Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 5128 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra
, e Parte_1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'avv. Vito Passalacqua;
Parte_3
ATTORI
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, elettivamente domiciliato, per la carica, in Roma, alla via San Martino della
Battaglia n. 4, presso la sede dell'Ambasciata;
CONVENUTA CONTUMACE nonché
e del Controparte_1 Controparte_2
in persona del pro-tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura
[...] CP_3
Generale dello Stato di Palermo;
INTERVENIENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione post dichiarazione di incompetenza per territorio,
[...]
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto la Repubblica Federale di Germania, quale successore del Terzo Persona_1
Reich, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal loro dante causa.
A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti hanno allegato che il loro padre, nel Persona_1
settembre 1943 venne catturato in territorio italiano dalle truppe d'occupazione tedesche e deportato in territorio germanico ove fu adibito allo svolgimento di lavori in condizioni di sostanziale schiavitù:
1
La di Germania non si è costituita. Controparte_4
Sono intervenuti nel processo la e il Controparte_1 [...]
i quali hanno eccepito la decadenza di cui all'art. 43, comma 6, del decreto-legge Controparte_2
30 aprile 2022, n. 36 e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Nel merito, hanno variamente contestato le avverse pretese, chiedendone il rigetto.
Senza attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione.
°°°°°
1) Deve essere dichiarata la legittimazione passiva del
Invero, ai sensi dell'art. 43 D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022, il
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Le domande proposte ai sensi dell'art. 43, non potranno essere eseguite che sul Fondo, che sarà il solo a sostenerne l'onere economico.
Ciò implica che il solo soggetto avente interesse diretto ed attuale a resistere alle azioni menzionate è proprio il quale gestore del Fondo, essendo la parte su cui il peso economico andrà a gravare.
L'interpretazione in parola trova conforto nel comma 6 dell'art. 43, dedicato alle “azioni di accertamento e liquidazione dei danni” non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del decreto, in cui si prevede che “gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato”.
Occorre evidenziare che la norma non prescrive che gli atti siano notificati “anche” presso l'Avvocatura dello Stato, ma prevede espressamente una sola notifica, da compiersi presso tali uffici.
Pertanto, deve individuarsi nel quale ente gestore del fondo, il soggetto nei cui confronti la domanda deve essere esercitata.
2) Deve essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dal ex art. all'art. 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
Invero, il citato art. 43 stabilisce che “le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”.
2 Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 8, comma 11-ter) che "Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023".
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta dinanzi al Tribunale di Sciacca, poi dichiaratosi incompetente, con ricorso in data 27/06/2023, prima del termine di decadenza del 31 dicembre
2023.
3) Il ha eccepito la prescrizione del diritto azionato, in base al disposto di cui all'art. 43, comma 6, D.L. 36/2022, il quale fa salva “la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”.
In particolare, la convenuta ritiene applicabile il termine di prescrizione che la legge penale prevede per il reato di riduzione in schiavitù.
Tale assunto non appare condivisibile. Invero, il danno di cui si chiede il risarcimento è la conseguenza di crimini di guerra e contro l'umanità che hanno leso i diritti inviolabili della persona e che non possono ritenersi assorbiti dal reato di riduzione in schiavitù.
Tali crimini, come riconosciuto dalla giurisprudenza, sono imprescrittibili in forza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita nel nostro ordinamento dall'art. 10, comma primo, della Costituzione.
Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini per cui è causa, nondimeno, il principio secondo il quale alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non può ritenersi esteso alla materia civile. Tale conclusione è stata recentemente avallata dalla Suprema Corte (sentenza n. 3642/24) che, pur non trattando direttamente il tema della irretroattività della norma consuetudinaria che sancisce la imprescrittibilità dei crimini di guerra, ha precisato che il limite di cui all'art. 25, secondo comma,
Cost. opera solo con riguardo alla sanzione penale e non viene, quindi, in rilievo quando si debba accertare, incidentalmente, ai fini civili (art. 2947, terzo comma) la responsabilità penale astrattamente intesa.
Nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (cfr., in termini, Corte cost.
07/07/2006, n. 274).
3 A diverse conclusioni non può pervenirsi valorizzando il richiamo contenuto nell'art 43 comma
6 d.l. 36/22 agli “ordinari termini di prescrizione («fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni…non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data»).
Invero, affermata l'esistenza di una norma consuetudinaria che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, si impone una interpretazione costituzionalmente orientata del citato articolo 43, di modo che il riferimento contenuto della predetta disposizione “agli ordinari termini di prescrizione”, laddove vengano in esame “crimini di guerra e contro l'umanità”, non può che essere interpretato come affermazione della imprescrittibilità dell'azione, pena la violazione dell'art 10 della Costituzione.
