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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 746/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - VE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 35/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 1 e pubblicata il 30/06/2025 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13820249002369159000 IRPEF-ALTRO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13820249002369159000 IVA-ALTRO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13820249002369159000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 813/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Il contribuente appellante così conclude:
“– in via cautelare, SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITA' DELL'APPELLATA SENTENZA, per la presenza di gravi e fondati motivi, ovvero sia del fumus boni juris, sia del periculum in mora, e fissazione quanto prima possibile della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza di sospensione;
– nel merito, previa riforma della sentenza impugnata a norma dell'art. 59, co. 2, D. lgs 546/1992,
1) in via principale, ANNULLAMENTO DELL'IMPUGNATA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO, per decadenza triennale di notifica degli importi che sarebbero stati iscritti a ruolo a seguito di controllo formale, in quanto, in mancanza dell'esistenza in atti delle richieste cartelle di pagamento, le emesse intimazioni di pagamento o non sono state portate all'effettiva conoscenza del contribuente a norma dell'art. 6, co. 1, L. 212/2000, o non erano accompagnate dalla prova della loro tempestiva notifica per gli importi reclamati;
2) in via subordinata, per coerenza con quanto richiesto nella memoria illustrativa presentata in prime cure, RIDUZIONE DELLE PRETESE ERARIALI a € 142.691, annullando comunque le suddette pretese di € 15.255,98 per interessi estinti per prescrizione quinquennale ex art. 2948, co. 1, n. 4), cod. civ., e di € 48.966,02 per sanzioni pecuniarie estinte per prescrizione quinquennale ex art. 20, D. lgs 472/1997, atteso che la prescrizione non è interrotta a danno del condebitore né dal riconoscimento di debito da parte del debitore principale (art. 1309 cod. civ.), né da atto di pignoramento presso un terzo debitore del debitore principale (art. 1310 cod. civ.), né da intimazione di pagamento frazionata in 530 importi e non portata debitamente a conoscenza del debitore principale e dell'odierno condebitore (art. 6, co. 1, L. 212/2000); 3) in ogni caso, ANNULLAMENTO O RIDUZIONE DELLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI a favore dell'Agenzia OS e dell'Agenzia Entrate, ingiustificatamente determinate in misura afflittiva ed in assenza di dolo o colpa grave del ricorrente;
e in caso di accoglimento del presente gravame, il rimborso ex art. 69, D. lgs cit. delle somme che risultino versate dal contribuente alla data della sentenza di appello, nonché delle spese di giudizio ex art. 15, sia di quelle di primo grado, sia di quelle di appello, e con riserva quindi di presentare tempestivamente la nota delle spese.”
L'appellata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola, così conclude:
“CHIEDE alla Corte di Giustizia Tributaria adita:
• in via preliminare, il rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e la condanna alle spese della fase cautelare;
• in via principale, il rigetto dell'appello e la condanna dell'Appellante alle spese di giudizio.”.
L'appellata Agenzia delle Entrate - OS così conclude:
“Voglia Codesta Spettabile Commissione, contrariis reiectis, Preliminarmente, confermare la corretta notifica delle cartelle prodromiche e, pertanto, la tardività del motivo di appello circa la decadenza delle iscrizioni a ruolo contestate, nel merito, accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della riscossione. Con vittoria di spese come da nota allegata.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VE, un'intimazione di pagamento (per complessivi € 223.421,53) relativa alle somme già portate da sei cartelle di pagamento. A sostegno dell'impugnazione, il contribuente eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione de qua e, conseguentemente, l'intervenuta decadenza dal potere impositivo e la prescrizione dei crediti oggetto di causa (sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione con riguardo alle sanzioni ed agli interessi). Affermava, inoltre, la nullità dell'iscrizione a ruolo dei crediti poiché non preceduta dalla prescritta comunicazione.
2. Si costituiva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE S.p.a., evidenziando anzitutto la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, eseguita alla società Società_1 S.n.c., di cui il Ricorrente_1 era stato socio fino al 5.8.2008, con conseguente inammissibilità delle eccezioni sollevate dal contribuente con riguardo ai crediti portati dalle stesse, ormai cristallizzati. Evidenziava, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al merito della pretesa creditoria. Negava, poi, l'intervenuta prescrizione dei crediti in contestazione, a cui doveva applicarsi il termine ordinario decennale. Faceva presente, inoltre, l'intervenuta notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione e l'applicabilità della sospensione degli stessi a norma dell'art. 68 D.L. 18/2020 e dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015.
3. Si costituiva in giudizio anche l'AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, la quale faceva presente che i crediti azionati erano scaturiti a seguito di liquidazione, ex art. 36 bis DPR 600/73, delle dichiarazioni presentate dalla stessa contribuente Società_1 S.n.c. negli anni compresi tra il 2001 ed il 2007. Aggiungeva che l'agente della riscossione aveva esperito, nel corso degli anni, ripetute azioni esecutive per recuperare quei crediti, notificando plurimi atti interruttivi della prescrizione, mai impugnati, precisando che tali somme erano state fatte oggetto pure di un'istanza di rateazione nel 2016. Ricordava, poi, che le somme oggetto del presente processo erano relative ai debiti maturati dalla società esclusivamente nel periodo in cui il Ricorrente_1 era stato socio della stessa. Affermava inoltre che, stante la mancata impugnazione delle cartelle prodromiche, era ormai preclusa ogni eccezione volta a far valere la decadenza dal potere impositivo o eventuali vizi della pretesa tributaria, ivi compresa la mancata notifica di una comunicazione di irregolarità e/o avviso bonario precedente all'iscrizione a ruolo dei tributi dovuti che, comunque, non era ritenuta necessaria dalla giurisprudenza. Infine, negava l'intervenuta maturazione di qualsivoglia prescrizione dei crediti, data la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento in precedenza notificate, l'ultima delle quali risaliva al 2023.
4. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VE respingeva il ricorso, dichiarandolo inammissibile, rilevando l'avvenuta rituale notificazione di numerosi atti di intimazione (riferiti alle stesse cartelle esattoriali prodromiche all'atto qui impugnato), mai tempestivamente impugnati, e, pertanto, la tardività delle pretese azionate in questa sede dal contribuente. Aggiungeva che, nei confronti della società debitrice principale, erano stati notificati, da parte dell'amministrazione fiscale, anche due pignoramenti presso terzi, anch'essi non impugnati. Al mancato accoglimento di tutte le domande del contribuente, conseguiva anche la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite (liquidate in € 7.867,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate – OS ed in € 6.338,00, oltre accessori, a favore dell'Agenzia delle Entrate), nonché ad una somma, ex art. 96, comma 3, c.p.c., quantificata equitativamente in € 1.000,00 a favore di ciascuna agenzia resistente.
5. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello il contribuente, ribadendo di non avere mai ricevuto notifica delle cartelle esattoriali prodromiche, mentre risultavano agli atti soltanto notifiche di estratti di ruolo per importi assai inferiori a quelli fatti oggetto di intimazione. Contestava, altresì, la validità della notifica dell'ultima intimazione di pagamento (risalente al 2023) richiamata nella decisione impugnata e sosteneva che gli atti di pignoramento presso terzi non erano idonei ad interrompere la prescrizione poiché notificati al terzo debitore, aggiungendo che pure la richiesta di rateazione risultava irrilevante, in quanto operata, non dal contribuente, ma Società_1dal suo debitore solidale (la s.n.c.). Sotto altro profilo, censurava la decisione di primo grado in punto spese di lite, sostenendo che queste ultime erano state liquidate in maniera eccessiva, non sussistendo alcuna colpa grave del contribuente nell'avere agito in giudizio. Evidenziava pure, in proposito, sia il ritardo dell'Agente di riscossione nel trasmettere la documentazione richiesta dal contribuente in fase precontenziosa, sia la natura delle eccezioni avanzate in giudizio da detta parte processuale, oltre al fatto che tale soggetto non aveva neppure partecipato alla pubblica udienza di discussione. Infine, il Ricorrente_1 ricordava di essersi offerto, nel corso del giudizio, di riconoscere un debito pari al 64 % di quanto richiestogli. L'Appellante formulava, poi, istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, richiamando, oltre alla fondatezza dell'appello, anche la sussistenza del periculum in mora, derivante dall'elevato ammontare delle pretese dell'Amministrazione fiscale, a fronte del fatto che il contribuente era persona di 83 anni, pensionata ed invalida, avente un reddito di circa € 1.500,00 mensili e proprietaria (al 50 % con la moglie) di un unico immobile, costituente la propria abitazione.
6. In data 19.8.2025, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, la quale precisava che la difformità degli importi richiesti nel corso del tempo dall'ufficio, conseguiva al semplice fatto che gli estratti di ruolo recavano il debito residuo riferito a ciascuna cartella alla data di elaborazione degli estratti di ruolo medesimi (nella specie, l'11 aprile 2025). Confermava, poi, l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione, ritualmente notificati al contribuente, e l'ormai intervenuta cristallizzazione dei crediti portati da ciascuna cartella, nessuna delle quali era stata tempestivamente impugnata dal Ricorrente_1. Negava, quindi, la maturazione di qualsivoglia termine prescrizionale. L'Ufficio si opponeva infine all'istanza di sospensione avanzata dalla controparte, alla luce del fatto che lo stesso contribuente si era dichiarato disponibile a riconoscere un debito di € 142.691,00 e che il pagamento del dovuto ben poteva avvenire in modo rateale.
7. In data 20.8.2025, si costituiva in grado di appello anche l'Agenzia delle Entrate - OS, la quale confermava la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, con conseguente impossibilità per il contribuente dal far valere contestazioni relative alla decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo. Ribadiva, altresì, la correttezza dell'importo richiesto, comprensivo degli interessi di mora maturati. Negava, poi, la necessità di allegazione, all'intimazione di pagamento, delle cartelle esattoriali prodromiche e ricordava l'effettività di numerosi atti interruttivi della prescrizione, nonché l'applicabilità della sospensione dei termini ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020.
8. In data 27.8.2025 veniva respinta la richiesta cautelare avanzata dalla contribuente.
9. Il 5.12.2025, la difesa del contribuente depositava memoria difensiva con la quale negava il valore probatorio della documentazione, prodotta dall'Agenzia delle Entrate – OS, a riprova della notifica delle cartelle esattoriali prodromiche. Inoltre, negava la validità, quali atti interruttivi della prescrizione, sia del pignoramento presso terzi richiamato dalla controparte (poiché non era stata dimostrata la notifica del medesimo alla debitrice), sia della richiesta di rateazione del debito. Insisteva, quindi, per l'intervenuta decadenza della controparte dal potere impositivo e per la maturazione della prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni, contestando l'asserita interruzione di siffatto termine prescrizionale da parte di atti non ritualmente notificati.
10. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, è opportuno evidenziare che il ricorso proposto dal contribuente ha avuto per oggetto l'intimazione di pagamento n. 13820249002369159/000, emessa in data 3.12.2024 e pacificamente notificata al sig. Ricorrente_1 in data 20.3.2025 (come riconosciuto dallo stesso contribuente a p. 1 del ricorso introduttivo), relativamente ad un credito pari a complessivi € 223.421,53. Le somme in questione erano già state fatte oggetto di 6 distinte cartelle esattoriali di cui l'attuale appellante afferma non avere mai avuto rituale notificazione. Si tratta, in particolare, delle seguenti cartelle: n. 13820050003629666000 n. 13820060004507283000 n. 13820070000521311000 n. 13820080000308505000 n. 13820090000525721000 n. 13820110002095258000 E' altresì utile ricordare che l'intimazione di pagamento in questione risulta essere stata notificata all'attuale appellante “quale socio illimitatamente responsabile sino al 29/07/2008 della società Società_1 Nominativo_1 Nominativo_2 di e ”, come specificato nell'intestazione dell'atto impositivo in questione.
2. Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'attuale appellante, agli atti del giudizio vi è prova documentale (cfr. le relate di notifica, riportanti il numero della cartella, prodotte dall'Agenzia Entrate-OS quali docc. 3 allegati alle controdeduzioni in primo grado) del fatto che tutte queste cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate alla parte contribuente. Infatti, la cartella n. 13820050003629666000 risulta essere stata notificata a mezzo posta il 18.5.2006 alla Società_1 S.n.c. e ricevuta dal destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La cartella n. 13820060004507283000 risulta essere stata notificata a mezzo posta il 28.8.2006 alla Società_1 S.n.c. e ricevuta dal destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La cartella n. 13820070000521311000 risulta essere stata notificata a mezzo posta nel 2007 (essendo stata spedita il 30.1.2007) alla Società_1 S.n.c. e ricevuta dal destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La cartella n. 13820080000308505000 risulta essere stata notificata a mezzo posta il 20.3.2008 alla Società_2sede della S.n.c. e ricevuta dal destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La cartella n. 13820090000525721000 risulta essere stata notificata a mezzo posta il 14.3.2009 alla Società_1 S.n.c. e ricevuta dal destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La cartella n. 13820110002095258000 risulta essere stata notificata a mezzo posta il 29.4.2011 alla Società_1 S.n.c. e ricevuta dal destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. A fronte delle contestazioni sollevate dall'appellante, giova precisare che a nulla rileva la diversità degli importi originariamente fatti oggetto di quelle cartelle rispetto alle somme pretese con l'atto impositivo impugnato in questa sede, dovendosi tenere conto dell'ampio lasso di tempo trascorso e del conseguente progressivo maturare degli interessi di mora.
3. Ai fini della decisione, occorre notare che la notifica delle predette cartelle è risultata sicuramente tempestiva rispetto al termine (ordinariamente triennale) fissato dall'art. 25, co. 1, DPR 602/1973. all'epoca vigente, così come modificato dal D.L. 17.6.2005 n. 106, conv. in L. 31.7.2005 n. 156. Infatti, gli estratti di ruolo prodotti attestano che:
- i crediti portati dalla cartella n. 13820050003629666000 erano riferiti ad IRAP 2001;
- i crediti portati dalla cartella n. 13820060004507283000 erano riferiti a ritenute, oltre che ad IRAP ed IVA, tutti per il 2002;
- i crediti portati dalla cartella n. 13820070000521311000 erano riferiti a ritenute non versate, oltre che ad IRAP ed IVA, tutti per il 2003;
- i crediti portati dalla cartella n. 13820080000308505000 erano riferiti a ritenute non versate, oltre che ad IRAP ed IVA, tutti per il 2004;
- i crediti portati dalla cartella n. 13820090000525721000 erano riferiti a ritenute non versate, per il 2005;
- i crediti portati dalla cartella n. 13820110002095258000 erano riferiti ad IRAP ed IVA, per il 2007. Giova precisare che costituisce circostanza del tutto incontestata in giudizio la riconducibilità degli importi in questione all'esito di controlli automatizzati, ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, delle dichiarazioni presentate dalla società Società_1 S.n.c.. Quindi, nel caso concreto, deve trovare applicazione il regime transitorio all'epoca previsto dalla novella modificativa dell'art. 25 cit, laddove era stabilito che: “In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno successivo a quelle di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001". Pertanto, è doveroso evidenziare che nessuna decadenza dal potere di riscossione si era già verificata al momento della notifica di ciascuna di quelle cartelle, essendo stati rispettati i termini così come sopra precisati (quadriennale per quanto riguarda i debiti più risalenti nel tempo). Tale conclusione invero si impone anche laddove si ritenga - diversamente da quanto sostenuto dalla decisione di primo grado - di consentire al socio di contestare, anche nel merito, un credito già divenuto definitivo nei confronti di una società, che non risulta essere mai stato fatto oggetto di atti impositivi precedentemente notificati alla persona fisica di quel condebitore. E' invero utile ricordare, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di riscossione coattiva, l'amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio, ancorché receduto, l'avviso di mora per un'obbligazione tributaria della società in nome collettivo, insorta anteriormente al suo recesso, di cui egli risponde solidalmente e illimitatamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2290 e 2291 cod. civ. a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare.” (Cass. 22.12.2014 n. 27189 e Cass.
4.3.2020 n. 6020).
4. La pacifica origine dei crediti tributari in questione da controlli automatizzati, ex art. 36 bis DPR 602/73, rende completamente infondata anche l'eccezione della contribuente riferita all'assenza del preventivo invio di un'apposita comunicazione contenente l'esito dei controlli formali effettuati dall'Agenzia delle entrate (cd. “avviso bonario”). Infatti, l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte ha definitivamente chiarito che: “La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.” (Cass. 17.12.2019 n. 33344).
5. Precisato quanto sopra, è poi doveroso evidenziare che, nel caso di specie, le somme portate dalle cartelle esattoriali di cui si è detto erano state fatte oggetto anche di una serie di ulteriori intimazioni di pagamento (dettagliatamente indicate anche nella sentenza di primo grado) precedenti rispetto a quella oggetto di causa. Invero, l'ultima (in ordine cronologico) di quelle intimazioni di pagamento è la n. 13820239000808089000, emessa in data 14.7.2023, avente ad oggetto, tra l'altro, anche i crediti portati dalle cartelle sopra indicate e dettagliatamente richiamate anche in tale sede. Siffatta intimazione risulta, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate – OS (cfr. doc. 17 allegato alle controdeduzioni dell'ADER in primo grado), essere stata notificata a mezzo posta alla Società_1 S.n.c. presso la sede legale della società, all'indirizzo di RA CE (VB), Indirizzo_1, ove essa era risultata trasferita in un indirizzo rimasto sconosciuto. Il plico in questione è stato, quindi, ritualmente depositato presso la casa Comunale di quel luogo, in data 20.10.2023 (non essendo necessario – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante – l'invio di un ulteriore avviso di avvenuto deposito, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario). Precedentemente, era stata altresì notificata un'ulteriore intimazione di pagamento, la n. 1382020368523000, facente riferimento anch'essa, tra l'altro, a tutte le sei cartelle esattoriali già ricordate. Agli atti, vi