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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MAGRINI VERONICA
E
(C.F. con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
DRAGOTTA CECILIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate, all'udienza del 04/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 08/03/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NAPOLI (Parte I, atto n. 18, anno 1999) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione della coppia nascevano i figli 1999) e (2009). Per_1 Per_2
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione cui le parti hanno fatto acquiescenza con le istanze depositate successivamente alla stessa.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda relativa al divorzio merita accoglimento in quanto, nella sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1
dicembre 1970, n. 898, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni proposte non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di NAPOLI (Parte I, atto n. 18, anno 1999), contratto tra CP_1
e , in data 08/03/1999;
[...] Parte_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del
04/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MAGRINI VERONICA
E
(C.F. con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
DRAGOTTA CECILIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate, all'udienza del 04/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 08/03/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NAPOLI (Parte I, atto n. 18, anno 1999) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione della coppia nascevano i figli 1999) e (2009). Per_1 Per_2
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione cui le parti hanno fatto acquiescenza con le istanze depositate successivamente alla stessa.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda relativa al divorzio merita accoglimento in quanto, nella sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1
dicembre 1970, n. 898, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni proposte non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di NAPOLI (Parte I, atto n. 18, anno 1999), contratto tra CP_1
e , in data 08/03/1999;
[...] Parte_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del
04/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo