CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 20/01/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 796/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11515/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013 3 008623 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 516/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta agli atti del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato 29.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 17 del mese successivo, impugna:
- l'avviso di liquidazione n. 2013/3/008623;
- notificato da: Agenzia Entrate DP1 Napoli;
- anno d'imposta: 2020;
- tributo: Registro locazioni;
- data di notifica atto: 1.4.2025;
- importo complessivo: € 274,42.
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) inesistenza della pretesa, perché annullata dalla sentenza CGT di I grado di Napoli n. 3505/14/24 depositata il 4.3.2024;
-) prescrizione, poiché la pretesa doveva essere azionata entro due anni dal pagamento;
-) rappresenta che per un analogo caso la CTR Lombardia, pur in assenza di registrazione dei nuovi patti, come nel caso di specie, ha annullato l'atto sulla base dei pagamenti tracciati dei canoni.
Il 27.5.2025 si costituisce la DP1 che argomenta di aver emesso il nuovo atto sulla base della sentenza invocata da controparte, ragion per cui contesta la prescrizione e, comunque, invoca l'art. 78 TUR che prevede il termine di prescrizione di 10 anni;
infine, che le eccezioni attoree furono già proposte nel ricorso precedente e sulle quali si è già espresso il Giudice, il che ne precluderebbe l'ulteriore proposizione;
chiede il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica,
Il 16.1.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Dalla sentenza CGT di I grado di Napoli n. 3505/14/24 risulta che l'atto all'epoca impugnato recava un'imposta di € 507,00, poi, in sede di mediazione, la DP1 propose una riduzione ad € 147,00, tenuto conto dell'importo di € 360,00 che era risultato già versato (507,00 - 360,00=147,00); il Giudice, considerato che il patto di riduzione del canone non era stato registrato, non lo ritenne utile ai fini della riduzione dell'imposta di registro annuale, pertanto nelle motivazioni specificò che “il ricorso va parzialmente accolto con conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, salvo il potere dell'Agenzia di emettere nuovo avviso nei limiti di quanto ancora dovuto dal ricorrente” e concluse con il seguente dispositivo: “Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell'avviso impugnato, salvo nuova rideterminazione dell'Agenzia delle Entrate. Compensa le spese del presente giudizio”.
Non vi è alcun dubbio che l'atto oggetto del presente giudizio sia conforme a quanto stabilito nella precedente sentenza, segnatamente per la differenza tra quanto dovuto (€ 507,00) e quanto a suo tempo pagato (€ 360,00), dunque, per il residuo di € 147,00, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica;
il ricorrente è rimasto acquiescente a detta sentenza ed inutilmente, come osservato dalla resistente, ha in questa sede riproposto questioni di merito;
anche l'eccezione di prescrizione, letto l'art. 78 TUR e visto il precedente giudicato, si palesa infondata.
Il ricorso va, dunque, rigettato e l'atto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore della DP1 Napoli per complessivi € 234,60.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11515/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013 3 008623 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 516/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta agli atti del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato 29.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 17 del mese successivo, impugna:
- l'avviso di liquidazione n. 2013/3/008623;
- notificato da: Agenzia Entrate DP1 Napoli;
- anno d'imposta: 2020;
- tributo: Registro locazioni;
- data di notifica atto: 1.4.2025;
- importo complessivo: € 274,42.
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) inesistenza della pretesa, perché annullata dalla sentenza CGT di I grado di Napoli n. 3505/14/24 depositata il 4.3.2024;
-) prescrizione, poiché la pretesa doveva essere azionata entro due anni dal pagamento;
-) rappresenta che per un analogo caso la CTR Lombardia, pur in assenza di registrazione dei nuovi patti, come nel caso di specie, ha annullato l'atto sulla base dei pagamenti tracciati dei canoni.
Il 27.5.2025 si costituisce la DP1 che argomenta di aver emesso il nuovo atto sulla base della sentenza invocata da controparte, ragion per cui contesta la prescrizione e, comunque, invoca l'art. 78 TUR che prevede il termine di prescrizione di 10 anni;
infine, che le eccezioni attoree furono già proposte nel ricorso precedente e sulle quali si è già espresso il Giudice, il che ne precluderebbe l'ulteriore proposizione;
chiede il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica,
Il 16.1.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Dalla sentenza CGT di I grado di Napoli n. 3505/14/24 risulta che l'atto all'epoca impugnato recava un'imposta di € 507,00, poi, in sede di mediazione, la DP1 propose una riduzione ad € 147,00, tenuto conto dell'importo di € 360,00 che era risultato già versato (507,00 - 360,00=147,00); il Giudice, considerato che il patto di riduzione del canone non era stato registrato, non lo ritenne utile ai fini della riduzione dell'imposta di registro annuale, pertanto nelle motivazioni specificò che “il ricorso va parzialmente accolto con conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, salvo il potere dell'Agenzia di emettere nuovo avviso nei limiti di quanto ancora dovuto dal ricorrente” e concluse con il seguente dispositivo: “Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell'avviso impugnato, salvo nuova rideterminazione dell'Agenzia delle Entrate. Compensa le spese del presente giudizio”.
Non vi è alcun dubbio che l'atto oggetto del presente giudizio sia conforme a quanto stabilito nella precedente sentenza, segnatamente per la differenza tra quanto dovuto (€ 507,00) e quanto a suo tempo pagato (€ 360,00), dunque, per il residuo di € 147,00, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica;
il ricorrente è rimasto acquiescente a detta sentenza ed inutilmente, come osservato dalla resistente, ha in questa sede riproposto questioni di merito;
anche l'eccezione di prescrizione, letto l'art. 78 TUR e visto il precedente giudicato, si palesa infondata.
Il ricorso va, dunque, rigettato e l'atto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore della DP1 Napoli per complessivi € 234,60.