è infatti prova documentale del fatto che tale intimazione (rivolta alla Società_1 S.n.c.) è stata notificata a mezzo PEC in data 4.2.2020 alle ore 07:18:19 all'indirizzo Email_4 (cfr. doc. 16 allegato alle controdeduzioni dell'ADER in primo grado). Rituale notifica risulta essere stata fatta anche per l'intimazione di pagamento n. 13820199000234603000, facente riferimento anch'essa, tra l'altro, a tutte le sei cartelle esattoriali già ricordate. Agli atti, vi è infatti prova documentale del fatto che tale intimazione (rivolta alla Società_1 S.n.c.) è stata notificata a mezzo PEC in data 7.5.2019 alle ore 11:26:59 all'indirizzo Email_4 (cfr. doc. 15 allegato alle controdeduzioni dell'ADER in primo grado). Ancora, risalendo nel tempo, rituale notifica risulta essere stata fatta anche per l'intimazione di pagamento n. 13820159002655608000, facente riferimento anch'essa, tra l'altro, a tutte le sei cartelle esattoriali già ricordate. Agli atti, vi è infatti prova documentale del fatto che tale intimazione (rivolta alla Società_1 S.n.c.) è stata notificata a mezzo posta in data 19.11.2015 e Nominativo_1ricevuta a mani dalla socia , che ha sottoscritto la relata di notifica (cfr. doc. 10 allegato alle controdeduzioni dell'ADER in primo grado). Infine, la più risalente intimazione di pagamento è rappresentata dalla n. 13820139000509665000 (riferita unicamente alla cartella n. 1382005.0003629666000), che risulta (cfr. doc. 1 prodotto in primo grado dall'Ufficio) essere stata notificata a mezzo posta in data 22.4.2013 e ricevuta a mani Nominativo_1dalla socia , che ha sottoscritto la relata di notifica (cfr. doc. 4 allegato alle controdeduzioni dell'ADER in primo grado). La validità di tali comunicazioni è assolutamente indiscutibile. Infatti, la notifica delle stesse è regolarmente avvenuta sempre nei confronti del soggetto che, all'epoca, era il debitore principale (avente la forma sociale di una S.n.c.) delle somme pretese dall'Ufficio. Non è invero mai stato neppure prospettato, dall'attuale appellante, il fatto che, al momento della notifica di quegli atti, la Società_1 S.n.c. non fosse soggetto ancora esistente (pur avendo cessato la sua attività nel dicembre del 2017). Pertanto, tutti gli atti di cui si tratta devono ritenersi pienamente efficaci anche nei confronti del sig. Ricorrente_1, quale socio illimitatamente responsabile per tutti i debiti sociali (già esistenti al momento del suo recesso dalla Società_1 S.n.c.), al fine di interrompere la prescrizione anche nei suoi confronti. E' utile, infatti, precisare che ciascuno dei rapporti debitori, a cui si riferiscono le cartelle in questione, inerisce a un periodo di imposta precedente al momento (risalente al 5.8.2008, come risulta dalla visura del Registro delle Imprese prodotta dal contribuente) in cui l'attuale appellante è receduto da quella società; quindi, egli deve rispondere di tali debiti. E' poi opportuno chiarire - in relazione al fatto che le notifiche sopra ricordate (pur dirette alla società Società_1 S.n.c.) sono sicuramente idonee ad interrompere la prescrizione anche con riguardo al sig. Ricorrente_1 - che la Suprema Corte ha da tempo avuto modo di precisare che: “In materia tributaria, la notifica alla società di persone della cartella di pagamento concernente il debito sociale, che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell'art. 1310 c.c., la prescrizione nei confronti di questi ultimi, purché sia avvenuta entro il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2935 c.c., che decorre da quando il pregresso atto impositivo sia divenuto definitivo.” (Cass.
9.8.2016 n. 16712). Diversamente, quindi, da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, nel caso concreto, la successione degli atti impositivi di cui si è detto è ampiamente sufficiente ad escludere la maturazione di qualsivoglia prescrizione dei crediti, anche laddove si ritenga applicabile il termine breve quinquennale.
6. Con riguardo poi all'eccezione di prescrizione riferita al periodo successivo alla notifica degli atti interruttivi di cui si è detto, non si può fare a meno di evidenziare che detto termine è stato prorogato per effetto della normativa emergenziale anti Covid-19. Infatti, occorre tenere presente il disposto di cui all'art. 68 del D.L. 17.3.2020 n. 18, il quale, dopo aver previsto, al comma 1, la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Giova precisare sul punto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, la norma in questione non prevede affatto, per la valenza della sospensione, che il termine di prescrizione venga a scadere nel periodo in considerazione. Essa, quindi, risulta pienamente applicabile anche al caso di specie. Del resto, anche la Suprema Corte, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 67 del D.L. 18/20, ha avuto modo di statuire che: “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159 del 2015” (cfr. Cass. 15.1.2025 n. 960). Dunque, nel caso di specie, la notifica dell'intimazione di pagamento fatta oggetto di impugnazione in questa sede è intervenuta (il 20.3.2025) in un momento in cui non era ancora decorso neppure il termine quinquennale di prescrizione (comprensivo della proroga) decorrente vuoi dal 20.10.2023, vuoi dal 4.2.2020, e, cioè, dalle date di avvenuta notifica dell'intimazioni di pagamento n. 13820239000808089000 e n. 1382020368523000. Pertanto, si deve pure escludere che possa ritenersi maturata la prescrizione dei crediti in epoca successiva alla data di notifica di quegli atti interruttivi.
7. Altrettanto infondato si appalesa il motivo di appello riferito alla statuizione di primo grado riferita alle spese di lite. Ricorrente_1E' infatti indiscutibile la completa soccombenza del rispetto alla domanda giudiziale proposta, il che rende doverosa la condanna del medesimo alla refusione integrale delle spese di lite. Invero, sul punto, è doveroso precisare che non sussiste alcuna circostanza fattuale idonea ad essere valutata quali “grave ed eccezionale ragione” che la legge richiede per addivenire ad una compensazione delle spese processuali. Anzi, il fatto che il sig. Ricorrente_1 abbia proposto una serie di eccezioni riferite alle cartelle esattoriali prodromiche all'atto impositivo impugnato, anche riferite alla prescrizione dei crediti tributari, pur a fronte della comprovata notifica di plurimi atti utili non solo ad interrompere la prescrizione, ma anche ad evitare la decadenza dalla riscossione, rende del tutto corretta la decisione di prime cure che ha condannato il contribuente al pagamento di una somma ex art. 96, comma terzo, c.p.c.. Invero, la sicura ampia possibilità di conoscenza da parte del contribuente, quale socio della Società_1 S.n.c., dei numerosi atti impositivi notificati alla società in questione, rende evidente la colpa grave del sig. Ricorrente_1 nell'avere agito in giudizio.
