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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n. 2296/2024 RGL, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dagnino ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via Quintino
Sella n. 77, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale Distrettuale
, sito in Via Laurana n. 59 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia CP_1
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo, giusta procura indicata in atti.
- opposto –
E
- in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Angelo La Mattina ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via M.
Toselli n. 87, giusta procura in atti.
- opposto -
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 4 aprile 2025, ha emesso
1 S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
❖ Annulla gli avvisi di addebito nn. 59620120004647150000,
59620140001185900000, 59620160002370501000 e 59620160007288173000 di cui all'intimazione di pagamento opposta n. 29620249008266855000
❖ Annulla l'avviso di addebito n. 59620140007948111000 (di cui all'intimazione pagamento opposta n. 29620249008266855000), dichiarando la prescrizione dei crediti previdenziali ivi portati relativi agli anni dal 2008 al 2012, e contestualmente condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' della somma di euro CP_1
254,93 relativa all'annualità 2013 e di euro 1.788,31 relativa all'annualità 2014, al netto degli oneri di riscossione, per il complessivo importo di euro 2.043,24
❖ Rigetta per il resto il ricorso.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.2.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l' proponendo opposizione CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249008266855000 - notificatagli il
29.1.2024 - con riguardo ai seguenti atti rientranti nella cognizione del Giudice del
Lavoro:
1. AVA n. 59620120004647150000
2. AVA n. 59620140001185900000
3. AVA n. 59620140003933642000
4. AVA n. 59620140007948111000
5. AVA n. 59620160002370501000
6. AVA n. 59620160007288173000
7. AVA n. 59620170005979886000
8. AVA n. 59620180003353431000
9. AVA n. 59620180007845836000
2 10. AVA n. 59620190003175090000
11. AVA n. 59620190004196878000
12. AVA n. 59620190007574091000
13. AVA n. 59620210002492116000
14. AVA n. 59620220007244189000
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per i seguenti motivi:
- nullità derivata dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti;
- difetto di motivazione dell'atto impugnato e omessa allegazione degli atti richiamati;
- inesistenza del titolo per mancata sottoscrizione dei ruoli;
- omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, in particolare:
- il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi afferenti all'intimazione di pagamento, di competenza dell'ente riscossore;
- la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica degli avvisi di addebito;
- l'applicabilità alla fattispecie della normativa emergenziale da COVID 19.
Anche si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso contestando la CP_2
fondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo stati notificati nelle more atti interruttivi della stessa ed essendo, in ogni caso, applicabile al caso in esame il periodo di sospensione di 24 mesi disposto dalla normativa emergenziale.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 4 aprile
2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Ritiene questo giudice, una volta sinteticamente esposte le domande, eccezioni e difese delle parti, di esaminare in primis le eccezioni formali di carattere pregiudiziale.
3 Anzitutto va disattesa l'eccezione di nullità per difetto di motivazione (vizio proprio dell'atto impugnato), in quanto esso risulta conforme al modello ministeriale e contiene l'espressa indicazione degli atti opposti cosicché nessuna lesione del diritto di difesa può essere ipotizzata e, comunque, configurandosi come atto vincolato, non è suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione.
A tal proposito, oltretutto, è reiteratamente intervenuta la Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/04/2024, n. 10692; Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 09/11/2018, n. 28689; Cass. civ., Sez. V, Sent. del 18/01/2018, n. 1111;
Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord, dell'11/10/2018, n. 25343; Cass. civ., Sez. V, Sent. del
25/05/2011, n. 11466) che ha sottolineato come «[..] L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 , ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia».
Pertanto, «non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del D.M. Finanze n. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli “estremi di tale atto e la relativa data di notifica”), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n. 212 del 2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. n. 32 del 2001(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento
4 all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”».
Sul punto si è espressa anche la locale Corte d'Appello (cfr. ex multis Corte
d'Appello Palermo, Sez. lavoro, Sent. dell'08/06/2020, n. 41) precisando che «[..]è sufficiente osservare che il requisito della motivazione, [..] costituisce elemento sostanziale indefettibile solo della cartella di pagamento, atto prodromico nonché presupposto dell'atto oggi impugnato. Il predetto requisito è, infatti, proprio della fase impositiva, come riportata nella cartella di pagamento, nel cui ambito il contribuente viene reso edotto ed informato di tutti gli elementi necessari alla intelligenza della pretesa creditoria e al connesso esercizio del diritto di difesa;
)».
Conseguentemente, anche l'eccezione in ordine all'omessa allegazione degli atti presupposti va disattesa perché l'avviso di intimazione proprio per la sua natura vincolata (in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale) - e come tale immodificabile - consente al contribuente di conoscere la pretesa nell'an e nel quantum con il semplice riferimento alla cartella precedentemente notificata (così da garantirgli il diritto di difesa) senza che sia necessario allegare l'atto presupposto (cfr.
Cass. civ. Sez. V, Ord. del 04/07/2022, n. 21065).
Parimenti va disattesa l'eccezione in ordine alla dedotta inesistenza del titolo esecutivo per mancata sottoscrizione del ruolo poiché (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V,
Ord. del 07/10/2022, n. 29242) «il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, [..] non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo [..], in quanto si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. civ., 22 gennaio 2018, n. 1545; nonché Corte Cost. n. 117 del
2000, secondo cui costituisce 'diritto vivente' il principio in base al quale
“l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene”);
[..] si è inoltre precisato che, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, il D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa
5 sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies (Cass. civ., 14 aprile 2020, n. 7800; Cass. civ., 18 maggio 2018, n. 12243, conf.: 21 dicembre
2016, n. 26546)».
Infine, non è neppure condivisibile l'eccezione sollevata dal ricorrente di nullità dell'intimazione opposta per omessa indicazione del responsabile del procedimento in quanto a pag. 2 è specificatamente precisato il nominativo ('Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è Persona_1
a nulla rilevando che lo stesso sia anche Direttore della
[...] Parte_2
.
[...]
Va pure disattesa, quanto meno in parte, l'eccezione di tardività sollevata dall' . CP_1
Invero, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli atti de quibus, tale circostanza di fatto non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 (secondo cui: «contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento»).
Appare, all'uopo, opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: «Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato
6 di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981».
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615
e 618 bis c.p.c.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'avviso di addebito
7 ritualmente notificato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 19/06/2024, n.
16893).
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale (costituito ad esempio dal procedimento monitorio - finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale) necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito ritualmente notificati
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente riscossore, la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …».
8 Orbene, poiché gli atti opposti afferiscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Conseguentemente, era onere di parte opposta dimostrare d'aver compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Prima di passare alla disamina dei singoli atti impugnati, va precisato che nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi
129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio
9 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Infatti, occorre tenere distinta la sospensione dei procedimenti esecutivi (per 541 giorni), sicuramente presente nella legislazione COVID, dalla sospensione del termine di prescrizione dettata dalla legislazione emergenziale che, come ritenuto anche dalla locale Corte d'Appello (Sentenza n. 319 del 2 maggio 2024) è al massimo di 311 giorni.
L'ente riscossore invece fa riferimento all'art 68 del DECRETO-LEGGE 17 marzo
2020, n. 18 (Decreto cura Italia) che al comma 4-bis testualmente recita «Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della
riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo
stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il
termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
Tuttavia, la proroga di 24 mesi richiamata da non può trovare applicazione CP_2
perché si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
Ciò detto, questione dirimente assume nella fattispecie de qua la fondatezza o meno dell'eccezione della cd. nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei crediti ivi portati.
10 A tal riguardo occorre preliminarmente soffermarsi sulla natura dei contributi previdenziali oggetto del presente giudizio.
Si tratta, infatti, di contributi dovuti alla Gestione Commercianti dell' . CP_1
Orbene, il termine quinquennale di prescrizione introdotto dal summenzionato art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, pur avendo caratteristiche, funzioni e natura diverse dalla prescrizione civile, ha in comune con essa i termini iniziale e finale di decorrenza.
Il termine iniziale, quindi, a norma dell'art 2935 c.c. «comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» e, pertanto, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3, I. n. 335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento, momento in cui tale credito diventa esigibile.
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 27950 del 31-10-2018; Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord. del 14-05-2019, n. 12779; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 04-03-2020, n.
6106) «[..] il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E', peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui 'in cui i singoli contributi dovevano essere versati'
(R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui 'i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi'».
Dunque, così come disposto dalla D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1: «Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella
11 dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa».
Successivamente, a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 37 comma 11,
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248) - con decorrenza dall'1 maggio 2007 - il termine è stato fissato al 16 giugno
(«All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero '20', ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: '16'»).
Conseguentemente, il termine più avanzato (non considerando gli acconti) da cui va calcolata la decorrenza della prescrizione, va generalmente fissato al giorno 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè, l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti).
Fatta la superiore premessa, sulla base della copiosa documentazione versata in atti, emerge che l'onere probatorio in ordine alla ritualità della notifica sia degli atti impugnati sia di ulteriori atti interruttivi della prescrizione è stato assolto solo parzialmente con conseguente parziale accoglimento del ricorso.
Appare opportuno procedere partitamente esaminando i singoli avvisi di addebito oggetto di contestazione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal risulta fondata con Pt_1
riferimento agli avvisi di addebito nn. 59620120004647150000,
59620140001185900000, 59620160002370501000 e 59620160007288173000.
L'AVA n. 59620120004647150000 risulta ritualmente notificato per posta
(Racc. AR n° 650087051798) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 29.12.2012 (nella busta sono presenti tutti gli elementi identificativi ai fini della ritualità della notifica); tuttavia alla data di notifica (29.1.2024) dell'intimazione di pagamento oggi opposta (n° 29620249008266855/000) i crediti contributivi ivi portati
(2007) risultavano prescritti giacché l'intimazione di pagamento n.
12 29620179039928338000 richiamata da (e asseritamente notificata per pec in CP_2
data 20.11.2017) non risulta consegnata in quanto rifiutata dal sistema.
Anche l'AVA n. 59620140001185900000 risulta ritualmente notificato per posta
(Racc. AR n° 650253571256) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 22.7.2014 (nella busta sono presenti tutti gli elementi identificativi ai fini della ritualità della notifica); tuttavia, anche in tal caso, il termine prescrizionale era già decorso (22.7.2019) al momento della notifica (29.1.2024) dell'intimazione di pagamento n° 29620249008266855/000.
Per quanto riguarda, invece gli AVA nn. 59620160002370501000 e
59620160007288173000, essi non risultano ritualmente notificati in quanto l'ente previdenziale ha depositato esclusivamente le ricevuta in formato 'xml', non fornendo la prova del contenuto della notifica e pertanto, deve esserne dichiarata la nullità.
Invero, quando la notifica viene effettuata via pec, il gestore del mittente, previa verifica della correttezza formale del messaggio e dell'assenza di virus, in caso di esito positivo, restituisce al mittente la “ricevuta di accettazione” e genera automaticamente la busta di trasporto che contiene:
a. il file “postacert.eml” che contiene il messaggio originale;
b. il file “daticert.xml” che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio).
Se la consegna va a buon fine, il gestore del destinatario invia a quello del mittente una “ricevuta di avvenuta consegna” e dette ricevute possono essere in formato “.eml” (contenente sia il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati sia il file “daticert.xml” che riproduce l'insieme di tutte le informazioni
(contenente i dati di certificazione costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di Posta Elettronica Certificata del mittente), o nel solo formato tecnico “xml” (che, però, non consente di individuare - neppure per estremi - il contenuto del messaggio).
13 Pertanto, nel caso in esame, essendo stata depositata la ricevuta in formato
“.xml” si attesta l'avvenuta notifica di un atto ma non anche il contenuto del messaggio.
A tal riguardo si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ordinanza, n. 16189 dell'8/06/2023; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
27/05/2024, n. 14790) che, seppur intervenuta in una fattispecie diversa (prova della notifica di un atto giudiziario mediante deposito in PCT), ha avuto modo di precisare che l'omesso deposito «[..] delle ricevute di accettazione e consegna in formato '.eml'
o '.msg' e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
'datiAtto.xml' –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina la nullità della notificazione. Atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario [..]».
Pertanto, i crediti portati nei suddetti avvisi di addebito risultano prescritti in quanto, trattandosi di contributi IVS dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno
2015, si sarebbero dovuti versare entro il 6 luglio 2016 (come da DPCM del
15.6.2016), data da cui decorre il termine quinquennale;
per cui, anche computando il periodo di sospensione (311 giorni) previsto dalla legislazione emergenziale, alla data della notifica (8.6.2022) per pec dell'intimazione di pagamento n.
29620229008951554000, richiamata e allegata da il termine prescrizionale CP_2
era già decorso (13 maggio 2022).
Diversa situazione invece, ricorre, per l'avviso di addebito n.
59620140007948111000 che va annullato in quanto l'ente previdenziale non ha dimostrato la ritualità della notifica (avendo depositato solamente la ricevuta in formato “xlm” non consentendo la verifica del contenuto della pec).
14 Ne consegue che il credito ivi portato deve ritenersi prescritto tuttavia limitatamente al periodo dal 2008 al 2012.
Invece, per i contributi (e relative sanzioni) relativi alla quarta rata 2013 (per complessivi euro 254,93) e alla prima e seconda rata 2014 (per complessivi euro
1.788,31), si ritiene che la prescrizione non sia maturata perché, detti contributi (dovuti alla Gestione Commercianti) si sarebbero dovuti pagare rispettivamente entro il 7.7.2014
(ex art. 1 DPCM del 13.6.2014) ed entro il 6.7.2015 (ex art. 1 DPCM del 9.6.2015).
Per cui, tenendo conto dell'atto interruttivo nelle more notificato per pec (14.1.2019) da (intimazione di pagamento n. 29620189039938338000) e computando il CP_2
periodo di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta il termine prescrizionale non era ancora decorso.