Pertanto, si impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
4) In punto di fatto, le parti ricorrenti hanno, anzitutto, dimostrato di essere figlie di Per_1
[...]
Emerge dalla documentazione in atti che è stato trattenuto in prigionia dalle Persona_1
Forze armate tedesche dal settembre del 1943 all'agosto del 1944 (v. doc. 1 produzione di parte ricorrente).
Ciò detto, risulta storicamente accertato che, all'interno dei campi di concentramento tedeschi, i soggetti ivi reclusi, miliari o civili, vissero in condizioni disumane, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto.
Con riguardo, poi, al caso concreto deve ritenersi presuntivamente che anche il fu Per_1 sottoposto a condotte integranti crimini contro l'umanità in base alla circostanza, storicamente accertata, che le condotte realizzate dai nazisti furono generalizzate e non episodiche, essendo frutto di una vera e propria direttiva di Stato.
La giurisprudenza ha riconosciuto, invero, che “in ordine all'an sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in Germania o nei territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano - e già questo costituisce un crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento l'Italia non era in guerra contro la
Germania -, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati” (Tribunale di Brescia, sentenza n. 2125/2019).
L'ammontare del risarcimento deve essere ancorato alle peculiari condizioni di vita degli internati militari italiani - tra i quali è stato dimostrato esservi stato - durante il periodo di prigionia Per_1
nei lager tedeschi. Nello specifico, nell'apprezzamento del danno non patrimoniale subito dal de
4 cuius degli attori devono tenersi in debita considerazione: le condizioni fisiche di deportazione,
l'ingiusta privazione della libertà personale, la sostanziale riduzione in schiavitù in ragione dell'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né periodi di riposo.
Tenuto conto della durata della prigionia (la prova documentale offerta attesta che il fu Per_1
internato dal 09/09/1943 al 24/08/1944) nonché della gravità della compressione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona dal medesimo subiti e del fatto che, in casi analoghi, il quantum riconosciuto a titolo risarcitorio è variato entro una forbice compresa tra € 28.000,00 ed € 50.000,00, appare equo liquidare una somma pari a € 28.000, comprensiva di rivalutazione ed interessi (da liquidarsi in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in ragione di 1/3 ciascuna), in difetto di allegazioni specifiche circa il danno subito.
[...]
La circostanza che il danneggiato non abbia chiesto in precedenza il pagamento dell'indennizzo previsto per legge per i danni di guerra non può assurgere ad elemento che aggrava il danno quale comportamento sintomatico di scarsa diligenza del danneggiato rilevante a titolo concausale ex art. 1227 cc.
Rilevano, infatti, ex art. 1227 cc, comportamenti che abbiano concorso ad aggravare il danno o quanto meno a non limitarlo, quando tali comportamenti concausali del danneggiato abbiano trovato collocazione nella genesi naturalistica del danno stesso ovvero avuto riguardo al processo di formazione dei vari comportamenti dannosi o limitativi delle conseguenze dannose, non quando, come in concreto, il danno ha avuto oramai un definitivo consolidamento, tanto più che l'invocato aggravamento del danno viene ricondotto solamente ad una mancata anteriore corresponsione di un indennizzo da parte del medesimo soggetto gravato del risarcimento.
Infine, l'Amministrazione convenuta ha chiesto procedersi alla compensatio lucri cum damno con gli indennizzi eventualmente percepiti dal quale vittima del III Reich. Orbene, non Pt_4 avendo la convenuta, gravata del relativo onere probatorio, dimostrato la circostanza che il Pt_4
avesse beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti, la domanda deve essere rigettata.
Con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale dedotto dalla parte attrice e relativo agli importi spettanti a titolo di retribuzione o altro corrispettivo per l'attività lavorativa espletata nei campi di prigionia, si rileva che anche la liquidazione del danno patrimoniale va ancorata a parametri equitativi, stante la difficoltà di acquisire dati oggettivi sulla base dei quali calcolare la retribuzione a cui il soggetto ingiustamente internato avrebbe avuto diritto.
Tenuto conto del periodo di prigionia, si stima equo liquidare la somma complessiva di €
4.000,00.
Pertanto, agli attori deve riconoscersi la somma complessiva di € 32.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
5 In ragione del parziale accoglimento delle domande, le spese del giudizio devono essere compensate nella misura di 1/2, mentre vanno poste a carico del ministero soccombente nella residua misura di 1/2, e si liquidano come in dispositivo, sulla base del D.M. Giustizia 55/2014, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
, e della somma complessiva di Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
€ 32.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna il alla rifusione delle spese del giudizio in Controparte_2
favore degli attori, nella misura di 1/2 (compensando il residuo 1/2), che si liquidano nell'intero in €
5.810,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e c.p.a.
Palermo, 03 aprile 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
6