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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/04/2024, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 725/2020 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. C. Santonicola e dall'avv. Aldo Parte_1
Esposito) contro e (rappr. e CP_1 Controparte_2 dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania), avente ad oggetto: contratto a termine;
risarcimento del danno;
differenze retributive;
osserva Parte ricorrente deduce: di avere prestato servizio alle dipendenze del CP_1 come docente in forza di una serie di successivi contratti a tempo determinato;
che la reiterazione dei suddetti incarichi deve ritenersi illegittima per contrasto con le norme del d.lgs. 368/2001, attuative della direttiva 1999/70/CE vincolante tanto per i rapporti di lavoro privati quanto per quelli alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
che, alla stregua della richiamata disciplina, la conclusione di contratti a termine deve rispondere ad esigenze effettive di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (art. 1 d. lgs. 368/2001); che, per contro, nella fattispecie concreta il fatto stesso che gli incarichi temporanei si siano succeduti per un considerevole numero di anni attesta che l'amministrazione resistente ha inteso sopperire a croniche deficienze di personale docente (piuttosto che a temporanee necessità scaturite da non prevedibili scoperture); che il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dall'art. 36 T.U.P.I. risulta abrogato dal d. lgs. n. 368/01; che, in particolare, le previsioni di tale testo normativo devono comunque prevalere, in quanto preordinate a attuazione ai principi contenuti nella dir. 1999/70; che le modifiche all'art. 10 del d. lgs. n. 368/2001, con l'introduzione del co.
4-bis, implicherebbero una palese violazione dei principi della Direttiva 1999/70 e in particolare delle finalità perseguite dalla clausola 5.1. dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva stessa. Sulla scorta di tali premesse, chiede che il giudice adito voglia: “- ACCERTARE E DICHIARARE che controparte ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva e/o illegittima utilizzazione e/o reiterazione dei contratti a termine; -Per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE, come sanzione per abuso nell'utilizzazione dei contratti a termine, oppure come risarcimento in forma specifica, per l'illegittima apposizione del termine, l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e il Controparte_3
, a far data e per effetto del superamento della terza annualità di
[...] servizio su posti non coperti da titolare temporaneamente assente, in applicazione dell'art. 5, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 368/2001, attuativo della direttiva 1999/70/CE; - CONDANNARE l'amministrazione ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del suddetto diritto all'immissione in ruolo, a far data dal superamento delle tre annualità di servizio precario, su posti non coperti da titolare temporaneamente assente. In subordine, accertare e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, come se il rapporto fosse stato costituito fin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL
Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e, conseguentemente, PRONUNCIARE CONDANNA, nei confronti dell'Amministrazione resistente, al pagamento delle differenze retributive corrispondenti ai suddetti scatti stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti), in virtù del pieno riconoscimento dell'anzianità professionale, anche per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato.”. L'amministrazione scolastica chiede il rigetto del ricorso, altresì rilevando la prescrizione quinquennale delle azionate pretese. In ordine alla vicenda dedotta in giudizio, giova preliminarmente richiamare i seguenti principi. SPECIFICITA' DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO: LE SUPPLENZE SU ORGANICO DI DIRITTO, LE SUPPLENZE SU ORGANICO DI FATTO, LE SUPPLENZE TEMPORANEE. Il regime di reclutamento del personale scolastico presenta caratteristiche peculiari, configurandosi l'esigenza di garantire la continuità del servizio formativo. Tale sistema si ricava dall'art. 4 della legge n. 124/99, i cui primi tre commi prevedono: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”. Il 6° comma della disposizione in rassegna precisa che gli aventi diritto al conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche devono individuarsi attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti ex art. 401 d. lgs. n. 297/94 (T.U. delle leggi in materia scolastica), così come modificato dalla stessa l. n. 124/1999; mentre le supplenze temporanee di cui al comma 3° sono assegnate, ai sensi del comma 7°, sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto. Gli artt. 309-401 del d. lgs. n. 297/94 a loro volta dispongono: “l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401” (art. 309, 1° comma); “i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e delle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché il numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito di concorsi di riconversione professionale” (art. 400). Quanto al sistema di reclutamento tramite graduatorie permanenti, l'art. 401 dispone infine: “Le graduatorie permanenti … sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titolo ed esami, per la medesima classe di concorso ed il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente”. Trattasi, per come appare