8. La totale soccombenza del contribuente impone, infine, la sua condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare), come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna il contribuente a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 7.000,00 per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola ed in complessivi € 3.000,00 per l'Agenzia delle Entrate-OS. Torino, 16.12.2025.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 746/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - VE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 35/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 1 e pubblicata il 30/06/2025 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13820249002369159000 IRPEF-ALTRO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13820249002369159000 IVA-ALTRO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13820249002369159000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 813/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Il contribuente appellante così conclude:
“– in via cautelare, SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITA' DELL'APPELLATA SENTENZA, per la presenza di gravi e fondati motivi, ovvero sia del fumus boni juris, sia del periculum in mora, e fissazione quanto prima possibile della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza di sospensione;
– nel merito, previa riforma della sentenza impugnata a norma dell'art. 59, co. 2, D. lgs 546/1992,
1) in via principale, ANNULLAMENTO DELL'IMPUGNATA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO, per decadenza triennale di notifica degli importi che sarebbero stati iscritti a ruolo a seguito di controllo formale, in quanto, in mancanza dell'esistenza in atti delle richieste cartelle di pagamento, le emesse intimazioni di pagamento o non sono state portate all'effettiva conoscenza del contribuente a norma dell'art. 6, co. 1, L. 212/2000, o non erano accompagnate dalla prova della loro tempestiva notifica per gli importi reclamati;
2) in via subordinata, per coerenza con quanto richiesto nella memoria illustrativa presentata in prime cure, RIDUZIONE DELLE PRETESE ERARIALI a € 142.691, annullando comunque le suddette pretese di € 15.255,98 per interessi estinti per prescrizione quinquennale ex art. 2948, co. 1, n. 4), cod. civ., e di € 48.966,02 per sanzioni pecuniarie estinte per prescrizione quinquennale ex art. 20, D. lgs 472/1997, atteso che la prescrizione non è interrotta a danno del condebitore né dal riconoscimento di debito da parte del debitore principale (art. 1309 cod. civ.), né da atto di pignoramento presso un terzo debitore del debitore principale (art. 1310 cod. civ.), né da intimazione di pagamento frazionata in 530 importi e non portata debitamente a conoscenza del debitore principale e dell'odierno condebitore (art. 6, co. 1, L. 212/2000); 3) in ogni caso, ANNULLAMENTO O RIDUZIONE DELLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI a favore dell'Agenzia OS e dell'Agenzia Entrate, ingiustificatamente determinate in misura afflittiva ed in assenza di dolo o colpa grave del ricorrente;
e in caso di accoglimento del presente gravame, il rimborso ex art. 69, D. lgs cit. delle somme che risultino versate dal contribuente alla data della sentenza di appello, nonché delle spese di giudizio ex art. 15, sia di quelle di primo grado, sia di quelle di appello, e con riserva quindi di presentare tempestivamente la nota delle spese.”
L'appellata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola, così conclude:
“CHIEDE alla Corte di Giustizia Tributaria adita:
• in via preliminare, il rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e la condanna alle spese della fase cautelare;
• in via principale, il rigetto dell'appello e la condanna dell'Appellante alle spese di giudizio.”.
L'appellata Agenzia delle Entrate - OS così conclude:
“Voglia Codesta Spettabile Commissione, contrariis reiectis, Preliminarmente, confermare la corretta notifica delle cartelle prodromiche e, pertanto, la tardività del motivo di appello circa la decadenza delle iscrizioni a ruolo contestate, nel merito, accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della riscossione. Con vittoria di spese come da nota allegata.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VE, un'intimazione di pagamento (per complessivi € 223.421,53) relativa alle somme già portate da sei cartelle di pagamento. A sostegno dell'impugnazione, il contribuente eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione de qua e, conseguentemente, l'intervenuta decadenza dal potere impositivo e la prescrizione dei crediti oggetto di causa (sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione con riguardo alle sanzioni ed agli interessi). Affermava, inoltre, la nullità dell'iscrizione a ruolo dei crediti poiché non preceduta dalla prescritta comunicazione.
2. Si costituiva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE S.p.a., evidenziando anzitutto la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, eseguita alla società Società_1 S.n.c., di cui il Ricorrente_1 era stato socio fino al 5.8.2008, con conseguente inammissibilità delle eccezioni sollevate dal contribuente con riguardo ai crediti portati dalle stesse, ormai cristallizzati. Evidenziava, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al merito della pretesa creditoria. Negava, poi, l'intervenuta prescrizione dei crediti in contestazione, a cui doveva applicarsi il termine ordinario decennale. Faceva presente, inoltre, l'intervenuta notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione e l'applicabilità della sospensione degli stessi a norma dell'art. 68 D.L. 18/2020 e dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015.
3. Si costituiva in giudizio anche l'AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, la quale faceva presente che i crediti azionati erano scaturiti a seguito di liquidazione, ex art. 36 bis DPR 600/73, delle dichiarazioni presentate dalla stessa contribuente Società_1 S.n.c. negli anni compresi tra il 2001 ed il 2007. Aggiungeva che l'agente della riscossione aveva esperito, nel corso degli anni, ripetute azioni esecutive per recuperare quei crediti, notificando plurimi atti interruttivi della prescrizione, mai impugnati, precisando che tali somme erano state fatte oggetto pure di un'istanza di rateazione nel 2016. Ricordava, poi, che le somme oggetto del presente processo erano relative ai debiti maturati dalla società esclusivamente nel periodo in cui il Ricorrente_1 era stato socio della stessa. Affermava inoltre che, stante la mancata impugnazione delle cartelle prodromiche, era ormai preclusa ogni eccezione volta a far valere la decadenza dal potere impositivo o eventuali vizi della pretesa tributaria, ivi compresa la mancata notifica di una comunicazione di irregolarità e/o avviso bonario precedente all'iscrizione a ruolo dei tributi dovuti che, comunque, non era ritenuta necessaria dalla giurisprudenza. Infine, negava l'intervenuta maturazione di qualsivoglia prescrizione dei crediti, data la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento in precedenza notificate, l'ultima delle quali risaliva al 2023.
4. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VE respingeva il ricorso, dichiarandolo inammissibile, rilevando l'avvenuta rituale notificazione di numerosi atti di intimazione (riferiti alle stesse cartelle esattoriali prodromiche all'atto qui impugnato), mai tempestivamente impugnati, e, pertanto, la tardività delle pretese azionate in questa sede dal contribuente. Aggiungeva che, nei confronti della società debitrice principale, erano stati notificati, da parte dell'amministrazione fiscale, anche due pignoramenti presso terzi, anch'essi non impugnati. Al mancato accoglimento di tutte le domande del contribuente, conseguiva anche la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite (liquidate in € 7.867,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate – OS ed in € 6.338,00, oltre accessori, a favore dell'Agenzia delle Entrate), nonché ad una somma, ex art. 96, comma 3, c.p.c., quantificata equitativamente in € 1.000,00 a favore di ciascuna agenzia resistente.
5. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello il contribuente, ribadendo di non avere mai ricevuto notifica delle cartelle esattoriali prodromiche, mentre risultavano agli atti soltanto notifiche di estratti di ruolo per importi assai inferiori a quelli fatti oggetto di intimazione. Contestava, altresì, la validità della notifica dell'ultima intimazione di pagamento (risalente al 2023) richiamata nella decisione impugnata e sosteneva che gli atti di pignoramento presso terzi non erano idonei ad interrompere la prescrizione poiché notificati al terzo debitore, aggiungendo che pure la richiesta di rateazione risultava irrilevante, in quanto operata, non dal contribuente, ma Società_1dal suo debitore solidale (la s.n.c.). Sotto altro profilo, censurava la decisione di primo grado in punto spese di lite, sostenendo che queste ultime erano state liquidate in maniera eccessiva, non sussistendo alcuna colpa grave del contribuente nell'avere agito in giudizio. Evidenziava pure, in proposito, sia il ritardo dell'Agente di riscossione nel trasmettere la documentazione richiesta dal contribuente in fase precontenziosa, sia la natura delle eccezioni avanzate in giudizio da detta parte processuale, oltre al fatto che tale soggetto non aveva neppure partecipato alla pubblica udienza di discussione. Infine, il Ricorrente_1 ricordava di essersi offerto, nel corso del giudizio, di riconoscere un debito pari al 64 % di quanto richiestogli. L'Appellante formulava, poi, istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, richiamando, oltre alla fondatezza dell'appello, anche la sussistenza del periculum in mora, derivante dall'elevato ammontare delle pretese dell'Amministrazione fiscale, a fronte del fatto che il contribuente era persona di 83 anni, pensionata ed invalida, avente un reddito di circa € 1.500,00 mensili e proprietaria (al 50 % con la moglie) di un unico immobile, costituente la propria abitazione.
6. In data 19.8.2025, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, la quale precisava che la difformità degli importi richiesti nel corso del tempo dall'ufficio, conseguiva al semplice fatto che gli estratti di ruolo recavano il debito residuo riferito a ciascuna cartella alla data di elaborazione degli estratti di ruolo medesimi (nella specie, l'11 aprile 2025). Confermava, poi, l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione, ritualmente notificati al contribuente, e l'ormai intervenuta cristallizzazione dei crediti portati da ciascuna cartella, nessuna delle quali era stata tempestivamente impugnata dal Ricorrente_1. Negava, quindi, la maturazione di qualsivoglia termine prescrizionale. L'Ufficio si opponeva infine all'istanza di sospensione avanzata dalla controparte, alla luce del fatto che lo stesso contribuente si era dichiarato disponibile a riconoscere un debito di € 142.691,00 e che il pagamento del dovuto ben poteva avvenire in modo rateale.
7. In data 20.8.2025, si costituiva in grado di appello anche l'Agenzia delle Entrate - OS, la quale confermava la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, con conseguente impossibilità per il contribuente dal far valere contestazioni relative alla decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo. Ribadiva, altresì, la correttezza dell'importo richiesto, comprensivo degli interessi di mora maturati. Negava, poi, la necessità di allegazione, all'intimazione di pagamento, delle cartelle esattoriali prodromiche e ricordava l'effettività di numerosi atti interruttivi della prescrizione, nonché l'applicabilità della sospensione dei termini ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020.
8. In data 27.8.2025 veniva respinta la richiesta cautelare avanzata dalla contribuente.
9. Il 5.12.2025, la difesa del contribuente depositava memoria difensiva con la quale negava il valore probatorio della documentazione, prodotta dall'Agenzia delle Entrate – OS, a riprova della notifica delle cartelle esattoriali prodromiche. Inoltre, negava la validità, quali atti interruttivi della prescrizione, sia del pignoramento presso terzi richiamato dalla controparte (poiché non era stata dimostrata la notifica del medesimo alla debitrice), sia della richiesta di rateazione del debito. Insisteva, quindi, per l'intervenuta decadenza della controparte dal potere impositivo e per la maturazione della prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni, contestando l'asserita interruzione di siffatto termine prescrizionale da parte di atti non ritualmente notificati.
10. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, è opportuno evidenziare che il ricorso proposto dal contribuente ha avuto per oggetto l'intimazione di pagamento n. 13820249002369159/000, emessa in data 3.12.2024 e pacificamente notificata al sig. Ricorrente_1 in data 20.3.2025 (come riconosciuto dallo stesso contribuente a p. 1 del ricorso introduttivo), relativamente ad un credito pari a complessivi € 223.421,53. Le somme in questione erano già state fatte oggetto di 6 distinte cartelle esattoriali di cui l'attuale appellante afferma non avere mai avuto rituale notificazione. Si tratta, in particolare, delle seguenti cartelle: n. 13820050003629666000 n. 13820060004507283000 n. 13820070000521311000 n. 13820080000308505000 n. 13820090000525721000 n. 13820110002095258000 E' altresì utile ricordare che l'intimazione di pagamento in questione risulta essere stata notificata all'attuale appellante “quale socio illimitatamente responsabile sino al 29/07/2008 della società Società_1 Nominativo_1 Nominativo_2 di e ”, come specificato nell'intestazione dell'atto impositivo in questione.
2. Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'attuale appellante, agli atti del giudizio vi è prova documentale (cfr. le relate di notifica, riportanti il numero della cartella, prodotte dall'Agenzia Entrate-OS quali docc. 3 allegati alle controdeduzioni in primo grado) del fatto che tutte queste cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate alla parte contribuente. Infatti, la cartella n. 13820050003629666000 risulta essere stata notificata a mezzo posta il 18.5.2006 alla Società_1 S.n.c. e ricevuta dal destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La cartella n. 13820060004507283000 risulta essere stata notificata a mezzo posta il 28.8.2006 alla Società_1 S.n.c. e ricevuta dal destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La cartella n. 13820070000521311000 risulta essere stata notificata a mezzo posta nel 2007 (essendo stata spedita il 30.1.2007) alla Società_1 S.n.c. e ricevuta dal destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La cartella n. 13820080000308505000 risulta essere stata notificata a mezzo posta il 20.3.2008 alla Società_2sede della S.n.c. e ricevuta dal destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La cartella n. 13820090000525721000 risulta essere stata notificata a mezzo posta il 14.3.2009 alla Società_1 S.n.c. e ricevuta dal destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. La cartella n. 13820110002095258000 risulta essere stata notificata a mezzo posta il 29.4.2011 alla Società_1 S.n.c. e ricevuta dal destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. A fronte delle contestazioni sollevate dall'appellante, giova precisare che a nulla rileva la diversità degli importi originariamente fatti oggetto di quelle cartelle rispetto alle somme pretese con l'atto impositivo impugnato in questa sede, dovendosi tenere conto dell'ampio lasso di tempo trascorso e del conseguente progressivo maturare degli interessi di mora.
3. Ai fini della decisione, occorre notare che la notifica delle predette cartelle è risultata sicuramente tempestiva rispetto al termine (ordinariamente triennale) fissato dall'art. 25, co. 1, DPR 602/1973. all'epoca vigente, così come modificato dal D.L. 17.6.2005 n. 106, conv. in L. 31.7.2005 n. 156. Infatti, gli estratti di ruolo prodotti attestano che:
- i crediti portati dalla cartella n. 13820050003629666000 erano riferiti ad IRAP 2001;
- i crediti portati dalla cartella n. 13820060004507283000 erano riferiti a ritenute, oltre che ad IRAP ed IVA, tutti per il 2002;
- i crediti portati dalla cartella n. 13820070000521311000 erano riferiti a ritenute non versate, oltre che ad IRAP ed IVA, tutti per il 2003;
- i crediti portati dalla cartella n. 13820080000308505000 erano riferiti a ritenute non versate, oltre che ad IRAP ed IVA, tutti per il 2004;
- i crediti portati dalla cartella n. 13820090000525721000 erano riferiti a ritenute non versate, per il 2005;
- i crediti portati dalla cartella n. 13820110002095258000 erano riferiti ad IRAP ed IVA, per il 2007. Giova precisare che costituisce circostanza del tutto incontestata in giudizio la riconducibilità degli importi in questione all'esito di controlli automatizzati, ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, delle dichiarazioni presentate dalla società Società_1 S.n.c.. Quindi, nel caso concreto, deve trovare applicazione il regime transitorio all'epoca previsto dalla novella modificativa dell'art. 25 cit, laddove era stabilito che: “In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno successivo a quelle di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001". Pertanto, è doveroso evidenziare che nessuna decadenza dal potere di riscossione si era già verificata al momento della notifica di ciascuna di quelle cartelle, essendo stati rispettati i termini così come sopra precisati (quadriennale per quanto riguarda i debiti più risalenti nel tempo). Tale conclusione invero si impone anche laddove si ritenga - diversamente da quanto sostenuto dalla decisione di primo grado - di consentire al socio di contestare, anche nel merito, un credito già divenuto definitivo nei confronti di una società, che non risulta essere mai stato fatto oggetto di atti impositivi precedentemente notificati alla persona fisica di quel condebitore. E' invero utile ricordare, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di riscossione coattiva, l'amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio, ancorché receduto, l'avviso di mora per un'obbligazione tributaria della società in nome collettivo, insorta anteriormente al suo recesso, di cui egli risponde solidalmente e illimitatamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2290 e 2291 cod. civ. a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare.” (Cass. 22.12.2014 n. 27189 e Cass.
4.3.2020 n. 6020).
4. La pacifica origine dei crediti tributari in questione da controlli automatizzati, ex art. 36 bis DPR 602/73, rende completamente infondata anche l'eccezione della contribuente riferita all'assenza del preventivo invio di un'apposita comunicazione contenente l'esito dei controlli formali effettuati dall'Agenzia delle entrate (cd. “avviso bonario”). Infatti, l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte ha definitivamente chiarito che: “La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.” (Cass. 17.12.2019 n. 33344).
5. Precisato quanto sopra, è poi doveroso evidenziare che, nel caso di specie, le somme portate dalle cartelle esattoriali di cui si è detto erano state fatte oggetto anche di una serie di ulteriori intimazioni di pagamento (dettagliatamente indicate anche nella sentenza di primo grado) precedenti rispetto a quella oggetto di causa. Invero, l'ultima (in ordine cronologico) di quelle intimazioni di pagamento è la n. 13820239000808089000, emessa in data 14.7.2023, avente ad oggetto, tra l'altro, anche i crediti portati dalle cartelle sopra indicate e dettagliatamente richiamate anche in tale sede. Siffatta intimazione risulta, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate – OS (cfr. doc. 17 allegato alle controdeduzioni dell'ADER in primo grado), essere stata notificata a mezzo posta alla Società_1 S.n.c. presso la sede legale della società, all'indirizzo di RA CE (VB), Indirizzo_1, ove essa era risultata trasferita in un indirizzo rimasto sconosciuto. Il plico in questione è stato, quindi, ritualmente depositato presso la casa Comunale di quel luogo, in data 20.10.2023 (non essendo necessario – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante – l'invio di un ulteriore avviso di avvenuto deposito, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario). Precedentemente, era stata altresì notificata un'ulteriore intimazione di pagamento, la n. 1382020368523000, facente riferimento anch'essa, tra l'altro, a tutte le sei cartelle esattoriali già ricordate. Agli atti, vi è infatti prova documentale del fatto che tale intimazione (rivolta alla Società_1 S.n.c.) è stata notificata a mezzo PEC in data 4.2.2020 alle ore 07:18:19 all'indirizzo Email_4 (cfr. doc. 16 allegato alle controdeduzioni