Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2819 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. MILITO ANGELO
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. ARLOTTA MIRELLA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente chiede di annullare l'indebito sulla indennità di accompagnamento goduta.
L'CP 1 chiede il rigetto del ricorso.
§§§
E' pacifico in giurisprudenza, che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass. n. 18046 del 04/08/2010in senso conforme, Cass., ord.,
23.4.2015, n.8281; Cass.n.2739/2016).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato di essere in possesso dei requisiti per l'erogazione del beneficio per cui è causa ed anzi dal decreto di omologa del
2 marzo 2016, questi sono riconosciuti solo limitatamente al periodo 1° settembre 2014 31 ottobre 2014. Non vi è prova, peraltro, che l'esito del
-
decreto di omologa sia stato contestato tramite dissenso e successivo giudizio di merito.
In sostanza, la prestazione è stata revocata non sussistendo il requisito sanitario per potere godere del beneficio assistenziale per cui è causa, a decorrer dal giorno 1° novembre 2014.
Né rileva la buona fede: è ius receptum che all'indebito assistenziale, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati¹ ("Le erogazioni effettuate a titolo di prestazione assistenziale, quale è la pensione per invalidità civile, dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti legislativamente previsti per il loro riconoscimento, sono da considerarsi indebite e sono disciplinate dalla regola generale, in tema di indebito, dettata dall'art. 2033 c.c." - Cassazione civile, sez. lav., 29 ottobre 2004, n. 209921.)
Sicché la buona fede dell'accipiens esclude la sola maturazione degli interessi legali sull'importo da restituire: interessi che, nella specie, non risultano rivendicati dall'CP_1
D'altronde nella fattispecie è inapplicabile, ratione temporis, la disposizione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24
novembre 2003, n. 326, nella parte in cui prevede che: "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali".
Spese compensate, in considerazione delle vicissitudini processuali.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Castrovillari, 10/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 V. Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 126 del 2020, RG n. 168/2018