Sentenza 22 luglio 1966
Massime • 1
Agli effetti dell'art. 10 R.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, le nozioni di capacita di guadagno e di capacita di lavoro non si identificano, per cui non e escluso che, nonostante la fisica invalidita, rimanga al lavoratore la possibilita di utilizzare le residue energie in modo non usurante e confacente alle sue attitudini, realizzando un guadagno superiore al terzo di quello ordinario. E possibile una prova indiretta della residua capacita di guadagno attraverso l'accertamento di una attivita lavorativa effettivamente esplicata dal lavoratorè ma questo indice presuntivo non puo essere assunto, senza adeguata valutazione di ogni altra circostanza di fatto, come prova di una reale sussistenza della capacita di guadagno.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1966, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 22 luglio 1966 |
Testo completo
Agli effetti dell'art. 10 R.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, le nozioni di capacita di guadagno e di capacita di lavoro non si identificano, per cui non e escluso che, nonostante la fisica invalidita, rimanga al lavoratore la possibilita di utilizzare le residue energie in modo non usurante e confacente alle sue attitudini, realizzando un guadagno superiore al terzo di quello ordinario. E possibile una prova indiretta della residua capacita di guadagno attraverso l'accertamento di una attivita lavorativa effettivamente esplicata dal lavoratorè ma questo indice presuntivo non puo essere assunto, senza adeguata valutazione di ogni altra circostanza di fatto, come prova di una reale sussistenza della capacita di guadagno.*