dell'ADER in primo grado). Rituale notifica risulta essere stata fatta anche per l'intimazione di pagamento n. 13820199000234603000, facente riferimento anch'essa, tra l'altro, a tutte le sei cartelle esattoriali già ricordate. Agli atti, vi è infatti prova documentale del fatto che tale intimazione (rivolta alla Società_1 S.n.c.) è stata notificata a mezzo PEC in data 7.5.2019 alle ore 11:26:59 all'indirizzo Email_4 (cfr. doc. 15 allegato alle controdeduzioni dell'ADER in primo grado). Ancora, risalendo nel tempo, rituale notifica risulta essere stata fatta anche per l'intimazione di pagamento n. 13820159002655608000, facente riferimento anch'essa, tra l'altro, a tutte le sei cartelle esattoriali già ricordate. Agli atti, vi è infatti prova documentale del fatto che tale intimazione (rivolta alla Società_1 S.n.c.) è stata notificata a mezzo posta in data 19.11.2015 e Nominativo_1ricevuta a mani dalla socia , che ha sottoscritto la relata di notifica (cfr. doc. 10 allegato alle controdeduzioni dell'ADER in primo grado). Infine, la più risalente intimazione di pagamento è rappresentata dalla n. 13820139000509665000 (riferita unicamente alla cartella n. 1382005.0003629666000), che risulta (cfr. doc. 1 prodotto in primo grado dall'Ufficio) essere stata notificata a mezzo posta in data 22.4.2013 e ricevuta a mani Nominativo_1dalla socia , che ha sottoscritto la relata di notifica (cfr. doc. 4 allegato alle controdeduzioni dell'ADER in primo grado). La validità di tali comunicazioni è assolutamente indiscutibile. Infatti, la notifica delle stesse è regolarmente avvenuta sempre nei confronti del soggetto che, all'epoca, era il debitore principale (avente la forma sociale di una S.n.c.) delle somme pretese dall'Ufficio. Non è invero mai stato neppure prospettato, dall'attuale appellante, il fatto che, al momento della notifica di quegli atti, la Società_1 S.n.c. non fosse soggetto ancora esistente (pur avendo cessato la sua attività nel dicembre del 2017). Pertanto, tutti gli atti di cui si tratta devono ritenersi pienamente efficaci anche nei confronti del sig. Ricorrente_1, quale socio illimitatamente responsabile per tutti i debiti sociali (già esistenti al momento del suo recesso dalla Società_1 S.n.c.), al fine di interrompere la prescrizione anche nei suoi confronti. E' utile, infatti, precisare che ciascuno dei rapporti debitori, a cui si riferiscono le cartelle in questione, inerisce a un periodo di imposta precedente al momento (risalente al 5.8.2008, come risulta dalla visura del Registro delle Imprese prodotta dal contribuente) in cui l'attuale appellante è receduto da quella società; quindi, egli deve rispondere di tali debiti. E' poi opportuno chiarire - in relazione al fatto che le notifiche sopra ricordate (pur dirette alla società Società_1 S.n.c.) sono sicuramente idonee ad interrompere la prescrizione anche con riguardo al sig. Ricorrente_1 - che la Suprema Corte ha da tempo avuto modo di precisare che: “In materia tributaria, la notifica alla società di persone della cartella di pagamento concernente il debito sociale, che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell'art. 1310 c.c., la prescrizione nei confronti di questi ultimi, purché sia avvenuta entro il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2935 c.c., che decorre da quando il pregresso atto impositivo sia divenuto definitivo.” (Cass.
9.8.2016 n. 16712). Diversamente, quindi, da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, nel caso concreto, la successione degli atti impositivi di cui si è detto è ampiamente sufficiente ad escludere la maturazione di qualsivoglia prescrizione dei crediti, anche laddove si ritenga applicabile il termine breve quinquennale.
6. Con riguardo poi all'eccezione di prescrizione riferita al periodo successivo alla notifica degli atti interruttivi di cui si è detto, non si può fare a meno di evidenziare che detto termine è stato prorogato per effetto della normativa emergenziale anti Covid-19. Infatti, occorre tenere presente il disposto di cui all'art. 68 del D.L. 17.3.2020 n. 18, il quale, dopo aver previsto, al comma 1, la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Giova precisare sul punto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, la norma in questione non prevede affatto, per la valenza della sospensione, che il termine di prescrizione venga a scadere nel periodo in considerazione. Essa, quindi, risulta pienamente applicabile anche al caso di specie. Del resto, anche la Suprema Corte, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 67 del D.L. 18/20, ha avuto modo di statuire che: “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159 del 2015” (cfr. Cass. 15.1.2025 n. 960). Dunque, nel caso di specie, la notifica dell'intimazione di pagamento fatta oggetto di impugnazione in questa sede è intervenuta (il 20.3.2025) in un momento in cui non era ancora decorso neppure il termine quinquennale di prescrizione (comprensivo della proroga) decorrente vuoi dal 20.10.2023, vuoi dal 4.2.2020, e, cioè, dalle date di avvenuta notifica dell'intimazioni di pagamento n. 13820239000808089000 e n. 1382020368523000. Pertanto, si deve pure escludere che possa ritenersi maturata la prescrizione dei crediti in epoca successiva alla data di notifica di quegli atti interruttivi.
7. Altrettanto infondato si appalesa il motivo di appello riferito alla statuizione di primo grado riferita alle spese di lite. Ricorrente_1E' infatti indiscutibile la completa soccombenza del rispetto alla domanda giudiziale proposta, il che rende doverosa la condanna del medesimo alla refusione integrale delle spese di lite. Invero, sul punto, è doveroso precisare che non sussiste alcuna circostanza fattuale idonea ad essere valutata quali “grave ed eccezionale ragione” che la legge richiede per addivenire ad una compensazione delle spese processuali. Anzi, il fatto che il sig. Ricorrente_1 abbia proposto una serie di eccezioni riferite alle cartelle esattoriali prodromiche all'atto impositivo impugnato, anche riferite alla prescrizione dei crediti tributari, pur a fronte della comprovata notifica di plurimi atti utili non solo ad interrompere la prescrizione, ma anche ad evitare la decadenza dalla riscossione, rende del tutto corretta la decisione di prime cure che ha condannato il contribuente al pagamento di una somma ex art. 96, comma terzo, c.p.c.. Invero, la sicura ampia possibilità di conoscenza da parte del contribuente, quale socio della Società_1 S.n.c., dei numerosi atti impositivi notificati alla società in questione, rende evidente la colpa grave del sig. Ricorrente_1 nell'avere agito in giudizio.
8. La totale soccombenza del contribuente impone, infine, la sua condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare), come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna il contribuente a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 7.000,00 per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola ed in complessivi € 3.000,00 per l'Agenzia delle Entrate-OS. Torino, 16.12.2025.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu