Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
5192/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5192/2020 del R.G.A.C. avente ad oggetto servitù e azione di rivendicazione vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.04.1952, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Corrado Fattorusso presso il cui studio, sito in EN (Na) alla Via Fuorimura 20, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
di EN (Na) alla Via Bagnulo n. 42, (c.f. ) nato Controparte_2 C.F._3
a Piano di EN (Na) il 21.08.1967 e residente in [...](Na) al Corso Italia, CP_3
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente
[...] C.F._4
alla delle Acacie n. 22 e (c.f. ) nata a [...] Controparte_4 C.F._5
EN (Na) l'11.01.1975 e residente in [...], rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. MA Grazia Apreda presso il cui studio, sito in EN alla Via Parsano 14/A, elettivamente domiciliano
CONVENUTI
NONCHE'
(c.f. ) nato a CO NS (Na) in [...] Controparte_5 C.F._6
11.09.1981 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Buonocore presso il cui studio, sito in CO NS (Na) alla Via R. Bosco n.
841, elettivamente domicilia
CONVENUTO
E
1
Piano di EN (Na) alla Via Gottola n.50
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. ) nata a [...] il [...] Controparte_7 C.F._8
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. IC Gargiulo presso il cui studio, sito in EN alla via Parsano 1/B, elettivamente domicilia
INTERVENIENTE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 05.03.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice evocava in giudizio i convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a. Accertare e dichiarare il diritto di servitù di passaggio
a favore della proprietà così composta: unità abitativa composta di 6,5 vani catastali Pt_1
distribuita su tre livelli collegati da scala condominiale esterna e precisamente, un locale cantina al piano seminterrato, due vani al piano ammezzato e due vani al piano primo, il tutto riportato nel NCEU del detto comune al foglio 5 p.lla 200 sub 5 categoria A2 classe terza. Area di corte della consistenza di mq 14 nel NCEU di detto comune al foglio 5 p.lla 60 sub 1. Area destinata a giardino della superficie di mq 89, in catasto terreni di detto comune al foglio 5 particella 201. Zona di terreno di natura agrumeto di aree 2,34 confinante con le p.lle 601 e
201 in catasto terreni di detto comune al foglio 5 p.lla 530 ed a carico della area comune aggraffata al cespite identificato in catasto del Comune di Piano di EN al fgl 3, p.lla 208, con accesso da Via Bagnulo n. 44. E per l'effetto, disporsi la rimozione del materiale che allo stato attuale impedisce l'apertura della porta che consente l'accesso alla menzionata area cortilizia. In subordine vedere riconosciuto il diritto di comproprietà della sig.ra Pt_1
sulla menzionata area aggraffata alla p.lla in casto urbano del Comune di Piano di
[...]
EN al fgl, p.lla 208. E per l'effetto, disporsi la rimozione del materiale che allo stato attuale impedisce l'apertura della porta che consente l'accesso alla menzionata area cortilizia.
Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA.”
A fondamento della domanda l'attrice premetteva, in fatto, di essere proprietaria di alcuni cespiti siti in Piano di EN alla Via Casa Rosa n. 61/57 ed in particolare: a. unità abitativa composta di 6.5 vani catastali distribuita su tre livelli collegati da scala condominiale esterna e
2 precisamente, un locale cantina al piano seminterrato, due vani al piano ammezzato e due vani al piano primo, il tutto riportato nel NCEU del detto comune al foglio 5 p.lla 200 sub 5 categoria
A2 classe terza;
b. area di corte della consistenza di mq 14 nel NCEU di detto comune al foglio
5 p.lla 601 sub 1; c. area destinata a giardino della superficie di mq 89, in catasto terreni di detto comune al foglio 5 particella 201; d. zona di terreno di natura agrumeto di aree 2,34 confinante con le p.lle 601 e 201, in catasto terreni di detto comune al foglio 5 p.lla 530.
In relazione ai detti cespiti chiariva che la p.lla 601 e l'area di corte, avevano entrambe accesso da Via Casa Rosa n. 57 come si ricavava dalla lettura dell'atto di compravendita;
che, i detti cespiti erano a lei pervenuti in virtù di atto per notar del 15.06.2011 (Rep. 185947 Per_1
- trascritto alla conservatoria dei RR.II. di Napoli II in data 06.07.2011 ai numeri 29121/20357); che, i cespiti in proprietà ed in particolare il vecchio deposito, oggi adibito a cucina, Pt_1 aveva accesso, attraverso una porta di vecchissima costruzione, ad un'area comune, graffata alla p.lla 208 del fgl 5 del Comune di Piano di EN, come si evinceva dalla vecchia planimetria catastale e dalle foto allegate;
che, secondo le indagini espletate presso l'Agenzia delle Entrate dal consulente incaricato, geometra , il fabbricato in oggetto, Persona_2
distinto in catasto con il n. di particella 208 al fgl 3 del Comune di Piano di EN, risultava composto dalle seguenti sub particelle: sub 103, deposito cat. C/2 sito al piano terra in proprietà
, e sub 104, abitazione sita al piano terra primo, Parte_2 CP_3 CP_1
in proprietà , e sub 105, deposito cat. C/2 in Controparte_4 CP_2 CP_3 CP_1
proprietà e;
sub 106, abitazione Cat. A/4 posta su tre livelli Controparte_6 Controparte_5
(seminterrato, terra e primo) in proprietà . Controparte_4
Precisava che, gli immobili in sua proprietà avevano da sempre avuto una porta di accesso che affacciava sulla menzionata area cortilizia e che, pertanto, in ragione di ciò, doveva dirsi esistente una servitù di passaggio a favore dei cespiti della e a carico della area, graffata Pt_1
al cespite identificato in catasto del Comune di Piano di EN al fgl 3, p.lla 208; che, quand'anche il giudice adito, non avesse ritenuto sussistente la evidente servitù apparente, in ogni caso, originariamente la proprietà della faceva parte della p.lla 208 per cui, parte Pt_1
attrice, doveva dirsi comproprietaria della area menzionata ed in quanto comproprietaria, aveva facoltà di utilizzare l'area ai sensi dell'art 1102 c.c.
Precisava inoltre che, recentemente, le era stato impedito l'utilizzo della porta che consente l'accesso all'area menzionata e quindi dell'area stessa, a causa dell'apposizione di materiale di vario genere al suo esterno, che di fatto ne impediva l'apertura; che, a tal fine, veniva attivato il procedimento di mediazione recante n. 97/2020, conclusosi con esito negativo.
3 In data 10.02.2021, si costituivano in giudizio i convenuti, Controparte_4 CP_2
e i quali, premettevano in fatto che, con atto di
[...] CP_3 CP_1
compravendita del 28 ottobre 1999 a rogito del Notaio in Piano di EN Persona_3
(Rep. 48220; Racc. 9432) il sig. , aveva acquistato dai sigg. ER P_
e l'immobile sito in Piano di EN alla Via Bagnulo n. 44 come di
[...] CP_1 CP_9 seguito identificato: “unità abitativa disposta su piano terra, piano ammezzato e primo piano composto da due vani ed accessori al primo piano, da un vano a piano ammezzato e da ripostiglio e piccolo deposito al piano terra nel cortile comune con terrazzo a livello al primo piano in esclusiva proprietà identificato al NCEU per foglio 5 mappale 208 sub 101-209 sub
101, via Bagnulo piano T-1, cat. A/4 classe 4, vani 4.5, RC. L. 562.500; foglio 5, mappale 208 sub 103, via Bagnulo, piano T cat. C/2, classe 7, mq. 4, RC. L. 67.200; foglio 5, mappale 208 sub. 3 via Botta ora via Bagnulo, piano 1, cat. A/5, classe 5, vani 1, RC. L. 100.000”.
Precisavano che l'acquirente e la sua IA avevano condotto in locazione il predetto immobile sin dagli inizi degli anni 70. Originariamente, il cespite degli e quello della CP IA (oggi parzialmente proprietà dal 2011) costituivano un'unica unità P_ Pt_1
immobiliare di proprietà della IA costituita dai germani P_ A_
, IC, MA e e successivamente al decesso di nel 1994 e
[...] CP_1 A_ di IC nel 1995, la proprietà risultava intestata alle sorelle e all'unico nipote P_
(figlio di ) ; che, per locare l'immobile destinato ad A_ Persona_6
ospitare la IA , nel 1971, i separavano gli appartamenti destinati alla CP P_
loro IA dai locali da destinare alla locazione;
tant'è che i locatori successivamente venditori - e attualmente l'odierna attrice - avevano esclusivo ed unico accesso ai propri cespiti da via Casa Rosa n. 61, mentre gli avevano, ed hanno, accesso esclusivo dal cancello CP
posto su via Bagnulo n. 44 di cui solo loro erano (e sono) detentori delle chiavi.
Al momento della locazione, nell'anno 1971, la IA procedeva con la chiusura P_ definitiva dell'unica porticina che univa le due unità immobiliari ormai separate, che metteva in comunicazione un locale deposito della IA , posto a piano terra, con l'area P_
cortilizia che dà su via Bagnulo corrispondente al civico n. 44, attraverso la quale gli CP
accedono in via esclusiva alla propria abitazione. La chiusura della suddetta porta veniva effettuata nel 1971 contestualmente - ribadivano - alla locazione, sia dall'interno della proprietà
, che dal lato sul cortile con accesso da via Bagnulo. Su espressa richiesta dei P_
, richiesta volta ad una esigenza di tutela della loro incolumità contro i tentativi P_
eventuali di furto e/o intrusione da parte di terzi, oltre alla chiusura con chiavi e catenaccio venivano posti nell'area cortilizia, ad ostruzione del varco, anche dei materiali.
4 Precisavano che la situazione non era mutata neanche nel 1999, quando il sig. ER
acquistava l'immobile già condotto in locazione, e di cui sono proprietari gli eredi
[...]
dello stesso, odierni convenuti, succedutigli mortis causa.
Precisavano inoltre che, tale porticina non era mai stata aperta sin dal lontano 1971, anche quando, nelle more, deceduti tutti i componenti anziani della IA , il sig. P_
era divenuto unico erede;
né, tantomeno, era stata aperta ed attraversata Persona_6 quando quest'ultimo, il 15.06.2011, aveva venduto parte della sua proprietà all'odierna attrice.
Solo ultimamente, la sig. – arbitrariamente e illegittimamente – provvedeva all'apertura Pt_1
del vano e sostituiva la vecchia porticina, con apposizione di una soglia di marmo.
Tale condotta, infatti, veniva immediatamente contestata dalla convenuta con CP_1 raccomandata A/R con la quale invitava l'attrice al ripristino dello stato dei luoghi.
Tanto premesso in fatto, eccepivano che la domanda proposta da parte attrice - consistente nell'accertamento del diritto di servitù di passaggio a favore della sig.ra - non poteva Pt_1
trovare accoglimento in quanto il diritto doveva dirsi ampiamente prescritto per prescrizione estintiva ventennale derivante da non uso. Ed invero, la porticina che, originariamente collegava un locale deposito all'area cortilizia, oggetto di causa, non veniva aperta ed attraversata dal lontano 1971; e che, la mera esistenza dell'opera visibile non poteva dirsi sufficiente a fondare il preteso diritto da parte della Nel caso di specie, infatti, la porta era stata chiusa per Pt_1
espressa volontà dei sig.ri - volontà condivisa dalla IA - nel P_ Parte_3 lontano 1971 e, pertanto, andava eccepita l'ormai avvenuta prescrizione del presunto diritto reale per non uso ultraventennale, e precisamente, da circa quarant'anni.
Parimenti destituita di fondamento appariva la domanda formulata in via subordinata da parte attrice, attinente alla richiesta di riconoscimento del diritto di comproprietà sull'area cortilizia.