Pertanto, in presenza di un'espressa richiesta dell' in tal senso (“condannare il CP_1
medesimo al pagamento delle somme con gli stessi intimate o accertate come dovute
all'esito del giudizio, oltre le sanzioni e gli interessi successivamente maturati”), il ricorrente è tenuto a pagare la somma ivi richiesta che, al netto degli oneri di riscossione e notifica (non dovuti), ammonta a euro 2.043,24 (euro 254,93 per il 2013 ed euro
1.788,31 per il 2014).
Appare, invece, fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall'ente previdenziale con riferimento ai restanti atti (nn. 59620140003933642000,
59620170005979886000, 59620180003353431000, 59620180007845836000,
89620190003175090000, 89620190004196878000, 59620190007574091000,
59620210002492116000 e 59620220007244189000).
A tal riguardo giova precisare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n.
46/99: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento».
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni, individuando nella notifica della cartella di pagamento e/o avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il
15 termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito e a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, in funzione recuperatoria,
costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, sia intervenuta la rituale notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito e gli stessi non siano stati tempestivamente opposti nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione nel merito avverso tale atto, divenendo intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale.
Invero, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord. del 2-11-2017, n. 26101 ) «in tema d'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il
termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve
ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto
a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto
a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione
dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, Ord. n. 111
del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla
proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal
debitore» (ivi compresa la prescrizione).
Ne consegue che l'opposizione con riferimento a tali atti va ritenuta tardiva e, come tale, inammissibile in quanto la mancata opposizione ai suddetti atti ha comportato
16 l'irretrattabilità del debito contributivo e la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione.
Emerge, infatti, per tabulas che detti avvisi di addebito sono stati tutti ritualmente notificati.
L'AVA n. 59620140003933642000 risulta ritualmente notificato per posta (Racc.
n° 650272190379) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data
21.11.2014 (nella busta sono presenti tutti gli elementi identificativi ai fini della ritualità della notifica).
A tale notifica è seguita quella dell'intimazione di pagamento n.
29620189039938338000 - effettuata via pec il 14.1.2019 - per cui, computando il periodo di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta il termine prescrizionale non era ancora decorso.
Anche l'AVA n. 59620170005979886000 (la cui prima notifica per pec non è andata a buon fine perché rifiutata dal sistema) è stato successivamente notificato per posta con racc. AR n° 665463633801 in data 13.2.2018 per compiuta giacenza (nella busta sono presenti tutti gli elementi identificativi ai fini della ritualità della notifica).
A tale notifica ha, nel successivo quinquennio, fatto seguito anche la notifica
(8.6.2022) dell'intimazione di pagamento n. 29620229008951554000 che ha ulteriormente interrotto il termine prescrizionale impedendo di poter invocare la prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito.
Né possono condividersi le doglianze esposte dal ricorrente in note conclusive, in ordine alla ritualità della notifica dei suddetti avvisi di addebito per l'omesso invio della
CAD, in quanto, condividendosi le argomentazioni della locale Corte d'Appello ( cfr.
Sentenza n. 862/2024 del 21.11.2024) «[..] gli avvisi di addebito predisposti dall ai CP_1
sensi dell'art.30, co.4, D.L. 78/2010, possono essere notificati anche a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, trattandosi di meri atti recettizi non giudiziali, alla notifica si applicano le norme proprie del regolamento del servizio di recapito
adottato con D.M. 01.10.2008 – contenente la disciplina del servizio postale ordinario - a mente del quale gli 'invii con firma', tra cui le raccomandate, che non sia stato possibile
recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, vengono
17 consegnate presso l'ufficio postale ove rimangono in giacenza per trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso stesso (artt. 24-25). Non si applicano, cioè, le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni
effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali
e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario.
(Cass. n. 17598/2010). L'agente postale non è tenuto, quindi, a trasmettere l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dovendosi limitare a 'rilasciare' tale avviso
immettendolo nella cassetta postale del destinatario. Attività, questa, che nel caso di specie risulta effettuata dall'agente postale, come da annotazioni riportate sulla busta
inesitata dell'avviso».
Anche i restanti avvisi di addebito (nn. 59620180003353431000,
59620180007845836000, 89620190003175090000, 89620190004196878000,
59620190007574091000, 59620210002492116000 e 59620220007244189000) sono stati tutti ritualmente notificati per pec (rispettivamente il 12/7/2018, il 17.1.2019, il
24/7/2019, il 31/7/2019, il 22.12.2019, l'8.12.2021 e il 13.1.2023) per cui al momento della notifica dell'intimazione opposta (29.1.2024), il termine di 40 giorni previsto ex lege era già decorso né alcuna prescrizione successiva a tale notifica era ancora maturata anche computando (per alcuni di essi) il periodo di sospensione (311 giorni) previsto dalla legislazione emergenziale.
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente.
In ordine alle spese di lite, sussistono giusti motivi (connessi alla reciproca soccombenza) per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 4 aprile
2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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