evidente, di un sistema di reclutamento del tutto autonomo e distinto rispetto alla normativa generale del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, come evincibile dal co. 8 dell'art. 70 del D. Lgs. 165/2001, a mente del quale "… sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni”. Sul punto, non sembra superfluo, poi, rammentare – da un lato - che l'art. 1, co. 1, d.l. 134/2009, ha inserito il comma 14- bis dell'art. 4 della L. 124/99 (ai sensi del quale "i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previsti dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo…") e – dall'altro - che l'art. 9, co. 18, d.l. 70/2011, convertito in l. 106/2011, ha aggiunto all'art. 10 d. lgs. 368/2001, il comma 4-bis a mente del quale … sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4 bis del presente decreto". La suddetta disciplina speciale, in breve, non può considerarsi implicitamente abrogata dal d. lgs. n. 368/2001. Il d. lgs. n. 124/1999, nella parte che disciplina l'accesso del personale non di ruolo, è dunque tuttora vigente (o, quantomeno, è stato vigente fino all'entrata in vigore della l. n. 107/2015). Esso (cfr. art. 4 cit.) prevede tre distinte modalità: 1) le supplenze annuali, c.d. su organico di diritto, relative a posti vacanti e disponibili con scadenza al 31 agosto, cioè a posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti sino alla fine dell'anno scolastico;
2) le supplenze annuali su organico “di fatto”, con scadenza al 30 giugno, cioè al termine dell'attività didattica, riguardanti posti che non sono tecnicamente vacanti ma che si rendono di fatto disponibili;
3) infine, le supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono state disposte. IL PROBLEMA DELLA COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA EUROPEA. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSITIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 26 NOVEMBRE 2014. La direttiva 1999/70/CE è pacificamente applicabile anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Si pone dunque il problema di stabilire se i vigenti meccanismi di assunzione (i quali non contemplano alcun genere di limitazione alla successione dei contratti) attribuiscano alla p.a. la possibilità di un ricorso arbitrario alle assunzioni a termine, pur in presenza di ragioni ed esigenze organizzative idonee a giustificare l'assunzione di personale docente a tempo indeterminato. In tema di contratti di lavoro a termine, la clausola 5.1. della direttiva 1999/70/CE attuativa dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato obbliga gli stati membri a “introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”. Superato il primo indirizzo della Suprema Corte (la quale ha sostenuto la tesi della compatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione: cfr. Cass. n. 10127/12), la Corte di giustizia dell'Unione Europea (cfr. sentenza del 26 novembre 2014.11.2014) ha specificamente affrontato due profili: A) il problema della compatibilità tra la richiamata clausola 5.1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Dir. 1999/70, e l'art. 4, comma 1° e 11° della l. n. 124/1999. Queste ultime disposizioni, dopo avere regolamentato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», prevedono che si provveda mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo»; B) la questione riguardante la configurabilità di ragioni obiettive, ai sensi della predetta clausola, nelle peculiari esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano, e in particolare nella necessità di stabilire anno per anno il fabbisogno di personale, docente e non, richiesto dall'attività formativa, sì da garantire un adeguamento costante tra il numero dei docenti e quello degli alunni. La Corte di Giustizia ha, più precisamente, affermato che: non è compatibile con la clausola 5.1. dell'Accordo Quadro sul lavoro a t.d. la normativa vigente in Italia, la quale autorizza, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo nelle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo;
l'insegnamento è attività funzionale ad un diritto fondamentale di rango costituzionale, sicchè l'organizzazione del servizio deve garantire un adeguamento costante tra il numero dei docenti e il numero degli alunni;
tale equilibrio risulta mutevole di anno in anno e condizionato da diversi fattori, assai spesso non suscettibili di previsione e preventiva organizzazione;
peraltro, le specifiche organizzative del settore non si rivelano di per sé sole sufficienti a determinare la compatibilità del sistema di reclutamento con il più volte menzionato Accordo Quadro, giacchè trattasi di un sistema che “nei fatti” determina un ricorso abusivo alla reiterazione degli incarichi, come accade laddove i contratti a tempo determinato vengano utilizzati per soddisfare esigenze permanenti e durevoli;
in particolare, il termine di immissione in ruolo del personale docente è in sé variabile e incerto, dipendendo esso da circostanze aleatorie e imprevedibili (si pensi che l'immissione in ruolo per effetto dell'avanzamento dei docenti in graduatoria è in funzione della durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dei posti che sono nel frattempo divenuti vacanti e che nessun termine è previsto per l'espletamento delle procedure concorsuali.); proprio in considerazione di ciò, la normativa italiana è in contrasto con quella europea in quanto esclude la possibilità che il personale scolastico ottenga il risarcimento del danno per la violazione del divieto di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato. Trattasi tuttavia di contrasto che non si configura sic et simplicter in tutti i casi di contratto a termine dovendosi a tal fine distinguere tra i diversi tipi di supplenze o incarichi nei termini che seguono: supplenze o incarichi annuali c.d. su organico di diritto (ex art. 4, 1° comma, della legge n. 124/99), vale a dire con scadenza al 31 agosto. Questi incarichi garantiscono la copertura dei posti in 'organico di diritto', che diventano disponibili e vacanti entro il 31 dicembre e che rimangono prevedibilmente tali per l'intero personale scolastico. In casi del genere, il conferimento della supplenza annuale serve a coprire posti già compresi in pianta organica, ma privi di titolare: è allora evidente come la supplenza annuale tenda a fronteggiare una esigenza non qualificata dal carattere della temporaneità. Nelle ipotesi in parola, il contrasto con la normativa europea appare evidente;
supplenze o incarichi annuali c.c. su organico di fatto (ex art. 4, 2° comma, della legge n. 124/99, detti anche “contratti fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), destinati a coprire posti non tecnicamente vacanti ma resisi disponibili nell'organico di fatto entro il 31 dicembre;
il ricorso a tali contratti è giustificato da circostanza contingenti e non prevedibili (quale l'incremento della popolazione scolastica dell'istituto rispetto all'anno precedente) che rendono l'organico di diritto inadeguato rispetto alle esigenze formative sopravvenute. In questi casi non si ravvisa contrasto con la normativa comunitaria in quanto il conferimento dell'incarico risponde ad una esigenza certamente temporanea (oltre tutto riconosciuta meritevole di tutela dalla Corte Ue); supplenze temporanee, (ex art. 4, 3° comma, della legge n. 124/99), conferite per ogni altra necessità, quali la sostituzione di personale assente ovvero la copertura di posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre. Anche in queste ipotesi, per le ragioni testè indicate, non sussiste contrasto con l'ordinamento europeo. La distinzione di cui innanzi trova altresì fondamento nella sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016, pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11 della l. n. 124/1999 “nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”. È evidente dunque come la dichiarata incostituzionalità non si estenda alle supplenze su organico di fatto né a quelle temporanee (le quali, per quanto sopra enunciato, non hanno ad oggetto posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto). LA SENTENZA N. 22552/16 DELLA CORTE DI CASSAZIONE. LA POSSIBILITA' DI UN ABUSIVO RICORSO ALLE SUPPLENZE SU ORGANICO DI FATTO. Sulla materia in argomento è, da ultimo, intervenuta la Suprema Corte (cfr. sent. n. 22552 del 7 novembre 2016), la quale ha ricostruito i criteri applicativi delle norme interne scaturenti sia dal giudizio di non conformità al diritto dell'Unione espresso dalla CGUE sia dalla pronunzia di incostituzionalità resa dalla Corte costituzionale (nel ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale), affermando che: la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale (con effetto 'ex tunc') dell'art. 4, commi 4 e 11 l. n. 124/1999, “conduce ad escludere recisamente l'estensione alle supplenze su organico di fatto dei principi affermati per l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1”; in particolare, così come sopra già diffusamente spiegato, le supplenze in discorso (ex art. 4 cit., comma 2°) coprono posti non tecnicamente vacanti, ma divenuti disponibili “per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico”; d'altronde il comparto scolastico presenta per sua natura profili di complessità, di flessibilità e di necessaria integrazione tra ragioni di unità ed uniformità nazionale ed esigenze locali;
basti rilevare che anche “La Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato ( par. 91-95) che la sostituzione Per_1 temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una
“ragione obiettiva”, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato , datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario”; non può tuttavia escludersi che un abuso (contrario alla direttiva 1999/70/CE) venga perpetrato anche tramite il conferimento di supplenze c.d. su organico di fatto;
a quest'ultimo fine, occorre che il lavoratore alleghi e provi che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al;
il lavoratore interessato deve dunque CP_3 prospettare non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra); più specificamente, l'illecito rilevante sul piano del diritto comunitario si configura solo nel caso in cui l'illegittima reiterazione delle assunzioni a termine si sia protratta per oltre un triennio, poiché “deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T. U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del 2015, che ha riformato l'art. 400 del T. U.”; a comprovare la ragionevolezza del parametro triennale soccorre, d'altra parte, il riferimento normativo di cui all'art. 5, comma 4-bis d. lgs. 368/01 (il quale fissa il limite massimo di trentasei mesi per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato, autorizzando a sostenere che he il termine triennale “costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato”, sia nel settore pubblico che in quello privato, costituendo il discrimine temporale oltre il quale è ravvisabile l'abuso ) (cfr., sui principi in tema, Cass. sentenze n. 22253, 22254, 22255, 22256 e 22257 rese tutte in data 7 novembre 2016).
LA FATTISPECIE CONCRETA DEDOTTA IN GIUDIZIO. Nella fattispecie in esame, non si configura la necessità di verificare l'astratta sussistenza dell'illecito comunitario, in quanto l'immissione in ruolo del ricorrente ha eliminato del tutto gli effetti pregiudizievoli di tale illecito. In particolare (cfr. Corte Cost. n. 186/2016), se è vero – da un lato - che anche il ritardo nel conseguimento dell'immissione in ruolo integra in astratto un pregiudizio risarcibile, è pur vero – dall'altro – che si rivela indispensabile la formulazione di una specifica domanda in tal senso (cfr. Cass. SSUU n n. 5072 del 2016, secondo la quale resta ferma “la possibilità del docente che si ritenga leso dalla illegittima reiterazione di assunzioni a tempo determinato di allegare e provare danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, con la precisazione che l'onere della prova di siffatti danni ulteriori grava sul lavoratore, non operando il beneficio della prova agevolata e che detti ulteriori danni mai potrebbero identificarsi con quelli “… da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro”). Nell'ipotesi in oggetto, non avendo il ricorrente allegato e provato danni diversi e ulteriori rispetto a quelli insiti nella mera precarizzazione della propria posizione lavorativa, ogni pretesa risarcitoria va dunque disattesa. Parte ricorrente, peraltro, chiede anche la ricostruzione della carriera in conseguenza del riconoscimento degli incrementi retributivi che la disciplina collettiva ricollega alla maturazione di un'anzianità di servizio via via crescente (c.d. scatti di anzianità e fasce stipendiali); afferma, più precisamente, che la successione di una pluralità di rapporti a termine non esclude che i diversi periodi lavorativi vengano cumulati ai fini giuridici ed economici, consentendo al docente di beneficiare nel tempo della stessa progressione stipendiale riconosciuta ai colleghi immessi in ruolo. Il mancato riconoscimento al personale assunto a tempo determinato della peculiare progressione retributiva di cui gode il personale a tempo indeterminato contrasterebbe peraltro con la disciplina comunitaria, tenuto conto del principio di non discriminazione enunciato dalla clausola 4 (“Principio di non discriminazione”), punto 1 del citato Accordo quadro CTD allegato alla dir. 1999/70, clausola a tenore della quale “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (...). I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive». A tal proposito, la Corte di giustizia (cfr. sentenza 22 dicembre 2010, ) ha Per_2 dichiarato che: 1) la clausola n. 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE può essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinata anzianità di servizio;
2) il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non integra di per sé una ragione oggettiva idonea a giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici. La pretesa attrice avente ad oggetto il riconoscimento dei citati scatti di anzianità nel caso concreto va peraltro rigettata, atteso che – come dedotto dall'amministrazione scolastica – secondo il CCNL di settore del 4 agosto 2011, il primo scatto economico matura dopo il compimento di 8 anni di servizio, sicchè deve ritenersi che il ricorrente (il quale ha stipulato il promo contratto a termine nell'a.s. 2013/2014 e ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 10 marzo 2020) abbia formulato una domanda intesa ad ottenere un incremento economico non ancora alla stessa spettante. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura “seriale” del contenzioso e dell'attività difensiva effettivamente posta in essere.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all'amministrazione resistente le spese processuali, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge. Ragusa, 23 aprile 2024.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
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TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 725/2020 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. C. Santonicola e dall'avv. Aldo Parte_1
Esposito) contro e (rappr. e CP_1 Controparte_2 dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania), avente ad oggetto: contratto a termine;
risarcimento del danno;
differenze retributive;
osserva Parte ricorrente deduce: di avere prestato servizio alle dipendenze del CP_1 come docente in forza di una serie di successivi contratti a tempo determinato;
che la reiterazione dei suddetti incarichi deve ritenersi illegittima per contrasto con le norme del d.lgs. 368/2001, attuative della direttiva 1999/70/CE vincolante tanto per i rapporti di lavoro privati quanto per quelli alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
che, alla stregua della richiamata disciplina, la conclusione di contratti a termine deve rispondere ad esigenze effettive di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (art. 1 d. lgs. 368/2001); che, per contro, nella fattispecie concreta il fatto stesso che gli incarichi temporanei si siano succeduti per un considerevole numero di anni attesta che l'amministrazione resistente ha inteso sopperire a croniche deficienze di personale docente (piuttosto che a temporanee necessità scaturite da non prevedibili scoperture); che il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dall'art. 36 T.U.P.I. risulta abrogato dal d. lgs. n. 368/01; che, in particolare, le previsioni di tale testo normativo devono comunque prevalere, in quanto preordinate a attuazione ai principi contenuti nella dir. 1999/70; che le modifiche all'art. 10 del d. lgs. n. 368/2001, con l'introduzione del co.
4-bis, implicherebbero una palese violazione dei principi della Direttiva 1999/70 e in particolare delle finalità perseguite dalla clausola 5.1. dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva stessa. Sulla scorta di tali premesse, chiede che il giudice adito voglia: “- ACCERTARE E DICHIARARE che controparte ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva e/o illegittima utilizzazione e/o reiterazione dei contratti a termine; -Per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE, come sanzione per abuso nell'utilizzazione dei contratti a termine, oppure come risarcimento in forma specifica, per l'illegittima apposizione del termine, l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e il Controparte_3
, a far data e per effetto del superamento della terza annualità di
[...] servizio su posti non coperti da titolare temporaneamente assente, in applicazione dell'art. 5, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 368/2001, attuativo della direttiva 1999/70/CE; - CONDANNARE l'amministrazione ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del suddetto diritto all'immissione in ruolo, a far data dal superamento delle tre annualità di servizio precario, su posti non coperti da titolare temporaneamente assente. In subordine, accertare e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, come se il rapporto fosse stato costituito fin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL
Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e, conseguentemente, PRONUNCIARE CONDANNA, nei confronti dell'Amministrazione resistente, al pagamento delle differenze retributive corrispondenti ai suddetti scatti stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti), in virtù del pieno riconoscimento dell'anzianità professionale, anche per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato.”. L'amministrazione scolastica chiede il rigetto del ricorso, altresì rilevando la prescrizione quinquennale delle azionate pretese. In ordine alla vicenda dedotta in giudizio, giova preliminarmente richiamare i seguenti principi. SPECIFICITA' DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO: LE SUPPLENZE SU ORGANICO DI DIRITTO, LE SUPPLENZE SU ORGANICO DI FATTO, LE SUPPLENZE TEMPORANEE. Il regime di reclutamento del personale scolastico presenta caratteristiche peculiari, configurandosi l'esigenza di garantire la continuità del servizio formativo. Tale sistema si ricava dall'art. 4 della legge n. 124/99, i cui primi tre commi prevedono: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”. Il 6° comma della disposizione in rassegna precisa che gli aventi diritto al conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche devono individuarsi attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti ex art. 401 d. lgs. n. 297/94 (T.U. delle leggi in materia scolastica), così come modificato dalla stessa l. n. 124/1999; mentre le supplenze temporanee di cui al comma 3° sono assegnate, ai sensi del comma 7°, sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto. Gli artt. 309-401 del d. lgs. n. 297/94 a loro volta dispongono: “l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401” (art. 309, 1° comma); “i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e delle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché il numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito di concorsi di riconversione professionale” (art. 400). Quanto al sistema di reclutamento tramite graduatorie permanenti, l'art. 401 dispone infine: “Le graduatorie permanenti … sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titolo ed esami, per la medesima classe di concorso ed il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente”. Trattasi, per come appare evidente, di un sistema di reclutamento del tutto autonomo e distinto rispetto alla normativa generale del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, come evincibile dal co. 8 dell'art. 70 del D. Lgs. 165/2001, a mente del quale "… sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni”. Sul punto, non sembra superfluo, poi, rammentare – da un lato - che l'art. 1, co. 1, d.l. 134/2009, ha inserito il comma 14- bis dell'art. 4 della L. 124/99 (ai sensi del quale "i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previsti dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo…") e – dall'altro - che l'art. 9, co. 18, d.l. 70/2011, convertito in l. 106/2011, ha aggiunto all'art. 10 d. lgs. 368/2001, il comma 4-bis a mente del quale … sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4 bis del presente decreto". La suddetta disciplina speciale, in breve, non può considerarsi implicitamente abrogata dal d. lgs. n. 368/2001. Il d. lgs. n. 124/1999, nella parte che disciplina l'accesso del personale non di ruolo, è dunque tuttora vigente (o, quantomeno, è stato vigente fino all'entrata in vigore della l. n. 107/2015). Esso (cfr. art. 4 cit.) prevede tre distinte modalità: 1) le supplenze annuali, c.d. su organico di diritto, relative a posti vacanti e disponibili con scadenza al 31 agosto, cioè a posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti sino alla fine dell'anno scolastico;
2) le supplenze annuali su organico “di fatto”, con scadenza al 30 giugno, cioè al termine dell'attività didattica, riguardanti posti che non sono tecnicamente vacanti ma che si rendono di fatto disponibili;
3) infine, le supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono state disposte. IL PROBLEMA DELLA COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA EUROPEA. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSITIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 26 NOVEMBRE 2014. La direttiva 1999/70/CE è pacificamente applicabile anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Si pone dunque il problema di stabilire se i vigenti meccanismi di assunzione (i quali non contemplano alcun genere di limitazione alla successione dei contratti) attribuiscano alla p.a. la possibilità di un ricorso arbitrario alle assunzioni a termine, pur in presenza di ragioni ed esigenze organizzative idonee a giustificare l'assunzione di personale docente a tempo indeterminato. In tema di contratti di lavoro a termine, la clausola 5.1. della direttiva 1999/70/CE attuativa dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato obbliga gli stati membri a “introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”. Superato il primo indirizzo della Suprema Corte (la quale ha sostenuto la tesi della compatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione: cfr. Cass. n. 10127/12), la Corte di giustizia dell'Unione Europea (cfr. sentenza del 26 novembre 2014.11.2014) ha specificamente affrontato due profili: A) il problema della compatibilità tra la richiamata clausola 5.1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Dir. 1999/70, e l'art. 4, comma 1° e 11° della l. n. 124/1999. Queste ultime disposizioni, dopo avere regolamentato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», prevedono che si provveda mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo»; B) la questione riguardante la configurabilità di ragioni obiettive, ai sensi della predetta clausola, nelle peculiari esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano, e in particolare nella necessità di stabilire anno per anno il fabbisogno di personale, docente e non, richiesto dall'attività formativa, sì da garantire un adeguamento costante tra il numero dei docenti e quello degli alunni. La Corte di Giustizia ha, più precisamente, affermato che: non è compatibile con la clausola 5.1. dell'Accordo Quadro sul lavoro a t.d. la normativa vigente in Italia, la quale autorizza, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo nelle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo;
l'insegnamento è attività funzionale ad un diritto fondamentale di rango costituzionale, sicchè l'organizzazione del servizio deve garantire un adeguamento costante tra il numero dei docenti e il numero degli alunni;
tale equilibrio risulta mutevole di anno in anno e condizionato da diversi fattori, assai spesso non suscettibili di previsione e preventiva organizzazione;
peraltro, le specifiche organizzative del settore non si rivelano di per sé sole sufficienti a determinare la compatibilità del sistema di reclutamento con il più volte menzionato Accordo Quadro, giacchè trattasi di un sistema che “nei fatti” determina un ricorso abusivo alla reiterazione degli incarichi, come accade laddove i contratti a tempo determinato vengano utilizzati per soddisfare esigenze permanenti e durevoli;
in particolare, il termine di immissione in ruolo del personale docente è in sé variabile e incerto, dipendendo esso da circostanze aleatorie e imprevedibili (si pensi che l'immissione in ruolo per effetto dell'avanzamento dei docenti in graduatoria è in funzione della durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dei posti che sono nel frattempo divenuti vacanti e che nessun termine è previsto per l'espletamento delle procedure concorsuali.); proprio in considerazione di ciò, la normativa italiana è in contrasto con quella europea in quanto esclude la possibilità che il personale scolastico ottenga il risarcimento del danno per la violazione del divieto di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato. Trattasi tuttavia di contrasto che non si configura sic et simplicter in tutti i casi di contratto a termine dovendosi a tal fine distinguere tra i diversi tipi di supplenze o incarichi nei termini che seguono: supplenze o incarichi annuali c.d. su organico di diritto (ex art. 4, 1° comma, della legge n. 124/99), vale a dire con scadenza al 31 agosto. Questi incarichi garantiscono la copertura dei posti in 'organico di diritto', che diventano disponibili e vacanti entro il 31 dicembre e che rimangono prevedibilmente tali per l'intero personale scolastico. In casi del genere, il conferimento della supplenza annuale serve a coprire posti già compresi in pianta organica, ma privi di titolare: è allora evidente come la supplenza annuale tenda a fronteggiare una esigenza non qualificata dal carattere della temporaneità. Nelle ipotesi in parola, il contrasto con la normativa europea appare evidente;
supplenze o incarichi annuali c.c. su organico di fatto (ex art. 4, 2° comma, della legge n. 124/99, detti anche “contratti fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), destinati a coprire posti non tecnicamente vacanti ma resisi disponibili nell'organico di fatto entro il 31 dicembre;
il ricorso a tali contratti è giustificato da circostanza contingenti e non prevedibili (quale l'incremento della popolazione scolastica dell'istituto rispetto all'anno precedente) che rendono l'organico di diritto inadeguato rispetto alle esigenze formative sopravvenute. In questi casi non si ravvisa contrasto con la normativa comunitaria in quanto il conferimento dell'incarico risponde ad una esigenza certamente temporanea (oltre tutto riconosciuta meritevole di tutela dalla Corte Ue); supplenze temporanee, (ex art. 4, 3° comma, della legge n. 124/99), conferite per ogni altra necessità, quali la sostituzione di personale assente ovvero la copertura di posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre. Anche in queste ipotesi, per le ragioni testè indicate, non sussiste contrasto con l'ordinamento europeo. La distinzione di cui innanzi trova altresì fondamento nella sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016, pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11 della l. n. 124/1999 “nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”. È evidente dunque come la dichiarata incostituzionalità non si estenda alle supplenze su organico di fatto né a quelle temporanee (le quali, per quanto sopra enunciato, non hanno ad oggetto posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto). LA SENTENZA N. 22552/16 DELLA CORTE DI CASSAZIONE. LA POSSIBILITA' DI UN ABUSIVO RICORSO ALLE SUPPLENZE SU ORGANICO DI FATTO. Sulla materia in argomento è, da ultimo, intervenuta la Suprema Corte (cfr. sent. n. 22552 del 7 novembre 2016), la quale ha ricostruito i criteri applicativi delle norme interne scaturenti sia dal giudizio di non conformità al diritto dell'Unione espresso dalla CGUE sia dalla pronunzia di incostituzionalità resa dalla Corte costituzionale (nel ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale), affermando che: la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale (con effetto 'ex tunc') dell'art. 4, commi 4 e 11 l. n. 124/1999, “conduce ad escludere recisamente l'estensione alle supplenze su organico di fatto dei principi affermati per l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1”; in particolare, così come sopra già diffusamente spiegato, le supplenze in discorso (ex art. 4 cit., comma 2°) coprono posti non tecnicamente vacanti, ma divenuti disponibili “per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico”; d'altronde il comparto scolastico presenta per sua natura profili di complessità, di flessibilità e di necessaria integrazione tra ragioni di unità ed uniformità nazionale ed esigenze locali;
basti rilevare che anche “La Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato ( par. 91-95) che la sostituzione Per_1 temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una
“ragione obiettiva”, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato , datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario”; non può tuttavia escludersi che un abuso (contrario alla direttiva 1999/70/CE) venga perpetrato anche tramite il conferimento di supplenze c.d. su organico di fatto;
a quest'ultimo fine, occorre che il lavoratore alleghi e provi che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al;
il lavoratore interessato deve dunque CP_3 prospettare non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra); più specificamente, l'illecito rilevante sul piano del diritto comunitario si configura solo nel caso in cui l'illegittima reiterazione delle assunzioni a termine si sia protratta per oltre un triennio, poiché “deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T. U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del 2015, che ha riformato l'art. 400 del T. U.”; a comprovare la ragionevolezza del parametro triennale soccorre, d'altra parte, il riferimento normativo di cui all'art. 5, comma 4-bis d. lgs. 368/01 (il quale fissa il limite massimo di trentasei mesi per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato, autorizzando a sostenere che he il termine triennale “costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato”, sia nel settore pubblico che in quello privato, costituendo il discrimine temporale oltre il quale è ravvisabile l'abuso ) (cfr., sui principi in tema, Cass. sentenze n. 22253, 22254, 22255, 22256 e 22257 rese tutte in data 7 novembre 2016).
LA FATTISPECIE CONCRETA DEDOTTA IN GIUDIZIO. Nella fattispecie in esame, non si configura la necessità di verificare l'astratta sussistenza dell'illecito comunitario, in quanto l'immissione in ruolo del ricorrente ha eliminato del tutto gli effetti pregiudizievoli di tale illecito. In particolare (cfr. Corte Cost. n. 186/2016), se è vero – da un lato - che anche il ritardo nel conseguimento dell'immissione in ruolo integra in astratto un pregiudizio risarcibile, è pur vero – dall'altro – che si rivela indispensabile la formulazione di una specifica domanda in tal senso (cfr. Cass. SSUU n n. 5072 del 2016, secondo la quale resta ferma “la possibilità del docente che si ritenga leso dalla illegittima reiterazione di assunzioni a tempo determinato di allegare e provare danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, con la precisazione che l'onere della prova di siffatti danni ulteriori grava sul lavoratore, non operando il beneficio della prova agevolata e che detti ulteriori danni mai potrebbero identificarsi con quelli “… da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro”). Nell'ipotesi in oggetto, non avendo il ricorrente allegato e provato danni diversi e ulteriori rispetto a quelli insiti nella mera precarizzazione della propria posizione lavorativa, ogni pretesa risarcitoria va dunque disattesa. Parte ricorrente, peraltro, chiede anche la ricostruzione della carriera in conseguenza del riconoscimento degli incrementi retributivi che la disciplina collettiva ricollega alla maturazione di un'anzianità di servizio via via crescente (c.d. scatti di anzianità e fasce stipendiali); afferma, più precisamente, che la successione di una pluralità di rapporti a termine non esclude che i diversi periodi lavorativi vengano cumulati ai fini giuridici ed economici, consentendo al docente di beneficiare nel tempo della stessa progressione stipendiale riconosciuta ai colleghi immessi in ruolo. Il mancato riconoscimento al personale assunto a tempo determinato della peculiare progressione retributiva di cui gode il personale a tempo indeterminato contrasterebbe peraltro con la disciplina comunitaria, tenuto conto del principio di non discriminazione enunciato dalla clausola 4 (“Principio di non discriminazione”), punto 1 del citato Accordo quadro CTD allegato alla dir. 1999/70, clausola a tenore della quale “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (...). I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive». A tal proposito, la Corte di giustizia (cfr. sentenza 22 dicembre 2010, ) ha Per_2 dichiarato che: 1) la clausola n. 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE può essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinata anzianità di servizio;
2) il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non integra di per sé una ragione oggettiva idonea a giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici. La pretesa attrice avente ad oggetto il riconoscimento dei citati scatti di anzianità nel caso concreto va peraltro rigettata, atteso che – come dedotto dall'amministrazione scolastica – secondo il CCNL di settore del 4 agosto 2011, il primo scatto economico matura dopo il compimento di 8 anni di servizio, sicchè deve ritenersi che il ricorrente (il quale ha stipulato il promo contratto a termine nell'a.s. 2013/2014 e ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 10 marzo 2020) abbia formulato una domanda intesa ad ottenere un incremento economico non ancora alla stessa spettante. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura “seriale” del contenzioso e dell'attività difensiva effettivamente posta in essere.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all'amministrazione resistente le spese processuali, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge. Ragusa, 23 aprile 2024.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)