Ed invero, dalla lettura testuale degli di atti compravendita risultava che alcun diritto di comproprietà sulla suddetta area era stato acquistato dalla sig.ra Pt_1
In ragione di quanto dedotto ed eccepito, i convenuti chiedevano di rigettare le domande attoree, principale e subordinata, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti, con vittoria di spese diritti e onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
In data 12.02.2021, si costituiva in giudizio il convenuto , il quale, in via Controparte_5 preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. n. 28/2010 per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, deducendo di non avere mai ricevuto alcun invito alla procedura conciliativa in questione. Sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva precisando, a tal riguardo, di essere comproprietario con la sig.ra , del locale identificato al foglio n. 5 del Comune Controparte_6
5 di Piano di EN (Na), particella n. 208, sub. 105, Via Bagnulo n. 30, piano 2, cat. C/2, cl.
1, mq. 80, R.C. euro 287,20, e di essere stato citato in giudizio solo in quanto l'immobile, in comproprietà con la sig.ra , risultava graffato, secondo visura catastale, all'area cortilizia CP_6
in comune ove affaccia la porta oggetto del contendere tra le parti.
Precisava inoltre che, sin dal 10 gennaio 2006, data di acquisto del summenzionato immobile, non aveva mai avuto accesso al proprio bene da tale cd. “porta di vecchissima costruzione”, né tanto meno vantava dei diritti inerenti ad una possibile servitù di passaggio ovvero accesso sull'area cortilizia da tale porta. Ed invero, onde accedere ed avere ingresso al proprio immobile, si serviva dell'esclusivo cancello di Via Bagnulo n. 44.
Chiedeva, dunque, di dichiarare improcedibile l'azione ai sensi dell'art. 5 del D. Legislativo
4/3/2010 n. 28; sempre in via preliminare, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, anche parziale, come avanzata dagli attori, di dichiarare l'esclusiva responsabilità dei sig.ri , CP_1 Controparte_4
ed quali effettivi utilizzatori e materiali proprietari della cd. Controparte_2 CP_3
“porta di accesso” all'area cortilizia, oggetto di pretese e diritti vantati dall'attrice; il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con provvedimento reso all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.02.2021, il Giudice onorario rinviava la causa all'udienza del 20.10.2021, concedendo i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c.
A seguito del decreto n.372/2021, reso dal Presidente del Tribunale in data 27.09.2021, il presente procedimento veniva riassegnato alla scrivente. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza cartolare del 1.12.2021 veniva dichiarata la contumacia di e veniva ammessa la prova testimoniale nei limiti ivi indicati. Controparte_6
Espletata la prova testimoniale e rinviata la causa su richiesta delle parti, le quali rappresentavano la pendenza di trattative di bonario componimento, veniva disposta c.t.u..
In data 02.12.2024, veniva depositata comparsa di intervento nell'interesse di Controparte_7
la quale, deduceva di essere proprietaria, giusta successione apertasi in data
[...]
22.08.1996, della di lei madre , a sua volta divenuta proprietaria esclusiva, giusto Persona_7 atto di divisione per Notar del 27.11.1990, tra l'altro, del locale terraneo a due luci Per_3
adibito a deposito alla via Bagnulo 42 – 44 identificato al Fol 5, mapp. 208, 2 piano T, cat C/6 nonché di piccolissimo locale terraneo adibito a deposito alla via Bagnulo 42/b Fol 5, mapp.
209, 1 Piano T, Cat C2. Deduceva che, in occasione delle operazioni peritali, era venuta a conoscenza della esistenza del presente giudizio e che, la porta oggetto di lite era stata utilizzata
6 per accedere all'area cortilizia e alla Via Bagnulo prima dai e poi dalla sig.ra P_ Pt_1
Precisava che i convenuti avevano sempre posto in essere atteggiamenti CP_10 oppositivi nei confronti di chi accedeva ed utilizzava l'area cortilizia de quo anche in occasione della sostituzione della porticina da parte della sig.ra In ragione di quanto dedotto, Pt_1 chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le domande attoree, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
All'esito del deposito della consulenza, la causa veniva rinviata all'udienza del 05.03.2025 per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
06.03.2025, la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c..
In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità ex art. 5, comma 1 bis, D.lgs.
n.28/2010. A tal proposito, deve darsi atto che risulta ritualmente depositato agli atti del giudizio processo verbale di fallita mediazione a seguito del quale, l'istante, con procedimento di mediazione n.97/2020, incardinato innanzi all'Organismo di mediazione “ in CP_11 data 26.06.2020, assolveva all'onere ad esso imposto dalla legge convocando CP_5
nonché le altre parti in giudizio, per il giorno 28.07.2020 ore 15:00 al fine di tentare
[...]
la conciliazione. Il citato incontro, come detto, si concludeva con esito negativo per mancata presenza delle parti, regolarmente invitate.
Fondata, invece, deve ritenersi, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal medesimo convenuto . Controparte_5
Questi è stato evocato in giudizio nella qualità di comproprietario, con la sig.ra , Controparte_6
del locale identificato al foglio n. 5, particella n. 208, sub. 105 che risulta graffato, secondo visura catastale, all'area cortilizia ove affaccia la porta oggetto del contendere tra le parti e, dunque, quale comproprietario di siffatta area. In effetti, al fine di escludere qualsivoglia coinvolgimento del suddetto convenuto nella vicenda in oggetto risulta assorbente - al di là di ogni considerazione circa l'effettiva comproprietà in capo al medesimo dell'area cortilizia in questione - la circostanza che l'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio (come nella specie), l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (cfr. Cass. civ. Sez. 2, n. 17663 del 5 luglio 2018; Sez. 2, n. 6622 del 6 aprile 2016).
7 Ne consegue che, essendo il convenuto del tutto estraneo alle molestie e agli impedimenti denunciati (dalle stesse allegazioni e prove articolate dall'attrice si evince che le condotte contestate sono imputabili unicamente agli ), alcuna legittimazione ha a partecipare al CP
giudizio.
Tanto debitamente premesso, l'azione proposta in via principale dall'attrice va qualificata quale actio confessoria servitutis di cui all'art. 1079 c.c. posto che, con riferimento al thema decidendum della presente controversia, l'istante ha inteso accertare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio a favore delle unità immobiliari di sua proprietà ed a carico dell'area cortilizia, nonché la condanna dei convenuti alla cessazione degli impedimenti e turbative all'esercizio di tale diritto.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Chi esperisce l'azione confessoria ha in primo luogo l'onere di fornire la prova dell'esistenza della servitù sul fondo che si assume da essa gravato. Pertanto, colui che agisce in confessoria servitutis deve fornire la prova della stessa mediante uno dei modi di costituzione o acquisto
(art. 1058 segg. c.c.). Non è sufficiente la mera sussistenza di opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto di una servitù ma solo il presupposto dell'acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di IA (cfr., tra le tante, Cass. n. 8527/1996; n. 5396/1985). La prova è a carico dell'attore quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo delle pretese del medesimo e non (quale prova negativa) a carico del proprietario del preteso fondo servente, che si presume libero da ogni peso o limitazione. Trattandosi della esistenza di un diritto reale, neanche le ammissioni del convenuto possono dar luogo ad una inversione dell'onere della prova, rimanendo salva solo la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi scaturenti dalle ammissioni del convenuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall'attore in actio confessoria (cfr. Cass.
24.5.1975 n. 2108).
Orbene, in primo luogo, alla luce della documentazione in atti, deve ritenersi che parte attrice non ha provato di aver acquistato la servitù per cui è causa in forza di contratto;
in realtà, una costituzione convenzionale della servitù non è neppure prospettata.
Ad ogni buon conto, nell'atto di compravendita del 15.06.2011 per notaio Persona_8
n. rep. 185947 e n. racc. 18641, con cui acquistava le consistenze immobiliari Parte_1
da , non si fa alcuna menzione di una servitù a carico dell'area in questione Persona_6 per consentire l'accesso alla proprietà attorea;
unica servitù è quella di passaggio pedonale esistente dalla via Casa Rosa (cfr. art. 3 dell'atto: “La consistenza immobiliare in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte acquirente, con tutti
8 i connessi diritti, accessori, accessioni, pertinenze, comunioni, servitù e comproprietà nascenti dalla legge, dai titoli di provenienza e dal possesso, tutto incluso, nulla escluso, ed in particolare con la servitù di passaggio pedonale a carico delle corti urbane p.lla 599 sub 1 e
p.lla 600 sub. 1, per l'accesso alla corte p.lla 601 sub. 1, mediante la piccola porta posta a fronte strada”).
Orbene, esclusa la sussistenza dell'acquisto in forza di un contratto, parte attrice - al fine di supportare la domanda - ha dedotto che la sussistenza della servitù deve ricavarsi dalla presenza di una piccola porta che consente di accedere direttamente all'area cortilizia dalla sua proprietà; che detta porta è sempre stata adoperata;
che detta porta costituisce un'opera visibile idonea ad integrare il requisito dell'apparenza, senza null'altro specificare.
Si premette che la servitù di passaggio è per sua natura una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del relativo diritto e che, in tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile (cfr.
Cass. Civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 6665 del 13/03/2024).
Nel caso di specie, anche a voler valorizzare l'assunto attoreo relativo alla presenza di un'opera visibile (la porta) sui luoghi di causa, come già evidenziato, per accertare la sussistenza della servitù non è sufficiente la mera presenza di opere visibili e permanenti, non costituendo siffatti elementi un autonomo modo di acquisto di una servitù ma solo il presupposto dell'acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di IA, che nella specie non risultano dimostrati.
In ogni caso, anche ammettendo che i due fondi originariamente appartenevano ad un unico proprietario (circostanza allegata dai convenuti, i quali hanno dedotto che “il cespite degli
e quello della IA (oggi parzialmente proprietà dal 2011) CP P_ Pt_1 costituivano un'unica unità immobiliare di proprietà della IA costituita dai P_
germani , IC, MA e e – successivamente al decesso A_ CP_1
di nel 1994 e di IC nel 1995, la proprietà risultava intestata alle sorelle A_
e all'unico nipote (figlio di ) ”) e che, P_ A_ Persona_6
dunque, ricorre uno degli elementi costitutivi della servitù per destinazione del padre di IA, manca la prova di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso
9 onere a carattere stabile. Elemento, questo, essenziale anche per la prova dell'acquisto per usucapione (unitamente alla prova - ugualmente non fornita dall'attrice - del possesso evidente, pacifico e non violento per un arco di tempo ventennale, anche unendo il possesso a quello del proprio dante causa).
In definitiva, l'analisi congiunta delle risultanze istruttorie non consente di ritenere provata l'esistenza di una specifica, inequivoca e oggettiva destinazione funzionale della apertura in oggetto all'esercizio di una servitù di passaggio.
Ed invero, dalle deposizioni rese in sede di prova orale è emerso che, tale apertura, benché presente sui luoghi di causa già prima dell'acquisto dell'immobile da parte della Pt_1 avvenuto nel 2011, non è stata utilizzata dall'attrice (e prima ancora, dal suo dante causa) quale varco di accesso al cortile. A tal proposito il teste (amico dell'attrice Testimone_1 Pt_1
, escusso all'udienza del 06.04.2022 - premesso che ha potuto riferire circostanze solo
[...] successive all'acquisto della avvenuto nel 2011 - ha dichiarato che la porta veniva aperta Pt_1
per consentire il solo passaggio di aria, in quanto, non era mai stato possibile utilizzare la stessa per accedere all'area cortilizia, testualmente: “Sono amico di lunga data dell'attrice Pt_1
. Conosco i luoghi di causa perché in più occasioni sono stato ospitato dall'attrice in
[...]
casa sua che si trova in Piano di EN alla via Casa Rosa n. 61. La prima volta che sono
Testi stato in questa casa risale al 2012 quando l'attrice l'ha acquistata. Sul capo n. 2 “Si è vero. La porta che consente l'accesso sull'area cortilizia dalla proprietà dell'attrice già esisteva nel 2012, quando è stata acquistato l'immobile. In estate, in un paio di occasioni, ho visto che la porta era aperta. Ciò è accaduto durante dei pranzi in estate nel 2014 e nel 2018.
