Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 6
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Sospensione cautelare

    La richiesta cautelare è stata respinta.

  • Rigettato
    Decadenza triennale di notifica degli importi

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione fossero state regolarmente notificate e che i termini di decadenza fossero stati rispettati.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata, considerando gli atti interruttivi e la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale anti Covid-19.

  • Rigettato
    Eccessività delle spese di lite

    La Corte ha confermato la condanna alle spese di lite, ritenendo la soccombenza del contribuente totale e non sussistendo ragioni per la compensazione, anzi ravvisando colpa grave nell'aver agito in giudizio.

  • Rigettato
    Accoglimento del gravame

    La richiesta è stata respinta in quanto l'appello è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 6
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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