BOULEVARD ROYAL L- 2449 -
[...]
b 118349, in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore a pagare all'avv. la somma di euro 71.928,16 oltre agli Parte_1
interessi dal 19/02/2022 al saldo;
- Condannare la società
[...]
con sede in 22-24 Controparte_2
BOULEVARD ROYAL L-2449 – b 118349, al risarcimento CP_3
dei danni tutti subiti e subendi dall'avv. per le causali tutte Parte_1
esposte in premessa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, determinata
anche in via equitativa;
- Con rifusione di spese e competenze di causa,
anche per la fase del decreto ingiuntivo europeo per l'importo già liquidato dal giudice in euro 2.648,40”.
Si costituiva in giudizio AL PE, contestando ogni allegazione e domanda di parte attrice e chiedendo dichiararsi in via pregiudiziale l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio per (i) carenza di giurisdizione, (ii) inesistenza giuridica della notifica degli atti introduttivi con conseguente insanabile invalidità del giudizio nonché (iii) carenza di legittimazione ad agire dell'attore o comunque mancanza di titolarità in capo allo stesso della pretesa dedotta in giudizio;
(iv) in subordine nel merito, il rigetto delle domande attoree per totale infondatezza in fatto e in diritto.
Pag. 5 Successivamente, con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata il
4.7.2024, l'attore formulava una serie di domande totalmente nuove, in merito alle quali la convenuta, con la seguente memoria ex art. 171ter n. 2
c.p.c., evidenziava l'assoluta inammissibilità per violazione delle norme processuali, nonché comunque l'irrilevanza e radicale infondatezza.
Terminata la fase istruttoria, all'udienza del 13.9.2024, la causa veniva rimessa in decisione dal Giudice con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
L'attore ha promosso il presente giudizio nei confronti di Parte_1
allegando di essere cessionario di un asserito credito proveniente dalla CP_2
cedente Controparte_5
In particolare, a dire di parte attrice, il credito consisterebbe nel
[...]
saldo del conto di cui MM era titolare presso Il conto, però, era CP_2
stato chiuso senza alcuna giacenza già nel luglio 2022. L'asserita cessione da
MM all'avv. sarebbe avvenuta, invece, con atto pro Parte_1
solvendo del 30.1.2023.
Parte convenuta ha eccepito in primis l'inesistenza della notifica degli atti introduttivi tanto con riferimento al decreto ingiuntivo europeo quanto con riferimento alla comparsa di riassunzione per l'introduzione dell'odierno giudizio poiché effettuate in violazione della normativa di riferimento, i.e. il
Regolamento (UE) 1784/2020 sulle notificazioni tra Stati UE.
É pacifico che le notifiche siano state effettuate in proprio a mezzo posta da parte del difensore dell'avv. La facoltà per gli avvocati Parte_1
di notificare atti giudiziari in proprio senza passare dall'organo ordinariamente a ciò preposto (i.e. l'Ufficiale Giudiziario) è ammessa nel solo ambito nazionale italiano dalla Legge n. 53 del 1994, valida esclusivamente entro i confini dell'ordinamento italiano e non applicabile,
pertanto, al di fuori, nel contesto sovranazionale comunitario.
Pag. 6 Le notificazioni di atti in materia civile e commerciale tra paesi dell'Unione PEa sono disciplinate dal Regolamento (UE) 1784/2020, il cui art. 3 (“Organi mittenti e riceventi”) il quale dispone che “Ciascuno Stato
membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per
trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (gli «organi mittenti»)”.
Per l'Italia, l'Organo Mittente legittimato alle notifiche all'estero è
l'UNEP del Tribunale o della Corte d'Appello di competenza (cfr. elenco degli Organi Mittenti per l'Italia sub doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione, estratto dal sito ufficiale “PEan Justice”).
Come correttamente osservato dal patrocinio di parte convenuta la facoltà di notifica tramite i servizi postali alla parte domiciliata in altro Stato
UE prevista dall'art. 18 del Regolamento non costituisce deroga ma, al contrario, resta prerogativa esclusiva degli organi mittenti dello Stato
membro di spedizione – per l'Italia, gli Ufficiali Giudiziari - ai quali soltanto spetta la competenza inderogabile di effettuare la notifica a mezzo posta, ove così richiesto dall'interessato. Non è ammessa a livello comunitario alcuna deroga alla competenza esclusiva degli Ufficiali Giudiziari (Organi Mittenti)
per le notifiche a soggetti di altri Stati membri, in qualunque forma effettuate,
anche a mezzo posta.
La notifica effettuata in violazione delle disposizioni del diritto comunitario sovranazionale non è nulla, ma bensì inesistente.
L'inesistenza dell'atto di notifica del ricorso determina che essa non è
sanabile a seguito della comparizione della parte convenuta. La sanabilità per raggiungimento dello scopo è infatti ipotizzabile solo nelle ipotesi di nullità
dell'atto introduttivo del giudizio, e non anche nelle ipotesi più grave di inesistenza.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “gli effetti conseguenti alla
configuratasi inesistenza della notificazione non possono essere impediti
Pag. 7 invocando gli art. 156 e 157 c.p.c., inerenti la rilevabilità e la sanatoria della
nullità, poiché le circostanze ivi previste possono valere a sanare una
notificazione irregolare, viziata o nulla, ma pur sempre esistente e
realizzatasi come tale, mentre non può porsi rimedio ad una situazione nella
quale l'atto, imperfetto o radicalmente viziato, non sia affatto venuto in
essere nel mondo giuridico. Pertanto, ricorrendo tale eventualità e non
potendo disporsi nemmeno la rinnovazione della notificazione ai sensi
dell'art. 291 c.p.c. (presupponendo anche siffatta norma un'ipotesi di notificazione nulla) (…)” cfr. Cassazione civile, sez. un., n. 17914/2007).
A ciò si aggiunga che gli atti introduttivi sono stati redatti esclusivamente in lingua italiana [circostanza pacifica], senza traduzione in una delle lingue ufficiali del UR (francese o tedesco), né è stata fornita [circostanza pacifica] alla società convenuta l'informativa obbligatoria sulla facoltà di rifiutare l'atto e il relativo modulo di rifiuto, in totale violazione degli articoli 9 e 12 del Regolamento (UE) 1784/2020.
Senza considerare che, anche laddove si dovesse ritenere valida la notificazione come effettuata da parte attrice, vi sarebbe poi il difetto di giurisdizione del Giudice italiano: l'avv. agisce per il pagamento di un Pt_1
asserito credito a lui ceduto, discendente da un rapporto contrattuale intercorso tra la dante causa MM e la società lussemburghese AL
PE, e la competenza giurisdizionale nel caso di specie spetta ai Tribunali
del UR, con esclusione della giurisdizione italiana per le ragioni di seguito indicate.
La clausola di proroga della giurisdizione contenuta nelle Condizioni
d'Uso dei servizi disciplinanti il rapporto con MM, rubricata CP_2
“Legge applicabile”, così recita: “Nel caso di reclami tra e i CP_2
commercianti che non possono essere risolti in maniera diversa, questi ultimi
si sottopongono alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali della Città di
Pag. 8 UR derivanti o relativi al presente Contratto o alla fornitura dei
nostri Servizi, fatto salvo il diritto del commerciante di avviare un ulteriore
procedimento contro in tale contesto dinanzi ai tribunali competenti CP_2
di e in UR” (cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione).
Alla medesima conclusione si giunge anche laddove si volesse fare applicazione dei criteri normativi di attribuzione della giurisdizione previsti dall'art. 4 (foro generale del convenuto) e dall'art. 7 (criteri speciali) del
Regolamento UE 1215/2012: in particolare l'art. 7 del Regolamento recita “il
luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: [...] nel caso di
prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
AL PE è un istituto bancario che fornisce i suoi servizi dal
UR, su base transfrontaliera, nei paesi dell'UE.
Avuto riguardo all'intercorso rapporto contrattuale tra MM
(asserito dante causa dell'attore) e AL PE, si ricava che l'obbligazione caratteristica è costituita dai servizi erogati da AL PE
e che il luogo da cui tali servizi sono stati prestati in base al contratto è il
UR.
Ne consegue che, anche qualora si dovesse applicare il criterio speciale del citato art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 1215/2012, il luogo in cui va incardinata la giurisdizione non è l'Italia ma il UR
(cfr. Corte di Giustizia, terza sezione, del 15.06.2017, Causa C-249/16).
Il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in relazione a pretese attinenti ai servizi contrattualmente prestati da AL PE èstato
confermato dal Tribunale di Bari, con ordinanza collegiale del 6 maggio
2022, in un giudizio che vedeva AL PE quale parte convenuta: “Nel
caso di specie, osservato che, avendo la società reclamata sede in
UR, il giudice italiano non può ritenersi munito di giurisdizione in
Pag. 9 applicazione del foro generale contemplato dall'art. 4 del Reg. UE n.
1215/20121, il Collegio ritiene che non sia nemmeno applicabile il foro
alternativo, corrispondente al luogo di esecuzione della prestazione, dedotta
in contratto. […] deve, in particolare, rilevarsi che, essendo i servizi erogati
da somministrati integralmente in via telematica, senza alcuna CP_2
attività materiale da effettuarsi in un determinato spazio fisico, il luogo di
esecuzione della prestazione non può che essere individuato nello Stato
membro ove risultano materialmente ubicati i dispositivi elettronici utilizzati
dal prestatore di servizi, la cui sede è situata in UR, ove è, altresì,
collocato il service provider utilizzato dal prestatore per l'immissione dei
dati necessari all'elaborazione delle transazioni finanziarie […]. Alle
medesime conclusioni deve pervenirsi anche applicando il criterio
suppletivo, individuato dalla Corte di Giustizia dell'Unione PEa, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare, sulla base del contratto, il
luogo di esecuzione della prestazione, corrispondente allo Stato membro in cui risulta domiciliato il prestatore di servizi”.
Nessuna incidenza ha, sul punto, l'asserita cessione del credito, che non può mutare la determinazione della competenza giurisdizionale:
ragionare diversamente significherebbe riconoscere che basti cedere il credito per eludere la normativa comunitaria.
La Corte di Giustizia UE ha più volte chiarito che una pretesa
“cessione di crediti non può, di per sé, incidere sulla determinazione del giudice competente” (cfr. Corte Giustizia UE, sent. 25.01.2018, n. 498, causa
C-498/16).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volte ribadito il principio secondo cui i criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 1215/2012, ai fini dell'individuazione dell'autorità giurisdizionale competente all'interno dell'Unione, devono essere rispettati anche quando davanti al giudice agisca il (preteso) cessionario del credito, deducendo in giudizio una obbligazione
Pag. 10 derivante dal contratto concluso tra cedente e terzo. In particolare, il Supremo
Collegio ha affermato che: “la clausola di proroga della giurisdizione
contenuta in un contratto rimane applicabile anche se il preteso credito
scaturente dal vincolo sia stato ceduto, non potendo il cessionario assumere una posizione contrattuale diversa rispetto a quella del cedente” (cfr. Cass.
civ., Sez. Un., n. 7736 del 2020 e, in senso conforme, la precedente Cass.
Civ., Sez. Un., n. 10862 del 2011).
Con la successiva sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 29179 del 21.12.2020) i
Giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che: “Il criterio di
collegamento stabilito dall'art. 7, n. 1, del Regolamento UE n. 1215/2012,
secondo cui, in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato
membro può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio deve intendersi
applicabile non solo nelle ipotesi in cui si controverte tra le parti contraenti,
ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale originario,
a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un'azione che tragga comunque fondamento dal contratto stesso”.
Per tali motivi, che sono assorbenti rispetto alle altre questioni dedotte dalla parte convenuta, le domande come formulate da parte attrice vanno rigettate.
Il rigetto delle domande come formulate da parte attrice non comporta di per sé la condanna della stessa per cd. lite temeraria: l'infondatezza delle tesi sostenute da parte attrice non configura nel caso di specie alcuna ipotesi di cd. malafede processuale o di comportamento processuale scorretto.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del
2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per lo scaglione di riferimento [da euro 52.001,00
Pag. 11 ad euro 260.000,00] individuato sulla base delle domande svolte da parte attrice [“condanna della società convenuta al pagamento della somma pari
ad euro 71.928,16, oltre interessi, e condanna della stessa al pagamento di tutti i danni subiti e subendi..”].
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
2) condanna parte attrice a rifondere a . Controparte_6 [...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss.
modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 17 marzo 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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