La porta è stata aperta per consentire il passaggio di aria;
non è mai stato possibile in queste circostanze utilizzare la porta per accedere all'area cortilizia, perché quello che presumo sia il proprietario dell'area cortilizia ci ha impedito di accedere alla stessa. L'attrice mi riferì che il proprietario era un tale . Oltre a me, in queste circostanze, era presente anche mio CP figlio .” Persona_9
Il teste (dante causa dell'attrice), escusso all'udienza del 12.10.2022, pur Persona_6 avendo inizialmente dichiarato che la porticina, all'epoca della vendita intercorsa con la Pt_1
era da lui apribile e adoperata, ha poi confermato quanto riferito dai medesimi convenuti ovvero che la porta fu chiusa all'atto della locazione intercorsa con la IA , precisando CP che la chiusura avvenne dall'interno per ragioni di sicurezza.
A ciò, si aggiunga che, il passaggio da tale varco era ostruito dalla presenza di oggetti e materiali di varia natura depositati in prossimità della soglia, circostanza questa che denota e conferma
10 la mancata funzionalità dello stesso ad un uso concreto e continuativo al transito pedonale;
materiali che furono apposti proprio per non consentire l'accesso, come risulta dall'istruttoria.
Ed invero, il teste (nuora di e moglie di escussa Testimone_3 CP_1 CP_3 all'udienza del 06.04.2022, ha riferito: “(…) inoltre da quando ho iniziato a frequentare i luoghi di causa nel 1991, ho sempre visto la porta chiusa con un catenaccio e con dei materiali che ostruivano il passaggio”; e ancora: “Si è vero. Le signorine erano ossessionate P_ dall'intrusione di estranei e su loro richiesta furono apposti questi materiali per ostruire il passaggio. Io quando ho iniziato a frequentare i luoghi di causa nel 1991, parcheggiavo il motorino in prossimità di questa porta e quindi ho potuto vedere che già dal 1991 erano stati apposti questi materiali per impedire l'uso della porta. Anzi aggiungo che a fine estate i miei suoceri riponevano i divani del terrazzo innanzi a tale porta in aggiunta a tali materiali già presenti, ovvero delle travi di legno e una panchina e altro materiale che costituiva l'arredo del negozio dei miei suoceri”.
Alcuna prova di segno contrario è stata offerta dall'attrice, le cui allegazioni - del tutto generiche - sono insufficienti tanto per ritenere configurabile un acquisto della servitù per usucapione quanto per destinazione del padre di IA.
Nulla prova che la porta fosse già esistente nel 1998 secondo quanto riferito dal teste
[...]
(amico di lunga data di ), il quale ha comunque confermato che la Tes_4 Controparte_2
porta negli anni non è stata mai adoperata. Come già deto, ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù apparente discontinua non basta la sola opera visibile e permanente, se non v'è il concreto svolgimento di un'attività corrispondente al contenuto del diritto reale per tutto il periodo idoneo alla usucapione, pur non occorrendo a tal fine la continuità materiale dell'uso
(cfr. Cassazione civile sez. II, 23/11/1987, n.8640); nella specie, infatti, le risultanze istruttorie denotano proprio il mancato svolgimento dell'attività corrispondente alla pretesa servitù di passaggio. Benché l'esistenza della porta risalga almeno al 1971 - quando gli locavano CP
l'appartamento di proprietà dei - come dedotto proprio da convenuti P_ CP_12
non può non constatarsi l'assoluta mancanza di prova sull'effettivo esercizio del transito, senza il quale, come si è sottolineato, non si può manifestare il potere sulla cosa, cioè il possesso.
Inoltre, la mancata prova dell'utilizzo del varco porta anche ad escludere l'asservimento di un fondo ad un altro e, dunque, la costituzione della servitù per destinazione del padre di IA nel momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.
Va osservato, da ultimo, che gli immobili dell'attrice e quelli dei convenuti hanno sempre avuto due differenti accessi, l'uno (proprietà ex ), da Via Casa Rosa e l'altro Pt_1 P_
(proprietà , da Via Bagnulo. Ed invero, dalla prova orale raccolta nel corso CP_12
11 giudizio è emerso che, all'immobile dei convenuti si accede attraverso un cancello posto sul lato di Via Bagnulo le cui chiavi di accesso non sono mai state nella disponibilità né del dante causa dell'attrice, , né dell'attrice stessa. Detto aspetto, unitamente alle Persona_6 altre circostanze, impedisce di ritenere che l'apertura sull'area cortilizia in questione abbia avuto una funzione strumentale all'esercizio della pretesa servitù.
In definitiva, alla luce delle risultanze che precedono la domanda attorea proposta in via principale non merita di trovare accoglimento.
Passando ad analizzare la domanda proposta in via subordinata, la ha dedotto che, ove Pt_1
non ritenuta sussistente la servitù apparente, la proprietà faceva parte originariamente Pt_1 della p.lla 208 foglio 3, che individua l'area per cui è causa. Pertanto, ha chiesto, in via subordinata, di vedersi riconosciuto il diritto di comproprietà sulla menzionata area e per l'effetto disporsi la rimozione del materiale che impedisce l'apertura della porta che consente l'accesso alla menzionata area cortilizia.
Si premette al riguardo che il nominato c.t.u., sulla scorta degli accessi effettuati presso i luoghi di causa, dei titoli di proprietà e delle planimetrie catastali consultate, ha affermato che “dagli atti reperiti e consultati, l'area cortilizia oggetto di causa risulta graffata catastalmente al fabbricato insistente sulla p.lla 208 che ne forma tutt'uno con il fabbricato, non si evincono dagli atti consultati eventuali comproprietà dell'area rispetto a soggetti non ricadenti nella suddetta particella 208 ad eccezione del piano ammezzato della particella 209 (di proprietà
) che presenta unico accesso diretto dalla scala presente nell'area cortilizia. CP_12
[…] Si precisa che il locale in cui è presente il varco di collegamento tra la proprietà Pt_1
e l'area cortilizia oggetto di causa (cerchiato in rosso nell'immagine n° 1) ricade catastalmente nella particella 200” (cfr. pag. 15 della relazione tecnica).
Fatta questa premessa, la domanda è del tutto sfornita di prova.
Infatti, avendo l'attrice dedotto che le è stato inibito l'uso di un bene asseritamente comune - e di cui ha chiesto accertare di essere comproprietaria - ha essenzialmente proposto un'azione di rivendicazione che, però, non è supportata da alcun elemento di prova. Trattasi, infatti, di azione con cui l'attrice, affermandosi proprietaria della cosa di cui non ha il possesso, ha agito contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. Pertanto, avrebbe dovuto fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
invece, anche alla luce delle risultanze della consulenza, non è stata offerta la prova della comproprietà dell'area in capo alla
Pt_1
In definitiva, la domanda va rigettata integralmente.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al DM 55/14 come modificato dal 147/22, tenuto conto del valore non determinabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, secondo i valori minimi in ragione dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi. Possono essere interamente compensate le spese rispetto alla parte interventrice, avendo aderito alle richieste attoree, disattese;
nulla va disposto nei rapporti con la parte contumace.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda principale di parte attrice volta ad accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio a carico dell'area per cui è causa;
2) rigetta la domanda subordinata di parte attrice volta ad accertare il diritto di comproprietà sull'area per cui è causa;
3) condanna al pagamento in favore dei convenuti , Parte_1 Controparte_4 CP_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00
[...] CP_1 CP_3
per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. MA Grazia Apreda dichiaratasi antistataria;
4) condanna al pagamento in favore del convenuto delle Parte_1 Controparte_5
spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv.
Pietro Buonocore dichiaratosi antistatario;
5) nulla per le spese nei rapporti con la convenuta contumace;
6) compensa le spese nei rapporti con;
Controparte_7
7) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, a carico dell'attrice Parte_1
Torre Annunziata, 12.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Coletti
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